Sentenza 20 giugno 2024
Massime • 1
In tema di indagini genetiche, l'analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, priva di certezza gli esiti cui perviene, sicché non è possibile conferire ad essi una valenza indiziante, costituendo, piuttosto, un mero dato processuale, sprovvisto di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori. (Fattispecie relativa a indagini genetiche su un mozzicone di sigaretta rinvenuto all'interno di un'autovettura sottratta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2024, n. 27813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27813 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
udito il difensore, avv. Angela Porcelli, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 29/1/2024, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri il 08/01/2024, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ST DR. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen. Assume il difensore che sia interesse del ricorrente stabilire il carattere irripetibile dell'accertamento tecnico sul materiale biologico acquisito attraverso il sequestro 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27813 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 20/06/2024 probatorio del mozzicone di sigaretta rinvenuto all'interno dell'autovettura sottratta. Ciò al fine di stabilire se le risultanze di detta attività debbano entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento di cui all'art. 431 cod. proc. pen., tenuto conto che l'atto, per poter esser ritenuto irripetibile, non deve essere rinnovabile in dibattimento per accertata impossibilità di natura oggettiva. Con riferimento al caso oggetto di scrutinio, osserva che i) la raccolta del materiale pertinente alla prova è consistito innanzitutto nel campionamento del DNA presente sul mozzicone combusto di sigaretta in sequestro, attività questa irripetibile perché naturalisticamente non può essere effettuata nuovamente;
che il) a ciò è seguito lo studio e la elaborazione critica del DNA, consistito nella decodificazione dell'impronta genetica dei due donatori indagabili e della comparazione di quel profilo commisto con quello già noto dell'odierno ricorrente, conosciuto in banca dati;
che iii) questa attività, per le caratteristiche di estrazione del profilo commisto, che ha richiesto il sacrificio probatorio dell'intera superficie da cui poterlo estrarre (cioè la parte del filtro della sigaretta dove, poggiando le labbra, si rilascia il maggior contributo di liquido biologico), determina sia in astratto che in concreto il carattere irripetibile dell'attività. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione alla mancata adozione dei criteri e dei protocolli internazionali in materia di refertazione e prelievo del DNA, che determina la non correttezza dell'accertamento e la compromissione di quegli esiti. Osserva che il caso di specie presenta criticità con riferimento alla fase del repertannento del mozzicone di sigaretta, atteso che tra la raccolta del campione e la tipizzazione operata dai tecnici sono trascorsi mesi e ciò in una situazione nella quale nemmeno è chiara quale sia stata la catena di custodia dei campioni, con la conseguenza che risulta difficoltoso attribuire alle analisi genetiche una forte valenza probatoria. Cita in proposito Sez. 5, n. 36080 del 27/3/2015, Knox, Rv. 264863 - 01, secondo cui, in tema di indagini genetiche, l'analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonchè di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di "compatibilità" del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori. Rileva, in particolare, che nel caso di specie il campione prelevato risulta numericamente più scarso del nanogrammo di materiale genetico richiesto per un test ordinario, per cui erano necessarie almeno tre diverse analisi del campione per avere una maggiore attendibilità del dato estrapolato;
senza 2 tacere che i risultati delle due amplificazioni in vitro analizzati sono stati sommati, anziché essere incrociati, con la conseguenza che è risultato un profilo genetico descritto come misto. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., con riferimento ai reati contestati di furto aggravato e di ricettazione. Rileva l'inverosimiglianza del compendio indiziario, tenuto conto che sarebbe del tutto inverosimile che due soggetti decidano di perpetrare un reato utilizzando un'autovettura già sottratta da oltre due mesi e dunque facilmente individuabile dalle forze dell'ordine, evidenziando, altresì, che, oltre all'esame del DNA, mancherebbero altri elementi che consentano di assegnare all'indagato un contributo concausale. 2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 285 cod. proc. pen., in relazione al giudizio di adeguatezza della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con l'applicazione dello strumento elettronico di controllo, atteso che le modalità di esecuzione dei reati in contestazione non possono prescindere dalla più ampia libertà di movimento e circolazione, che è incompatibile con la restrizione domiciliare. 2.5. In data 4/6/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva con la quale si specificano e si integrano il terzo ed il quarto motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Rileva, invero, il Collegio che all'atto della raccolta del materiale da cui è stato poi estratto il DNA si procedeva contro ignoti, per cui nessun avviso ex art 360 c.p.p. avrebbe mai potuto essere disposto, con la conseguenza che i risultati degli accertamenti tecnici sono utilizzabili (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, P., Rv. 275058 - 02); che, secondo quanto ha affermato il Tribunale del riesame, gli accertamenti sono ripetibili;
che dalla individuazione dell'indagato a seguito degli accertamenti tecnici non discende la inutilizzabilità degli accertamenti svolti, ma eventualmente la facoltà per la difesa di chiedere l'incidente probatorio per ripetere gli accertamenti tecnici nel contraddittorio delle parti. 1.2. Coglie nel segno il secondo motivo di ricorso. Osserva in proposito il Collegio che, sulla valenza processuale attribuibile alle risultanze della prova scientifica, con particolare riferimento alle indagini genetiche, acquisite in violazione delle regole sancite dai protocolli internazionali, si registrano due orientamenti. Secondo una prima impostazione, in tema di indagini genetiche, l'analisi 3 comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di "compatibilità" del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori (Sez. 2, n. 38184 del 6/7/2022, Cospito, Rv. 283904 - 04; Sezione 5, n. 36080 del 27/3/2015, Knox, Rv. 264863 - 01). Secondo un altro orientamento, invece, in tema di indagini genetiche, l'eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA non comporta l'inutilizzabilità del dato probatorio, ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l'esito dell'esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità (Sez. 6, n. 15140 del 24/2/2022, Neagu, Rv. 283144 - 01). Sulla base di detto principio la Corte di legittimità ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva attribuito all'imputato l'utilizzo del guanto da cui era stato estratto il DNA, pur se il prelievo non era avvenuto con guanti sterili, stante la mancanza sul supporto di tracce riferibili a soggetti diversi. Tanto premesso, il Collegio convintamente intende dare continuità al primo orientamento, innanzitutto per ragioni di ordine generale, atteso che nel processo penale possono trovare ingresso solo esperienze scientifiche verificate secondo canoni metodologici generalmente condivisi dalla comunità scientifica di riferimento. Dunque, l'utilizzabilità dei risultati della prova scientifica comporta inevitabilmente il rispetto delle regole che ne disciplinano l'acquisizione e la formazione all'interno del processo, con la conseguenza che il giudizio di affidabilità dei relativi esiti deve essere parannetrato sulla osservanza di preordinate garanzie nell'iter formativo della prova. Detto altrimenti, il procedimento di assunzione della prova incide sui risultati cui la stessa perviene, inficiandoli irreparabilmente nel caso in cui risultino violate le regole che ne presidiano la formazione Venendo ora più specificamente alle indagini genetiche, giova innanzitutto rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo in più occasioni di riconoscere la valenza processuale dell'indagine genetica condotta sul DNA, in considerazione dell'elevatissimo numero di ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore (Sez. 2, n. 38184/2022, cit., in motivazione;
Sez. 5, n. 36080/2015 cit., in motivazione;
Sez. 2, n. 8434 del 5/2/2013, Mariller, Rv. 255257 - 01). Ciò posto, la questione che rileva nel 4 Caso che si sta scrutinando è quella di stabilire quale valenza processuale debba attribuirsi agli esiti di una indagine genetica svolta in violazione delle regole cristallizzate nei protocolli internazionali e di quelle cui normalmente deve ispirarsi l'attività di ricerca scientifica. Ritiene il Collegio che la risposta al quesito debba trovare fondamento nei principi generali in tema di valutazione della prova, alla luce dei quali è possibile affermare che l'indizio dal quale risalire al fatto ignoto da provare deve essere certo (cioè, connotato da gravità, precisione e concordanza), atteso che, in tanto si può pervenire alla dimostrazione del tema di prova, in quanto si parta da un fatto noto, vale a dire accertato come tale. Diversamente opinando, qualora cioè il ragionamento dovesse muovere da premesse fattuali incerte, si perverrebbe ad un risultato del tutto fallace. Orbene, l'affidabilità (rectius: la certezza) dei risultati cui perviene l'analisi genetica dipende dalla correttezza del procedimento seguito, le cui regole sono consacrate nei protocolli, atteso che, «cristallizzando i risultati di collaudate conoscenze, maturate in esito a ripetute sperimentazioni e significativi riscontri statistici di dati esperienziali, quelle regole compendiano gli standard di affidabilità delle risultanze dell'analisi, sia in ipotesi di identità, che di mera compatibilità con un determinato profilo genetico. Diversamente, al dato acquisito non potrebbe riconnettersi rilevanza alcuna, neppure di mero indizio» (Sez. 5, n. 36080/2015 cit.). In altri termini, l'analisi genetica, svolta in violazione delle prescrizioni dei protocolli in materia di repertazione e conservazione, priva del carattere di gravità e precisione - ergo, di certezza (sia pure intesa non in termini di assolutezza, ma quale categoria processuale cui si giunge attraverso il procedimento probatorio) - i risultati cui è pervenuta. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, nonostante i rilievi della difesa, come sintetizzati al punto 2.2., non si è preoccupato di controllare che le regole metodologiche che presidiano allo svolgimento dell'indagine genetica fossero state rispettate. Alla luce delle considerazioni si impone l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame, che dovrà valutare - in applicazione del principio di diritto sopra esplicitato - se e quali violazioni delle regole consacrate nei protocolli internazionali si siano verificate nel caso di specie, con riferimento all'assunzione ed alla formazione della prova scientifica. 2.2. La decisività del secondo motivo rende assorbiti i restanti.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 20 giugno 2024.