TAR
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00356/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 02/12/2025
N. 02235 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00356/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Losco e Gianluca
Castagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Padova, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
del foglio di via obbligatorio prot. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Padova in data 17 dicembre 2024, notificato in pari data, col quale è stato inibito alla ricorrente di far ritorno nel Comune di Padova per un periodo di quattro anni. N. 00356/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. LB RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in epigrafe, la ricorrente impugna il foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura di Padova il 17 dicembre 2024, con cui le è stato vietato di fare ritorno nel Comune di Padova per la durata di quattro anni.
La misura trae origine da una manifestazione sindacale organizzata dalla sigla -
OMISSIS- presso la società -OMISSIS-, nel corso della quale la ricorrente, in qualità di rappresentante sindacale, avrebbe diretto un picchettaggio che ha impedito l'accesso a circa trenta automezzi al magazzino.
Secondo la Questura, tale condotta sarebbe indicativa di pericolosità sociale, anche in ragione di precedenti segnalazioni all'Autorità giudiziaria relative ad analoghe proteste. Il foglio di via obbligatorio è stato adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento, in ragione della natura cautelare e urgente della misura.
2. La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento, lamentando l'assenza di condotte violente, il difetto di motivazione, l'indeterminatezza dei citati precedenti di polizia, la violazione del diritto di sciopero e di libertà sindacale garantiti dall'art. 40
Cost., nonché l'abnormità della durata della misura rispetto all'azione contestata.
In particolare, evidenzia che la protesta si è svolta secondo modalità tipiche del picchettaggio sindacale, senza degenerare in atti di violenza o minaccia penalmente N. 00356/2025 REG.RIC.
rilevanti, e che il provvedimento si fonda su valutazioni generiche, prive di elementi concreti e individualizzati.
3. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Padova, costituitisi in giudizio, sostengono la legittimità del foglio di via, richiamando la funzione preventiva della misura e la necessità di tutelare la sicurezza pubblica. In specie, ribadiscono che il provvedimento si basa su un giudizio prognostico, non richiedendo la prova della commissione di reati, e che il ruolo attivo della ricorrente nella protesta, unitamente ai precedenti di polizia per presidi senza preavviso e/o blocchi stradali, denoterebbero una sua propensione a condotte antisociali.
4. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 27 marzo 2025, questa Sezione ha accolto l'istanza di sospensione, rilevando che la protesta, qualificabile come picchettaggio, non era connotata da intrinseci profili di pericolosità né da atti di materiale violenza, e che il provvedimento questorile non indicava alcuna significativa azione aggressiva idonea a turbare la sicurezza pubblica.
5. All'udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Le censure avanzate dalla ricorrente sono fondate.
Preliminarmente, il Collegio deve ricordare che l'emissione del foglio di via obbligatorio, adottato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, pur non richiedendo la prova della commissione di reati, presuppone un giudizio prognostico basato su elementi di fatto attuali e concreti, idonei a dimostrare la dedizione del soggetto alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica. Tale giudizio deve essere sorretto da motivazione specifica e individualizzata, in ossequio ai principi di tassatività e determinatezza, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 24/2019) e dalla costante giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, 22 aprile 2022, n. 3108).
6.1. Alla stregua di tali premesse si deve osservare, in primo luogo, che il provvedimento impugnato si fonda su una descrizione generica della condotta della N. 00356/2025 REG.RIC.
ricorrente, limitata al ruolo di delegato sindacale e alla partecipazione a un picchettaggio che ha impedito l'accesso al magazzino a circa trenta automezzi. Non sono, infatti, indicati episodi specifici di violenza o minaccia, né modalità aggressive tali da compromettere la sicurezza pubblica.
La Questura si è, invero, limitata a richiamare genericamente il ruolo della ricorrente di rappresentante sindacale e la sua partecipazione a un picchettaggio, senza chiarire quali atti concreti di violenza o minaccia ne avrebbero qualificato negativamente l'iniziativa sindacale. Tale carenza, tuttavia, si pone in evidente contrasto con il principio di tassatività sostanziale che governa le misure di prevenzione, in base al quale, come già ricordato, il giudizio prognostico deve fondarsi su elementi attuali e concreti, non su mere presunzioni o responsabilità collettive.
6.2. In secondo luogo, la motivazione si appalesa intrinsecamente illogica e sproporzionata, poiché assume a fondamento della misura una condotta – il picchettaggio – che, secondo consolidata giurisprudenza, costituisce espressione del diritto di sciopero garantito dall'art. 40 Cost., purché non si traduca in modalità violente o minacciose tali da compromettere la libertà dei lavoratori non scioperanti o la sicurezza pubblica (Cons. Stato, Sez. III, 6 novembre 2019, n. 7575; T.A.R. Emilia
Romagna, Bologna, Sez. I, 15 gennaio 2020, n. 21).
Nel caso di specie, la stessa Questura riconosce che la protesta si è svolta senza episodi di aggressione fisica alle persone o alle cose, né sono stati contestati reati di violenza privata o resistenza a pubblico ufficiale. Del resto, la mera opposizione fisica, priva di violenza, non integra di per sé indice di pericolosità sociale.
6.3. In terzo luogo, il richiamo a precedenti di polizia appare inidoneo a fondare il giudizio di pericolosità, trattandosi di episodi analoghi di conflitto sindacale privi di elementi di violenza o minaccia, non sfociati in condanne penali. La giurisprudenza ha chiarito che la dedizione alla commissione di reati, richiesta dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, non può essere desunta da mere denunce o procedimenti N. 00356/2025 REG.RIC.
privi di esito sfavorevole, né da condotte riconducibili all'esercizio di diritti costituzionali (Cons. Stato, Sez. III, 22 aprile 2022, n. 3108).
6.4. Infine, la misura si pone in evidente frizione con il principio di proporzionalità, atteso che incide in modo significativo sulla libertà di circolazione e sull'attività sindacale della ricorrente, senza che siano stati allegati elementi concreti di pericolo attuale per la sicurezza pubblica. Come affermato da condivisa giurisprudenza (T.A.R.
Emilia Romagna, Parma, 13 aprile 2023, n. 134), “la semplice presenza in un picchetto non connotato da violenza non può integrare sintomo di pericolosità sociale, se non si vuole trasformare il foglio di via in uno strumento surrettizio di repressione della libertà sindacale e del diritto di sciopero”.
7. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
8. Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente. N. 00356/2025 REG.RIC.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD PA, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
LB RA, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LB RA RD PA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 00356/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 02/12/2025
N. 02235 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00356/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Losco e Gianluca
Castagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Padova, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
del foglio di via obbligatorio prot. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Padova in data 17 dicembre 2024, notificato in pari data, col quale è stato inibito alla ricorrente di far ritorno nel Comune di Padova per un periodo di quattro anni. N. 00356/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. LB RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in epigrafe, la ricorrente impugna il foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura di Padova il 17 dicembre 2024, con cui le è stato vietato di fare ritorno nel Comune di Padova per la durata di quattro anni.
La misura trae origine da una manifestazione sindacale organizzata dalla sigla -
OMISSIS- presso la società -OMISSIS-, nel corso della quale la ricorrente, in qualità di rappresentante sindacale, avrebbe diretto un picchettaggio che ha impedito l'accesso a circa trenta automezzi al magazzino.
Secondo la Questura, tale condotta sarebbe indicativa di pericolosità sociale, anche in ragione di precedenti segnalazioni all'Autorità giudiziaria relative ad analoghe proteste. Il foglio di via obbligatorio è stato adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento, in ragione della natura cautelare e urgente della misura.
2. La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento, lamentando l'assenza di condotte violente, il difetto di motivazione, l'indeterminatezza dei citati precedenti di polizia, la violazione del diritto di sciopero e di libertà sindacale garantiti dall'art. 40
Cost., nonché l'abnormità della durata della misura rispetto all'azione contestata.
In particolare, evidenzia che la protesta si è svolta secondo modalità tipiche del picchettaggio sindacale, senza degenerare in atti di violenza o minaccia penalmente N. 00356/2025 REG.RIC.
rilevanti, e che il provvedimento si fonda su valutazioni generiche, prive di elementi concreti e individualizzati.
3. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Padova, costituitisi in giudizio, sostengono la legittimità del foglio di via, richiamando la funzione preventiva della misura e la necessità di tutelare la sicurezza pubblica. In specie, ribadiscono che il provvedimento si basa su un giudizio prognostico, non richiedendo la prova della commissione di reati, e che il ruolo attivo della ricorrente nella protesta, unitamente ai precedenti di polizia per presidi senza preavviso e/o blocchi stradali, denoterebbero una sua propensione a condotte antisociali.
4. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 27 marzo 2025, questa Sezione ha accolto l'istanza di sospensione, rilevando che la protesta, qualificabile come picchettaggio, non era connotata da intrinseci profili di pericolosità né da atti di materiale violenza, e che il provvedimento questorile non indicava alcuna significativa azione aggressiva idonea a turbare la sicurezza pubblica.
5. All'udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Le censure avanzate dalla ricorrente sono fondate.
Preliminarmente, il Collegio deve ricordare che l'emissione del foglio di via obbligatorio, adottato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, pur non richiedendo la prova della commissione di reati, presuppone un giudizio prognostico basato su elementi di fatto attuali e concreti, idonei a dimostrare la dedizione del soggetto alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica. Tale giudizio deve essere sorretto da motivazione specifica e individualizzata, in ossequio ai principi di tassatività e determinatezza, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 24/2019) e dalla costante giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, 22 aprile 2022, n. 3108).
6.1. Alla stregua di tali premesse si deve osservare, in primo luogo, che il provvedimento impugnato si fonda su una descrizione generica della condotta della N. 00356/2025 REG.RIC.
ricorrente, limitata al ruolo di delegato sindacale e alla partecipazione a un picchettaggio che ha impedito l'accesso al magazzino a circa trenta automezzi. Non sono, infatti, indicati episodi specifici di violenza o minaccia, né modalità aggressive tali da compromettere la sicurezza pubblica.
La Questura si è, invero, limitata a richiamare genericamente il ruolo della ricorrente di rappresentante sindacale e la sua partecipazione a un picchettaggio, senza chiarire quali atti concreti di violenza o minaccia ne avrebbero qualificato negativamente l'iniziativa sindacale. Tale carenza, tuttavia, si pone in evidente contrasto con il principio di tassatività sostanziale che governa le misure di prevenzione, in base al quale, come già ricordato, il giudizio prognostico deve fondarsi su elementi attuali e concreti, non su mere presunzioni o responsabilità collettive.
6.2. In secondo luogo, la motivazione si appalesa intrinsecamente illogica e sproporzionata, poiché assume a fondamento della misura una condotta – il picchettaggio – che, secondo consolidata giurisprudenza, costituisce espressione del diritto di sciopero garantito dall'art. 40 Cost., purché non si traduca in modalità violente o minacciose tali da compromettere la libertà dei lavoratori non scioperanti o la sicurezza pubblica (Cons. Stato, Sez. III, 6 novembre 2019, n. 7575; T.A.R. Emilia
Romagna, Bologna, Sez. I, 15 gennaio 2020, n. 21).
Nel caso di specie, la stessa Questura riconosce che la protesta si è svolta senza episodi di aggressione fisica alle persone o alle cose, né sono stati contestati reati di violenza privata o resistenza a pubblico ufficiale. Del resto, la mera opposizione fisica, priva di violenza, non integra di per sé indice di pericolosità sociale.
6.3. In terzo luogo, il richiamo a precedenti di polizia appare inidoneo a fondare il giudizio di pericolosità, trattandosi di episodi analoghi di conflitto sindacale privi di elementi di violenza o minaccia, non sfociati in condanne penali. La giurisprudenza ha chiarito che la dedizione alla commissione di reati, richiesta dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, non può essere desunta da mere denunce o procedimenti N. 00356/2025 REG.RIC.
privi di esito sfavorevole, né da condotte riconducibili all'esercizio di diritti costituzionali (Cons. Stato, Sez. III, 22 aprile 2022, n. 3108).
6.4. Infine, la misura si pone in evidente frizione con il principio di proporzionalità, atteso che incide in modo significativo sulla libertà di circolazione e sull'attività sindacale della ricorrente, senza che siano stati allegati elementi concreti di pericolo attuale per la sicurezza pubblica. Come affermato da condivisa giurisprudenza (T.A.R.
Emilia Romagna, Parma, 13 aprile 2023, n. 134), “la semplice presenza in un picchetto non connotato da violenza non può integrare sintomo di pericolosità sociale, se non si vuole trasformare il foglio di via in uno strumento surrettizio di repressione della libertà sindacale e del diritto di sciopero”.
7. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
8. Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente. N. 00356/2025 REG.RIC.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD PA, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
LB RA, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LB RA RD PA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 00356/2025 REG.RIC.