Art. 17.
L'esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo precedente, non si estende alla decisione, in via amministrativa, dei ricorsi contemplati dal terzo comma dell'art. 9 della presente legge, salvo i casi di ricorsi per assunzioni presso il Ministero stesso o presso gli Enti pubblici sui quali quest'ultimo esercita la vigilanza.
L'esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo precedente, non si estende alla decisione, in via amministrativa, dei ricorsi contemplati dal terzo comma dell'art. 9 della presente legge, salvo i casi di ricorsi per assunzioni presso il Ministero stesso o presso gli Enti pubblici sui quali quest'ultimo esercita la vigilanza.