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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2532 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Roberto Cao, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso,
ricorrente
contro
, nato a [...] in data [...], CP
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7.09.2014 in Capoterra (CA)
dai coniugi e , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente Parte_1 CP
di procedere alla annotazione della sentenza;
2. disporre che la casa coniugale sita in Capoterra nella via Della Vittoria n. 15, di proprietà del IG.
, rimanga assegnata allo stesso, unitamente agli arredi e corredi della stessa abitazione;
CP
3. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo gli stessi economicamente autosufficienti e titolari di adeguati redditi propri;
4. affidare in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, il figlio minore che continuerà a Per_1
risiedere nel domicilio materno sito in Elmas nella via Francesco De Pinedo n. 11;
5. disporre che il padre , fatti salvi diversi accordi sugli orari e sui giorni, potrà tenere CP
con sé il minore figlio , nei seguenti giorni: lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 sino alle ore Per_1
21.00, nonché a settimane alterne nel weekend dalle ore16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
oltre che durante le festività del Natale, Capodanno e Pasqua in maniera alternata con la
IG.ra , nonché per dieci giorni anche consecutivi durante le vacanze di estive. Pt_1
6. disporre a carico del IG. , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP
, un assegno di importo mensile pari ad Euro 180,00 (centoottanta/00) rivalutabili Per_1
annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro e non oltre i primi dieci giorni di ogni mese,
oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e ricreative necessarie per il figlio(tutte preventivamente concordate), come da Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia, approvate dal C.N.F. in data
29.11.2017 a cui si farà pieno ed integrale riferimento;
7. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/04/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 7/09/2014, e che dall'unione coniugale era nato in [...] CP
2/12/2015 il figlio;
che i coniugi si erano separati con omologa del 13/12/2021 del Tribunale Per_1
di Cagliari, prevedendo l'affidamento condiviso del figlio e il suo collocamento presso la madre con disciplina del diritto di visita paterno, il versamento mensile dell'assegno di 180 euro in capo al padre per il mantenimento del figlio;
che i coniugi non si erano più riconciliati ed erano entrambi commercianti, economicamente autosufficienti;
che il padre teneva con sé il figlio due giorni a settimana e a finesettimana alternati;
tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermate le condizioni della separazione.
Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito, ed è stata pertanto dichiarata la sua contumacia.
Sentita la ricorrente e assunti i provvedimenti temporanei, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
La ricorrente ha infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, che al momento della domanda di divorzio i coniugi erano legalmente separati, e che, dalla data di comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale alla data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio, erano decorsi termini di legge.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni della separazione consensuale devono essere confermate in conformità a quanto domandato e non essendo state neppure allegate circostanze sopravvenute tali da giustificarne la revisione.
Non può essere tuttavia disposta l'assegnazione della casa coniugale al convenuto in assenza di domanda proposta dalla parte legittimata.
Le spese del giudizio devono essere compensate, tenuto conto della natura della causa e della mancata opposizione del convenuto, non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Capoterra fra coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP
CAPOTERRA l'11/04/1968, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 21, parte II, serie A, anno 1014 - Comune di CAPOTERRA).
2. Affida il minore ad entrambi i genitori;
Per_1
3. Il minore continuerà a essere collocato in via prevalente presso la madre in Elmas via Francesco
De Pinedo n. 11;
4. Il minore potrà stare con il padre , fatti salvi diversi accordi fra le parti, il CP
lunedì e il mercoledì, dalle ore 14.30 sino alle ore 21.00, nonché a settimane alternate il sabato dalle ore16.00 alle ore 21.00 della domenica;
con alternanza annuale fra i genitori durante le festività del Natale, Capodanno e Pasqua, e per dieci giorni anche consecutivamente durante le vacanze di estive;
5. Dispone che corrisponda in favore di , la somma CP Parte_1
di 180,00 euro, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio,
con rivalutazione annuale secondo Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche,
mediche e ricreative necessarie per il figlio (tutte preventivamente concordate), come da Linee
Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia, approvate dal C.N.F. in data 29.11.2017, a cui le parti si sono impegnate a fare pieno ed integrale riferimento;
6. Compensa le spese del giudizio fra le parti.
Così deciso in Cagliari, in data 13/02/2025, nella camera di ConIGlio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti