Ordinanza collegiale 30 dicembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00608/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01985/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1985 del 2024, proposto da
LI ZI, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pagliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro Sez. Lavoro n. 338/2024 del 21.05.2024, confermativa della Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 552/2022 pubblicata il 25.05.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa ER PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte istante ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata, passata in giudicato, con la quale l’amministrazione scolastica è stata condannata al risarcimento del danno da mancato svolgimento dell’attività lavorativa di insegnante a tempo indeterminato dal 01.09.2015 fino a tutto il 31.08.2020 e della mancata fruizione della c.d. “ carta del docente di ruolo ” negli AA.SS. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, quantificato in € 94.603,35 oltre interessi nella misura legale e spese di lite;
- nel corso del presente giudizio l’amministrazione ha provveduto al pagamento integrale delle spese legali liquidate in sentenza e ha altresì accreditato la sorte capitale, oltre alla somma di € 8.322,50 a titolo di interessi legali;
- parte ricorrente, con memoria del 23 febbraio 2026, ha contestato le modalità di computo degli interessi nella parte in cui l’amministrazione ha utilizzato quale dies a quo quello della pubblicazione della sentenza di primo grado, quindi 25 maggio 2022, e non già quella della maturazione del credito, ossia il 1° settembre 2015, nonché nella parte in cui il computo è stato eseguito su base annuale e non mensile e non risultano liquidati gli interessi maturati tra l’emissione del decreto di liquidazione e l’effettivo pagamento;
Rilevato che:
- in ordine alla modalità di liquidazione delle obbligazioni di valore, tra cui quella risarcitoria, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza 6 ottobre 2016, n. 19987, ha sancito il seguente principio di diritto “ nel caso di ritardato adempimento d'una obbligazione di valore, quale è quella che ha ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano, la liquidazione deve avvenire dapprima rivalutando il credito all'epoca della liquidazione (oppure liquidandolo direttamente in moneta attuale), operazione che serve a ricostituire il patrimonio del danneggiato; quindi stimando gli effetti della mora debendi, operazione che può essere compiuta calcolando il rendimento, per ogni anno di mora e ad un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, di un capitale pari all'importo del credito rivalutato anno per anno ” e ancora che “ Su tale importo nominale, che per effetto della liquidazione compiuta nella presente sede si trasforma in un obbligazione di valuta, saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente decisione ”;
- negli stessi sensi, peraltro, è orientata la giurisprudenza amministrativa che a più riprese ha richiamato e fatto applicazione dei principi di diritto suesposti, con riferimento al caso del danno da mancata immissione in ruolo, confermando tanto la decorrenza della rivalutazione, tanto quella degli interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza che tale diritto ha riconosciuto (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 3 ottobre 2023 n. 8633);
- nel caso di specie, dai prospetti depositati, emerge che: - il computo degli interessi è avvenuto avendo riguardo, come dies a quo, alla data di pubblicazione della sentenza, mentre il dies ad quem del computo degli interessi è coinciso con il giorno 8 aprile 2025; - il decreto di liquidazione è datato 16 aprile 2025 e il pagamento è stato eseguito il 2 maggio 2025;
Ritenuto che:
- le modalità di computo siano condivisibili tenuto conto delle coordinate giurisprudenziali suesposte, dei tempi tecnici e delle modalità concrete con cui avviene l’effettivo soddisfo, mai contestuale al momento della liquidazione;
- l’adempimento, pertanto, benché sopravvenuto è oggettivamente corretto e, quindi, idoneo a integrare attuazione del giudicato;
- va quindi dichiarata l’integrale cessazione della materia del contendere;
- le spese di lite possono essere compensate visti i tempi fisiologici dell’adempimento, avendo dovuto l’Amministrazione provvedere anche all’integrazione della provvista finanziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR MA, Presidente
Arturo Levato, Consigliere
ER PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER PA | AR MA |
IL SEGRETARIO