TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 2751
TAR
Sentenza 29 aprile 2026

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  • Accolto
    Legittimazione e interesse all'accesso

    La sussistenza della legittimazione e dell'interesse del ricorrente all'accesso è palese, in quanto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

  • Accolto
    Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento

    Il diniego opposto dalla Commissione Territoriale si pone in evidente contrasto con i principi di trasparenza e buon andamento che devono informare l'azione amministrativa e con il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere

    Il silenzio serbato dall'Amministrazione deve essere dichiarato illegittimo, con il conseguente accertamento dell'obbligo di provvedere sull'istanza del ricorrente. L'Amministrazione dovrà, pertanto, consentire a quest'ultimo di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti relativi al procedimento di protezione internazionale a suo nome.

  • Rigettato
    Incompletezza documentale

    Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, l'art. 79, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 richiede che l'istanza sia corredata da una certificazione dell'autorità consolare competente, attestante la veridicità di quanto dichiarato sui redditi prodotti all'estero, documentazione non prodotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 2751
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2751
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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