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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12171 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice AN IZ, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 26.11.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 26294/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. MALANDRINO CLAUDIA Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, con l'avv. CAPILUPI LUCA
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 8.7.2024,
[...] ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 esponendo quanto segue:
1 - ella lavora dal marzo 2000 in qualità di “operaia pulitrice” alle dipendenze di varie imprese operanti nel settore dell'igiene e delle pulizie, tutte società appaltatrici di tali servizi presso pubbliche amministrazioni, come meglio indicato in ricorso;
- ella ha provveduto sempre ad effettuare la pulizia di tutti gli ambienti degli edifici delle pubbliche amministrazioni, comprese scale, bagni e corridoi, secondo l'analitica descrizione di cui all'atto introduttivo, ed osservando, nel periodo dal marzo 2000 al maggio 2003, un orario di lavoro di 3 ore al giorno dal lunedì al venerdì, dal maggio 2003 a tutto il 2006, un orario di 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e, dal 2007 in poi, un orario di 6 ore al giorno dal lunedì al venerdì;
- in seguito alla tipologia di lavoro ed a causa di esso, segnatamente a causa della movimentazione manuale di ingenti carichi, quindi senza l'ausilio di mezzi meccanici, del reiterato compimento di sforzi fisici, con sovraccarico biomeccanico a carico della colonna vertebrale e dei continui traumatismi alla stessa, dell'assunzione di posture incongrue, ella ha contratto patologie consistenti in
“sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle - artrosi acromion claveare e scapolo-omerale con tendinopatia e rottura parziale del sovraspinoso sin.” e “ernia discale L5-S1 in discopatia e spondilodiscoartrosi con protrusioni discali multiple”, denunciate all' , rispettivamente in data 13.1.2020 e in data 30.6.2021; CP_2
- avverso i provvedimenti di reiezione dell' che ha archiviato le CP_2 pratiche per inidoneità del rischio lavorativo a provocare le malattie denunciate, ella ha proposto ricorsi amministrativi ma l'Istituto assicuratore ha ribadito i giudizi espressi in precedenza;
- a seguito di un evento infortunistico del 6.12.2022, l' le ha CP_2 riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado complessivo pari al 14%. Ciò premesso e considerati l'eziopatogenesi lavorativa e la menomazione dell'integrità psico-fisica, parte ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi la natura professionale delle patologie denunciate, la conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari o superiore, anche per unificazione dei postumi per l'evento infortunistico, al 30% ovvero nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, tramite CTU, ed il proprio diritto alla rendita o, in via subordinata, all'indennizzo in capitale e condannarsi, per l'effetto, l' alla relativa CP_2 prestazione, oltre accessori come per legge.
2 Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio facendo rilevare, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato essendo decorso il relativo termine triennale “dalla data dichiarata della manifestazione almeno della malattia lamentata sin dal gennaio del 2020” e, nel merito, l'inidoneità del rischio;
in particolar modo, l' ha contestato “le mansioni descritte e non provate nel ricorso, CP_1 specie per quanto concerne la durata, l'intensità, la ripetitività e la continuità delle stesse”. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale e per il tramite di CTU medico-legale, è stata decisa come di seguito.
***
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati. Nella fattispecie, si contestano i provvedimenti che hanno escluso CP_2
l'origine professionale delle malattie denunciate, “Contrattura della muscolatura paravertebrale con riduzione dei movimenti del tronco” e
“Sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle” (vd. i provvedimenti, rispettivamente, del 22.4.2020 e del 23.9.2021, in all.ti 4 e 11 al fasc. di parte, e le certificazioni di malattia professionale in all.ti 3, 8 e 9 al fascicolo) nonché i provvedimenti confermativi dei precedenti giudizi adottati dall' in sede di opposizione (provvedimenti, CP_1 rispettivamente, del 18.7.2021 e del 14.11.2021, in all.ti 7 e 13 al medesimo fasc.).
L' , come si è visto, ha eccepito la prescrizione e contestato, nel CP_2 merito, l'idoneità del rischio lavorativo a provocare le malattie denunciate.
1. Giova premettere che, al pari dell'infortunio, la malattia professionale è definibile come evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa ed è in rapporto causale con le prestazioni di lavoro. Ne differisce, tuttavia, per la causa, non violenta, ma lenta e progressiva. Il D.P.R. 1124/65 stabilisce, all'art. 3, che le malattie oggetto di copertura assicurativa , devono essere contratte nell'esercizio o a CP_2 causa delle lavorazioni tassativamente indicate nello stesso articolato normativo (c.d. lavorazioni morbigene). Originariamente erano considerate di origine professionale solo le malattie indicate nell'elenco allegato al citato D.P.R., come modificato con D.P.R. 366/94, c.d. malattie tabellate, con l'aggiunta delle c.d. tecnopatie compatibili previste dalla L. 780/75, ossia la silicosi e l'asbestosi, derivanti da esposizione alle polveri, rispettivamente, di silicio e di amianto. Si è chiarito che, per tali patologie, sussiste una presunzione legale circa il nesso eziologico con l'attività lavorativa, ciò che solleva il prestatore di lavoro dal relativo onere della prova, potendo egli limitarsi ad allegare e
3 dimostrare lo svolgimento della lavorazione protetta e la patologia da cui è affetto. Ai fini dell'esclusione della tutela assicurativa dovrà, in queste ipotesi, risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la patologia, con onere in capo all'ente (ex plurimis, Cass. 14023/04). La Corte costituzionale, poi, con sentenza n. 179/88, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 1124/65 nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà dell'assicurazione anche per malattie diverse da quelle specificate nelle tabelle. Con tale decisione, la Corte ha escluso il carattere tassativo delle malattie indennizzabili ed ammesso la possibilità, per il lavoratore, di dimostrare l'origine professionale anche di malattie ulteriori ovvero causate da lavorazioni non incluse nelle tabelle. Si è, così, dato avvio ad un sistema misto con la previsione, fra l'altro, della tutelabilità anche delle malattie ad eziologia c.d. multifattoriale, riconducibili cioè a fattori di nocività di diversa provenienza anche al di fuori degli ambienti di lavoro ovvero a fattori genetici (fra le altre, Cass. 608837/09 e Cass. 18270/10).
2. Ciò premesso, sono stati escussi quali testi i sig.ri , Testimone_1
e . Testimone_2 Testimone_3
Il primo teste, premesso di aver lavorato “fino al 31.12.2023 quale funzionario presso l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma” e di essere attualmente in pensione, ha anzitutto dichiarato di aver visto la sig.ra lavorare in qualità di “addetta alle Parte_1 pulizie” negli uffici della sede della Direzione dell'Agenzia delle Entrate alle dipendenze di varie ditte succedutesi negli anni, a partire dall'anno 2000 e fino ad un anno prima del suo collocamento in pensione. Il teste, che era tra l'altro “referente per l'Amministrazione per il controllo dell'attività di pulizia” avendo il compito di verificare la conformità delle lavorazioni al Capitolato e di riferire di eventuali criticità all'Amministrazione di appartenenza, ha confermato le mansioni descritte in ricorso, i giorni, dal lunedì al venerdì, e l'orario di lavoro, inizialmente di 3 ore giornaliere, poi aumentate a 4, benché, rispetto al “peso dei sacchi”, indicato nei capitoli di prova in “8/10 kg.”, e la frequenza delle operazioni di “spazzo e lavaggio”, riempimento, trasporto e svuotamenti dei secchi di acqua saponata, indicata nei medesimi capitoli in “almeno 20/30 volte al giorno”, il teste non ha potuto essere preciso;
egli ha aggiunto che ad essere impegnate in tali operazioni erano “6 o 7” risorse, che “lo stabile era composto da 8 piani, ciascuno dei quali contava circa 30 stanze” e che c'erano “4 scale”.
4 Anche in riferimento al peso delle “suppellettili da ufficio,.. ciascuno di circa 10/15 Kg.” che la ricorrente doveva spostare per la rimozione della polvere e poi ricollocare, il teste non ha potuto esser preciso. Riguardo alle attività di “spolvero in cima agli armadi alti circa 1,90 metri”, il teste ha puntualizzato che tali attività “non venivano svolte quotidianamente ma secondo una determinata tabella”. Il teste ha, infine, confermato che il trasporto dei sacchi di spazzatura
“dal piano terra fino ai cassonetti che si trovavano all'esterno… a mano” superando, all0ingresso, una “rampa di scale di 6 o 7 gradini” (verbale udienza del 20.5.2025). Il teste premesso di essere stata “addetta alle pulizie Tes_2 dipendente di CE. dal 2014 al 2019”, di aver ripreso a lavorare CP_3
a gennaio del 2025 e di aver svolto anche nel passato tale attività per conto di varie società, ha precisato di aver lavorato insieme alla ricorrente “presso l'Archivio di Stato in Roma (RM), in Corso Rinascimento n. 20, dal 2014 al 2019, dipendenti di e Parte_2 Contr poi di espletando gli stessi compiti”. CP_3
Ha confermato i capitoli di prova di cui al ricorso, dichiarando in special modo:
- che il secchio pieno conteneva “circa 20 litri di acqua, veniva posizionato a mano sul carrello per il trasporto e di nuovo sollevato per essere svuotato, erano secchi pesanti”;
- che lei e la ricorrente avevano piani separati e che la ricorrente si occupava del “secondo piano dell'edificio”, del “piano terra dove c'era la portineria” e di una stanza “adibita a legatoria”;
- che il carrello “non entrava nell'ascensore” sicché ogni giorno doveva sollevare, a volte con il suo aiuto, il carrello per portarlo al piano dove avrebbe svolto la propria attività di lavoro “salendo per una rampa di scale di 10 gradini” (verbale udienza del 20.5.2025). L'ultimo teste, premesso di aver svolto “attività di operaia pulitrice dipendente di diverse società, dal 1995 al 2023” e di aver lavorato insieme alla ricorrente “all'Agenzia delle Entrate in Roma, p.zza Ippolito Nievo, dal 2006 al 2009 più o meno, espletando gli stessi compiti”, ha confermato le modalità di svolgimento dell'attività di lavoro quali sono state indicate in ricorso. In particolare, ella ha detto:
- che “il secchio d'acqua pieno è pesante” benché non abbia saputo indicare con precisione il peso;
5 - che la ricorrente era addetta alla pulizia di “8 o 9 uffici nel turno di lavoro” e che “i bagni erano 12, divisi tra uomo e donna, c'erano poi le scale da pulire, nell'ascensore non entrava comunque il carrello”;
- che l'attività di lavoro si svolgeva “dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:00 alle ore 17:00” (verbale udienza del 20.5.2025).
3. All'esito, valutati sussistenti sufficienti spunti di indagine, si è ritenuto necessario espletare una CTU medico-legale e il consulente a tal fine nominato, dott. , medico legale, alla cui ampia ed Persona_1 esaustiva motivazione si fa riferimento, in risposta al quesito posto, sottoposto ai dovuti accertamenti la ricorrente e dopo adeguato studio della documentazione prodotta, formulata diagnosi di “Artrosi acromion claveare e scapolo-omerale con tendinopatia e rottura parziale del sovraspinoso sin in soggetto con spondilodiscoartrosi diffusa lombo- sacrale con protrusioni discali multiple e sofferenza radicolare EMG accertata”, ha osservato:
“L'unica documentazione in atti inerente le mansioni svolte dalla ricorrente è data dal ricorso amministrativo, dall'anamnesi lavorativa e da quanto risulta acquisito dalle testimonianze;
da queste si evince appunto che la sig.ra lavora dal 2000 come operaia presso Parte_1 uffici amministrativi pubblici occupandosi della pulizia degli ambienti di lavoro: si può verosimilmente presupporre pertanto che la dipendente sia stata esposto, nel corso degli anni ed in modo costante, al rischio della Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) nonché alla assunzione di stazione eretta prolungata con sollecitazione delle spalle e degli arti superiori tuttavia non avendo altra documentazione sul rischio non si può esprimere un parere medico legale congruo risultando impossibile valutarne il criterio di idoneità qualitativa e quantitativa;
inoltre per quanto riguarda la patologia a carico delle spalle la documentazione suddetta è ancora più necessaria dato che, per riconoscerne la natura professionale, bisogna sapere in qual modo ed in quale misura nel lavoro svolto vi siano rischi quali movimenti ripetitivi, mantenimento di posture incongrue e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e se questi rischi siano stati preponderanti e continuativi nell'arco della giornata lavorativa. Altro elemento però indiscutibile è che le patologie denunciate quali presunte malattie professionali riportate in diagnosi riconoscono però una eziopatogenesi multifattoriale potendo svolgere un ruolo concausale molti elementi (fattori genetici-costituzionali, sovrappeso od obesità, vita sedentaria, fumo, lavori gravosi, sforzi eccessivi, traumi, sport usuranti, movimenti scorretti e ripetuti, movimentazione manuale
6 dei carichi) oltre ai presunti fattori di rischio professionali. Dagli atti però non si evince la esatta quantificazione dei suddetti fattori di rischio mancando al sottoscritto la possibilità di poter esaminare quella fondamentale documentazione tecnico-sanitaria (Cartella Sanitaria e di Rischio, Giudizi di idoneità alla mansione specifica, verbali di sopralluogo, ecc.), che meglio avrebbe potuto evidenziare e non in modo generico e presuntivo la origine professionale delle malattie richieste anche e soprattutto in relazione alle reali condizioni di salute della ricorrente all'inizio della esposizione lavorativa: peraltro la stessa ricorrente ha dichiarato di essere stata sottoposta comunque negli anni a Sorveglianza Sanitaria obbligatoria ai sensi del D.Lgs 81/2008 e di essere stata sempre giudicata idonea alla mansione specifica rappresentando altresì come nel 2002 la stessa sia stata già sottoposta ad intervento chirurgico per ernia discale L5-S1 il che fa presupporre una condizione di meiopragia a carico della colonna vertebrale Come sopra detto le patologie riportate in diagnosi e denunciate come sospetta malattia professionale sono ad eziopatogenesi multifattoriale e largamente presenti nella popolazione soprattutto dopo una certa età: proprio perché possa stabilirsi che la concausa professionale abbia agito in modo efficiente e determinante sarà però necessario ricorrere a strumenti oggettivi quali quelli contenuti nel Documento di Valutazione dei Rischi che consentono in modo specifico e non generico e/o presuntivo l'attribuzione del rischio. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale è infatti lo strumento basilare per la valutazione della esposizione al rischio in termini di continuità, intensità e durata al fattore patogeno. Tale documento – “redatto dal datore di lavoro con la collaborazione del RSPP, del MC, del RLS (qualora presente)” – descrive infatti tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute che esistono sul luogo di lavoro, indicando le modalità con cui essi sono stati individuati, la specificazione delle misure di prevenzione e protezione volte ad eliminare o ridurre tali rischi e le procedure e le figure coinvolte per attuarle, l'individuazione delle mansioni da cui possono derivare eventuali rischi (e livelli espositivi) e, dunque, note le mansioni degli addetti, anche l'individuazione degli “esposti”. Solamente con una valutazione del rischio approfondita, che sia auspicabilmente eseguita per mansione, con i dovuti campionamenti o analisi metodologiche riconosciute e normate, e che addirittura possa contenere la storia
7 lavorativa e di esposizione al rischio del lavoratore, si potrà realmente dimostrare la preponderante o meno correlazione al rischio lavorativo Nel caso in oggetto non risulta presente nella documentazione in atti e non si reputa sufficiente, per questo scopo, quanto acquisito dalle dichiarazioni dei testimoni. Pertanto non potrà essere attribuito rilievo determinante nella criteriologia medico-legale in tema di nesso causale”. Alle obiezioni pervenute dalla parte ricorrente tramite il proprio consulente tecnico, il CTU ha replicato nei termini che qui di seguito, opportunamente sintetizzati, vengono riportati:
“Si ribadisce pertanto che i rischi lavorativi, pur tenuto conto di quanto presente nel ricorso e riferito dai testi, nonché delle mansioni svolte dalla ricorrente sulla base dell'attività lavorativa (addetta pulizie e sanificazioni) non abbiano potuto determinare le malattie denunciate per la modesta entità dei pesi movimentati e dei movimenti ripetuti con ambedue le spalle.
- Si rappresenta infine che la ricorrente, come da certificato di idoneità alla mansione specifica del 21/02/2022 che si allega, risulta essere stata sottoposta a visita periodica ai sensi del D.Lgs 81/08 dal Medico competente aziendale e tenuto conto che la diagnosi delle malattie denunciate risulta antecedente a tale certificato si ritiene che, laddove fosse stato ritenuto dal Medico competente che i rischi lavorativi avrebbero potuto aggravare lo stato di salute in relazione alle infermità sofferte, lo stesso avrebbe conseguentemente ed obbligatoriamente formulato un provvedimento di limitazione e/o di esclusione dall'esposizione ai rischi: da tale certificato risulta invece una piena idoneità alla mansione specifica senza altra indicazione. Si ritiene pertanto che lo stesso Medico Competente Aziendale, conoscendo approfonditamente il DVR aziendale e le modalità di svolgimento delle mansioni svolte dalla perizianda, abbia ritenuto del tutto compatibile l'esecuzione di tali attività considerata l'esiguità dei rischi lavorativi in relazione alle malattie sofferte e delle quali lo stesso medico non poteva non esserne a conoscenza avendo effettuato nella sua visita una anamnesi completa ed un esame obiettivo del sistema muscolo-scheletrico”. Fatte queste puntualizzazioni, il CTU ha così concluso:
“Le malattie riscontrate non appaiono riconducibili, tenuto conto delle considerazioni sopra riportate, all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente nel periodo per cui è causa, tenuto conto delle mansioni
8 svolte quali descritte nel ricorso e del rischio lavorativo e pertanto non sono da ritenersi di origine professionale” (relazione depositata telematicamente in data 20.11.2025). In definitiva, tenuto conto dell'insufficienza della documentazione sul rischio lavorativo, della eziopatogenesi multifattoriale delle patologie diagnosticate a carico della sig.ra della “condizione di Parte_1 meiopragia a carico della colonna vertebrale” della medesima, dell'insufficienza dei dati desumibili dalle testimonianze anche per la modesta entità dei pesi movimentati e dei movimenti ripetuti con ambedue le spalle, il CTU ha escluso l'origine professionale delle infermità. L'accertamento peritale è approfondito e congruamente motivato, quindi immune da censure, anche di ordine logico.
***
Per quanto esposto, il ricorso non può essere accolto. Spese di lite irripetibili da parte dell' , ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_2
Per tale motivo, pone a carico dell' le competenze di CTU, liquidate CP_2 come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite sopportate dall' e pone a CP_2 carico dell' le competenze di CTU, liquidate come da separato CP_2 decreto.
Così deciso in Roma il 26/11/2025
IL GIUDICE
AN IZ
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