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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 379/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16057/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - P.zza Municipio 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110241790944000 BOLLO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2012 0014161392 000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 20140080653833 000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150046353489000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160082552009000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2019 0081488114 000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2019 0081488114 000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2019 0081488114 000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2021 0109843065 000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 0027725967 000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 0027725967 000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 0082954627 000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22515/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate
ON,la Regione Campania,il Comune di napoli ela Sapna impugnando l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata,che assumeva notificata in data 12 giugno 2025 e le sottese cartelle di pagamento .
A fondamento del ricorso ha dedotto:1)l'omessa notifica delle sottoindicate cartelle dedotte a fondamento del provvedimento impugnato:
07120110241790944000,
07120150046353489000,
07120120014161392000,
07120160082552009000,
07120140080653833000,
07120190081488114000,
07120210109843065000,
07120220027725967000,
07120220082954627000;
2)l'omessa allegazione degli atti prodromici;
3)la prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate ON producendo documentazione relativa alla notifica delle impugnate cartelle e dei successivi atti di interruzione della prescrizione notificati da parte dell'ufficio resistendo al ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'eccezione avente ad oggetto l'omessa notifica delle cartelle è insuscettibile di essere scrutinata,con riferimento alle cartelle 07120110241790944000,07120120014161392000,07120140080653833000,071
20150046353489000, 07120160082552009000,alla luce della comprovata notifica delle intimazioni di pagamento 07120159071927372000 in data 14.01.2016,dell' Intimazione di pagamento
07120159091485373000 in data 14 marzo 2016,della Intimazione di pagamento n. 07120189028356518000 in data 06.12.2018 e dell'intimazione di pagamento 07120199041554817000 in data 23.12.2019. IL
a sostegno del predetto assunto il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte secondo il quale la mancata impugnazione dell'atto di intimazione comporta la cristallizzazione dell'obbligazione tributaria e preclude la deduzione di vizi o cause estintive antecedenti,tra cui la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento presupposta.(cfr ex multis ordinanza Corte di Cassazione n. 35019/2025).
Tanto premesso deve evidenziarsi che la doglianza,anche con riferimento alle ulteriori cartelle impugnate, ovvero le cartelle 07120210109843065000,07120220027725967000,07120220082954627000 è infondata risultando queste ultime ritualmente notificate con la procedura dell'irreperibilità relativa nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge.
Anche l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata,sia in relazione alle cartelle di pagamento
07120110241790944000,07120120014161392000,07120140080653833000,07120150046353489000,
07120160082552009000,alla luce della notifica delle summenzionate intimazioni di pagamento,sia con riferimento alle ulteriori cartelle impugnate in considerazione della notifica della gravata intimazione di pagamento intervenuta prima del maturare del termine di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
450,00,oltre oneri accessori, se dovuti, a favore dell'Agenzia delle Entrate ON.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16057/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - P.zza Municipio 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110241790944000 BOLLO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2012 0014161392 000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 20140080653833 000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150046353489000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160082552009000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2019 0081488114 000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2019 0081488114 000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2019 0081488114 000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2021 0109843065 000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 0027725967 000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 0027725967 000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 0082954627 000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22515/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate
ON,la Regione Campania,il Comune di napoli ela Sapna impugnando l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata,che assumeva notificata in data 12 giugno 2025 e le sottese cartelle di pagamento .
A fondamento del ricorso ha dedotto:1)l'omessa notifica delle sottoindicate cartelle dedotte a fondamento del provvedimento impugnato:
07120110241790944000,
07120150046353489000,
07120120014161392000,
07120160082552009000,
07120140080653833000,
07120190081488114000,
07120210109843065000,
07120220027725967000,
07120220082954627000;
2)l'omessa allegazione degli atti prodromici;
3)la prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate ON producendo documentazione relativa alla notifica delle impugnate cartelle e dei successivi atti di interruzione della prescrizione notificati da parte dell'ufficio resistendo al ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'eccezione avente ad oggetto l'omessa notifica delle cartelle è insuscettibile di essere scrutinata,con riferimento alle cartelle 07120110241790944000,07120120014161392000,07120140080653833000,071
20150046353489000, 07120160082552009000,alla luce della comprovata notifica delle intimazioni di pagamento 07120159071927372000 in data 14.01.2016,dell' Intimazione di pagamento
07120159091485373000 in data 14 marzo 2016,della Intimazione di pagamento n. 07120189028356518000 in data 06.12.2018 e dell'intimazione di pagamento 07120199041554817000 in data 23.12.2019. IL
a sostegno del predetto assunto il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte secondo il quale la mancata impugnazione dell'atto di intimazione comporta la cristallizzazione dell'obbligazione tributaria e preclude la deduzione di vizi o cause estintive antecedenti,tra cui la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento presupposta.(cfr ex multis ordinanza Corte di Cassazione n. 35019/2025).
Tanto premesso deve evidenziarsi che la doglianza,anche con riferimento alle ulteriori cartelle impugnate, ovvero le cartelle 07120210109843065000,07120220027725967000,07120220082954627000 è infondata risultando queste ultime ritualmente notificate con la procedura dell'irreperibilità relativa nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge.
Anche l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata,sia in relazione alle cartelle di pagamento
07120110241790944000,07120120014161392000,07120140080653833000,07120150046353489000,
07120160082552009000,alla luce della notifica delle summenzionate intimazioni di pagamento,sia con riferimento alle ulteriori cartelle impugnate in considerazione della notifica della gravata intimazione di pagamento intervenuta prima del maturare del termine di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
450,00,oltre oneri accessori, se dovuti, a favore dell'Agenzia delle Entrate ON.