CASS
Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2024, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SC RD nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08109/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 1845 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 15/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 8 settembre 2023, la Corte di appello di Potenza ha rigettato, ritenendola infondata, l'istanza di ricusazione della dott.ssa Rosa BI, quale componente del collegio penale del Tribunale di Matera, formulata nell'interesse dell'imputato IN RD. La dichiarazione di recusazione si fondava sulla circostanza secondo cui la dott.ssa Rosa BI relatrice ed estensore della sentenza n.700/2022 del 26.09.2022 - resa nell'ambito del procedimento n. 817/2019 R.G.N.R. D.D.A., n.1237/2019 R.G.N.R. e n.669/2019 R.G.Trib. di Matera ("Rusca") — che condannava l'imputato IN RD (per i reati di cui ai capi di imputazione a, d, f, h, i, m, t), per reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. 12 quinquies D.L. 306/92, 56-575, 73-80 DPR 309/90, 629 cod. pen. - , aveva formato il proprio convincimento sulla base di atti — documenti ed intercettazioni - che sarebbero confluiti anche nell'ambito del procedimento n.2684/2017 R.G.N.R. e n.1894/2018 R.G. ("Enotria") in corso dinanzi al Tribunale di Matera in composizione collegiale che vede tra gli altri quale componente sempre la dr.ssa BI;
di conseguenza, si sarebbe configurata la sussistenza di una valutazione di merito già espressa dal suddetto Giudice in ordine alla sussistenza del fatto-reato ovvero in riferimento alla riconducibilità della responsabilità di tale fatto alla medesima persona imputata anche nel procedimento Enotria. 2. Avverso l'ordinanza indicata, ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, affidando le censure ad un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione, con violazione del combinato disposto degli artt.125, comma 3 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. Contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, sono stati allegati dalla difesa tutti gli atti e i documenti a supporto della richiesta di ricusazione che la Corte di appello non ha preso in considerazione. Tra gli allegati a sostegno della suddetta tesi, vi è l'allegato 4 con cui veniva depositata copia della sentenza n.700/2022 (procedimento penale 669/19 R.G., "Rusca") — emessa dal Collegio del Tribunale di Matera composto anche dalla Dott.ssa Rosa BI, Giudice estensore — con la quale RD IN, veniva condannato per i reati di cui ai capi di imputazione a, d, f, h, i, m, t, anche sulla base di atti del procedimento penale in corso dinanzi al Tribunale di Matera in Composizione Collegiale n.2684/17 R.G.N.R. e n.1894/18 R.G ("Enotria"), come si evince dalla circostanza per cui all'interno della sentenza viene fatto esplicito riferimento agli atti di indagine di quest'ultimo procedimento (così ad esempio in relazione alla ritenuta intestazione fittizia a Pepita e all'episodio relativo a sostanze stupefacenti descritto dal teste, luogotenente, AR sulla base di dati emersi in occasione delle indagini del procedimento Enotria). 2 È stato depositato anche il verbale di udienza del 25.06.2020 (recante il n.5 degli allegati all'istanza di ricusazione) nell'ambito del procedimento convenzionalmente denominato "Rusca" di cui alla sentenza n. 700/2022 in cui, il teste AR, a domanda del Pubblico Ministero se avessero svolto indagini circa la vendita di autovetture da parte di RD IN, affermava di avere svolto indagini in merito a tale vendita facendo riferimento al procedimento '"Enotria", riferendosi spesso, anche successivamente, a tale procedimento penale. Il Pubblico Ministero, dopo che il Presidente del Collegio aveva chiesto se quanto riferito dal teste fosse documentato, ha affermato che la documentazione relativa a tale procedimento penale sarebbe stata depositata dinanzi al Tribunale di Matera nel procedimento 669/19 RG, "Rusca". Lo stesso AR aggiungeva che talune intercettazioni sulla disponibilità contante del signor IN erano confluite dal procedimento "Enotria" in quello "Rusca", di conseguenza il Pubblico Ministero lo invitava ad indicare tutti gli atti in oggetto. Altro teste qualificato sentito nel procedimento penale "Rusca" è il Tenente Campa Cosimo che, all'udienza del 18.06.2020 (verbale allegato n.6 all'istanza di recusazione), nell'illustrare l'esito delle indagini svolte nei confronti di IN RD ed altri imputati in quel procedimento, faceva esplicito richiamo agli atti ed alle indagini svolte nel procedimento "Enotria". Peraltro, già all'udienza del 09.01.2020 (verbale allegato n.7 all'istanza di recusazione) era stato richiesto dalla difesa di poter depositare l'informativa "Enotria" in quanto rilevante in ordine alla vendita delle autovetture da parte di IN RD, di cui riferiranno i testi qualificati. E evidente che il convincimento del Tribunale in relazione alla responsabilità dell'imputato ed alla conseguente condanna, si sia basato anche sulle informative di reato, sulle relazioni di servizio e sulle intercettazioni ambientali e telefoniche su cui hanno riferito i testi qualificati, confluite nel procedimento penale n.669/19 RG ("Rusca"), dal procedimento n.2684/17 R.G.N.R. e n. 1894/18 R.G. ("Enotria"). Si ritiene che se la Corte di appello di Potenza avesse valutato gli elementi allegati all'istanza di recusazione, sarebbe giunta ad esito diverso;
l'attività pregiudicante può essere ravvisata nella valutazione di merito espressa in ordine alla sussistenza del fatto-reato ovvero alla riconducibilità della responsabilità di tale fatto alla medesima persona, in quanto nel caso di specie, la valutazione di merito vi è stata e non è stata presa in considerazione da parte della Corte. Si sarebbe dovuta garantire l'imparzialità del giudice, finalità degli istituti quali incompatibilità, astensione e recusazione. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.37 cod. proc. pen. comma 1, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. 3 Non rientra tra i casi di ricusazione quello dell'opinione espressa dal magistrato nella qualità di giudice in quanto estensore di provvedimento previsto dalla legge in via provvisoria (trattandosi di facoltà espressamente concessa dal legislatore e di obbligo di legge), ma sulla base dell'orientamento delle Sezioni Unite (SS. UU. N.41263 del 27.09.2005) la ricusazione nel caso di specie sarebbe configurabile in quanto il Giudice, in virtù dell'attività giurisdizionale svolta in precedenza (quale Giudice relatore ed estensore nel procedimento di cui alla sentenza n.700/2022 nei confronti dell'imputato) avrebbe consolidato il suo convincimento anche sulla base delle imputazioni già giudicate con la suddetta sentenza - utilizzando atti, verbali ed intercettazioni del procedimento n. n.2684/17 R.G.N.R. e n.1894/18 R.G.; ciò configura l'esistenza di un pregiudizio nei confronti dell'imputato, che la Corte avrebbe dovuto verificare in concreto al fine di rendere operante la tutela del giusto processo. L'imparzialità del Giudice, in base a giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo, deve essere determinata secondo il criterio soggettivo e quello oggettivo, che impone di valutare se a prescindere dalla condotta del giudice, esistano fatti verificabili che possano generare dubbi sulla sua imparzialità; nel caso di specie, la Corte avrebbe dovuto infatti prendere in considerazione gli atti allegati all'istanza di ricusazione. 3.11 Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Come dà atto lo stesso ricorso, la Corte costituzionale con la sentenza n. 283/00, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p. nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso, in altro procedimento, anche non penale, valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto con interferenza del pregiudicante e del pregiudicato comportante una verifica giurisdizionale, collegata alla definizione del procedimento, non incidentale o probatoria. La Corte costituzionale con la richiamata sentenza ha individuato la "funzione pregiudicante", che legittima la ricusazione del magistrato, nella "decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa". D'altra parte, la causa di ricusazione correlata all'aver espresso una valutazione di merito con riferimento allo stesso fatto nei confronti del medesimo imputato, in altro procedimento, quale risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 37 co. 1 c.p.p. (Corte Cost. sent. n. 283/2000) si configura solo in presenza della identità del fatto valutato;
e quella a carico del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei 4 confronti di altri soggetti si configura solo nel caso in cui la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata (Corte Cost. n. 371/1996). Il ricorrere della causa di ricusazione deve invece escludersi quando non vi sia identità del fatto, con la conseguenza che la precedente valutazione in merito non risulti necessariamente condizionante rispetto alla ulteriore pronuncia e in ogni caso non sussiste allorquando il primo giudizio non abbia già espresso una valutazione della posizione dell'imputato in ordine alla sua responsabilità penale. Svariate sono le pronunce di questa Corte che si sono espresse sul tema. Così, tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 15201 del 10/02/2016, Rv. 266866 - 01, che ha affermato che non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro;
e Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013 Cc. (dep. 02/01/2014), Rv. 258449 - 01, che ha precisato che le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice;
sicché la mera connessione probatoria tra due procedimenti che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione, non potendosi ritenere "pregiudicante" l'attività dei giudici ricusati che abbiano partecipato al collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti;
ed ancora, Sez. 6, Sentenza n. 20666 del 25/03/2021, Rv. 281506 - 01, ha, a sua volta ulteriormente precisato che in tema di ricusazione, non ha valenza pregiudicante la valutazione di merito espressa dal giudicante in separato procedimento, relativo a fatti diversi nei confronti di un coimputato, priva di apprezzabile interferenza con la valutazione sulla responsabilità del ricusante. Ed ancora, questa Corte, in applicazione dei principi enunciati, ha escluso il configurarsi di cause legittimanti la ricusazione, nei confronti di giudice che, dopo essersi pronunciato sul reato associativo riguardo a taluni partecipi, sia chiamato a giudicare circa la partecipazione associativa di altri soggetti;
ed ancora del giudice che dopo aver emesso pronuncia di condanna nei confronti di un imputato per il delitto associativo, sia chiamato a pronunciarsi a carico del medesimo, nell'ambito di procedimento per reato aggravato, ex art. 7 d.l. n. 152/1991, conv, con I. 203/1991, dalla finalità di agevolazione di quella associazione mafiosa;
ha altresì escluso che tale situazione si configuri a seguito di condanna per reati aggravati ex art. 7 L 203/1991, con riferimento ad altro giudizio in cui lo stesso soggetto sia imputato di ulteriori reati, parimenti aggravati dalla finalità di agevolazione della medesima associazione (v., ad es., Sez. 6, n. 39367 dei 15/06/2017, Rv. 270848). Alla luce dei suindicati principi, e relativi casi specifici comunque indicativi dell'impostazione di massima seguita da questa Corte in attuazione dei dettami costituzionali, deve ritenersi che, nel caso in esame, la Corte di appello abbia correttamente rigettato la proposta ricusazione osservando, sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, che l'effetto pregiudicante deve essere accertato in concreto, caso per caso, e che nel caso di spese, non essendosi indicati specificamente gli atti, i documenti e le intercettazioni o le parti di essi sui quali la dottoressa BI avrebbe formato il suo pregresso convincimento, non era stato possibile effettuare quella valutazione in concreto invocata dagli stessi ricusanti, che non hanno neppure operato un effettivo confronto tra le imputazioni oggetto dei due procedimenti né gli eventuali specifici passaggi argomentativi indicativi del pre-giudizio, rimettendo in definitiva — in maniera inammissibile — al giudice della ricusazione ogni individuazione e valutazione al riguardo. Deve, invero, ribadirsi che l'efficacia pregiudicante si sarebbe potuta ravvisare solo se nel separato procedimento i giudici ricusati avessero già valutato, a qualsiasi titolo, la posizione del ricorrente in relazione ai medesimi fatti oggetto del procedimento in corso che vede tra i giudici il medesimo magistrato che aveva contribuito alla decisione nell'altro giudizio già definito, cosa che in detti specifici termini non risulta — si ribadisce - neanche dedotta dalla parte, che si limita a richiamare la formulazione dell'imputazione e la medesimezza di alcuni degli atti posti a base della sentenza di condanna già pronunciata a carico di IN;
laddove il presupposto necessario ai fini della verifica del collegamento tra decisione da assumere e decisione già assunta è l'individuazione, da parte del ricusante, dei punti di interferenza tra la decisione assunta e la decisione da assumere. In realtà il ricorrente richiama, in generale, gli atti allegati alla dichiarazione per provare il pregiudizio della giudice senza specificamente indicare i punti della decisione assunta o delle valutazione operate, correlate ai fatti contestati, dai quali sia dato effettivamente assumere il pre-giudizio. Ti ricorrente evidenzia allegazioni probatorie nonché la confluenza delle stesse nel processo in corso senza affatto individuare le questioni pregiudicate. Con il ricorso, in altre parole, come già con la dichiarazione di ricusazione, non si evidenziano i punti della precedente decisione effettivamente incidenti sulla posizione del ricorrente, né i profili valutativi dai quali sia, in concreto, evincibile la sussistenza di pregiudizio. E nel lamentare che la Corte di appello non si sarebbe avveduta degli atti allegati finisce con il convalidare la erroneità dell'impostazione seguita, attraverso la quale si è in buona sostanza rimettere — inammissibilmente - allo stesso decidente la estrapolazione degli aspetti pregiudicanti e pregiudicati. 6 Il ricorso si appalesa, dunque, del tutto generico ed inconducente ai fini prospettati: a fronte del provvedimento impugnato che si appunta su ragioni specifiche, il ricorrente si limita, in buona sostanza, a controdedurre, lamentando il mancato vaglio dell'istanza di ricusazione, e a rappresentare che erroneamente la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione gli atti allegati all'istanza come se a fronte di doglianze generiche competesse al giudice della ricusazione individuare i passaggi decisionali inficiati. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/12/2023.
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 1845 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 15/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 8 settembre 2023, la Corte di appello di Potenza ha rigettato, ritenendola infondata, l'istanza di ricusazione della dott.ssa Rosa BI, quale componente del collegio penale del Tribunale di Matera, formulata nell'interesse dell'imputato IN RD. La dichiarazione di recusazione si fondava sulla circostanza secondo cui la dott.ssa Rosa BI relatrice ed estensore della sentenza n.700/2022 del 26.09.2022 - resa nell'ambito del procedimento n. 817/2019 R.G.N.R. D.D.A., n.1237/2019 R.G.N.R. e n.669/2019 R.G.Trib. di Matera ("Rusca") — che condannava l'imputato IN RD (per i reati di cui ai capi di imputazione a, d, f, h, i, m, t), per reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. 12 quinquies D.L. 306/92, 56-575, 73-80 DPR 309/90, 629 cod. pen. - , aveva formato il proprio convincimento sulla base di atti — documenti ed intercettazioni - che sarebbero confluiti anche nell'ambito del procedimento n.2684/2017 R.G.N.R. e n.1894/2018 R.G. ("Enotria") in corso dinanzi al Tribunale di Matera in composizione collegiale che vede tra gli altri quale componente sempre la dr.ssa BI;
di conseguenza, si sarebbe configurata la sussistenza di una valutazione di merito già espressa dal suddetto Giudice in ordine alla sussistenza del fatto-reato ovvero in riferimento alla riconducibilità della responsabilità di tale fatto alla medesima persona imputata anche nel procedimento Enotria. 2. Avverso l'ordinanza indicata, ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, affidando le censure ad un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione, con violazione del combinato disposto degli artt.125, comma 3 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. Contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, sono stati allegati dalla difesa tutti gli atti e i documenti a supporto della richiesta di ricusazione che la Corte di appello non ha preso in considerazione. Tra gli allegati a sostegno della suddetta tesi, vi è l'allegato 4 con cui veniva depositata copia della sentenza n.700/2022 (procedimento penale 669/19 R.G., "Rusca") — emessa dal Collegio del Tribunale di Matera composto anche dalla Dott.ssa Rosa BI, Giudice estensore — con la quale RD IN, veniva condannato per i reati di cui ai capi di imputazione a, d, f, h, i, m, t, anche sulla base di atti del procedimento penale in corso dinanzi al Tribunale di Matera in Composizione Collegiale n.2684/17 R.G.N.R. e n.1894/18 R.G ("Enotria"), come si evince dalla circostanza per cui all'interno della sentenza viene fatto esplicito riferimento agli atti di indagine di quest'ultimo procedimento (così ad esempio in relazione alla ritenuta intestazione fittizia a Pepita e all'episodio relativo a sostanze stupefacenti descritto dal teste, luogotenente, AR sulla base di dati emersi in occasione delle indagini del procedimento Enotria). 2 È stato depositato anche il verbale di udienza del 25.06.2020 (recante il n.5 degli allegati all'istanza di ricusazione) nell'ambito del procedimento convenzionalmente denominato "Rusca" di cui alla sentenza n. 700/2022 in cui, il teste AR, a domanda del Pubblico Ministero se avessero svolto indagini circa la vendita di autovetture da parte di RD IN, affermava di avere svolto indagini in merito a tale vendita facendo riferimento al procedimento '"Enotria", riferendosi spesso, anche successivamente, a tale procedimento penale. Il Pubblico Ministero, dopo che il Presidente del Collegio aveva chiesto se quanto riferito dal teste fosse documentato, ha affermato che la documentazione relativa a tale procedimento penale sarebbe stata depositata dinanzi al Tribunale di Matera nel procedimento 669/19 RG, "Rusca". Lo stesso AR aggiungeva che talune intercettazioni sulla disponibilità contante del signor IN erano confluite dal procedimento "Enotria" in quello "Rusca", di conseguenza il Pubblico Ministero lo invitava ad indicare tutti gli atti in oggetto. Altro teste qualificato sentito nel procedimento penale "Rusca" è il Tenente Campa Cosimo che, all'udienza del 18.06.2020 (verbale allegato n.6 all'istanza di recusazione), nell'illustrare l'esito delle indagini svolte nei confronti di IN RD ed altri imputati in quel procedimento, faceva esplicito richiamo agli atti ed alle indagini svolte nel procedimento "Enotria". Peraltro, già all'udienza del 09.01.2020 (verbale allegato n.7 all'istanza di recusazione) era stato richiesto dalla difesa di poter depositare l'informativa "Enotria" in quanto rilevante in ordine alla vendita delle autovetture da parte di IN RD, di cui riferiranno i testi qualificati. E evidente che il convincimento del Tribunale in relazione alla responsabilità dell'imputato ed alla conseguente condanna, si sia basato anche sulle informative di reato, sulle relazioni di servizio e sulle intercettazioni ambientali e telefoniche su cui hanno riferito i testi qualificati, confluite nel procedimento penale n.669/19 RG ("Rusca"), dal procedimento n.2684/17 R.G.N.R. e n. 1894/18 R.G. ("Enotria"). Si ritiene che se la Corte di appello di Potenza avesse valutato gli elementi allegati all'istanza di recusazione, sarebbe giunta ad esito diverso;
l'attività pregiudicante può essere ravvisata nella valutazione di merito espressa in ordine alla sussistenza del fatto-reato ovvero alla riconducibilità della responsabilità di tale fatto alla medesima persona, in quanto nel caso di specie, la valutazione di merito vi è stata e non è stata presa in considerazione da parte della Corte. Si sarebbe dovuta garantire l'imparzialità del giudice, finalità degli istituti quali incompatibilità, astensione e recusazione. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.37 cod. proc. pen. comma 1, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. 3 Non rientra tra i casi di ricusazione quello dell'opinione espressa dal magistrato nella qualità di giudice in quanto estensore di provvedimento previsto dalla legge in via provvisoria (trattandosi di facoltà espressamente concessa dal legislatore e di obbligo di legge), ma sulla base dell'orientamento delle Sezioni Unite (SS. UU. N.41263 del 27.09.2005) la ricusazione nel caso di specie sarebbe configurabile in quanto il Giudice, in virtù dell'attività giurisdizionale svolta in precedenza (quale Giudice relatore ed estensore nel procedimento di cui alla sentenza n.700/2022 nei confronti dell'imputato) avrebbe consolidato il suo convincimento anche sulla base delle imputazioni già giudicate con la suddetta sentenza - utilizzando atti, verbali ed intercettazioni del procedimento n. n.2684/17 R.G.N.R. e n.1894/18 R.G.; ciò configura l'esistenza di un pregiudizio nei confronti dell'imputato, che la Corte avrebbe dovuto verificare in concreto al fine di rendere operante la tutela del giusto processo. L'imparzialità del Giudice, in base a giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo, deve essere determinata secondo il criterio soggettivo e quello oggettivo, che impone di valutare se a prescindere dalla condotta del giudice, esistano fatti verificabili che possano generare dubbi sulla sua imparzialità; nel caso di specie, la Corte avrebbe dovuto infatti prendere in considerazione gli atti allegati all'istanza di ricusazione. 3.11 Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Come dà atto lo stesso ricorso, la Corte costituzionale con la sentenza n. 283/00, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p. nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso, in altro procedimento, anche non penale, valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto con interferenza del pregiudicante e del pregiudicato comportante una verifica giurisdizionale, collegata alla definizione del procedimento, non incidentale o probatoria. La Corte costituzionale con la richiamata sentenza ha individuato la "funzione pregiudicante", che legittima la ricusazione del magistrato, nella "decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa". D'altra parte, la causa di ricusazione correlata all'aver espresso una valutazione di merito con riferimento allo stesso fatto nei confronti del medesimo imputato, in altro procedimento, quale risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 37 co. 1 c.p.p. (Corte Cost. sent. n. 283/2000) si configura solo in presenza della identità del fatto valutato;
e quella a carico del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei 4 confronti di altri soggetti si configura solo nel caso in cui la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata (Corte Cost. n. 371/1996). Il ricorrere della causa di ricusazione deve invece escludersi quando non vi sia identità del fatto, con la conseguenza che la precedente valutazione in merito non risulti necessariamente condizionante rispetto alla ulteriore pronuncia e in ogni caso non sussiste allorquando il primo giudizio non abbia già espresso una valutazione della posizione dell'imputato in ordine alla sua responsabilità penale. Svariate sono le pronunce di questa Corte che si sono espresse sul tema. Così, tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 15201 del 10/02/2016, Rv. 266866 - 01, che ha affermato che non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro;
e Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013 Cc. (dep. 02/01/2014), Rv. 258449 - 01, che ha precisato che le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice;
sicché la mera connessione probatoria tra due procedimenti che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione, non potendosi ritenere "pregiudicante" l'attività dei giudici ricusati che abbiano partecipato al collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti;
ed ancora, Sez. 6, Sentenza n. 20666 del 25/03/2021, Rv. 281506 - 01, ha, a sua volta ulteriormente precisato che in tema di ricusazione, non ha valenza pregiudicante la valutazione di merito espressa dal giudicante in separato procedimento, relativo a fatti diversi nei confronti di un coimputato, priva di apprezzabile interferenza con la valutazione sulla responsabilità del ricusante. Ed ancora, questa Corte, in applicazione dei principi enunciati, ha escluso il configurarsi di cause legittimanti la ricusazione, nei confronti di giudice che, dopo essersi pronunciato sul reato associativo riguardo a taluni partecipi, sia chiamato a giudicare circa la partecipazione associativa di altri soggetti;
ed ancora del giudice che dopo aver emesso pronuncia di condanna nei confronti di un imputato per il delitto associativo, sia chiamato a pronunciarsi a carico del medesimo, nell'ambito di procedimento per reato aggravato, ex art. 7 d.l. n. 152/1991, conv, con I. 203/1991, dalla finalità di agevolazione di quella associazione mafiosa;
ha altresì escluso che tale situazione si configuri a seguito di condanna per reati aggravati ex art. 7 L 203/1991, con riferimento ad altro giudizio in cui lo stesso soggetto sia imputato di ulteriori reati, parimenti aggravati dalla finalità di agevolazione della medesima associazione (v., ad es., Sez. 6, n. 39367 dei 15/06/2017, Rv. 270848). Alla luce dei suindicati principi, e relativi casi specifici comunque indicativi dell'impostazione di massima seguita da questa Corte in attuazione dei dettami costituzionali, deve ritenersi che, nel caso in esame, la Corte di appello abbia correttamente rigettato la proposta ricusazione osservando, sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, che l'effetto pregiudicante deve essere accertato in concreto, caso per caso, e che nel caso di spese, non essendosi indicati specificamente gli atti, i documenti e le intercettazioni o le parti di essi sui quali la dottoressa BI avrebbe formato il suo pregresso convincimento, non era stato possibile effettuare quella valutazione in concreto invocata dagli stessi ricusanti, che non hanno neppure operato un effettivo confronto tra le imputazioni oggetto dei due procedimenti né gli eventuali specifici passaggi argomentativi indicativi del pre-giudizio, rimettendo in definitiva — in maniera inammissibile — al giudice della ricusazione ogni individuazione e valutazione al riguardo. Deve, invero, ribadirsi che l'efficacia pregiudicante si sarebbe potuta ravvisare solo se nel separato procedimento i giudici ricusati avessero già valutato, a qualsiasi titolo, la posizione del ricorrente in relazione ai medesimi fatti oggetto del procedimento in corso che vede tra i giudici il medesimo magistrato che aveva contribuito alla decisione nell'altro giudizio già definito, cosa che in detti specifici termini non risulta — si ribadisce - neanche dedotta dalla parte, che si limita a richiamare la formulazione dell'imputazione e la medesimezza di alcuni degli atti posti a base della sentenza di condanna già pronunciata a carico di IN;
laddove il presupposto necessario ai fini della verifica del collegamento tra decisione da assumere e decisione già assunta è l'individuazione, da parte del ricusante, dei punti di interferenza tra la decisione assunta e la decisione da assumere. In realtà il ricorrente richiama, in generale, gli atti allegati alla dichiarazione per provare il pregiudizio della giudice senza specificamente indicare i punti della decisione assunta o delle valutazione operate, correlate ai fatti contestati, dai quali sia dato effettivamente assumere il pre-giudizio. Ti ricorrente evidenzia allegazioni probatorie nonché la confluenza delle stesse nel processo in corso senza affatto individuare le questioni pregiudicate. Con il ricorso, in altre parole, come già con la dichiarazione di ricusazione, non si evidenziano i punti della precedente decisione effettivamente incidenti sulla posizione del ricorrente, né i profili valutativi dai quali sia, in concreto, evincibile la sussistenza di pregiudizio. E nel lamentare che la Corte di appello non si sarebbe avveduta degli atti allegati finisce con il convalidare la erroneità dell'impostazione seguita, attraverso la quale si è in buona sostanza rimettere — inammissibilmente - allo stesso decidente la estrapolazione degli aspetti pregiudicanti e pregiudicati. 6 Il ricorso si appalesa, dunque, del tutto generico ed inconducente ai fini prospettati: a fronte del provvedimento impugnato che si appunta su ragioni specifiche, il ricorrente si limita, in buona sostanza, a controdedurre, lamentando il mancato vaglio dell'istanza di ricusazione, e a rappresentare che erroneamente la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione gli atti allegati all'istanza come se a fronte di doglianze generiche competesse al giudice della ricusazione individuare i passaggi decisionali inficiati. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/12/2023.