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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/04/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4304 del 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4304 del 2019 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio degli Avv.ti Gaetano Russo e Parte_1 C.F._1
Antonio Marrocco ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Umberto Tupini n. 96, come da procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Anna Scifoni Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Velletri (RM), Viale Roma n. 110, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto del processo: condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di p.c.: “rileva che nel corso di tutte le indagini socio- sanitarie svolte sul minore (ormai quattordicenne) è emersa la sua determinazione, di trascorrere più tempo con la madre. Di questa volontà del minore, a giudizio della scrivente difesa, il Tribunale adito non potrà non tenerne conto.Si chiede che la causa venga rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”. Conclusioni di cui al ricorso introduttivo:
“CONCLUSIONI Voglia, l'Ill. Tribunale Adito, contrariis rejectis:- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la sig.ra il sig. , ordinando Parte_1 Controparte_1
Pagina 1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cori, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
- assegnare la casa coniugale alla moglie per i motivi già descritti in narrativa, con il ripristino del pagamento da parte della stessa, della metà della rata del mutuo gravante sulla casa.- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
- per quanto attiene al diritto di visita, il padre potrà tenere con sé il piccolo il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e un Per_1
fine settimana alternato ogni 15 giorni, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso.- Per quanto riguarda le festività Natalizie, ferma l'alternanza dei periodi di sospensione delle attività didattiche che il minore trascorrerà con i genitori dal 23 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, il 24, il 25 dicembre con il padre ed il 26 dicembre con la madre, alternativamente ogni anno, il 31 dicembre e 1 gennaio con la madre, alternativamente ogni anno. Il giorno dell'Epifania con il padre, alternativamente ogni anno;
Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre, alternativamente ogni anno;
- per quanto alle vacanze estive, 10 giorni nel mese di agosto con il padre, da concordarsi preventivamente, entro il 10 luglio;
- disporre a carico del sig. CP_1
un contributo di mantenimento per i figli e , di € 600,00 da versare alla
[...] Per_2 Per_1
moglie entro il 5 di ogni mese mediante bonifico su conto corrente bancario.- L'importo sarà annualmente aggiornato in misura pari alla percentuale dell'aumento ISTAT.- per quanto attiene alle spese straordinarie, ci si riporta al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17 dicembre
2014 come parte integrante del presente atto.Con riserva di ulteriormente dedurre all' udienza preposta”
Conclusioni di parte resistente in sede di p.c.: “1. Si riporta a tutto quanto dedotto, prodotto eccepito e argomentato nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza, qui da intendersi tutto integralmente riportato e trascritto, 2. Impugna e contesta tutto quanto e adverso dedotto, prodotto, allegato e argomentato siccome infondato in fatto e diritto,3. Prede atto del deposito della relazione di aggiornamento trasmessa in atti e conclude nel senso di vedere confermato il regime vigente con collocamento alternato perfetto del minore presso entrambe i genitori e onere di mantenimento diretto .
4. Con riferimento alle dichiarazioni rese dal minore anche ai servizi, va riferito che le stesse vanno contemperate con l'attuale regime osservato dalle parti e con la circostanza che l'esigenza di voler trascorrere più tempo con la madre è dettata dalla circostanza che la stessa, per come riferito dal , oltre ai propri turni lavorativi espleta altre attività CP_1
che la vedono impegnata fuori casa fino alle 19 della sera, impedendole di fatto di potersi occupare del minore .
5. Chiede che il Tribunale voglia rimettere la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.” Conclusioni che erano state rassegnate in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del
Pagina 2 matrimonio contratto dagli odierni comparenti - Assegnare la casa familiare al signor
[...]
che ivi convivrà con il figlio maggiore della coppia, nonché con il minore presso di lui CP_1
collocato. - Prevedere che il figlio minore frequenti la madre con ogni più ampia facoltà ovvero, in caso di disaccordo, due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola all'entrata a scuola del giorno successivo ovvero negli orari corrispondenti, a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì all'entrata a scuola del lunedì mattina, ovvero degli orari alterni.- Prevedere che ad anni alterni il giorno della Vigilia o del Natale, della Pasqua o della Pasquetta, per quindici giorni durante il periodo estivo, alla pari dell'altro genitore, da concordare entro il maggio di anno;
- Prevedere che la madre continui a provvedere al mantenimento del figlio minore nella misura stabilita nei provvedimenti provvisori e urgenti. -
Prevedere che ciascuno dei genitori provveda al 50% delle spese straordinarie occorrende per i figli come da Protocollo vigente presso l'Intestato TribunaleCon vittoria di spese e competenze di lite:”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intelligibilità della decisione si rileva che all'esito dell'udienza presidenziale il
Presidente f.f. ha affidato il figlio minore delle parti in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre, al quale ha assegnato la casa coniugale, prevedendo che la madre potesse vedere il minore “nelle modalità concordate tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, almeno due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola all'entrata a scuola del giorno successivo ovvero negli orari corrispondenti, a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì all'entrata a scuola del lunedì mattina, ovvero negli orari corrispondenti, ad anni alterni il giorno della Vigilia o del Natale, della Pasqua o della
Pasquetta, per quindici giorni durante il periodo estivo, alla pari dell'altro genitore, da concordare entro il maggio di ogni anno”.
Tale ordinanza è stata reclamata da ma la Corte di Appello ha rigettato il reclamo (v. Parte_1
ordinanza della Corte di Appello depositata il 16 aprile 2021 dalla difesa del . CP_1
Nel corso del giudizio ha adito il G.I. con istanza depositata il 4 novembre 2019, ai sensi Parte_1 dell'art. 709 ultimo comma c.p.c. applicabile ratione temporis al presente procedimento, chiedendo al G.I. la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, collocando presso di sé il figlio minore, istanza dichiarata inammissibile dal G.I. a definizione del sub procedimento n.
1. Su analoga istanza
Pagina 3 depositata dalla quando ancora non era definito il sub-procedimento n. 1 e che ha originato il Pt_1
sub procedimento n. 2 il G.I. ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Successivamente la difesa di ha adito il Giudice chiedendo di comminare Parte_2 sanzioni alla resistente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., originando il sub-procedimento n. 3, definito con ordinanza del G.I. del 23 gennaio 2023, con la quale, il G.I. ha rigettato l'istanza di ammonimento formulata dal “in quanto, sebbene anche il minore, in sede di audizione, CP_1 abbia riferito l'episodio posto dal ricorrente a fondamento della propria richiesta, non è possibile, anche per la estemporaneità della condotta, ritenere provata una condotta imputabile alla resistente che abbia recato pregiudizio al minore o comunque ostacolato il corretto svolgimento della modalità di affidamento, avendo verosimilmente la resistente agito anche in uno stato di preoccupazione per il minore”, mentre ha d'ufficio ex art.709 ter c.p.c. ammonito la ad Pt_1
ottemperare ai provvedimenti stabiliti in sede presidenziale versando il mantenimento per il minore
. Per_1
Con sentenza parziale n. 975 del 2021 il Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, ha provveduto sulle istanze istruttorie delle parti e ha disposto una c.t.u. per verificare le capacità genitoriali delle parti e il migliore regime di affido, collocamento e diritto di visita del figlio minore, ordinando altresì alle parti il deposito della documentazione economica e reddituale.
Con ordinanza del 23 gennaio 2023 il G.I., ritenuta “meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità relativa della c.t.u. formulata da parte resistente;
/Ritenuto infatti che vi è stata una lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in quanto il c.t.u. ha provveduto ad ascoltare da solo il minore, senza effettuare la videoregistrazione dell'audizione: infatti, sebbene possa ritenersi che l'assenza dei difensori e dei consulenti tecnici di parte durante l'incombente possa essere funzionale al benessere del minore durante l'audizione e ad una maggiore proficuità dal punto di visto clinico dell'incombente, ciò deve comunque sempre avvenire consentendo una partecipazione indiretta degli stessi, dovendo in ogni caso essere verificabile e riscontrabile quanto riferito dal minore in sede di audizione e il contegno dallo stesso tenuto, (si vedano le Linee guida per l'ascolto del minore nelle separazioni e divorzi dell' , ove si legge a Controparte_2 pag. 36 “Nei colloqui con i minori, è preferibile una partecipazione indiretta, sia dei CTP che dei legali, ovvero attraverso uno specchio unidirezionale o schermi posti in altra stanza.”), il che non è avvenuto nel caso di specie;
il c.t.u. infatti ha negato l'audio registrazione del colloquio, malgrado richiesta del c.t.p. di parte resistente (v. verbale del 9 luglio 2021); / Ritenuto altresì che
l'elaborato peritale sia incompleto e non esaustivo, tanto alla luce del quesito formulato dal
Giudice, quanto alla luce delle Linee guida per l'ascolto del minore nelle separazioni e divorzi
Pagina 4 dell' (pp. 28 e ss. ove viene descritta l'attività peritale); infatti, il c.t.u. Controparte_2
non ha sentito i parenti stretti del minore, il medico di base del minore, non ha svolto un'osservazione delle interazioni triadiche (genitori-figlio), né un'osservazione delle interazioni diadiche (genitore-figlio), non ha verificato il contesto sociale ed abitativo di entrambe le parti e non ha effettuato alcun test psicologico, né sui genitori né sul minore, la cui esecuzione, sebbene non obbligatoria, sarebbe stata opportuna in considerazione della elevata conflittualità della coppia genitoriale e della condizione del minore, affetto da ritardo cognitivo;
inoltre, il c.t.u. ha lungamente disquisito su questioni, quali la disputa relativa alla casa coniugale e gli aspetti economici, del tutto estranee ai quesiti che gli erano stati sottoposti;
/ Ritenuto pertanto di disporre per gravi motivi la revoca del c.t.u., atteso che lo stesso ha espresso osservazioni e valutazioni di carattere economico che minano inevitabilmente l'immagine di imparzialità e terzietà dell'ausiliario del Giudice, tanto più che le ha poste a fondamento delle proprie conclusioni, si legge infatti nella c.t.u. che entrambi i genitori mantengono “integra capacità genitoriale” (pag.
21), che “al momento risponde bene al sostegno psicopedagogico ed il rendimento Per_1
scolastico sia dal punto di vista comportamentale che dal punto di vista formativo scolastico appare normale. / Viene segnalato dalle insegnanti anche la cura, l'igiene e l'educazione che il bambino mantiene nella classe. / Questo non fa altro che confermare che al momento vi è un adeguato rapporto educativo dei genitori” (pag. 19), tuttavia lo stesso andrebbe collocato presso la madre che “è stata in grado di compiere un atto di autonomia affittandosi un appartamento ed allontanandosi autonomamente dalla casa dove coabitava con il marito.” (malgrado, peraltro, la donna, si è limitata, seppure in ritardo, ad ottemperare a quanto disposto in sede presidenziale, avendo il Presidente f.f. assegnato la casa coniugale al ); inoltre va pure considerato che CP_1 in sede di audizione direttamente effettuata da questo Giudice nell'ambito del sub- procedimento, successivamente al deposito della ctu, ha espresso la volontà di non cambiare l'attuale Per_1
modalità di collocamento, e di frequentazione con la madre, ragione per cui un eventuale cambio di collocamento in contrasto con la volontà del minore dovrebbe essere motivato in modo approfondito, in relazione al benessere psicofisico del minore, e non certo essere correlato alle problematiche economiche tra le parti;
/ Ritenuta pertanto necessaria la rinnovazione della c.t.u. sul seguente quesito: “Sentite le parti, il minore, gli stretti parenti delle parti, , Persona_3
fratello di , gli insegnanti, il Servizio Sociale del Comune di Cori, il medico di base del Per_1
minore, la psicoterapeuta , la psicologa verificato il contesto Controparte_3 Persona_4
abitativo e sociale di ciascuna parte, verifichi il ctu le competenze genitoriali delle parti e il benessere psicofisico del minore, effettuati i necessari test psicofisici per il minore e i genitori, nella misura ritenuta necessaria, anche in considerazione delle particolare condizioni psicofisiche
Pagina 5 del minore, acquisita ogni necessaria documentazione inerente allo stesso presso Enti pubblici e privati, e verifichi, il regime di affido, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario, ritenuto più corrispondente al benessere psicofisico del minore”, ha accolto l'eccezione di nullità relativa della c.t.u. formulata da parte resistente e dichiarato la nullità della c.t.u. in atti., nonché per gravi motivi ha revocato il c.t.u. nominato e disposto la rinnovazione della ctu con altro consulente.
In sede di rinnovata c.t.u. le parti concludevano un accordo, secondo cui il minore avrebbe trascorso dal “lunedi al mercoledi all'ingresso di scuola con la (oppure fino alle ore 9.00 del Pt_3 mercoledi nei periodi di festività o ferie). Dal mercoledi all'uscita di scuola fino al venerdi al rientro a scuola con il PADRE (oppure fino alle ore 9.00 del venerdi nei periodi di festività o ferie)
• Weekend alternati tra padre e madre dal venerdi all'uscita di scuola al lunedi all'ingresso scolastico (oppure fino alle ore 12.00 del venerdi e alle ore 9.00 del lunedi nei periodi di festività o ferie). • Tale organizzazione dovrà essere monitorata, per un periodo di 12 mesi, dai Servizi Sociali del , che dovranno riferire trimestralmente riguardo agli esiti del Parte_4
monitoraggio al magistrato. • L'esito finale del collocamento (ovvero l'eventuale conferma dell'assetto sottoscritto nel presente accordo) dovrà essere subordinato alle risultanze definitive del monitoraggio di 12 mesi e le parti si impegnano a ricorrere vicendevolmente l'uno all'altra nei giorni del proprio diritto di visita, qualora ci fossero necessità diverse o richieste specifiche del minore di stare con l'altro genitore, da preferire a qualsiasi altra figura familiare (nonni, zii o altre figure).• I genitori si dovranno impegnare a sostenere, prima di ogni altro impegno extrascolastico
o familiare, il percorso psicoterapeutico del minore con il Dott. che avrà il compito di Per_5 riferire trimestralmente riguardo l'andamento del percorso ai Servizi Sociali del Comune di Cori.
Le parti si accordano che il prossimo e i successivi periodi feriali estivi saranno di 15 giorni ciascuno, frazionati in due settimane (7 giorni continuativi con l'uno e con l'altra).” Il ctu, poi, rilevava la necessità che il minore perseguisse il supporto psicologico e che i genitori seguissero un percorso di sostegno alla genitorialità con esito da relazionare da parte del Servizio Sociale del
Comune di Cori.
Con l'ultima relazione in atti del 13 settembre 2024, il Servizio Sociale del Comune di Cori ha dato atto dell'espletamento del percorso di sostegno di genitorialità e di come entrambi i genitori ne abbiano riconosciuto l'utilità per una comunicazione funzionale alla codecisione sugli aspetti inerenti al figlio. Hanno rilevato che da agosto 2023 si sono attenuti di fatto alla frequentazione con il figlio, come indicata dal c.t.u. e hanno riferito di collaborare nelle varie attività extrascolastiche del figlio minore. Il Servizio Sociale ha espresso che ha riferito di voler trascorrere più Per_1
tempo con la madre, di essere arrabbiato con tutti tranne che con il fratello , che se potesse Per_2
esprimere un desiderio vorrebbe vivere solo con , di non aver riscontrato criticità nella Per_2
Pagina 6 frequentazione dei genitori nell'ultimo anno, sebbene abbia rappresentato di voler stare più con la madre perché avrebbe più amici nel vicinato. Il Servizio Sociale ha allegato di ritenere opportuno di mantenere l'affido condiviso paritario alternato come proposto in sede di c.t.u., specificando che la ricorrente, pur riconoscendo gli aspetti positivi di tale organizzazione, è rimasta “centrata nella sua posizione di richiesta di collocamento del figlio presso di sé”. Per_1
1. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE.
Il legislatore, sin dall'entrata in vigore della l. 54 del 2006, ha reso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori il modello ordinario e preferibile di affido, valorizzando il c.d. principio del minore alla conservazione della bi-genitorialità e solo eccezionalmente, quando si ritenga che possa essere pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico del minore, con provvedimento motivato, l'Autorità Giudiziaria può discostarsi da tale modello, ai sensi dell'art. 337 quater comma 1 c.c.. Dalla ctu espletata (che aveva evidenziato capacità genitoriali integre in entrambi i genitori nell'ambito del sostegno sociale e della capacità organizzativa, nonché nella capacità empatica e di sostegno affettivo, e lacune per entrambi i genitori “nella capacità di tutelare il minore dagli stressors emotivi intrafamiliari”), lacune che appaiono superate, considerato l'esito positivo del percorso di sostegno alla genitorialità come rimarcato dall'ultima relazione del Servizio Sociale del Comune di Cori, ritiene il Tribunale che non sussista alcun presupposto per derogare al modello legale dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, come suggerito dal c.t.u. e dal Servizio Sociale suddetto. Pure appare, all'esito della complessa istruttoria espletata, che il collocamento paritario alternato (che era già stato scelto dalle parti in sede di separazione consensuale), sia meritevole di accoglimento. Il collocamento alternato del minore, indicato in sede di ctu e concordato dalle parti in sede di ctu, (sebbene la abbia Pt_1 sempre mostrato durante il giudizio una notevole ambiguità, sottoscrivendo l'accordo in sede di ctu,
e poi facendo pervenire tramite il suo c.t.p. osservazioni contrarie al proposto regime di collocamento paritario, non presenziando in sede di udienza fissata per esame c.t.u. e tuttavia, rappresentando al Servizio Sociale di insistere nel collocamento prevalente presso di sé del minore e in sede di precisazione delle conclusioni chiedendo di tener conto della volontà del minore di trascorrere con la madre più tempo, senza, poi, però depositare le memorie ex art. 190 c.p.c., così come in precedenza non aveva depositato alcuna memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), appare funzionale al benessere del minore e al diritto del minore alla bi-genitorialità, tanto più che il ctu, in modo del tutto condivisibile, ha evidenziato come i genitori hanno due differenti modi di approcciarsi alle difficoltà sperimentate dal minore che appaiono complementari tra di loro, ed entrambi utili e funzionali ad un sano sviluppo emotivo ed esistenziale del minore (v. pag. 16 della c.t.u). Il collocamento alternato paritario, di fatto già esplicato, ha consentito al minore una
Pagina 7 maggiore frequentazione con la madre, rispettando dunque anche le aspirazioni del minore emerse in sede di c.t.u. (differentemente a quanto in precedenza riferito dal minore al Giudice in sede di ascolto diretto esplicato nel sub procedimento n. 3 all'udienza del 14 luglio 2022) di trascorrere maggior tempo con la madre. A maggior ragione tale regime pare congruo all'esito di quanto relazionato dal Servizio Sociale con l'ultima relazione di cui si è dato conto sopra, avendo le parti raggiunto un dialogo funzionale per le esigenze del minore, con ciò dando conto del superamento di quelle criticità dovute alla conflittualità tra le parti emerse in precedenza (v. episodio che ha provocato il sub-procedimento n. 3, v. lite – padre riportato in sede di c.t.u.). Non appare Per_2
sul punto significativo il fatto che il minore, che pure non ha ravvisato criticità su questa frequentazione, abbia riferito di voler trascorrere più tempo con la madre, peraltro motivando la richiesta con il contesto amicale del vicinato.
Si reputa, pertanto, congruo, disporre il collocamento paritario alternato del minore come concordato dalle parti in sede di ctu, salvo specificare che il minore trascorrerà anche, nell'alternanza degli anni, il periodo che va dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore, e il periodo che va dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, salvo diverso accordo delle parti;
la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
In sede di separazione consensuale le parti avevano previsto l'assegnazione della casa coniugale ad entrambi i genitori, specificando che dalla stessa sarebbero state ricavate due diverse unità abitative, al piano superiore sarebbe andata la madre e a quello inferiore al padre.
Tali accordi non sono stati rispettati e nei rispettivi atti introduttivi le parti si sono rimpallate le responsabilità sulla mancanza dei lavori effettuati per ricavare due distinte unità abitative.
All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente f.f. tenuto conto che la madre era intenzionata a
“lasciare la ex casa coniugale per trasferirsi in una casa in locazione;
preso atto come tale trasferimento determinerebbe un disagio per il minore in ragione della modifica dell'ambito domestico in cui sinora è vissuto nonché la separazione dal fratello più grande che continuerebbe a vivere nella ex casa familiare” aveva disposto il collocamento prevalente del minore presso il padre e assegnato a quest'ultimo la casa coniugale.
La madre, pertanto, all'udienza del 25 gennaio 2022, in sede di interrogatorio libero ha dedotto di aver provveduto a reperire una casa in locazione, per cui paga un canone di locazione di € 400,00, circostanza che non è stata documentata ma nemmeno è stata contestata da parte resistente.
Ritiene il Tribunale, all'esito del collocamento alternato paritario disposto, che debba essere confermata l'assegnazione della casa coniugale al che ivi convive con il figlio nel periodo CP_1
di sua collocazione.
Pagina 8 SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MINORE.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Dall'ultima certificazione unica depositata dalla ricorrente (v. certificazione unica 2021, risulta che la suddetta, infermiera, nel 2020, abbia percepito redditi da lavoro per € 22.680,03, con imposta netta pari a 3.616,46; la ha depositato un piano di ammortamento di un finanziamento con Pt_1 rata mensile di € 60,75 con ultima rata prevista per il 15.10.2021, un contratto di prestito personale da rimborsare con decurtazione dello stipendio di rate di € 291,00 sino al giugno 2026; ha documentato un ulteriore finanziamento con Findomestic da rimborsare con 84 rate di € 48,64, con scadenza della prima rata al 5 luglio 2018 (con scadenza dell'ultima rata, dunque, a luglio 2025); mentre non ha alcun significato probatorio la proposta di transazione prodotta con Toyota Financial
Services s.p.a., prodotta, come l'ulteriore documentazione suindicata, con la nota depositata l'11 giugno 2021.
Il dall'Unico 2021, ultima dichiarazione dei redditi in atti, risulta aver dichiarato un CP_1 reddito imponibile di € 31.711,23 con imposta netta pari a 6.325,75; ha depositato documentazione parziale in merito al mutuo sulla casa coniugale cointestato ad entrambi i coniugi e che il ricorrente si era obbligato in quella sede a pagare integralmente, circostanza che ha dedotto in sede di memoria di costituzione, e che è stata confermata in sede di udienza presidenziale la Latini: “Il mutuo sulla ex casa coniugale è pagato al 100% da mio marito”, ha prodotto l'estratto conto di una polizza vita a lui intestata con importi lordi mensili del premio versato pari a € 110,00 lordi;
un finanziamento con Fiditalia con 72 rate mensili complessivamente di € 148,00 a decorrere da gennaio 2021.
Alla stregua della documentazione in atti, di quanto allegato, dedotto e non contestato dalle parti, atteso il collocamento paritario del minore di fatto già esercitato da agosto 2023, pare congruo
Pagina 9 stabilire che, fatta salva l'applicazione dei provvedimenti temporanei e urgenti per il periodo decorrente dalla domanda a luglio 2023, con decorrenza da agosto 2023, entrambe le parti provvedano a mantenere in via diretta il figlio, corrispondendo ciascuno il 50% delle spese straordinarie, protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del
C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto).
- sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese CP_4
relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i
Pagina 10 genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico- sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. /
Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
SULLE SPESE DI LITE.
Considerate le domande originarie delle parti, le statuizioni assunte, l'andamento del processo, considerati anche i sub-procedimenti, la natura della causa, si reputa congruo compensare integralmente le spese di lite.
Le spese di ctu del dott. come liquidate con contestuale decreto, sono da porre a carico CP_5
di entrambe le parti nella misura di un mezzo ciascuno, salvo obbligo solidale, mentre il primo c.t.u. dott. non ha formulato alcuna istanza di liquidazione del compenso, che non Persona_6
sarebbe comunque liquidabile, attesa la rilevata nullità e inutilizzabilità della ctu (v. in tal senso
Cass. sent. 234 del 2011), oltreché per essere decaduto ai sensi del comma 2 dell'art. 71 del d.p.r.
Pagina 11 115 del 2002, sicché va accolta l'istanza della difesa del di revoca dell'acconto disposto in CP_1
favore del ctu in sede di conferimento incarico peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. n 4304 del 2019, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento paritario alternato presso l'uno e l'altro dei genitori come indicato in parte motiva.
Assegna la casa coniugale al CP_1
Dispone che le parti, fatta salva l'applicazione dei provvedimenti temporanei e urgenti dalla domanda a luglio 2023, con decorrenza da agosto 2023, mantengano il minore in via diretta, e che ciascun genitore provveda a sostenere il 50% delle spese straordinarie, come indicate in parte motiva.
Compensa le spese di lite delle parti.
Pone a carico di ciascuna parte nella misura del 50% salvo obbligo solidale le spese della ctu espletata dal dott. come liquidate con contestuale decreto. CP_5
Revoca l'acconto di € 1.000,00 disposto a favore del c.t.u. dott. all'udienza del Persona_6
17 giugno 2021.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4304 del 2019 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio degli Avv.ti Gaetano Russo e Parte_1 C.F._1
Antonio Marrocco ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Umberto Tupini n. 96, come da procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Anna Scifoni Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Velletri (RM), Viale Roma n. 110, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto del processo: condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di p.c.: “rileva che nel corso di tutte le indagini socio- sanitarie svolte sul minore (ormai quattordicenne) è emersa la sua determinazione, di trascorrere più tempo con la madre. Di questa volontà del minore, a giudizio della scrivente difesa, il Tribunale adito non potrà non tenerne conto.Si chiede che la causa venga rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”. Conclusioni di cui al ricorso introduttivo:
“CONCLUSIONI Voglia, l'Ill. Tribunale Adito, contrariis rejectis:- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la sig.ra il sig. , ordinando Parte_1 Controparte_1
Pagina 1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cori, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
- assegnare la casa coniugale alla moglie per i motivi già descritti in narrativa, con il ripristino del pagamento da parte della stessa, della metà della rata del mutuo gravante sulla casa.- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
- per quanto attiene al diritto di visita, il padre potrà tenere con sé il piccolo il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e un Per_1
fine settimana alternato ogni 15 giorni, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso.- Per quanto riguarda le festività Natalizie, ferma l'alternanza dei periodi di sospensione delle attività didattiche che il minore trascorrerà con i genitori dal 23 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, il 24, il 25 dicembre con il padre ed il 26 dicembre con la madre, alternativamente ogni anno, il 31 dicembre e 1 gennaio con la madre, alternativamente ogni anno. Il giorno dell'Epifania con il padre, alternativamente ogni anno;
Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre, alternativamente ogni anno;
- per quanto alle vacanze estive, 10 giorni nel mese di agosto con il padre, da concordarsi preventivamente, entro il 10 luglio;
- disporre a carico del sig. CP_1
un contributo di mantenimento per i figli e , di € 600,00 da versare alla
[...] Per_2 Per_1
moglie entro il 5 di ogni mese mediante bonifico su conto corrente bancario.- L'importo sarà annualmente aggiornato in misura pari alla percentuale dell'aumento ISTAT.- per quanto attiene alle spese straordinarie, ci si riporta al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17 dicembre
2014 come parte integrante del presente atto.Con riserva di ulteriormente dedurre all' udienza preposta”
Conclusioni di parte resistente in sede di p.c.: “1. Si riporta a tutto quanto dedotto, prodotto eccepito e argomentato nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza, qui da intendersi tutto integralmente riportato e trascritto, 2. Impugna e contesta tutto quanto e adverso dedotto, prodotto, allegato e argomentato siccome infondato in fatto e diritto,3. Prede atto del deposito della relazione di aggiornamento trasmessa in atti e conclude nel senso di vedere confermato il regime vigente con collocamento alternato perfetto del minore presso entrambe i genitori e onere di mantenimento diretto .
4. Con riferimento alle dichiarazioni rese dal minore anche ai servizi, va riferito che le stesse vanno contemperate con l'attuale regime osservato dalle parti e con la circostanza che l'esigenza di voler trascorrere più tempo con la madre è dettata dalla circostanza che la stessa, per come riferito dal , oltre ai propri turni lavorativi espleta altre attività CP_1
che la vedono impegnata fuori casa fino alle 19 della sera, impedendole di fatto di potersi occupare del minore .
5. Chiede che il Tribunale voglia rimettere la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.” Conclusioni che erano state rassegnate in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del
Pagina 2 matrimonio contratto dagli odierni comparenti - Assegnare la casa familiare al signor
[...]
che ivi convivrà con il figlio maggiore della coppia, nonché con il minore presso di lui CP_1
collocato. - Prevedere che il figlio minore frequenti la madre con ogni più ampia facoltà ovvero, in caso di disaccordo, due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola all'entrata a scuola del giorno successivo ovvero negli orari corrispondenti, a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì all'entrata a scuola del lunedì mattina, ovvero degli orari alterni.- Prevedere che ad anni alterni il giorno della Vigilia o del Natale, della Pasqua o della Pasquetta, per quindici giorni durante il periodo estivo, alla pari dell'altro genitore, da concordare entro il maggio di anno;
- Prevedere che la madre continui a provvedere al mantenimento del figlio minore nella misura stabilita nei provvedimenti provvisori e urgenti. -
Prevedere che ciascuno dei genitori provveda al 50% delle spese straordinarie occorrende per i figli come da Protocollo vigente presso l'Intestato TribunaleCon vittoria di spese e competenze di lite:”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intelligibilità della decisione si rileva che all'esito dell'udienza presidenziale il
Presidente f.f. ha affidato il figlio minore delle parti in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre, al quale ha assegnato la casa coniugale, prevedendo che la madre potesse vedere il minore “nelle modalità concordate tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, almeno due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola all'entrata a scuola del giorno successivo ovvero negli orari corrispondenti, a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì all'entrata a scuola del lunedì mattina, ovvero negli orari corrispondenti, ad anni alterni il giorno della Vigilia o del Natale, della Pasqua o della
Pasquetta, per quindici giorni durante il periodo estivo, alla pari dell'altro genitore, da concordare entro il maggio di ogni anno”.
Tale ordinanza è stata reclamata da ma la Corte di Appello ha rigettato il reclamo (v. Parte_1
ordinanza della Corte di Appello depositata il 16 aprile 2021 dalla difesa del . CP_1
Nel corso del giudizio ha adito il G.I. con istanza depositata il 4 novembre 2019, ai sensi Parte_1 dell'art. 709 ultimo comma c.p.c. applicabile ratione temporis al presente procedimento, chiedendo al G.I. la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, collocando presso di sé il figlio minore, istanza dichiarata inammissibile dal G.I. a definizione del sub procedimento n.
1. Su analoga istanza
Pagina 3 depositata dalla quando ancora non era definito il sub-procedimento n. 1 e che ha originato il Pt_1
sub procedimento n. 2 il G.I. ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Successivamente la difesa di ha adito il Giudice chiedendo di comminare Parte_2 sanzioni alla resistente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., originando il sub-procedimento n. 3, definito con ordinanza del G.I. del 23 gennaio 2023, con la quale, il G.I. ha rigettato l'istanza di ammonimento formulata dal “in quanto, sebbene anche il minore, in sede di audizione, CP_1 abbia riferito l'episodio posto dal ricorrente a fondamento della propria richiesta, non è possibile, anche per la estemporaneità della condotta, ritenere provata una condotta imputabile alla resistente che abbia recato pregiudizio al minore o comunque ostacolato il corretto svolgimento della modalità di affidamento, avendo verosimilmente la resistente agito anche in uno stato di preoccupazione per il minore”, mentre ha d'ufficio ex art.709 ter c.p.c. ammonito la ad Pt_1
ottemperare ai provvedimenti stabiliti in sede presidenziale versando il mantenimento per il minore
. Per_1
Con sentenza parziale n. 975 del 2021 il Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, ha provveduto sulle istanze istruttorie delle parti e ha disposto una c.t.u. per verificare le capacità genitoriali delle parti e il migliore regime di affido, collocamento e diritto di visita del figlio minore, ordinando altresì alle parti il deposito della documentazione economica e reddituale.
Con ordinanza del 23 gennaio 2023 il G.I., ritenuta “meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità relativa della c.t.u. formulata da parte resistente;
/Ritenuto infatti che vi è stata una lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in quanto il c.t.u. ha provveduto ad ascoltare da solo il minore, senza effettuare la videoregistrazione dell'audizione: infatti, sebbene possa ritenersi che l'assenza dei difensori e dei consulenti tecnici di parte durante l'incombente possa essere funzionale al benessere del minore durante l'audizione e ad una maggiore proficuità dal punto di visto clinico dell'incombente, ciò deve comunque sempre avvenire consentendo una partecipazione indiretta degli stessi, dovendo in ogni caso essere verificabile e riscontrabile quanto riferito dal minore in sede di audizione e il contegno dallo stesso tenuto, (si vedano le Linee guida per l'ascolto del minore nelle separazioni e divorzi dell' , ove si legge a Controparte_2 pag. 36 “Nei colloqui con i minori, è preferibile una partecipazione indiretta, sia dei CTP che dei legali, ovvero attraverso uno specchio unidirezionale o schermi posti in altra stanza.”), il che non è avvenuto nel caso di specie;
il c.t.u. infatti ha negato l'audio registrazione del colloquio, malgrado richiesta del c.t.p. di parte resistente (v. verbale del 9 luglio 2021); / Ritenuto altresì che
l'elaborato peritale sia incompleto e non esaustivo, tanto alla luce del quesito formulato dal
Giudice, quanto alla luce delle Linee guida per l'ascolto del minore nelle separazioni e divorzi
Pagina 4 dell' (pp. 28 e ss. ove viene descritta l'attività peritale); infatti, il c.t.u. Controparte_2
non ha sentito i parenti stretti del minore, il medico di base del minore, non ha svolto un'osservazione delle interazioni triadiche (genitori-figlio), né un'osservazione delle interazioni diadiche (genitore-figlio), non ha verificato il contesto sociale ed abitativo di entrambe le parti e non ha effettuato alcun test psicologico, né sui genitori né sul minore, la cui esecuzione, sebbene non obbligatoria, sarebbe stata opportuna in considerazione della elevata conflittualità della coppia genitoriale e della condizione del minore, affetto da ritardo cognitivo;
inoltre, il c.t.u. ha lungamente disquisito su questioni, quali la disputa relativa alla casa coniugale e gli aspetti economici, del tutto estranee ai quesiti che gli erano stati sottoposti;
/ Ritenuto pertanto di disporre per gravi motivi la revoca del c.t.u., atteso che lo stesso ha espresso osservazioni e valutazioni di carattere economico che minano inevitabilmente l'immagine di imparzialità e terzietà dell'ausiliario del Giudice, tanto più che le ha poste a fondamento delle proprie conclusioni, si legge infatti nella c.t.u. che entrambi i genitori mantengono “integra capacità genitoriale” (pag.
21), che “al momento risponde bene al sostegno psicopedagogico ed il rendimento Per_1
scolastico sia dal punto di vista comportamentale che dal punto di vista formativo scolastico appare normale. / Viene segnalato dalle insegnanti anche la cura, l'igiene e l'educazione che il bambino mantiene nella classe. / Questo non fa altro che confermare che al momento vi è un adeguato rapporto educativo dei genitori” (pag. 19), tuttavia lo stesso andrebbe collocato presso la madre che “è stata in grado di compiere un atto di autonomia affittandosi un appartamento ed allontanandosi autonomamente dalla casa dove coabitava con il marito.” (malgrado, peraltro, la donna, si è limitata, seppure in ritardo, ad ottemperare a quanto disposto in sede presidenziale, avendo il Presidente f.f. assegnato la casa coniugale al ); inoltre va pure considerato che CP_1 in sede di audizione direttamente effettuata da questo Giudice nell'ambito del sub- procedimento, successivamente al deposito della ctu, ha espresso la volontà di non cambiare l'attuale Per_1
modalità di collocamento, e di frequentazione con la madre, ragione per cui un eventuale cambio di collocamento in contrasto con la volontà del minore dovrebbe essere motivato in modo approfondito, in relazione al benessere psicofisico del minore, e non certo essere correlato alle problematiche economiche tra le parti;
/ Ritenuta pertanto necessaria la rinnovazione della c.t.u. sul seguente quesito: “Sentite le parti, il minore, gli stretti parenti delle parti, , Persona_3
fratello di , gli insegnanti, il Servizio Sociale del Comune di Cori, il medico di base del Per_1
minore, la psicoterapeuta , la psicologa verificato il contesto Controparte_3 Persona_4
abitativo e sociale di ciascuna parte, verifichi il ctu le competenze genitoriali delle parti e il benessere psicofisico del minore, effettuati i necessari test psicofisici per il minore e i genitori, nella misura ritenuta necessaria, anche in considerazione delle particolare condizioni psicofisiche
Pagina 5 del minore, acquisita ogni necessaria documentazione inerente allo stesso presso Enti pubblici e privati, e verifichi, il regime di affido, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario, ritenuto più corrispondente al benessere psicofisico del minore”, ha accolto l'eccezione di nullità relativa della c.t.u. formulata da parte resistente e dichiarato la nullità della c.t.u. in atti., nonché per gravi motivi ha revocato il c.t.u. nominato e disposto la rinnovazione della ctu con altro consulente.
In sede di rinnovata c.t.u. le parti concludevano un accordo, secondo cui il minore avrebbe trascorso dal “lunedi al mercoledi all'ingresso di scuola con la (oppure fino alle ore 9.00 del Pt_3 mercoledi nei periodi di festività o ferie). Dal mercoledi all'uscita di scuola fino al venerdi al rientro a scuola con il PADRE (oppure fino alle ore 9.00 del venerdi nei periodi di festività o ferie)
• Weekend alternati tra padre e madre dal venerdi all'uscita di scuola al lunedi all'ingresso scolastico (oppure fino alle ore 12.00 del venerdi e alle ore 9.00 del lunedi nei periodi di festività o ferie). • Tale organizzazione dovrà essere monitorata, per un periodo di 12 mesi, dai Servizi Sociali del , che dovranno riferire trimestralmente riguardo agli esiti del Parte_4
monitoraggio al magistrato. • L'esito finale del collocamento (ovvero l'eventuale conferma dell'assetto sottoscritto nel presente accordo) dovrà essere subordinato alle risultanze definitive del monitoraggio di 12 mesi e le parti si impegnano a ricorrere vicendevolmente l'uno all'altra nei giorni del proprio diritto di visita, qualora ci fossero necessità diverse o richieste specifiche del minore di stare con l'altro genitore, da preferire a qualsiasi altra figura familiare (nonni, zii o altre figure).• I genitori si dovranno impegnare a sostenere, prima di ogni altro impegno extrascolastico
o familiare, il percorso psicoterapeutico del minore con il Dott. che avrà il compito di Per_5 riferire trimestralmente riguardo l'andamento del percorso ai Servizi Sociali del Comune di Cori.
Le parti si accordano che il prossimo e i successivi periodi feriali estivi saranno di 15 giorni ciascuno, frazionati in due settimane (7 giorni continuativi con l'uno e con l'altra).” Il ctu, poi, rilevava la necessità che il minore perseguisse il supporto psicologico e che i genitori seguissero un percorso di sostegno alla genitorialità con esito da relazionare da parte del Servizio Sociale del
Comune di Cori.
Con l'ultima relazione in atti del 13 settembre 2024, il Servizio Sociale del Comune di Cori ha dato atto dell'espletamento del percorso di sostegno di genitorialità e di come entrambi i genitori ne abbiano riconosciuto l'utilità per una comunicazione funzionale alla codecisione sugli aspetti inerenti al figlio. Hanno rilevato che da agosto 2023 si sono attenuti di fatto alla frequentazione con il figlio, come indicata dal c.t.u. e hanno riferito di collaborare nelle varie attività extrascolastiche del figlio minore. Il Servizio Sociale ha espresso che ha riferito di voler trascorrere più Per_1
tempo con la madre, di essere arrabbiato con tutti tranne che con il fratello , che se potesse Per_2
esprimere un desiderio vorrebbe vivere solo con , di non aver riscontrato criticità nella Per_2
Pagina 6 frequentazione dei genitori nell'ultimo anno, sebbene abbia rappresentato di voler stare più con la madre perché avrebbe più amici nel vicinato. Il Servizio Sociale ha allegato di ritenere opportuno di mantenere l'affido condiviso paritario alternato come proposto in sede di c.t.u., specificando che la ricorrente, pur riconoscendo gli aspetti positivi di tale organizzazione, è rimasta “centrata nella sua posizione di richiesta di collocamento del figlio presso di sé”. Per_1
1. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE.
Il legislatore, sin dall'entrata in vigore della l. 54 del 2006, ha reso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori il modello ordinario e preferibile di affido, valorizzando il c.d. principio del minore alla conservazione della bi-genitorialità e solo eccezionalmente, quando si ritenga che possa essere pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico del minore, con provvedimento motivato, l'Autorità Giudiziaria può discostarsi da tale modello, ai sensi dell'art. 337 quater comma 1 c.c.. Dalla ctu espletata (che aveva evidenziato capacità genitoriali integre in entrambi i genitori nell'ambito del sostegno sociale e della capacità organizzativa, nonché nella capacità empatica e di sostegno affettivo, e lacune per entrambi i genitori “nella capacità di tutelare il minore dagli stressors emotivi intrafamiliari”), lacune che appaiono superate, considerato l'esito positivo del percorso di sostegno alla genitorialità come rimarcato dall'ultima relazione del Servizio Sociale del Comune di Cori, ritiene il Tribunale che non sussista alcun presupposto per derogare al modello legale dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, come suggerito dal c.t.u. e dal Servizio Sociale suddetto. Pure appare, all'esito della complessa istruttoria espletata, che il collocamento paritario alternato (che era già stato scelto dalle parti in sede di separazione consensuale), sia meritevole di accoglimento. Il collocamento alternato del minore, indicato in sede di ctu e concordato dalle parti in sede di ctu, (sebbene la abbia Pt_1 sempre mostrato durante il giudizio una notevole ambiguità, sottoscrivendo l'accordo in sede di ctu,
e poi facendo pervenire tramite il suo c.t.p. osservazioni contrarie al proposto regime di collocamento paritario, non presenziando in sede di udienza fissata per esame c.t.u. e tuttavia, rappresentando al Servizio Sociale di insistere nel collocamento prevalente presso di sé del minore e in sede di precisazione delle conclusioni chiedendo di tener conto della volontà del minore di trascorrere con la madre più tempo, senza, poi, però depositare le memorie ex art. 190 c.p.c., così come in precedenza non aveva depositato alcuna memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), appare funzionale al benessere del minore e al diritto del minore alla bi-genitorialità, tanto più che il ctu, in modo del tutto condivisibile, ha evidenziato come i genitori hanno due differenti modi di approcciarsi alle difficoltà sperimentate dal minore che appaiono complementari tra di loro, ed entrambi utili e funzionali ad un sano sviluppo emotivo ed esistenziale del minore (v. pag. 16 della c.t.u). Il collocamento alternato paritario, di fatto già esplicato, ha consentito al minore una
Pagina 7 maggiore frequentazione con la madre, rispettando dunque anche le aspirazioni del minore emerse in sede di c.t.u. (differentemente a quanto in precedenza riferito dal minore al Giudice in sede di ascolto diretto esplicato nel sub procedimento n. 3 all'udienza del 14 luglio 2022) di trascorrere maggior tempo con la madre. A maggior ragione tale regime pare congruo all'esito di quanto relazionato dal Servizio Sociale con l'ultima relazione di cui si è dato conto sopra, avendo le parti raggiunto un dialogo funzionale per le esigenze del minore, con ciò dando conto del superamento di quelle criticità dovute alla conflittualità tra le parti emerse in precedenza (v. episodio che ha provocato il sub-procedimento n. 3, v. lite – padre riportato in sede di c.t.u.). Non appare Per_2
sul punto significativo il fatto che il minore, che pure non ha ravvisato criticità su questa frequentazione, abbia riferito di voler trascorrere più tempo con la madre, peraltro motivando la richiesta con il contesto amicale del vicinato.
Si reputa, pertanto, congruo, disporre il collocamento paritario alternato del minore come concordato dalle parti in sede di ctu, salvo specificare che il minore trascorrerà anche, nell'alternanza degli anni, il periodo che va dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore, e il periodo che va dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, salvo diverso accordo delle parti;
la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
In sede di separazione consensuale le parti avevano previsto l'assegnazione della casa coniugale ad entrambi i genitori, specificando che dalla stessa sarebbero state ricavate due diverse unità abitative, al piano superiore sarebbe andata la madre e a quello inferiore al padre.
Tali accordi non sono stati rispettati e nei rispettivi atti introduttivi le parti si sono rimpallate le responsabilità sulla mancanza dei lavori effettuati per ricavare due distinte unità abitative.
All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente f.f. tenuto conto che la madre era intenzionata a
“lasciare la ex casa coniugale per trasferirsi in una casa in locazione;
preso atto come tale trasferimento determinerebbe un disagio per il minore in ragione della modifica dell'ambito domestico in cui sinora è vissuto nonché la separazione dal fratello più grande che continuerebbe a vivere nella ex casa familiare” aveva disposto il collocamento prevalente del minore presso il padre e assegnato a quest'ultimo la casa coniugale.
La madre, pertanto, all'udienza del 25 gennaio 2022, in sede di interrogatorio libero ha dedotto di aver provveduto a reperire una casa in locazione, per cui paga un canone di locazione di € 400,00, circostanza che non è stata documentata ma nemmeno è stata contestata da parte resistente.
Ritiene il Tribunale, all'esito del collocamento alternato paritario disposto, che debba essere confermata l'assegnazione della casa coniugale al che ivi convive con il figlio nel periodo CP_1
di sua collocazione.
Pagina 8 SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MINORE.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Dall'ultima certificazione unica depositata dalla ricorrente (v. certificazione unica 2021, risulta che la suddetta, infermiera, nel 2020, abbia percepito redditi da lavoro per € 22.680,03, con imposta netta pari a 3.616,46; la ha depositato un piano di ammortamento di un finanziamento con Pt_1 rata mensile di € 60,75 con ultima rata prevista per il 15.10.2021, un contratto di prestito personale da rimborsare con decurtazione dello stipendio di rate di € 291,00 sino al giugno 2026; ha documentato un ulteriore finanziamento con Findomestic da rimborsare con 84 rate di € 48,64, con scadenza della prima rata al 5 luglio 2018 (con scadenza dell'ultima rata, dunque, a luglio 2025); mentre non ha alcun significato probatorio la proposta di transazione prodotta con Toyota Financial
Services s.p.a., prodotta, come l'ulteriore documentazione suindicata, con la nota depositata l'11 giugno 2021.
Il dall'Unico 2021, ultima dichiarazione dei redditi in atti, risulta aver dichiarato un CP_1 reddito imponibile di € 31.711,23 con imposta netta pari a 6.325,75; ha depositato documentazione parziale in merito al mutuo sulla casa coniugale cointestato ad entrambi i coniugi e che il ricorrente si era obbligato in quella sede a pagare integralmente, circostanza che ha dedotto in sede di memoria di costituzione, e che è stata confermata in sede di udienza presidenziale la Latini: “Il mutuo sulla ex casa coniugale è pagato al 100% da mio marito”, ha prodotto l'estratto conto di una polizza vita a lui intestata con importi lordi mensili del premio versato pari a € 110,00 lordi;
un finanziamento con Fiditalia con 72 rate mensili complessivamente di € 148,00 a decorrere da gennaio 2021.
Alla stregua della documentazione in atti, di quanto allegato, dedotto e non contestato dalle parti, atteso il collocamento paritario del minore di fatto già esercitato da agosto 2023, pare congruo
Pagina 9 stabilire che, fatta salva l'applicazione dei provvedimenti temporanei e urgenti per il periodo decorrente dalla domanda a luglio 2023, con decorrenza da agosto 2023, entrambe le parti provvedano a mantenere in via diretta il figlio, corrispondendo ciascuno il 50% delle spese straordinarie, protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del
C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto).
- sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese CP_4
relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i
Pagina 10 genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico- sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. /
Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
SULLE SPESE DI LITE.
Considerate le domande originarie delle parti, le statuizioni assunte, l'andamento del processo, considerati anche i sub-procedimenti, la natura della causa, si reputa congruo compensare integralmente le spese di lite.
Le spese di ctu del dott. come liquidate con contestuale decreto, sono da porre a carico CP_5
di entrambe le parti nella misura di un mezzo ciascuno, salvo obbligo solidale, mentre il primo c.t.u. dott. non ha formulato alcuna istanza di liquidazione del compenso, che non Persona_6
sarebbe comunque liquidabile, attesa la rilevata nullità e inutilizzabilità della ctu (v. in tal senso
Cass. sent. 234 del 2011), oltreché per essere decaduto ai sensi del comma 2 dell'art. 71 del d.p.r.
Pagina 11 115 del 2002, sicché va accolta l'istanza della difesa del di revoca dell'acconto disposto in CP_1
favore del ctu in sede di conferimento incarico peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. n 4304 del 2019, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento paritario alternato presso l'uno e l'altro dei genitori come indicato in parte motiva.
Assegna la casa coniugale al CP_1
Dispone che le parti, fatta salva l'applicazione dei provvedimenti temporanei e urgenti dalla domanda a luglio 2023, con decorrenza da agosto 2023, mantengano il minore in via diretta, e che ciascun genitore provveda a sostenere il 50% delle spese straordinarie, come indicate in parte motiva.
Compensa le spese di lite delle parti.
Pone a carico di ciascuna parte nella misura del 50% salvo obbligo solidale le spese della ctu espletata dal dott. come liquidate con contestuale decreto. CP_5
Revoca l'acconto di € 1.000,00 disposto a favore del c.t.u. dott. all'udienza del Persona_6
17 giugno 2021.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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