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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile n. 839/2021 RG
promossa da
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Parte_1 C.F._1 F il cui l c.so Orazio RAIMONDO n. 23 è eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 F I e dall RRI presso il cui studio in Sanremo alla via Roma n. 166 è eletto domicilio
– resistente–
Ragioni della decisione
(1) Abstract. L'avv. , premesso di avere svolto, in favore di Parte_1 P_
, e dello loro madre attività
[...] Persona_1 Persona_2 professionale in diversi procedimenti, dedotto di vantare, nei confronti di P_
, un credito di circa € 25.000 per compensi ed accessori, con ricorso ex art.
[...]
702bis cpc, evocava in giudizio per sentirlo condannare a Controparte_1 corrispondergli la somma di € 25.000, oltre accessori di legge, interessi ed IVA, con vittoria di spese. 1.1) nel costituirsi in giudizio, eccepita la genericità ed Controparte_1 indeterminatezza del ricorso nonché l'intervenuta prescrizione triennale dei crediti professionali, dedotto il pagamento delle prestazioni professionali, avendo versato, dal 1990 al 2018, la somma complessiva di € 39.518,81, instava, in via preliminare, per la nullità/annullabilità della domanda, nel merito, per il rigetto della pretesa attorea, con vittoria di spese. 1.2) Concesso termine alle parti per chiarire l'attività professionale svolta in relazione alle singole vertenze indicate in ricorso per chiarire i compensi corrisposti in relazione ad esse, invitata la parte ricorrente a chiarire le sole vertenze officiate per conto del resistente, con indicazione dell'attività professionale svolta ed invitata la parte resistente a chiarire i pagamenti eseguiti in relazione alle dette vertenze, disposta la comparizione delle parti per un tentativo di conciliazione, la causa veniva assunta in decisione nell'udienza del 14.03.2025. (2) sul merito del ricorso. Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto 1 dott. Pasquale LONGARINI conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte. In particolare, al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (cass. n. 21522/2019; cass. n. 2176/1997). 2.1) Qualora un avvocato agisca per il soddisfacimento di un determinato credito riferito a specifiche prestazioni professionali ed il cliente eccepisca di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore rispetto a quella richiesta, l'onere del debitore di dimostrare l'efficacia estintiva del versamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che il difensore non abbia contestato la ricezione di tale somma, deducendo semplicemente l'incongruenza fra l'ammontare indicato nella domanda e quello oggetto dell'eccezione. Infatti, ove la relazione fra la pretesa e l'adempimento non emerga “ex se” dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l'efficacia estintiva del pagamento, il debitore non può limitarsi a sostenere genericamente la natura omnicomprensiva del pagamento stesso (cass. n. 2879/2018): «Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, e cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso. L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, perciò, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente e completa del fatto estintivo» (cass. n. 3902/1977); l'onere del creditore di dimostrare «l'eventuale esistenza di altri crediti cui il pagamento in questione inerisca», presuppone che «il debitore abbia dato la prova del pagamento, totale o parziale, del debito avente efficacia estintiva, in quanto eseguito con riferimento a quel determinato credito azionato» (cass. n. 1041/1998; cass. n. 1571/2000; cass. n. 14741/2006). 2.2) Non contestando le specifiche prestazioni professionali rese dall'avv.
[...]
, eccependo di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore rispetto a Parte_1 quella richiesta, occorre verificare innanzitutto se, nella fattispecie oggetto di causa, si è di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito), con conseguente ribaltamento dell'onere della prova sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento, non contestato, deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (cass. n. 20288/2011; cass. n. 205/2007). 2.2.1) Il resistente chiarisce che, nel corso del tempo, dal 1990 al 2018, il ricorrente aveva intrattenuto complessi rapporti professionali con i suoi genitori (testualmente: «Il ricorrente è stato dal 1990 al 2018 l'Avvocato “di famiglia” del signor e della moglie Controparte_2
compianti genitori del resistente», pag. 2 comparsa di costituzione), nei cui Persona_2 rapporti pendenti, alla morte del padre subentrava unitamente al Controparte_2 fratello ed alla madre deceduta nel 2020. Per_1 Persona_2
2.2.1.1) Circostanza non contestata dal professionista («l'avv. sino ad alcuni anni fa, Pt_1 ha svolto attività professionale, prevalentemente in sede giudiziaria, a favore della famiglia P_ di Bussana di Sanremo», pag. 1 ricorso introduttivo). 2.2.2) Ciò posto, eccepisce che la somma già consegnata al professionista, pari a ad € 39.518,81, saldava anche il credito per cui ancora si discuteva, che, essendo di inferiore
2 dott. Pasquale LONGARINI (circa 25.000,00 Euro), era contenuto nel maggiore pagamento (« … prima il padre del resistente, poi egli stesso e la madre, per ciò che le pertoccava, hanno versato cospicui acconti le cui pezze giustificative si producono sub.
1. Dall'esame delle fatture e delle ricevute emerge che dal 1990 al 2018 sono stati versati complessivi euro 39.518,81, comprese somme che sono state destinate ai Colleghi domiciliatari per cause a EN e Roma e collaboratori del ricorrente. La somma versata appare ampiamente esaustiva della pretesa ex adverso, per cui …. Nel merito la domanda dovrebbe essere respinta», pag. 5 comparsa di costituzione). 2.2.3) A giudizio del ricorrente, spettaquindi, all'avvocato di fornire la prova delle condizioni della diversa imputazione. 2.2.3.1) Colui che agisce per il pagamento di un proprio credito assolve l'onere probatorio a suo carico con la dimostrazione del rapporto o del titolo su cui è fondata la pretesa fatta valere in giudizio, e non è tenuto a provare anche che il debitore non abbia pagato, costituendo il pagamento un fatto estintivo la cui prova incombe al debitore che lo eccepisce. Tale prova, peraltro, per poter validamente contrastare la dimostrazione del credito data dalla controparte, deve avere carattere certo e determinato, con specifico riferimento al rapporto o titolo dedotto in giudizio, giacché ogni incertezza o ambiguità non può che risolversi –atteso l'onere imposto dalla norma – in danno del debitore (cass. n. 3020/1980), sicchè l'onere del debitore di dimostrare l'efficacia estintiva del pagamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che l'avvocato non abbia specificamente contestato la ricezione della somma, ma si sia limitato a dedurre l'incongruenza fra l'importo oggetto della domanda e quello oggetto di eccezione. 2.2.4) Ebbene, nella specie, a fronte della invocata attività professionale svolta a far data dal 1990 al 2015, posta a fondamento della domanda del ricorrente (nello specifico: 1) Tribunale di Sanremo - RG 208/1990 + 36/90 definita con sentenza 587/2002 del 7\9\2002; 2) Corte d'Appello di EN – R.G. 1580\2003 definita con Sentenza n. 183/2009; 3) Tribunale di Sanremo – R.G. 529\90 – e c\ definita con Controparte_1 Per_1 Controparte_3 sentenza n. 549/2002; 4) Tr o 1\9 – definita Controparte_4 con sentenza n. 867\2002 del 19\12\2002; 5) Corte Appello d 04 RG – Sentenza n. 50\2007 11.12.2007 – c\ 6) Tribunale di Parte_2 CP_4 Sanremo – Dott. A.Cento - n. R.G ale di Sanremo – P_ CP_4 Dr.S.Oronzo Ordinanza 13\3\2008 n. 15\2008 R d;
8) Tribunale di Imperia n. 1665\2014 R.G. – Sentenza n.66\2016 – +1 \Gamberini; 9) Tribunale di Imperia Controparte_1 n. 1308\2014 R.G. – Dr. – + 1 \ 10) Tribunale di Imperia - RG Pt_3 Controparte_1 CP_4 836/2014 Ricorso per b + 1 c\ a seguito di Controparte_1 CP_4 sentenza n. 867 del 19\12\2002; 11) Tribunale d 795\201 Opposizione pegno c\o – Sentenza Corte di appello EN n. 183\2009 – \ CP_5 P_ CP_4 12) Tribu o n. 719\14 R.G. – Pegno presso terzi Banca Caragli t EN n. 132\14 R.G. – Sentenza n. 841\2015; 14) Tribunale di Sanremo n. 963\2000 – Sentenza n. 74\2010 – Riassunzione causa possessoria (n. 484\90 + 64\90 R.G.) – Parte_2
c\ + 5), il cliente, documentando numerosi paga
[...] Persona_3
l a, e di suoi domiciliatari (come espressamente ammesso dalla parte ricorrente: «Corrisponde al vero che il effettuava pagamenti anche in favore di colleghi P_ domiciliatari di EN e Roma ( studio Bennati di EN e Studio Vella di Roma), senza però saldare l'avvocato parcella n. 23/1990 Lire 399.300 parcella 24/1990 Lire 399.300 parcella 25/1990 Pt_1
Lire 399.300 parcella n. 27/1990 Lire 399.300 parcella del 24/11/1994 Lire 5.349.921 parcella 24/11/1994 Lire 3.386.456 parcella 24/11/1994 Lire 5.028,726 parcella 30/03/1995 Lire 2.987,156 parcella 30/3/1995 Lire 1.767,844 parcella 24/02/1997 Lire 8.000,00», pag. 6 memoria 22.9.2022), a far data dal 1990 fino all'anno 2018, per un importo complessivo di € 39.518,15, ha offerto adeguata prova della relazione fra la pretesa creditoria e il pagamento eseguito, emergendo essa ex se dalla corrispondenza degli importi, dalla corrispondenza temporale dei pagamenti al periodo in cui l'attività professionale veniva
3 dott. Pasquale LONGARINI svolta in favore della famiglia e dalle causali degli stessi, in tal modo P_ circoscrivendo l'efficacia estintiva del pagamento entro il ben delineato ambito temporale (1990/2014) delle prestazioni professionali svolte, e delle quali si invoca la corresponsione del compenso. 2.2.5) Avendo il cliente offerto la prova certa e determinata, con specifico riferimento al rapporto o titolo dedotto in giudizio, di un pagamento avente efficacia estintiva (cass. n. 1980/3020), idonea a validamente contrastare la dimostrazione del credito data dalla controparte, in ragione dell'anzidetta inversione dell'onere della prova, spetta al professionista la prova che il pagamento, non contestato, deve (doveva) imputarsi ad un credito diverso o più antico. Prova che nel caso di specie non è stata offerta, essendosi limitato ad allegare, non prima di aver riconosciuto «che in tanti anni ed in modo corretto i Sigg.ri hanno effettuato numerosi pagamenti» (pag. 5 memoria 22.09.2022) e che «la P_ domanda in ricorso è volta al pagamento di crediti maturati in prima persona dal Sig. e Controparte_1 quelli maturati nei confronti dei familiari» (pag. 1 note autorizzate del 14.2.2023), che «sono ininfluenti i riferimenti a quanto versato per pratiche precedenti dal padre e dalla madre del Sig. trattandosi di cause risalenti e antecedenti a quelle di cui oggi si richiede il saldo … Alcune P_ parcelle, qui di seguito indicate, si riferiscono a pagamenti effettuati molti anni fa per vecchie controversie saldate correttamente dal padre del Sig. , che nulla hanno a che vedere con Controparte_1 quanto richiesto nella presente causa e relativo a pratiche successive alla morte del Sig. » Controparte_2
(pagg. 5/6 memoria 22.09.2022). 2.2.5.1) In ipotesi di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazione professionali, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 cc e 115 cpc, il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, ai sensi dell'art. 2225 cc (cass. 37788/2021). 2.2.5.2) Nel caso di specie, il ricorrente, attraverso (i) la elencazione di cause, iniziate nel 1990 (Tribunale di Sanremo, RG 298/1990 + 36/90, definita con sentenza n. 587/2002 del 7.9.2002) e concluse nel 2014 (Tribunale di Imperia, RG 836/2014 ricorso per esec. Obblighi di fare), (ii) la produzione del prospetto “Pratiche definite e in corso” del 19.8.1998, (iii) la produzione di sentenze e di ordinanze, (iii) la produzione della copia lettera avv. NOBBIO del 2010 e della lettera di trasmissione avv. del 27.9.2011, Pt_1 non ha assolto all'onere della prova in quanto l'esame dei documenti prodotti non consente di accertare l'attività concretamente svolta nel corso delle vertenze allegate, di verificare l'eventuale contributo di altri difensori (avv. NOBBIO) e di verificare la imputazione della somme versate dal cliente. Per l'accertamento del proprio credito, anche in ragione della circostanza che il debitore aveva rilevato l'indeterminatezza del conteggio inserito nei documenti prodotti, il professionista aveva l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e, in quanto contestati, doveva fornire la prova delle prestazioni eseguite, e non, invece, limitarsi ad indicare il compenso in un importo complessivo e globale, senza specificazioni 2.2.5.3) L'avv. non ha, dunque, messo questo giudice nella condizione di Pt_1 verificare l'attività svolta, di stabilire l'imputazione delle somme versate dal debitore e di procedere alla liquidazione dei compensi richiesti. 2.3) Pertanto, il ricorso va respinto, con effetto di assorbimento delle questioni in rito svolte dalla parte resistente. Le ulteriori eccezioni e questioni proposte dalla parte 4 dott. Pasquale LONGARINI resistente devono, infatti, ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU n.26243/2014; cass. n. 16630/2013; cass. n. 11356/2006). In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cass. n. 363/2019, cass. n. 11458/2018, cass. n. 26984/2023). Impostazione conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Infatti, la ordinanza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. 2.4) In ogni caso, i crediti professionali vantati dalla parte ricorrente, soggetti a prescrizione triennale ex art. 2957, co.2, cc, sono prescritti. 2.4.1) Rilevato che il termine prescrizionale decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento finale, a fronte di provvedimenti finali prodotti, resi a far data dal 7.9.2002 al 10.03.2008 (segnatamente: sentenza Tribunale Sanremo 7.9.2002; sentenza Tribunale Sanremo 19.11.2002; ordinanza Tribunale Sanremo 15.12.2007; sentenza CA EN 4.12.2000, ordinanza Tribunale sanremo 10.03.2008), il primo atto interruttivo, versato in atti, risale al 9.10.2018, cui è seguito quello del 30.10.2018 laddove, come si legge nell'invito per la negoziazione assistita del giugno 2020 «il totale delle varie pratiche che è ben dettagliato nelle note inviate il 30/10/2018 ammonta ad euro 29.946,15 ed ovviamente dovrà essere defalcato delle somme che con precisa indicazione e imputazione risultino essere state versate a titolo di acconto». 2.4.2) Del resto, agli è stato versato: (A) un riepilogo conteggi (doc. 10 di parte ricorrente) inviato il 16/17 luglio del 2012, laddove si fa riferimento: alla sentenza della Corte di Appello di EN n. 50 dell'11.12.2007; alla sentenza n. 867/2002 del Tribunale di Sanremo;
alla sentenza di cassazione n. 7151/2004; sentenza della Corte di Appello di genova n. 823/2000; ordinanza Tribunale di sanremo 17.12.2007; ordinanza Tribunale di Sanremo 13.03.2008; (B) un elenco di pratiche definite/in corso recante data 19.08.1998, contenente l'indicazione delle seguenti pratiche: n. 209/60 – sent. 252/93; n. 408/61 – sent. 199/93; n. 243/90 – sent. 321/94; n. 839/88; n. 494/90 + 64/90; n. 208/90 + 36/90 definita 587/2002; n.529/90 definita 549/2002; n. 191/91. 2.4) La peculiarità della vicenda, la disponibilità di parte attrice a ridurre le sue pretese, la natura della documentazione versata in atti dalle parti, impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
5 dott. Pasquale LONGARINI (a) rigetta il ricorso (b) dichiara compensate le spese di lite tra le parti In Imperia, 15.03.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
dott. Pasquale LONGARINI
6
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile n. 839/2021 RG
promossa da
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Parte_1 C.F._1 F il cui l c.so Orazio RAIMONDO n. 23 è eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 F I e dall RRI presso il cui studio in Sanremo alla via Roma n. 166 è eletto domicilio
– resistente–
Ragioni della decisione
(1) Abstract. L'avv. , premesso di avere svolto, in favore di Parte_1 P_
, e dello loro madre attività
[...] Persona_1 Persona_2 professionale in diversi procedimenti, dedotto di vantare, nei confronti di P_
, un credito di circa € 25.000 per compensi ed accessori, con ricorso ex art.
[...]
702bis cpc, evocava in giudizio per sentirlo condannare a Controparte_1 corrispondergli la somma di € 25.000, oltre accessori di legge, interessi ed IVA, con vittoria di spese. 1.1) nel costituirsi in giudizio, eccepita la genericità ed Controparte_1 indeterminatezza del ricorso nonché l'intervenuta prescrizione triennale dei crediti professionali, dedotto il pagamento delle prestazioni professionali, avendo versato, dal 1990 al 2018, la somma complessiva di € 39.518,81, instava, in via preliminare, per la nullità/annullabilità della domanda, nel merito, per il rigetto della pretesa attorea, con vittoria di spese. 1.2) Concesso termine alle parti per chiarire l'attività professionale svolta in relazione alle singole vertenze indicate in ricorso per chiarire i compensi corrisposti in relazione ad esse, invitata la parte ricorrente a chiarire le sole vertenze officiate per conto del resistente, con indicazione dell'attività professionale svolta ed invitata la parte resistente a chiarire i pagamenti eseguiti in relazione alle dette vertenze, disposta la comparizione delle parti per un tentativo di conciliazione, la causa veniva assunta in decisione nell'udienza del 14.03.2025. (2) sul merito del ricorso. Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto 1 dott. Pasquale LONGARINI conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte. In particolare, al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (cass. n. 21522/2019; cass. n. 2176/1997). 2.1) Qualora un avvocato agisca per il soddisfacimento di un determinato credito riferito a specifiche prestazioni professionali ed il cliente eccepisca di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore rispetto a quella richiesta, l'onere del debitore di dimostrare l'efficacia estintiva del versamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che il difensore non abbia contestato la ricezione di tale somma, deducendo semplicemente l'incongruenza fra l'ammontare indicato nella domanda e quello oggetto dell'eccezione. Infatti, ove la relazione fra la pretesa e l'adempimento non emerga “ex se” dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l'efficacia estintiva del pagamento, il debitore non può limitarsi a sostenere genericamente la natura omnicomprensiva del pagamento stesso (cass. n. 2879/2018): «Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, e cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso. L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, perciò, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente e completa del fatto estintivo» (cass. n. 3902/1977); l'onere del creditore di dimostrare «l'eventuale esistenza di altri crediti cui il pagamento in questione inerisca», presuppone che «il debitore abbia dato la prova del pagamento, totale o parziale, del debito avente efficacia estintiva, in quanto eseguito con riferimento a quel determinato credito azionato» (cass. n. 1041/1998; cass. n. 1571/2000; cass. n. 14741/2006). 2.2) Non contestando le specifiche prestazioni professionali rese dall'avv.
[...]
, eccependo di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore rispetto a Parte_1 quella richiesta, occorre verificare innanzitutto se, nella fattispecie oggetto di causa, si è di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito), con conseguente ribaltamento dell'onere della prova sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento, non contestato, deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (cass. n. 20288/2011; cass. n. 205/2007). 2.2.1) Il resistente chiarisce che, nel corso del tempo, dal 1990 al 2018, il ricorrente aveva intrattenuto complessi rapporti professionali con i suoi genitori (testualmente: «Il ricorrente è stato dal 1990 al 2018 l'Avvocato “di famiglia” del signor e della moglie Controparte_2
compianti genitori del resistente», pag. 2 comparsa di costituzione), nei cui Persona_2 rapporti pendenti, alla morte del padre subentrava unitamente al Controparte_2 fratello ed alla madre deceduta nel 2020. Per_1 Persona_2
2.2.1.1) Circostanza non contestata dal professionista («l'avv. sino ad alcuni anni fa, Pt_1 ha svolto attività professionale, prevalentemente in sede giudiziaria, a favore della famiglia P_ di Bussana di Sanremo», pag. 1 ricorso introduttivo). 2.2.2) Ciò posto, eccepisce che la somma già consegnata al professionista, pari a ad € 39.518,81, saldava anche il credito per cui ancora si discuteva, che, essendo di inferiore
2 dott. Pasquale LONGARINI (circa 25.000,00 Euro), era contenuto nel maggiore pagamento (« … prima il padre del resistente, poi egli stesso e la madre, per ciò che le pertoccava, hanno versato cospicui acconti le cui pezze giustificative si producono sub.
1. Dall'esame delle fatture e delle ricevute emerge che dal 1990 al 2018 sono stati versati complessivi euro 39.518,81, comprese somme che sono state destinate ai Colleghi domiciliatari per cause a EN e Roma e collaboratori del ricorrente. La somma versata appare ampiamente esaustiva della pretesa ex adverso, per cui …. Nel merito la domanda dovrebbe essere respinta», pag. 5 comparsa di costituzione). 2.2.3) A giudizio del ricorrente, spettaquindi, all'avvocato di fornire la prova delle condizioni della diversa imputazione. 2.2.3.1) Colui che agisce per il pagamento di un proprio credito assolve l'onere probatorio a suo carico con la dimostrazione del rapporto o del titolo su cui è fondata la pretesa fatta valere in giudizio, e non è tenuto a provare anche che il debitore non abbia pagato, costituendo il pagamento un fatto estintivo la cui prova incombe al debitore che lo eccepisce. Tale prova, peraltro, per poter validamente contrastare la dimostrazione del credito data dalla controparte, deve avere carattere certo e determinato, con specifico riferimento al rapporto o titolo dedotto in giudizio, giacché ogni incertezza o ambiguità non può che risolversi –atteso l'onere imposto dalla norma – in danno del debitore (cass. n. 3020/1980), sicchè l'onere del debitore di dimostrare l'efficacia estintiva del pagamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che l'avvocato non abbia specificamente contestato la ricezione della somma, ma si sia limitato a dedurre l'incongruenza fra l'importo oggetto della domanda e quello oggetto di eccezione. 2.2.4) Ebbene, nella specie, a fronte della invocata attività professionale svolta a far data dal 1990 al 2015, posta a fondamento della domanda del ricorrente (nello specifico: 1) Tribunale di Sanremo - RG 208/1990 + 36/90 definita con sentenza 587/2002 del 7\9\2002; 2) Corte d'Appello di EN – R.G. 1580\2003 definita con Sentenza n. 183/2009; 3) Tribunale di Sanremo – R.G. 529\90 – e c\ definita con Controparte_1 Per_1 Controparte_3 sentenza n. 549/2002; 4) Tr o 1\9 – definita Controparte_4 con sentenza n. 867\2002 del 19\12\2002; 5) Corte Appello d 04 RG – Sentenza n. 50\2007 11.12.2007 – c\ 6) Tribunale di Parte_2 CP_4 Sanremo – Dott. A.Cento - n. R.G ale di Sanremo – P_ CP_4 Dr.S.Oronzo Ordinanza 13\3\2008 n. 15\2008 R d;
8) Tribunale di Imperia n. 1665\2014 R.G. – Sentenza n.66\2016 – +1 \Gamberini; 9) Tribunale di Imperia Controparte_1 n. 1308\2014 R.G. – Dr. – + 1 \ 10) Tribunale di Imperia - RG Pt_3 Controparte_1 CP_4 836/2014 Ricorso per b + 1 c\ a seguito di Controparte_1 CP_4 sentenza n. 867 del 19\12\2002; 11) Tribunale d 795\201 Opposizione pegno c\o – Sentenza Corte di appello EN n. 183\2009 – \ CP_5 P_ CP_4 12) Tribu o n. 719\14 R.G. – Pegno presso terzi Banca Caragli t EN n. 132\14 R.G. – Sentenza n. 841\2015; 14) Tribunale di Sanremo n. 963\2000 – Sentenza n. 74\2010 – Riassunzione causa possessoria (n. 484\90 + 64\90 R.G.) – Parte_2
c\ + 5), il cliente, documentando numerosi paga
[...] Persona_3
l a, e di suoi domiciliatari (come espressamente ammesso dalla parte ricorrente: «Corrisponde al vero che il effettuava pagamenti anche in favore di colleghi P_ domiciliatari di EN e Roma ( studio Bennati di EN e Studio Vella di Roma), senza però saldare l'avvocato parcella n. 23/1990 Lire 399.300 parcella 24/1990 Lire 399.300 parcella 25/1990 Pt_1
Lire 399.300 parcella n. 27/1990 Lire 399.300 parcella del 24/11/1994 Lire 5.349.921 parcella 24/11/1994 Lire 3.386.456 parcella 24/11/1994 Lire 5.028,726 parcella 30/03/1995 Lire 2.987,156 parcella 30/3/1995 Lire 1.767,844 parcella 24/02/1997 Lire 8.000,00», pag. 6 memoria 22.9.2022), a far data dal 1990 fino all'anno 2018, per un importo complessivo di € 39.518,15, ha offerto adeguata prova della relazione fra la pretesa creditoria e il pagamento eseguito, emergendo essa ex se dalla corrispondenza degli importi, dalla corrispondenza temporale dei pagamenti al periodo in cui l'attività professionale veniva
3 dott. Pasquale LONGARINI svolta in favore della famiglia e dalle causali degli stessi, in tal modo P_ circoscrivendo l'efficacia estintiva del pagamento entro il ben delineato ambito temporale (1990/2014) delle prestazioni professionali svolte, e delle quali si invoca la corresponsione del compenso. 2.2.5) Avendo il cliente offerto la prova certa e determinata, con specifico riferimento al rapporto o titolo dedotto in giudizio, di un pagamento avente efficacia estintiva (cass. n. 1980/3020), idonea a validamente contrastare la dimostrazione del credito data dalla controparte, in ragione dell'anzidetta inversione dell'onere della prova, spetta al professionista la prova che il pagamento, non contestato, deve (doveva) imputarsi ad un credito diverso o più antico. Prova che nel caso di specie non è stata offerta, essendosi limitato ad allegare, non prima di aver riconosciuto «che in tanti anni ed in modo corretto i Sigg.ri hanno effettuato numerosi pagamenti» (pag. 5 memoria 22.09.2022) e che «la P_ domanda in ricorso è volta al pagamento di crediti maturati in prima persona dal Sig. e Controparte_1 quelli maturati nei confronti dei familiari» (pag. 1 note autorizzate del 14.2.2023), che «sono ininfluenti i riferimenti a quanto versato per pratiche precedenti dal padre e dalla madre del Sig. trattandosi di cause risalenti e antecedenti a quelle di cui oggi si richiede il saldo … Alcune P_ parcelle, qui di seguito indicate, si riferiscono a pagamenti effettuati molti anni fa per vecchie controversie saldate correttamente dal padre del Sig. , che nulla hanno a che vedere con Controparte_1 quanto richiesto nella presente causa e relativo a pratiche successive alla morte del Sig. » Controparte_2
(pagg. 5/6 memoria 22.09.2022). 2.2.5.1) In ipotesi di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazione professionali, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 cc e 115 cpc, il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, ai sensi dell'art. 2225 cc (cass. 37788/2021). 2.2.5.2) Nel caso di specie, il ricorrente, attraverso (i) la elencazione di cause, iniziate nel 1990 (Tribunale di Sanremo, RG 298/1990 + 36/90, definita con sentenza n. 587/2002 del 7.9.2002) e concluse nel 2014 (Tribunale di Imperia, RG 836/2014 ricorso per esec. Obblighi di fare), (ii) la produzione del prospetto “Pratiche definite e in corso” del 19.8.1998, (iii) la produzione di sentenze e di ordinanze, (iii) la produzione della copia lettera avv. NOBBIO del 2010 e della lettera di trasmissione avv. del 27.9.2011, Pt_1 non ha assolto all'onere della prova in quanto l'esame dei documenti prodotti non consente di accertare l'attività concretamente svolta nel corso delle vertenze allegate, di verificare l'eventuale contributo di altri difensori (avv. NOBBIO) e di verificare la imputazione della somme versate dal cliente. Per l'accertamento del proprio credito, anche in ragione della circostanza che il debitore aveva rilevato l'indeterminatezza del conteggio inserito nei documenti prodotti, il professionista aveva l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e, in quanto contestati, doveva fornire la prova delle prestazioni eseguite, e non, invece, limitarsi ad indicare il compenso in un importo complessivo e globale, senza specificazioni 2.2.5.3) L'avv. non ha, dunque, messo questo giudice nella condizione di Pt_1 verificare l'attività svolta, di stabilire l'imputazione delle somme versate dal debitore e di procedere alla liquidazione dei compensi richiesti. 2.3) Pertanto, il ricorso va respinto, con effetto di assorbimento delle questioni in rito svolte dalla parte resistente. Le ulteriori eccezioni e questioni proposte dalla parte 4 dott. Pasquale LONGARINI resistente devono, infatti, ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU n.26243/2014; cass. n. 16630/2013; cass. n. 11356/2006). In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cass. n. 363/2019, cass. n. 11458/2018, cass. n. 26984/2023). Impostazione conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Infatti, la ordinanza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. 2.4) In ogni caso, i crediti professionali vantati dalla parte ricorrente, soggetti a prescrizione triennale ex art. 2957, co.2, cc, sono prescritti. 2.4.1) Rilevato che il termine prescrizionale decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento finale, a fronte di provvedimenti finali prodotti, resi a far data dal 7.9.2002 al 10.03.2008 (segnatamente: sentenza Tribunale Sanremo 7.9.2002; sentenza Tribunale Sanremo 19.11.2002; ordinanza Tribunale Sanremo 15.12.2007; sentenza CA EN 4.12.2000, ordinanza Tribunale sanremo 10.03.2008), il primo atto interruttivo, versato in atti, risale al 9.10.2018, cui è seguito quello del 30.10.2018 laddove, come si legge nell'invito per la negoziazione assistita del giugno 2020 «il totale delle varie pratiche che è ben dettagliato nelle note inviate il 30/10/2018 ammonta ad euro 29.946,15 ed ovviamente dovrà essere defalcato delle somme che con precisa indicazione e imputazione risultino essere state versate a titolo di acconto». 2.4.2) Del resto, agli è stato versato: (A) un riepilogo conteggi (doc. 10 di parte ricorrente) inviato il 16/17 luglio del 2012, laddove si fa riferimento: alla sentenza della Corte di Appello di EN n. 50 dell'11.12.2007; alla sentenza n. 867/2002 del Tribunale di Sanremo;
alla sentenza di cassazione n. 7151/2004; sentenza della Corte di Appello di genova n. 823/2000; ordinanza Tribunale di sanremo 17.12.2007; ordinanza Tribunale di Sanremo 13.03.2008; (B) un elenco di pratiche definite/in corso recante data 19.08.1998, contenente l'indicazione delle seguenti pratiche: n. 209/60 – sent. 252/93; n. 408/61 – sent. 199/93; n. 243/90 – sent. 321/94; n. 839/88; n. 494/90 + 64/90; n. 208/90 + 36/90 definita 587/2002; n.529/90 definita 549/2002; n. 191/91. 2.4) La peculiarità della vicenda, la disponibilità di parte attrice a ridurre le sue pretese, la natura della documentazione versata in atti dalle parti, impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
5 dott. Pasquale LONGARINI (a) rigetta il ricorso (b) dichiara compensate le spese di lite tra le parti In Imperia, 15.03.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
dott. Pasquale LONGARINI
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