Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02751/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06595/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6595 del 2025, proposto da
UD AY AM AG, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Chiara Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
della nota trasmessa a mezzo pec in data 24 ottobre 2025, priva di numero di protocollo, con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno - Sezione di Napoli - ha rigettato l'istanza di accesso agli atti, ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, inviata dal ricorrente in data 22 ottobre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa NG NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
Rappresenta il ricorrente che in data 23 ottobre 2025 ha avanzato istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di voler rendere ostensibile gli atti del procedimento e la copia del provvedimento definitivo adottato, avente ad oggetto il parere finale in ordine alla domanda avanzata dal ricorrente e gli atti del relativo procedimento .
In riscontro a detta richiesta, la Commissione, dapprima ha comunicato che il decreto risultava inviato e, successivamente, che non fosse “ possibile trasmettere copia del decreto sino a chiusura della postalizzazione ”.
Il diniego di accesso è oggetto del ricorso in esame.
L’avvocatura si è costituita con memoria di stile.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'inerzia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, sez. Napoli a fronte di una istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente ai sensi degli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
La sussistenza della legittimazione e dell'interesse del ricorrente all'accesso è palese. L'istante, in qualità di richiedente protezione internazionale, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, secondo quanto prescritto dall'art. 22, comma 1, lett. b), della L. 241/1990.
La conoscenza degli atti del procedimento che lo riguarda è, infatti, indispensabile per poter curare e difendere i propri interessi giuridici, sia nella fase amministrativa che in un'eventuale successiva fase giurisdizionale.
Il diniego opposto dalla Commissione Territoriale si pone in evidente contrasto con i principi di trasparenza e buon andamento che devono informare l'azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 1 L. 241/1990) e con il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, sancito dall'art. 2 della medesima legge.
Conseguentemente, il silenzio serbato dall'Amministrazione deve essere dichiarato illegittimo, con il conseguente accertamento dell'obbligo di provvedere sull'istanza del ricorrente. L'Amministrazione dovrà, pertanto, consentire a quest'ultimo di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti relativi al procedimento di protezione internazionale a suo nome.
Si ritiene congruo fissare un termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per l'adempimento.
In caso di ulteriore inerzia, si nomina sin d'ora, quale Commissario ad acta, il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione, il quale provvederà in via sostitutiva entro l'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni.
Per quanto concerne le spese di giudizio, il Collegio ritiene che, in considerazione della natura del rito e della prassi consolidata in materia, sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Quanto alla domanda di ammissione ammesso al patrocinio a spese dello Stato, essa non può allo stato essere accolta per incompletezza della documentazione allegata all’istanza.
Trattandosi di cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea, l'art.79, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) richiede, infatti, che l'istanza sia corredata da una certificazione dell'autorità consolare competente, attestante la veridicità di quanto dichiarato sui redditi prodotti all'estero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
1. Annulla il diniego opposto dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, sez. Napoli sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 24 ottobre 2025.
2. Ordina all'Amministrazione resistente di provvedere sull'istanza, consentendo al ricorrente la visione e l'estrazione di copia della documentazione richiesta, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
3. Nomina, per il caso di persistente inadempimento, quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione, il quale provvederà in via sostitutiva entro l'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, su istanza della parte ricorrente.
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
5. Respinge allo stato la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN LE, Presidente
NG NT, Consigliere, Estensore
Mara AT, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NG NT | IN LE |
IL SEGRETARIO