Art. 16. 1. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell' articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , si provvedera' utilizzando le graduatorie dei concorsi in atto e di quelli gia' espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 16, comma 1:
Per il testo dell' art. 15 della legge n. 349/1986 si veda nelle note all'art. 9, comma 1.
Nota all'art. 16, comma 1:
Per il testo dell' art. 15 della legge n. 349/1986 si veda nelle note all'art. 9, comma 1.