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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/11/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 979 del R.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 15.09.2025 da:
nato a [...] il [...] (CF: ) e CP_1 C.F._1
residente a [...] e la sig.ra CP_2
nata a [...] il [...] (CF: e residente a C.F._2
NA (AP) in Via Alessandria n. 39, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
SI Cappelli del Foro di Ascoli Piceno;
avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
conclusioni delle parti: le parti hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le stesse.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15.09.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- hanno contratto matrimonio con rito civile a Maltignano (AP) in data 23/11/2013, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Maltignano dell'anno
2013 - Atto N. 3 parte I - scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione sono nati i seguenti figli: nato a [...] il Persona_1
13/02/2002 (C.F. ), riconosciuto quale figlio naturale dal C.F._3
sig. in data 28/05/2013, maggiorenne ed economicamente CP_1
autosufficiente e nata a [...] il [...] (C.F. Persona_2
), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
C.F._4
- con sentenza n. 128/2024, pubblicata il 16/02/2024, resa all'esito del giudizio di separazione consensuale rubricato al RG. N. 1591/2023, il Tribunale di Ascoli
Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti, omologava la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e nello specifico: “1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno;
2) La casa coniugale sita a NA (AP) in Viale Genova n. 40 resta assegnata alla sig.ra con cui coabiteranno i figli e 3) Il sig. CP_2 Per_1 Per_2 CP_1
si impegna a lasciare l'abitazione coniugale entro il 30/01/2024, portando con
[...]
sé gli effetti personali e i beni concordati con la sig.ra 4) Per l'effetto il CP_2
sig. si impegna a contribuire al pagamento del 50% del canone di locazione CP_1
della casa coniugale, provvedendo al versamento dell'importo dovuto direttamente alla sig.ra entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario al seguente CP_2
IBAN: [...]. È facoltà della sig.ra trovare CP_2
una nuova ed idonea sistemazione per sé ed i figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, ove ritenesse opportuno rilasciare detto immobile. Tale contributo cesserà nel momento in cui la sig.ra reperirà CP_2
una nuova abitazione o comunque in ogni caso cesserà in data 28/02/2024; Il sig.
corrisponderà inoltre alla signora quale contributo al CP_1 CP_2 mantenimento dei figli e la somma mensile di euro 350,00 per figlio Per_1 Per_2
per un totale di euro 700,00 mensili da pagarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario al seguente IBAN: [...]. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT senza necessità di richiesta di parte;
nell'eventualità in cui uno dei due figli dovesse divenire economicamente autosufficiente, le parti concordano che il contributo al mantenimento del secondo figlio aumenterà dai 350,00 mensili ad euro 500,00, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica anche di quest'ultimo; Le parti convengono altresì che eventuali assegni familiari e/o assegno unico, qualora dovuti, verranno percepiti dalla sig.ra 8) Per quanto attiene alla CP_2
regolamentazione delle spese straordinarie, per le quali il padre concorrerà nella misura del 50%, le parti concordano di aderire al Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno del per la determinazione del contributo al mantenimento in favore dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti e della ripartizione delle spese straordinarie agli stessi relative nell'ambito dei procedimenti di separazione, divorzio e mantenimento di figlio naturale del 09/11/2019 a riguardo il cui contenuto si ha qui per come riportato e trascritto e che comunque si produce, con la precisazione che debbano considerarsi quali spese straordinarie già concordate da dividersi al 50% (e che non richiedono pertanto il preventivo accordo dell'altro coniuge) quelle attinenti al canone di locazione per l'alloggio fuori sede del figlio per la frequenza universitaria;
09) Nulla si dovranno i coniugi a titolo di Per_1
mantenimento, riconoscendo di non avere diritto di ricevere alcunché l'uno dall'altro; 10) Le spese della presente procedura restano interamente compensate tra le parti”. In data 30/09/2024, la suddetta sentenza passava in giudicato per decorso dei termini (artt. 327 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c.);
- dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- sussistono gli estremi per lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
- gli stessi dichiarano di essere ciascuno autosufficiente economicamente e che non sussiste alcun obbligo a loro rispettivo carico di reciproco concorso al mantenimento;
- i coniugi non hanno beni immobili e/o mobili registrati e/o di qualsiasi altra natura in proprietà comune;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Entrambi gli istanti dichiarano di essere ciascuno economicamente autosufficiente e che non sussiste alcun obbligo a loro rispettivo carico di reciproco concorso al mantenimento e pertanto rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento e precisano reciprocamente che non sussiste alcun diritto ad assegno divorzile in ogni caso;
entrambi rinunciano ad ogni pretesa in relazione al TFR dell'altro coniuge e fin da ora per quando maturerà il diritto dichiarandosi reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per tale causale e comunque per le causali di cui all'art. 12 bis l. 898/70;
2. i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto di comune accordo alla divisione di tutti i loro beni in comunione e di non avere più alcuna pretesa reciprocamente a riguardo nonché di aver già prelevato ciascuno dalla ex casa coniugale parte dei propri effetti e beni personali e comunque di aver già individuato e concordato quelli ancora da prelevare;
3. Il sig. corrisponderà alla signora quale contributo al CP_1 CP_2
mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente, la somma mensile di euro 500,00 da pagarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario al seguente IBAN: [...].
Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT senza necessità di richiesta di parte;
4. Le parti convengono altresì che eventuali assegni familiari e/o assegno unico, qualora dovuti, verranno percepiti dalla sig.ra CP_2
5. Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese straordinarie (da individuarsi secondo il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno del per la determinazione del contributo al mantenimento in favore dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti e della ripartizione delle spese straordinarie agli stessi relative nell'ambito dei procedimenti di separazione, divorzio e mantenimento di figlio naturale del 09/11/2019) le parti concordano che le stesse saranno a carico della sig.ra ella loro interezza;
CP_2
6. Le spese della presente procedura restano interamente compensate tra le parti.
In data 26.09.2025 il Presidente del Tribunale nominava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 06.11.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Osserva il Collegio che la domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio proposta dalle parti merita accoglimento in quanto nessuna comunanza di vita, né materiale e né spirituale, può più essere ricostituita, come dimostra il contegno processuale ed extra-processuale tenuto dalle parti stesse. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordemente stabilite dai coniugi nei termini sopra riportati appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi, nonché dei figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Per_2
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo tra le parti, il Collegio ritiene di dover compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura della
Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maltignano (AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'anno 2013 - Atto N. 3 parte I;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno in camera di consiglio del 27/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 979 del R.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 15.09.2025 da:
nato a [...] il [...] (CF: ) e CP_1 C.F._1
residente a [...] e la sig.ra CP_2
nata a [...] il [...] (CF: e residente a C.F._2
NA (AP) in Via Alessandria n. 39, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
SI Cappelli del Foro di Ascoli Piceno;
avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
conclusioni delle parti: le parti hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le stesse.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15.09.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- hanno contratto matrimonio con rito civile a Maltignano (AP) in data 23/11/2013, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Maltignano dell'anno
2013 - Atto N. 3 parte I - scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione sono nati i seguenti figli: nato a [...] il Persona_1
13/02/2002 (C.F. ), riconosciuto quale figlio naturale dal C.F._3
sig. in data 28/05/2013, maggiorenne ed economicamente CP_1
autosufficiente e nata a [...] il [...] (C.F. Persona_2
), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
C.F._4
- con sentenza n. 128/2024, pubblicata il 16/02/2024, resa all'esito del giudizio di separazione consensuale rubricato al RG. N. 1591/2023, il Tribunale di Ascoli
Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti, omologava la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e nello specifico: “1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno;
2) La casa coniugale sita a NA (AP) in Viale Genova n. 40 resta assegnata alla sig.ra con cui coabiteranno i figli e 3) Il sig. CP_2 Per_1 Per_2 CP_1
si impegna a lasciare l'abitazione coniugale entro il 30/01/2024, portando con
[...]
sé gli effetti personali e i beni concordati con la sig.ra 4) Per l'effetto il CP_2
sig. si impegna a contribuire al pagamento del 50% del canone di locazione CP_1
della casa coniugale, provvedendo al versamento dell'importo dovuto direttamente alla sig.ra entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario al seguente CP_2
IBAN: [...]. È facoltà della sig.ra trovare CP_2
una nuova ed idonea sistemazione per sé ed i figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, ove ritenesse opportuno rilasciare detto immobile. Tale contributo cesserà nel momento in cui la sig.ra reperirà CP_2
una nuova abitazione o comunque in ogni caso cesserà in data 28/02/2024; Il sig.
corrisponderà inoltre alla signora quale contributo al CP_1 CP_2 mantenimento dei figli e la somma mensile di euro 350,00 per figlio Per_1 Per_2
per un totale di euro 700,00 mensili da pagarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario al seguente IBAN: [...]. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT senza necessità di richiesta di parte;
nell'eventualità in cui uno dei due figli dovesse divenire economicamente autosufficiente, le parti concordano che il contributo al mantenimento del secondo figlio aumenterà dai 350,00 mensili ad euro 500,00, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica anche di quest'ultimo; Le parti convengono altresì che eventuali assegni familiari e/o assegno unico, qualora dovuti, verranno percepiti dalla sig.ra 8) Per quanto attiene alla CP_2
regolamentazione delle spese straordinarie, per le quali il padre concorrerà nella misura del 50%, le parti concordano di aderire al Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno del per la determinazione del contributo al mantenimento in favore dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti e della ripartizione delle spese straordinarie agli stessi relative nell'ambito dei procedimenti di separazione, divorzio e mantenimento di figlio naturale del 09/11/2019 a riguardo il cui contenuto si ha qui per come riportato e trascritto e che comunque si produce, con la precisazione che debbano considerarsi quali spese straordinarie già concordate da dividersi al 50% (e che non richiedono pertanto il preventivo accordo dell'altro coniuge) quelle attinenti al canone di locazione per l'alloggio fuori sede del figlio per la frequenza universitaria;
09) Nulla si dovranno i coniugi a titolo di Per_1
mantenimento, riconoscendo di non avere diritto di ricevere alcunché l'uno dall'altro; 10) Le spese della presente procedura restano interamente compensate tra le parti”. In data 30/09/2024, la suddetta sentenza passava in giudicato per decorso dei termini (artt. 327 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c.);
- dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- sussistono gli estremi per lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
- gli stessi dichiarano di essere ciascuno autosufficiente economicamente e che non sussiste alcun obbligo a loro rispettivo carico di reciproco concorso al mantenimento;
- i coniugi non hanno beni immobili e/o mobili registrati e/o di qualsiasi altra natura in proprietà comune;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Entrambi gli istanti dichiarano di essere ciascuno economicamente autosufficiente e che non sussiste alcun obbligo a loro rispettivo carico di reciproco concorso al mantenimento e pertanto rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento e precisano reciprocamente che non sussiste alcun diritto ad assegno divorzile in ogni caso;
entrambi rinunciano ad ogni pretesa in relazione al TFR dell'altro coniuge e fin da ora per quando maturerà il diritto dichiarandosi reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per tale causale e comunque per le causali di cui all'art. 12 bis l. 898/70;
2. i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto di comune accordo alla divisione di tutti i loro beni in comunione e di non avere più alcuna pretesa reciprocamente a riguardo nonché di aver già prelevato ciascuno dalla ex casa coniugale parte dei propri effetti e beni personali e comunque di aver già individuato e concordato quelli ancora da prelevare;
3. Il sig. corrisponderà alla signora quale contributo al CP_1 CP_2
mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente, la somma mensile di euro 500,00 da pagarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario al seguente IBAN: [...].
Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT senza necessità di richiesta di parte;
4. Le parti convengono altresì che eventuali assegni familiari e/o assegno unico, qualora dovuti, verranno percepiti dalla sig.ra CP_2
5. Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese straordinarie (da individuarsi secondo il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno del per la determinazione del contributo al mantenimento in favore dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti e della ripartizione delle spese straordinarie agli stessi relative nell'ambito dei procedimenti di separazione, divorzio e mantenimento di figlio naturale del 09/11/2019) le parti concordano che le stesse saranno a carico della sig.ra ella loro interezza;
CP_2
6. Le spese della presente procedura restano interamente compensate tra le parti.
In data 26.09.2025 il Presidente del Tribunale nominava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 06.11.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Osserva il Collegio che la domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio proposta dalle parti merita accoglimento in quanto nessuna comunanza di vita, né materiale e né spirituale, può più essere ricostituita, come dimostra il contegno processuale ed extra-processuale tenuto dalle parti stesse. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordemente stabilite dai coniugi nei termini sopra riportati appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi, nonché dei figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Per_2
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo tra le parti, il Collegio ritiene di dover compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura della
Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maltignano (AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'anno 2013 - Atto N. 3 parte I;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno in camera di consiglio del 27/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi