Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 2411
TAR
Sentenza 28 maggio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 21-nonies della L. 241/1990 e dell’art. 1 della L. 241/1990

    Il Collegio ritiene che l'attività del GSE sia un potere di controllo e non di autotutela, basato su nuovi elementi istruttori acquisiti nel corso del procedimento di verifica. Pertanto, l'art. 21-nonies L. 241/1990 non è applicabile. L'approvazione della PPPM e delle precedenti RVC non vincola il GSE a rigettare le successive RVC in caso di non rispondenza alla normativa vigente.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della legge n. 115/08, del D.lgs. 28/11, dell’art. 14 del D.M. 28 dicembre 2012 e degli articoli 1, 6 e 14 della Delibera AEEG n. EEN 9/11. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 241/90. Omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

    Il Collegio ritiene che le valutazioni del GSE sull'addizionalità siano connotate da ampia discrezionalità tecnica, incensurabile se priva di profili di irrazionalità. Non vi è stata erronea applicazione della normativa, né difetto motivazionale o omessa pronuncia. Le incongruenze nel calcolo dei risparmi energetici e nella valutazione della vita tecnica dell'impianto sono state analiticamente esplicitate dal GSE.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della legge n. 115/08, del D.lgs. 28/11, dell’art. 6 del D.M. 28 dicembre 2012 e degli articoli 1 e 6 della delibera Aeeg n. EEN 9/11. Eccesso di potere per mancanza di parametri di riferimento e irragionevolezza manifesta. Eccesso di potere per sviamento

    Il requisito dell'addizionalità deve essere provato dall'impresa e non può essere inteso solo in termini di evoluzione tecnologica, ma anche economica. Il GSE ha correttamente considerato la spesa sostenuta e il risparmio economico annuale, evidenziando l'assenza di addizionalità.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 7 e 10 bis della L.241/1990 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione

    Non vi è stata violazione delle garanzie partecipative, poiché il GSE ha comunicato le criticità all'interessata. La motivazione del provvedimento del GSE è stata ritenuta sufficiente ad assolvere l'obbligo motivazionale.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 42, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 28/2011

    Tali disposizioni non sono applicabili a procedimenti già conclusi prima della loro entrata in vigore, in applicazione del principio tempus regit actum.

  • Rigettato
    Violazione del D.Lgs. N. 115/2008, del D.Lgs. 28/2011, dell’art. 14 del D.M. 28 dicembre 2012 e degli articoli 1, 6 e 14 della Delibera AEEG N. EEN 9/11. Violazione dell’art. 3 della L. N. 241/1990. Illegittimità degli atti gravati per eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e carenza di parametri di riferimento. Sviamento

    Il GSE ha il potere-dovere di richiedere la restituzione di certificati bianchi emessi qualora i controlli ne accertino la non spettanza. La richiesta di restituzione è un atto esecutivo conseguente al provvedimento di decadenza.

  • Altro
    Rigetto della censura per violazione dell’art. 42 del D. Lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 56, commi 7 e 8 del D.L. 76/2020 e s.m.i. – Carenza di interesse

    Si prende atto che l'appellante non ha impugnato il suddetto capo della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 2411
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2411
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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