Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01848/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01491/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2024, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bertacco e Francesco Rovetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Via San Clemente n. 1;
contro
- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Milano, datato 19 aprile 2024 e trasmesso in pari data a mezzo p.e.c. alla sig.ra -OMISSIS- e al tecnico dalla stessa incaricato, avente a oggetto “ immobile di via -OMISSIS- Provvedimento di inammissibilità e conseguente inefficacia, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990, della CILA a sanatoria - art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 - presentata in data 28.11.2023 ”, contenente ordine di ripristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del provvedimento;
- del provvedimento del Comune di Milano, datato 19 aprile 2024 e trasmesso in pari data a mezzo p.e.c. alla sig.ra -OMISSIS- e al tecnico dalla stessa incaricato, avente a oggetto “ via -OMISSIS- Ordine motivato a non eseguire le opere ai sensi dell’art. 19.3 della L. 241/90 e dell’art. 23 - comma 6 - del D.P.R. n. 380/2001 ”;
- di ogni altro atto a essi presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere NI De TA;
Uditi, all’udienza pubblica del 26 marzo 2026, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 17 giugno 2024 e depositato il 28 giugno successivo, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti del Comune di Milano datati 19 aprile 2024, aventi rispettivamente a oggetto (i) “ immobile di via -OMISSIS- Provvedimento di inammissibilità e conseguente inefficacia, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990, della CILA a sanatoria - art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 - presentata in data 28.11.2023 ”, contenente ordine di ripristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del provvedimento, e (ii) “ via -OMISSIS- Ordine motivato a non eseguire le opere ai sensi dell’art. 19.3 della L. 241/90 e dell’art. 23 - comma 6 - del D.P.R. n. 380/2001 ”.
La ricorrente è proprietaria di un appartamento su due livelli (ultimo piano e sottotetto) dell’edificio sito in Milano, Via -OMISSIS-, facente parte di un più ampio complesso immobiliare, realizzato in attuazione del Programma integrato di intervento (P.I.I.) “ -OMISSIS- ”, approvato nel 2010 e convenzionato nel 2011: attraverso tale P.I.I. è stata prevista la realizzazione di nuova costruzione per complessivi 9.207,00 mq di s.l.p. (superficie lorda di pavimento) massima realizzabile, di cui minimo 6.574 mq di s.l.p. a residenza libera, 1.773 mq di s.l.p. a residenza convenzionata e minimo 600 mq e massimo 860 mq destinati a funzioni compatibili con la residenza da ubicare al piano terra degli edifici; si è altresì prevista la realizzazione di un complesso immobiliare composto da quattro edifici, che ha esaurito completamente la s.l.p. disponibile prevista dal P.I.I., tra i quali è ricompreso l’edificio di Via -OMISSIS- – in cui è situato l’appartamento di proprietà della ricorrente –, composto da cinque piani fuori terra, piano sottotetto non abitabile, autorimessa e cantine al piano interrato. A seguito di verifiche svolte dalla Polizia locale presso l’unità immobiliare della ricorrente, è stata accertata la realizzazione del piano sottotetto in difformità dal titolo edilizio, in quanto lo stesso, previsto e destinato a essere senza permanenza di persone (s.p.p.), è stato invece adibito a spazio abitabile, con conseguente sua computabilità nella s.l.p. e nel numero dei piani ammissibili ai sensi delle previsioni contenute nel P.I.I. e nella correlata convenzione. Nel progetto originario, infatti, il piano sottotetto dell’edificio di Via -OMISSIS- risultava s.p.p. – e quindi escluso dal calcolo della s.l.p. e del numero dei piani – con una copertura piana avente un’altezza netta interna di 2,35 m, mentre nelle tavole allegate alla s.c.i.a. presentata dalla ricorrente in data 21 marzo 2024 la copertura è costituita da due falde inclinate con controsoffitto e possiede un’altezza media ponderale pari a 2,54 m. Allo scopo di regolarizzare la situazione, la ricorrente in data 28 novembre 2023, per il tramite del tecnico incaricato, ha presentato allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Milano una c.i.l.a. in sanatoria per opere realizzate in difformità rispetto alla s.c.i.a. del 7 novembre 2014 e, successivamente, in data 21 marzo 2024 una s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire per il recupero abitativo del sottotetto, in ampliamento dell’alloggio, mediante la demolizione del controsoffitto posto all’intradosso del solaio di copertura, relativamente all’unità immobiliare posta al quinto piano e correlato sottotetto dello stabile di Via -OMISSIS- a Milano. Gli Uffici comunali, all’esito del procedimento istruttorio, hanno adottato due distinti provvedimenti, entrambi aventi la data del 19 aprile 2024, con cui, da una parte, è stata dichiarata l’inammissibilità e la conseguente inefficacia della c.i.l.a. in sanatoria e, dall’altra, è stata diffidata la proprietà dall’eseguire le opere edilizie di cui alla s.c.i.a. ex art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001. Il provvedimento di inammissibilità della c.i.l.a. in sanatoria è stato motivato sull’assunto che la realizzazione della portafinestra (i) avrebbe garantito rapporti aero-illuminanti non ammessi per un locale sottotetto s.p.p., in contrasto con le norme del P.R.G. e con l’art. 90, comma 3, del Regolamento Edilizio, con la conseguenza che la superficie del locale doveva essere computata nella s.l.p., e (ii) avrebbe comportato una modifica dei prospetti non ammessa con c.i.l.a.; pertanto, è stato ordinato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 380 del 2001, il ripristino dello stato dei luoghi, riportandolo allo stato autorizzato tramite la s.c.i.a. di variante finale del 2014, entro 90 giorni. A seguito della declaratoria di inammissibilità della c.i.l.a. in sanatoria, il Comune ha poi diffidato la ricorrente a non eseguire le opere di recupero del sottotetto di cui alla s.c.i.a. presentata in data 21 marzo 2024. Da ultimo, l’istanza di annullamento in autotutela dei richiamati provvedimenti, inoltrata agli Uffici comunali in data 17 maggio 2024 dai legali della ricorrente, non è stata affatto riscontrata.
Assumendo quindi l’illegittimità dell’attività inibitoria posta in essere dal Comune, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dei correlati atti, in primo luogo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 90.3 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Milano e dell’art. 10.2.7 del previgente Regolamento Edilizio del Comune di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 20 luglio 1999, nonché dell’art. 9.2.7 del P.R.G. approvato con D.G.R. n. 2947 del 26 febbraio 1980, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, per irragionevolezza, per illogicità e travisamento, per eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione e per violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 22 e 33 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Ulteriormente sono stati dedotti l’illegittimità derivata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 23, comma 6, del D.P.R. n. 380 del 2001 e il difetto dei presupposti e dell’istruttoria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 26 marzo 2026, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la causa.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Con le due censure del ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse, si assume l’illegittimità del provvedimento con cui sono state dichiarate l’inammissibilità e l’inefficacia della c.i.l.a. presentata dalla ricorrente in data 28 novembre 2023, nonché in via derivata l’illegittimità del provvedimento di diffida a non eseguire le opere di recupero del sottotetto, poiché il Comune avrebbe erroneamente ritenuto che la presenza della portafinestra oggetto di sanatoria avrebbe garantito la sussistenza di rapporti aero-illuminanti non ammessi per un locale sottotetto – la cui superficie non avrebbe potuto essere computata nella s.l.p. –, senza considerare che la predetta c.i.l.a. avrebbe avuto l’unico scopo di porre rimedio a un mero errore di rappresentazione grafica di tavole progettuali allegate a un precedente titolo e non avrebbe affatto determinato una modifica dei prospetti e una variazione della volumetria complessiva dell’edificio, conseguendone perciò anche l’illegittimità della sanzione ripristinatoria adottata sulla base dell’art. 33 del D.P.R. n. 380 del 2001; stante l’illegittimità del provvedimento repressivo riguardante la c.i.l.a., anche il successivo atto con cui la ricorrente è stata diffidata a non eseguire le opere di recupero del sottotetto di cui alla s.c.i.a. del 21 marzo 2024 risulta illegittimo in via di invalidità derivata, conseguendo quest’ultimo esclusivamente alla disposta declaratoria di inammissibilità della c.i.l.a.
2.1. Le doglianze sono complessivamente infondate.
Come già evidenziato nella parte in fatto, l’appartamento di proprietà della ricorrente è collocato nell’ultimo piano (quarto) e nel sottotetto dell’edificio di Via -OMISSIS- a Milano, facente parte di un più ampio complesso immobiliare, realizzato in attuazione del Programma integrato di intervento (P.I.I.) “ -OMISSIS- ”, approvato nel 2010 e convenzionato nel 2011. Tale intervento, come risulta dalla pertinente documentazione, ha completamente esaurito la s.l.p. disponibile nel lotto interessato. Nella specie, il predetto edificio di Via -OMISSIS-, dove è collocato l’appartamento di proprietà della ricorrente, è composto da cinque piani fuori terra, da un piano sottotetto non abitabile, da autorimessa e da cantine al piano interrato. Dall’esame delle tavole progettuali e dalle disposizioni attuative del P.I.I. si ricava che le altezze indicate nella Tavola denominata “ Tipo planivolumetrico vincolante ” (all. 16 del Comune) sono le altezze massime e vanno intese come prescrittive e non derogabili, in linea con quanto espressamente stabilito dal par. 2.3 della Convenzione attuativa del citato P.I.I. (“ l’altezza degli edifici, come indicata nel suddetto tipo planivolumetrico vincolante e richiamata nella norme di attuazione del Programma, si intende come massima ”: all. 14 del Comune) e dall’art. 7 della Normativa di attuazione [“ per gli edifici di nuova costruzione, altezza massima degli edifici (da intendersi all’intradosso della soletta dell’ultimo piano abitabile, come da vigente Regolamento Edilizio e con vincolo di conformità alla disciplina normativa di cui agli artt. 707 e seguenti del R.D. 327/42 e s.m.i. - Codice della Navigazione); per l’altezza degli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento si ved (ano) le prescrizioni di cui alla già richiamata tavola 5; numero massimo dei piani fuori terra non comprendenti seminterrati e sottotetti s.p.p. ”: all. 15 del Comune].
Ciononostante, a seguito di sopralluogo effettuato in data 15 luglio 2020 dalla Polizia locale di Milano, è stato rilevato che il sottotetto di proprietà della ricorrente, previa apertura di una portafinestra (avente grandezza cm 75x200), è stato adibito ad abitazione con permanenza di persone (cfr. verbale di sopralluogo del 15 luglio 2020 e relativa documentazione fotografica: all. 9 del Comune).
Per porre rimedio alla destinazione abusiva impressa al sottotetto, la parte ricorrente ha avviato l’iter per recuperarlo, anche formalmente, a fini abitativi, sebbene il suddetto recupero – riferibile a un sottotetto avente un’altezza interna autorizzata inferiore a 2,35 m (cfr. tavole 2 e 3, sez. AA, allegate alla s.c.i.a. del 7 novembre 2014: all. 13 del Comune) – non risulti affatto legittimo, in ragione delle già richiamate prescrizioni contenute nel P.I.I. “ -OMISSIS- ”, che sono di cogente applicazione sia per il loro carattere prescrittivo, trattandosi di disposizioni urbanistico-edilizie, sia per la natura propter rem delle obbligazioni scaturenti da una convenzione urbanistica (ex multis, Consiglio di Stato, IV, 27 maggio 2024, n. 4687; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 18 novembre 2024, n. 3228).
Per tale ragione, i provvedimenti comunali impugnati hanno correttamente concluso in senso negativo i procedimenti finalizzati, dapprima, alla regolarizzazione della portafinestra presente nel piano sottotetto (tramite la c.i.l.a. in sanatoria del 28 novembre 2023) e, poi, al completo e integrale recupero a fini abitativi dello stesso (per mezzo della s.c.i.a. del 21 marzo 2024), tenuto altresì conto che nei fatti era già stata impressa una abusiva destinazione abitativa al sottotetto, come attestato dalla già segnalata documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo del 15 luglio 2020 (all. 9 del Comune).
Difatti, attraverso un artificioso frazionamento del procedimento e senza dare atto dell’effettivo illegittimo stato di fatto, la ricorrente ha cercato in prima battuta di sanare, attraverso la presentazione di una semplice c.i.l.a., l’abusiva creazione di una portafinestra nel piano sottotetto, mai assentita in precedenza, e una volta “ legittimata ” tale situazione ha avviato la pratica per il recupero del sottotetto, senza evidenziare l’unitarietà del disegno complessivo che – oltre a essere incompatibile, come segnalato in precedenza, con le cogenti prescrizioni del P.I.I. “ -OMISSIS- ” – avrebbe di conseguenza richiesto la presentazione di un titolo edilizio adeguato, ossia il permesso di costruire in sanatoria (o la s.c.i.a. alternativa), anche per la regolarizzazione della portafinestra.
Tale modus procedendi si pone in contrasto con la pacifica giurisprudenza secondo la quale « gli interventi edilizi devono essere sempre valutati nel loro complesso e mai in maniera atomistica o frazionata, allo scopo di comprenderne in modo adeguato l’impatto effettivo, globalmente e cumulativamente considerato, anche al fine di prevenire l’elusione delle regole procedurali prescritte per la loro assentibilità tramite artificiosi frazionamenti (cfr. Consiglio di Stato, VII, 2 gennaio 2026, n. 28; II, 4 luglio 2025, n. 5796; VI, 2 luglio 2025, n. 5699; VI, 17 ottobre 2023, n. 9022; VI, 25 gennaio 2022, n. 496; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 ottobre 2025, n. 3134; IV, 25 gennaio 2025, n. 228; IV, 27 maggio 2024, n. 1597). È stato condivisibilmente sostenuto che, “nel verificare l’unitarietà o la pluralità degli interventi edilizi, peraltro, non può tenersi conto del mero profilo strutturale, afferente alle tecniche costruttive del singolo manufatto, ma deve prendersi in esame anche l’elemento funzionale, al fine di verificare se le varie opere (…) siano, tuttavia, strumentali al perseguimento del medesimo scopo pratico, consentendo la realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso alla loro realizzazione” (Consiglio di Stato, VI, 25 gennaio 2022, n. 496; più di recente, Consiglio di Stato, II, 7 luglio 2025, n. 5831; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 9 dicembre 2025, n. 4017) » (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 12 gennaio 2026, n. 125).
2.2. Di conseguenza, risulta legittimo il provvedimento comunale del 19 aprile 2024 con cui è stata dichiarata l’inammissibilità e la conseguente inefficacia della c.i.l.a. in sanatoria, poiché la portafinestra presente nel sottotetto è stata realizzata in difformità rispetto a quanto previsto nella s.c.i.a. di variante finale n. 676846/2014 del 7 novembre 2014, che non contemplava tale apertura (all. 7 al ricorso). Nessun rilievo assume la circostanza che precedenti titoli contemplassero tale apertura (cfr., tra gli altri, d.i.a. Pg. 119305/2012 e d.i.a. in variante WF 10356/2013: all. 4 e 5 al ricorso) o che la stessa fosse indicata nella documentazione catastale (all. 8 al ricorso), visto che si deve tener conto dell’ultimo titolo valido per individuare lo stato legittimo di un immobile e non può farsi riferimento a pregressi titoli ormai superati, né assume efficacia dirimente il contenuto delle schede catastali (sul valore probatorio non autonomo e meramente sussidiario delle risultanze catastali, cfr. Consiglio di Stato, V, 23 luglio 2025, n. 6511; VII, 31 maggio 2024, n. 4917; II, 27 dicembre 2023, n. 11249; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, ord. 13 ottobre 2025, n. 3256). Neppure può ritenersi logicamente convincente la tesi dell’errore di rappresentazione grafica in fase di predisposizione della s.c.i.a. in variante del 7 novembre 2014 rispetto ai titoli precedenti, visto che un titolo in variante ha proprio la caratteristica di modificare il pregresso assetto, diversamente non avendo alcuno scopo l’effettuazione di un siffatto adempimento; è probabile poi che la predetta variante finale sia stata presentata allo scopo di evitare che la presenza della portafinestra, ove mantenuta in essere, potesse impedire il conseguimento dell’agibilità dell’immobile, poiché l’apertura nel locale sottotetto avrebbe consentito di eludere le prescrizioni del P.I.I. “ -OMISSIS- ” riguardanti il divieto di permanenza di persone nel sottotetto.
La realizzazione della portafinestra ha determinato anche una abusiva modifica dei prospetti dell’edificio – peraltro non sanabile attraverso la c.i.l.a. presentata dalla ricorrente, non ricorrendo nella specie i presupposti previsti dall’art. 3, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 380 del 2001 –, a nulla rilevando che l’apertura sia posta all’interno di un profondo loggiato e non sia integralmente percepibile dallo spazio pubblico (cfr. fotografie, all. 12 al ricorso), non essendo comunque esclusa in assoluto una tale percepibilità.
Per ciò che concerne inoltre la dedotta inidoneità della portafinestra a garantire – contrariamente a quanto ritenuto dagli Uffici del Comune – i prescritti rapporti aeroilluminanti (RAE), nonché con riferimento alla carenza del requisito dell’altezza media ponderale di 2,40 m del sottotetto che non potrebbe essere così reso abitabile, la parte ricorrente le ha artatamente prospettate come questioni del tutto separate (e parcellizzate), alla stregua di aspetti del tutto scollegati tra loro, non rappresentandoli invece quali elementi interconnessi (e presupposti indispensabili) utilizzati per legittimare il successivo intervento di cui alla s.c.i.a. datata 21 marzo 2024, finalizzato a rendere abitabile il sottotetto. Pertanto, la determinazione comunale non può essere riduttivamente interpretata come rivolta a sanzionare specifiche e marginali irregolarità, da considerare in maniera avulsa rispetto al contesto in cui sono state realizzate, ma deve essere rettamente intesa come finalizzata a impedire l’attuazione di un più ampio disegno edilizio contra legem, avente un significativo impatto di carattere sostanziale.
La predetta conclusione è confermata dalla circostanza che nella motivazione del provvedimento comunale si assume come ostativa all’accoglimento della pratica altresì l’eccedenza della nuova s.l.p. rispetto a quella ammessa dal P.I.I. “ -OMISSIS- ”, che è un profilo in relazione al quale la ricorrente non ha formulato alcuna puntuale contestazione.
2.3. Sulla scorta delle difformità riscontrate, ossia della destinazione ad abitazione del piano sottotetto già attuata, e quindi della tipologia di intervento posto in essere dalla ricorrente è pienamente legittimo l’ordine di rimessione in pristino dello stato legittimo per come risultante dalla s.c.i.a. del 7 novembre 2014; l’utilizzo, infatti, di un titolo edilizio completamente inadeguato a “ legittimare ” l’intervento realizzato, non elide la natura illecita dello stesso e non può perciò scongiurare l’intervento sanzionatorio del Comune nell’ambito del proprio potere di vigilanza (Consiglio di Stato, II, 16 marzo 2026, n. 2176; VI, 24 novembre 2025, n. 9161; II, 23 giugno 2025, n. 5423; sez. IV, 13 gennaio 2025, n. 181; II, 15 dicembre 2020, n. 8032).
2.4. Conseguentemente risulta immune da censure anche la diffida comunale a non eseguire le opere di recupero del sottotetto di cui alla s.c.i.a. datata 21 marzo 2024, poiché la declaratoria di inammissibilità e inefficacia della presupposta c.i.l.a. si ripercuote negativamente anche sull’intervento volto al recupero del sottotetto a fini abitativi.
2.5. Peraltro, la diffida comunale in oggetto, oltre a fondarsi sull’inammissibilità e inefficacia della presupposta c.i.l.a., ha evidenziato, tra l’altro, (i) che la data dichiarata di inizio lavori è in contrasto con il comma 1 dell’art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001, (ii) che “ il solaio di copertura del piano sottotetto s.p.p., ammesso dalla SCIA PG 676846 del 7.11.2014, non prevede ribassamenti in cartongesso con soprastante intercapedine delle quali, altrimenti, si sarebbe dovuto tener conto nel calcolo dell’altezza media ponderale del sottotetto svolto con i titoli a edificare ” e (iii) che “ mancano la documentazione fotografica e gli elaborati grafici dello stato di fatto non sono coerenti con lo stato di progetto della SCIA presentata in data 7.11.2014 - Progr. 19807 e P.G. 676846 ”.
Con specifico riguardo alla presenza di una controsoffittatura in cartongesso che, a giudizio della ricorrente, consentirebbe di aumentare l’altezza interna del sottotetto, così da poter raggiungere l’altezza minima prevista per l’abitabilità, deve convenirsi con la conclusione degli Uffici comunali secondo la quale non sarebbe stata assentita una realizzazione del controsoffitto con la creazione di una intercapedine, proprio per evitare che si potesse eludere il rispetto dell’altezza massima di 2,35 m, stabilita nelle tavole progettuali e nelle disposizioni attuative del P.I.I. (cfr. tavole 2 e 3, sez. AA, allegate alla s.c.i.a. del 7 novembre 2014: all. 13 del Comune e successivi all. 14 e 15). In ogni caso, non assume rilevanza la natura strutturale o meno della controsoffittatura, poiché l’ammissibilità dell’intervento finalizzato a rendere abitabile il sottotetto non può dipendere dalla tecnica costruttiva o dal materiale utilizzati per realizzare la soletta di copertura dell’edificio, sotto tale profilo del tutto irrilevanti (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 23 febbraio 2026, n. 859; è pacifico che “ se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria delle stesse, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata ”: Consiglio di Stato, VII, 2 gennaio 2026, n. 45), ma è esclusivamente subordinato alle prescrizioni contenute nel P.I.I.: nella specie, l’altezza massima dei piani abitabili stabilita in sede di P.I.I. “ -OMISSIS- ” non può essere variata, pena lo stravolgimento del predetto Programma integrato e l’utilizzazione di una volumetria eccedente quella del lotto oggetto di intervento.
Di conseguenza, la realizzazione di un sottotetto in difformità dal titolo edilizio presentato impedisce il recupero dello stesso a fini abitativi, posto che tale ultimo procedimento può essere destinato soltanto al mero recupero ai fini abitativi di volumi già esistenti e non già a un aumento di volumetria (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 16 maggio 2025, n. 9386; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 26 giugno 2020, n. 2681).
2.6. Alla stregua delle suesposte considerazioni, gli esaminati motivi risultano infondati.
3. Alla complessiva infondatezza delle scrutinate doglianze, segue il rigetto del ricorso.
4. Le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
BR IA, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
NI De TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De TA | BR IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.