Articolo 16 della Legge 3 marzo 1987, n. 59
Articolo 15Articolo 17
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5 marzo 1987
Art. 16. 1. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell' articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , si provvedera' utilizzando le graduatorie dei concorsi in atto e di quelli gia' espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 16, comma 1:
Per il testo dell' art. 15 della legge n. 349/1986 si veda nelle note all'art. 9, comma 1.
Entrata in vigore il 5 marzo 1987