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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3098/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente – relatore dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3098/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso il difensore CP_1 C.F._1
avv. TOGNI ETTORE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
RICORRENTE per l'adozione del maggiorenne
(C.F. , Persona_1 C.F._2
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato personalmente il 19.7.2024, (nato il [...]) dichiarava di CP_1
voler adottare (nato il [...]), maggiore di età. Persona_1
Affermava l'istante di avere un'età (55 anni) per la quale la legge consente l'adozione di maggiorenni e che supera di almeno 18 anni l'età dell'adottando. Aggiungeva che l'adottando è figlio di e di (coniuge dell'adottante dal 2021). Persona_2 Persona_3
pagina 1 All'udienza fissata con decreto regolarmente notificato anche al Pubblico Ministero, davanti al
Presidente della Prima Sezione Civile (tabellarmente delegato dal Presidente del Tribunale), esprimevano il consenso all'adozione l'adottante l'adottando e CP_1 Persona_1
la sig.ra , madre dell'adottando. Persona_3
All'esito il giudice invitava il ricorrente a munirsi di un difensore, disponeva la notifica del ricorso e degli atti successivi al padre naturale dell'adottando e invitava il ricorrente ad attestare con documentazione idonea le proprie condizioni patrimoniali e reddituali, rinviando all'udienza del
25.2.2025.
Si costituiva in data 9.1.2025 per il ricorrente l'avv. Ettore Togni, con comparsa in atti e procura.
Lo stesso dava atto di aver notificato gli atti del giudizio al sig. (residente in Italia) in data Per_1
14.1.2025, con ritiro dell'atto da parte del destinatario presso l'ufficio postale in data 23.1.2025.
Ricorrono i presupposti per pronunciare l'adozione di da parte del Per_1 Persona_1
ricorrente, come richiesto.
2. Sussistono infatti le condizioni di legge previste dall'art. 291 c.c., e sono state tutte adeguatamente documentate. E' stato inoltre legittimamente espresso il consenso all'atto da parte di tutti gli interessati (adottante, adottando, genitore dell'adottando – in questo caso anche coniuge dell'adottante) e vi è il parere favorevole del Pubblico Ministero, formulato il 10.9.2024.
D'altra parte, le parti hanno dichiarato che l'adottando ha vissuto presso il ricorrente sig. CP_1
sin da quando quest'ultimo ha sposato sua madre, la sig.ra , nel 2021, e che tra
[...] Per_3
l'adottante e il giovane vi sono sempre stati ottimi rapporti, e una situazione di grande Persona_1 familiarità. Lo stesso solo di recente si è trasferito ad un altro indirizzo, “con la sua fidanzata”.
Anche prima del matrimonio, peraltro, l'adottante e la sig.ra avevano convissuto, ed i Per_3
rapporti tra adottante e adottando perdurano sin dal 2013.
Né ragioni ostative all'adozione emergono dalle informazioni acquisite dai Carabinieri della stazione di Monte San Vito, località ove risiedono l'adottante e l'adottando, i quali hanno riferito che le condizioni di vita del nucleo familiare sono buone, adeguate ai redditi, aggiungendo che il mantenimento dell'adottando è già garantito dal ricorrente, e ciò è stato dichiarato anche dalle parti ed è confermato dalla documentazione depositata.
Con riferimento all'adottante sig. in particolare, risulta un lontano precedente di polizia, CP_1
risalente al 2009, verosimilmente non sfociato in procedimento penale.
Non può ritenersi di ostacolo la mancanza di assenso all'adozione da parte del padre naturale dell'adottando, sig. . Persona_2
pagina 2 Ai sensi dell'art. 297 c.c., infatti, il Tribunale può pronunziare ugualmente l'adozione “ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando”.
Nel caso di specie, il rifiuto del sig. – desumibile dal suo comportamento concludente, di Per_1 mancata presentazione alle udienze alle quali era convocato per esprimere l'eventuale assenso – deve ritenersi ingiustificato, e contrario all'interesse dell'adottando.
L'adottando ha evidenziato di aver interrotto i rapporti con suo padre alcuni anni fa. Nulla di diverso ha dimostrato il sig. sul punto, omettendo di comparire all'udienza e di documentare Per_1
le ragioni del proprio eventuale dissenso.
D'altra parte, quanto dichiarato dalle parti conferma che il rapporto tra il e il proprio figlio si Per_1
è logorato negli anni fino ad annullarsi completamente. Al contrario, si è nel tempo consolidato soprattutto dal punto di vista affettivo il rapporto dell'adottando con il ricorrente, onde il desiderio da parte del ricorrente e del giovane di regolarizzare dal punto di vista giuridico un legame che di fatto si era trasformato in un autentico rapporto tra padre e figlio.
D'altra parte, da tempo l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio, in quanto viene utilizzato nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto;
in questo contesto, l'adozione ordinaria viene chiamata ad assolvere quella stessa funzione espressamente prevista dal legislatore nell'ipotesi di adozione di minori in casi particolari, perseguendo la finalità di assicurare legami più stabili all'interno della famiglia di accoglienza, nello specifico interesse di tutti i componenti.
3. Deve pertanto ritenersi che l'adozione conviene all'adottando, come previsto dall'art. 312, comma primo, n. 2), c.c., sicché può farsi luogo all'adozione stessa, con le conseguenze di legge (in particolare l'acquisizione da parte dell'adottato del cognome dell'adottante, ex art. 299 c.c.).
Sotto questo profilo va preso atto della volontà delle parti (cfr. verbale di udienza) a che il cognome dell'adottante sia anteposto – come peraltro previsto dal codice civile – a quello posseduto già dall'adottato.
Non può invece essere accolta, la richiesta di “rimuovere” il cognome : va sul punto tenuto Per_1
conto della recente decisione (sentenza n. 135 del 4.7.2023) della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 299, primo comma, del codice civile, «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto». Nella decisione riportata, la Corte ha sottolineato l'importanza,
pagina 3 nell'adozione della persona maggiore d'età (a cui specificamente la sentenza si riferisce), della trasmissione all'adottato del cognome dell'adottante, nonché della regola generale dell'anteposizione di quest'ultimo cognome, quale segno identificativo del vincolo adottivo.
Non vi è spazio per una pronuncia sulle spese atteso che il presente procedimento ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla formazione e regolamentazione dei rapporti familiari, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE di far luogo all'adozione di da parte di sopra Persona_1 CP_1
generalizzati;
DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio.
NULLA sulle spese.
MANDA la cancelleria per quanto di competenza.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 02/04/2025
Il Presidente relatore dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente – relatore dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3098/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso il difensore CP_1 C.F._1
avv. TOGNI ETTORE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
RICORRENTE per l'adozione del maggiorenne
(C.F. , Persona_1 C.F._2
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato personalmente il 19.7.2024, (nato il [...]) dichiarava di CP_1
voler adottare (nato il [...]), maggiore di età. Persona_1
Affermava l'istante di avere un'età (55 anni) per la quale la legge consente l'adozione di maggiorenni e che supera di almeno 18 anni l'età dell'adottando. Aggiungeva che l'adottando è figlio di e di (coniuge dell'adottante dal 2021). Persona_2 Persona_3
pagina 1 All'udienza fissata con decreto regolarmente notificato anche al Pubblico Ministero, davanti al
Presidente della Prima Sezione Civile (tabellarmente delegato dal Presidente del Tribunale), esprimevano il consenso all'adozione l'adottante l'adottando e CP_1 Persona_1
la sig.ra , madre dell'adottando. Persona_3
All'esito il giudice invitava il ricorrente a munirsi di un difensore, disponeva la notifica del ricorso e degli atti successivi al padre naturale dell'adottando e invitava il ricorrente ad attestare con documentazione idonea le proprie condizioni patrimoniali e reddituali, rinviando all'udienza del
25.2.2025.
Si costituiva in data 9.1.2025 per il ricorrente l'avv. Ettore Togni, con comparsa in atti e procura.
Lo stesso dava atto di aver notificato gli atti del giudizio al sig. (residente in Italia) in data Per_1
14.1.2025, con ritiro dell'atto da parte del destinatario presso l'ufficio postale in data 23.1.2025.
Ricorrono i presupposti per pronunciare l'adozione di da parte del Per_1 Persona_1
ricorrente, come richiesto.
2. Sussistono infatti le condizioni di legge previste dall'art. 291 c.c., e sono state tutte adeguatamente documentate. E' stato inoltre legittimamente espresso il consenso all'atto da parte di tutti gli interessati (adottante, adottando, genitore dell'adottando – in questo caso anche coniuge dell'adottante) e vi è il parere favorevole del Pubblico Ministero, formulato il 10.9.2024.
D'altra parte, le parti hanno dichiarato che l'adottando ha vissuto presso il ricorrente sig. CP_1
sin da quando quest'ultimo ha sposato sua madre, la sig.ra , nel 2021, e che tra
[...] Per_3
l'adottante e il giovane vi sono sempre stati ottimi rapporti, e una situazione di grande Persona_1 familiarità. Lo stesso solo di recente si è trasferito ad un altro indirizzo, “con la sua fidanzata”.
Anche prima del matrimonio, peraltro, l'adottante e la sig.ra avevano convissuto, ed i Per_3
rapporti tra adottante e adottando perdurano sin dal 2013.
Né ragioni ostative all'adozione emergono dalle informazioni acquisite dai Carabinieri della stazione di Monte San Vito, località ove risiedono l'adottante e l'adottando, i quali hanno riferito che le condizioni di vita del nucleo familiare sono buone, adeguate ai redditi, aggiungendo che il mantenimento dell'adottando è già garantito dal ricorrente, e ciò è stato dichiarato anche dalle parti ed è confermato dalla documentazione depositata.
Con riferimento all'adottante sig. in particolare, risulta un lontano precedente di polizia, CP_1
risalente al 2009, verosimilmente non sfociato in procedimento penale.
Non può ritenersi di ostacolo la mancanza di assenso all'adozione da parte del padre naturale dell'adottando, sig. . Persona_2
pagina 2 Ai sensi dell'art. 297 c.c., infatti, il Tribunale può pronunziare ugualmente l'adozione “ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando”.
Nel caso di specie, il rifiuto del sig. – desumibile dal suo comportamento concludente, di Per_1 mancata presentazione alle udienze alle quali era convocato per esprimere l'eventuale assenso – deve ritenersi ingiustificato, e contrario all'interesse dell'adottando.
L'adottando ha evidenziato di aver interrotto i rapporti con suo padre alcuni anni fa. Nulla di diverso ha dimostrato il sig. sul punto, omettendo di comparire all'udienza e di documentare Per_1
le ragioni del proprio eventuale dissenso.
D'altra parte, quanto dichiarato dalle parti conferma che il rapporto tra il e il proprio figlio si Per_1
è logorato negli anni fino ad annullarsi completamente. Al contrario, si è nel tempo consolidato soprattutto dal punto di vista affettivo il rapporto dell'adottando con il ricorrente, onde il desiderio da parte del ricorrente e del giovane di regolarizzare dal punto di vista giuridico un legame che di fatto si era trasformato in un autentico rapporto tra padre e figlio.
D'altra parte, da tempo l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio, in quanto viene utilizzato nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto;
in questo contesto, l'adozione ordinaria viene chiamata ad assolvere quella stessa funzione espressamente prevista dal legislatore nell'ipotesi di adozione di minori in casi particolari, perseguendo la finalità di assicurare legami più stabili all'interno della famiglia di accoglienza, nello specifico interesse di tutti i componenti.
3. Deve pertanto ritenersi che l'adozione conviene all'adottando, come previsto dall'art. 312, comma primo, n. 2), c.c., sicché può farsi luogo all'adozione stessa, con le conseguenze di legge (in particolare l'acquisizione da parte dell'adottato del cognome dell'adottante, ex art. 299 c.c.).
Sotto questo profilo va preso atto della volontà delle parti (cfr. verbale di udienza) a che il cognome dell'adottante sia anteposto – come peraltro previsto dal codice civile – a quello posseduto già dall'adottato.
Non può invece essere accolta, la richiesta di “rimuovere” il cognome : va sul punto tenuto Per_1
conto della recente decisione (sentenza n. 135 del 4.7.2023) della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 299, primo comma, del codice civile, «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto». Nella decisione riportata, la Corte ha sottolineato l'importanza,
pagina 3 nell'adozione della persona maggiore d'età (a cui specificamente la sentenza si riferisce), della trasmissione all'adottato del cognome dell'adottante, nonché della regola generale dell'anteposizione di quest'ultimo cognome, quale segno identificativo del vincolo adottivo.
Non vi è spazio per una pronuncia sulle spese atteso che il presente procedimento ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla formazione e regolamentazione dei rapporti familiari, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE di far luogo all'adozione di da parte di sopra Persona_1 CP_1
generalizzati;
DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio.
NULLA sulle spese.
MANDA la cancelleria per quanto di competenza.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 02/04/2025
Il Presidente relatore dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4