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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 06/02/2026, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 665/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI AN, Presidente
UO CARLO, Relatore
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3976/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Vai Degli Uffici Finanziari 5 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028915026000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6286/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: annullamento atto, con vittoria di spese
Resistente: rigetto ricorso, con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente, come in atti rapp.ta e difesa, ha impugnato la cartella di pagamento n.
10020250028915026000, dell'importo di € 10.284,83, emessa per l'anno 2019 a seguito della presunta decadenza della rateazione per mancato pagamento nei termini della rata n. 2 alla scadenza del 02/01/2023.
Ha riferito di aver ricevuto in data 02/07/2022 avviso bonario con codice atto n. 21571672019 per l'anno di imposta 2019, per mancato versamento di imposte per l'importo di € 9.768,00, immediatamente provvedendo a rateizzare l'importo richiesto in n. 20 rate trimestrali dell'importo di 582,73 euro oltre interessi di rateizzo, provvedendo al regolare versamento, alle previste scadenze, delle prime due rate: il 05/09/2022 versamento della prima rata dell'importo di € 582,73 euro;
il 02/01/2023 versamento della seconda rata dell'importo di
€ 582,62.
Inaspettatamente pertanto la società aveva ricevuto in data 16/05/2025 a mezzo Pec la cartella in oggetto, con cui veniva contestata la decadenza dalla rateazione per il mancato pagamento nei termini della rata n.
2, che invece era stata regolarmente versata, come comprovato da ricevuta allegata, motivo per il quale veniva richiesto l'annullamento della cartella.
Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate D.P. di Salerno ha riferito che la parte aveva provveduto al versamento regolare delle prime due rate, mentre dalla terza rata in poi tutti i versamenti erano insufficienti e oltre il limite del lieve inadempimento.
L'iscrizione a ruolo in questione derivava pertanto da “decadenza” da rateazione ai sensi dell'art. 15-ter del
DPR 602/73, applicabile alle rateazioni di cui al D. Lgs. n. 462/97, secondo cui il tardivo o insufficiente versamento delle rate veniva sanzionato, nel caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto , ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, con la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Pertanto, per non incorrere nella decadenza dala rateazione, occorreva che il contribuente versasse la rata entro il termine di pagamento di quella successiva, con l'applicazione di sanzioni e interessi;
se non versati, questi ultimi non determinavano decadenza ma iscrizione a ruolo limitatamente ad essi.
Nel caso di specie la rata n. 3 era stata versata in misura insufficiente (€ 483,54 a fronte di € 583,72) con uno scostamento del 17% superiore a quello previsto per il lieve inadempimento, e così pure le successive.
Sebbene in cartella era riportato che la decadenza si era verificata per mancato pagamento nei termini della rata n. 2, in realtà la decadenza si era verificata alla rata n. 3, circostanza evincibile anche dallo stesso piano di rateazione elaborato dalla ricorrente, ragion per cui la stessa non poteva trincerarsi dietro una mera imprecisione della motivazione della cartella.
Tale circostanza era stata debitamente chiarita dall'Ufficio Territoriale di Salerno che in data 20/05/2025 aveva emesso provvedimento di sgravio parziale, allegato agli atti, procedendo ad abbinare gli ulteriori versamenti eseguiti dopo il ruolo.
Facendo osservare che la parte, continuando ad effettuare versamenti a mezzo F24 nonostante l'avvenuta decadenza da rateazione, si sarebbe dovuta attivare per conseguire lo sgravio parziale del ruolo (avendo l'originario piano di rateazione scadenza per il 30.06.2027) l'Ufficio ha richiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto ricorso appare meritevole di accoglimento.
Come motivazione della cartella impugnata, nel "dettaglio degli addebiti", è indicata la "decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 2 dovuta alla scadenza del 2.01.2023".
Il contribuente, in merito, ha riferito e documentato il puntuale versamento della seconda rata dell'importo di € 582,62 in data 2.01.2023.
Nelle proprie controdeduzioni l'Ufficio ha riferito che in realtà la decadenza era stata comminata per il versamento in maniera insufficiente (€ 483,54 a fronte di € 583,72) della terza rata e di aver successivamente provveduto a sgravio parziale.
A parere di questa Corte, la motivazione della cartella non può essere integrata dall'Ufficio in fase di giudizio, ma deve essere correttamente indicata nell'atto notificato al contribuente e pertanto, considerato che con la cartella era stata contestata la decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della seconda rata, che in realtà risultava regolarmente versata dal contribuente, ne deriva il difetto di motivazione della cartella, che va pertanto annullata.
Si ravvisano giusti motivi, in relazione al caso esaminato, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI AN, Presidente
UO CARLO, Relatore
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3976/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Vai Degli Uffici Finanziari 5 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028915026000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6286/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: annullamento atto, con vittoria di spese
Resistente: rigetto ricorso, con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente, come in atti rapp.ta e difesa, ha impugnato la cartella di pagamento n.
10020250028915026000, dell'importo di € 10.284,83, emessa per l'anno 2019 a seguito della presunta decadenza della rateazione per mancato pagamento nei termini della rata n. 2 alla scadenza del 02/01/2023.
Ha riferito di aver ricevuto in data 02/07/2022 avviso bonario con codice atto n. 21571672019 per l'anno di imposta 2019, per mancato versamento di imposte per l'importo di € 9.768,00, immediatamente provvedendo a rateizzare l'importo richiesto in n. 20 rate trimestrali dell'importo di 582,73 euro oltre interessi di rateizzo, provvedendo al regolare versamento, alle previste scadenze, delle prime due rate: il 05/09/2022 versamento della prima rata dell'importo di € 582,73 euro;
il 02/01/2023 versamento della seconda rata dell'importo di
€ 582,62.
Inaspettatamente pertanto la società aveva ricevuto in data 16/05/2025 a mezzo Pec la cartella in oggetto, con cui veniva contestata la decadenza dalla rateazione per il mancato pagamento nei termini della rata n.
2, che invece era stata regolarmente versata, come comprovato da ricevuta allegata, motivo per il quale veniva richiesto l'annullamento della cartella.
Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate D.P. di Salerno ha riferito che la parte aveva provveduto al versamento regolare delle prime due rate, mentre dalla terza rata in poi tutti i versamenti erano insufficienti e oltre il limite del lieve inadempimento.
L'iscrizione a ruolo in questione derivava pertanto da “decadenza” da rateazione ai sensi dell'art. 15-ter del
DPR 602/73, applicabile alle rateazioni di cui al D. Lgs. n. 462/97, secondo cui il tardivo o insufficiente versamento delle rate veniva sanzionato, nel caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto , ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, con la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Pertanto, per non incorrere nella decadenza dala rateazione, occorreva che il contribuente versasse la rata entro il termine di pagamento di quella successiva, con l'applicazione di sanzioni e interessi;
se non versati, questi ultimi non determinavano decadenza ma iscrizione a ruolo limitatamente ad essi.
Nel caso di specie la rata n. 3 era stata versata in misura insufficiente (€ 483,54 a fronte di € 583,72) con uno scostamento del 17% superiore a quello previsto per il lieve inadempimento, e così pure le successive.
Sebbene in cartella era riportato che la decadenza si era verificata per mancato pagamento nei termini della rata n. 2, in realtà la decadenza si era verificata alla rata n. 3, circostanza evincibile anche dallo stesso piano di rateazione elaborato dalla ricorrente, ragion per cui la stessa non poteva trincerarsi dietro una mera imprecisione della motivazione della cartella.
Tale circostanza era stata debitamente chiarita dall'Ufficio Territoriale di Salerno che in data 20/05/2025 aveva emesso provvedimento di sgravio parziale, allegato agli atti, procedendo ad abbinare gli ulteriori versamenti eseguiti dopo il ruolo.
Facendo osservare che la parte, continuando ad effettuare versamenti a mezzo F24 nonostante l'avvenuta decadenza da rateazione, si sarebbe dovuta attivare per conseguire lo sgravio parziale del ruolo (avendo l'originario piano di rateazione scadenza per il 30.06.2027) l'Ufficio ha richiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto ricorso appare meritevole di accoglimento.
Come motivazione della cartella impugnata, nel "dettaglio degli addebiti", è indicata la "decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 2 dovuta alla scadenza del 2.01.2023".
Il contribuente, in merito, ha riferito e documentato il puntuale versamento della seconda rata dell'importo di € 582,62 in data 2.01.2023.
Nelle proprie controdeduzioni l'Ufficio ha riferito che in realtà la decadenza era stata comminata per il versamento in maniera insufficiente (€ 483,54 a fronte di € 583,72) della terza rata e di aver successivamente provveduto a sgravio parziale.
A parere di questa Corte, la motivazione della cartella non può essere integrata dall'Ufficio in fase di giudizio, ma deve essere correttamente indicata nell'atto notificato al contribuente e pertanto, considerato che con la cartella era stata contestata la decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della seconda rata, che in realtà risultava regolarmente versata dal contribuente, ne deriva il difetto di motivazione della cartella, che va pertanto annullata.
Si ravvisano giusti motivi, in relazione al caso esaminato, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE