CASS
Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/09/2024, n. 34366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34366 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/01/2024 del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il PG GIANLUIGI PRATOLA ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34366 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 29/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava l'istanza proposta nell'interesse di NA AM, indagata per i reati di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen., 97 e 98 Reg. T.U.L.P.S., 8 e 9 T.U.L.P.S., 55 T.U.L.P.S. e 108 Reg. T.U.L.P.S., 25 I. n. 110 del 1975, avverso il decreto con il quale il Pubblico Ministero della sede aveva convalidato il sequestro probatorio di materiale pirotecnico, riconducibile alla indagata, operato dal Nucleo Operativo della Guardia di Finanza, Gruppo Sibari. Il Tribunale riteneva di ravvisare, nella specie, il fumus commissi della!' "avuto riguardo alla formulazione della imputazione e alla descrizione delle condotte riferibili alla AM, rispetto alle quali è irrilevante che la stessa fosse titolare dell'autorizzazione prefettizia n. 35546 del 18.7.2014". Quanto alla finalità probatoria, il Collegio del riesame, premessa la natura di corpo di reato suscettibile di confisca obbligatoria inerente al materiale pirotecnico in sequestro (con il conseguente divieto di restituzione ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen.), motivava per relationem al verbale di sequestro, in cui la finalità della misura reale veniva fatta coincidere con la possibilità di "consentire l'apposito esame tecnico, non eseguibile nell'immediatezza del fatto, che verrà espletato da personale qualificato teso a verificare le eventuali condizioni di micidialità". 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, per mezzo del difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si eccepiscono violazione degli artt. 253, comma 1, e 355, comma 2, cod. proc. pen. e assenza di motivazione con riguardo alla fattispecie di reato ipotizzata a carico della ricorrente, alla ragione per cui i beni potessero considerarsi corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale. Ci si duole, in primo luogo, che sia stata pretermessa un'adeguata descrizione dell'ipotesi accusatoria, essendosi limitato il P.M. alla mera indicazione della norma penale che si assume essere stata violata. Il Tribunale del riesame, poi, non avrebbe colto che la ricorrente non aveva commesso alcun fatto-reato, essendo gli eventuali reati stati commessi dal fratello DO IC AM. Si segnala che i verbale di sequestro redatti dalla P.G. si sarebbero limitati a descrivere un episodio di vendita (che si presume non autorizzata) di fuochi pirotecnici da parte del predetto AM, non dalla sorella: ciò avrebbe determinato la necessità di una indicazione specifica del reato contestato alla donna ai fini della verifica della sussistenza del fumus, della fissazione dei limiti 2 ...-‘,-I /5 entro cui operare il sequestro e della finalità probatoria sottesa alla necessità di estendere il sequestro a tutto il materiale pirotecnico detenuto dalla "ionica fireworks s.r.l." all'interno del deposito autorizzato. Richiamando giurisprudenza di legittimità, contesta la difesa l'omessa motivazione delle ragioni per le quali il materiale in sequestro costituirebbe "corpo del reato" (Sez. 6, n. 56733 del 12/9/2018, Rv. 274781; Sez. 3, n. 42576 del 17/10/2019). 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 240, comma secondo, cod. pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen. per essere stati ritenuti i beni in sequestro soggetti a confisca obbligatoria con la conseguente ritenuta sussistenza del divieto di restituzione. Nella situazione fattuale data, a DO IC AM è contestato di aver venduto alcuni prodotti pirotecnici rinvenuti nelle autovetture di SE TI e AL NT, sicché non è dato comprendere per quale ragione tutto il materiale detenuto nel deposito della IONICA FIREWORKS, regolarmente dotato di licenza prefettizia n. 35546/2018, sarebbe stato qualificato come corpo di reato e sequestrato in blocco. Sebbene fosse stata, in astratto, ipotizzabile una qualunque violazione di legge, da parte di NA AM, circa l'inosservanza delle prescrizioni imposte con la licenza prefettizia, detti fuochi pirotecnici non avrebbero, comunque, potuto essere considerati corpo di reato perché legittimamente detenuti. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 253, comma 1 e 355, comma 2, cod. proc. pen., in ipotesi di insussistenza del fumus commissi delicti per mancanza di concretezza sulla sussistenza effettiva dell'elemento oggettivo dei reati contestati;
si denuncia, inoltre, mancanza di motivazione per omesso completo esame delle circostanze rappresentate con la memoria depositata in sede di riesame. Al Tribunale di Cosenza si rimprovera di aver reso una motivazione apparente, non essendosi confrontato con la documentazione prodotta dalla difesa. In particolare, il giudice a quo avrebbe omesso di tenere in considerazione quanto rappresentato alle pagg.
6-12 della memoria difensiva. Quanto a DO IC AM, in particolare, si sarebbe omesso di considerare: a) che egli aveva ceduto il materiale pirotecnico ai signori TI e NT nello svolgimento della sua attività lavorativa di venditore ambulante di fuochi pirotecnici, quale titolare dell'omonima ditta individuale "IONICA FIREWORKS di AM DO"; 3 b) che, in virtù dell'incarico, conferitogli in più occasioni, di custode giudiziario di materiale pirotecnico sequestrato dalla Guardia di Finanza di Sibari, egli aveva l'accesso al deposito della 30NICA FIREWORKS s.r.l. perché nei detti locali il materiale veniva custodito. Quanto a NA AM, il Tribunale non avrebbe fornito risposta alle seguenti deduzioni, con le quali l'indagata aveva contestato: al) l'addebito di cui all'art. 47 T.U.L.P.S. (detenzione, quale legale rappresentante della JONICA FIREWORKS s.r.I., senza licenza prefettizia, di materiali esplodenti di categoria Fl, F2, Ti per un peso lordo totale pari a kg 304,765), osservando che i suddetti materiali esplodenti potevano essere detenuti presso il deposito, sia perché si trattava di locale regolarmente denunciato come sede di attività che aveva ottenuto l'autorizzazione, essendo ritenuto idoneo alla "vendita di fuochi di artificio", sia perché il materiale ivi detenuto era esclusivamente materiale di libera vendita;
bl) l'addebito di cui all'art. 8 T.U.L.P.S. (conduzione di un esercizio per mezzo di rappresentante non autorizzato, cioè la sorella), richiamando Sez. 3, n. 54189 del 12/9/2018, secondo la quale ai fini dell'integrazione del reato, è necessario che la preposizione alla direzione dell'attività non sia occasionale, ma sia svolta assicurando una presenza costante nel luogo in cui essa deve essere esercitata;
aggiungendo che, a livello di prescrizioni connesse alla licenza, non era previsto che la AM dovesse essere l'unica abilitata al maneggio e alla vendita degli esplosivi, essendo prescritta l'esclusività del solo maneggio;
cl) l'addebito di cui agli artt. 55 T.U.L.P.S. e dell'art. 108 Reg. T.U.L.P.S. (obbligo di munirsi del registro di operazioni giornaliere e di tenerlo aggiornato), osservando: 1) che non esisteva un obbligo di immediata annotazione, dovendo essa essere compiuta entro la giornata, né era prescritto l'obbligo di tenuta del registro all'interno del deposito;
2) che il disposto dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 123 del 2015 prevedeva alcune eccezioni all'obbligo di registrazione previsto dall'art. 55 T.U.L.P.S., escludendo gli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lett. a), numeri 1 e 2, e lett. b) del medesimo art. 5, ovverosia proprio i fuochi di artificio di categoria Fl, F2, Ti e T2. Si lamenta, concludendo sul punto, che sulle esposte deduzioni l'organo del riesame non abbia fornito alcuna risposta. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. L'avv. Tiziano SAPORITO, nell'interesse della ricorrente, ha fatto pervenire memoria di replica con conclusioni scritte. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. È utile premettere che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, risalente ma tuttora valido, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere- dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il Tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi e altri, Rv. 206657 - 01). Sempre le Sezioni Unite hanno affermato che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. TT e altri, Rv. 273548 - 01). Il principio è stato, in seguito, precisato dalle Sezioni semplici nel senso che l'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del Pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, 5 Santandrea, Rv. 285348 - 01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, P.M. in proc. Macis, Rv. 274781 - 01). A proposito degli oneri motivazionali, va ricordato, per quel che qui rileva, che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01). 3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la motivazione fornita dal Tribunale del riesame di Cosenza quanto al requisito del fumus commissi delicti sia superficiale e inadeguata. Essa è stata, di fatto, assolta attraverso il lapidario e generico riferimento "alla formulazione della imputazione e alla descrizione delle condotte riferibili alla AM, rispetto alle quali è irrilevante che la stessa fosse titolare dell'autorizzazione prefettizia n. 35546 del 18.7.2014" (pag. 2). In una vicenda in cui è coinvolto, allo stato, anche un altro indagato, il fratello della ricorrente IC DO AM, sarebbe stato necessario uno sforzo argomentativo più pregnante, tale da consentire di mettere a fuoco le rispettive sfere di responsabilità e correlare ad esse sia il fumus commissi delicti che le finalità probatorie sottese al sequestro, sforzo che, nella specie, non è stato profuso. Inoltre, appare censurabile, del laconico passaggio riportato, l'affermazione circa la ritenuta "irrilevanza" della titolarità, in capo alla odierna ricorrente, dell'autorizzazione prefettizia n. 35546 del 18 luglio 2014, posto che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto indicare le ragioni dell'affermata irrilevanza dell'autorizzazione nel concreto caso sottoposto al suo vaglio. Infine, pur avendo dato atto, nelle premesse del provvedimento, "delle memorie difensive depositate in data 30.1.2024", l'organo del riesame non solo ha omesso di illustrarne il contenuto, ma neppure ha fornito risposta alle deduzioni critiche in esse formulate, siccome sintetizzate nel terzo motivo di ricorso. È evidente che, in una vicenda - lo si ripete - caratterizzata da pluralità di indagati e di imputazioni e con distinti profili da esaminare, rispetto a ciascuno degli addebiti, influenti sulla decisione, l'omessa considerazione della memoria difensiva non può che determinare oggettive ricadute sull'adeguatezza della motivazione. Quanto alla finalità probatorie sottese al sequestro, la motivazione, senz'altro adeguata nell'indicare la necessità di sottoporre il materiale sequestrato a verifiche tecniche onde accertarne le "condizioni di micidialità", non lo è 6 altrettanto quanto alla necessità di sottoporre a vincolo tutto il materiale custodito nel deposito autorizzato. 4. Per le esposte ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Cosenza, che rivaluterà l'istanza proposta dalla AM colmando le lacune evidenziate alla luce dei principi sopra richiamati. Le ulteriori censure restano assorbite.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il PG GIANLUIGI PRATOLA ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34366 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 29/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava l'istanza proposta nell'interesse di NA AM, indagata per i reati di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen., 97 e 98 Reg. T.U.L.P.S., 8 e 9 T.U.L.P.S., 55 T.U.L.P.S. e 108 Reg. T.U.L.P.S., 25 I. n. 110 del 1975, avverso il decreto con il quale il Pubblico Ministero della sede aveva convalidato il sequestro probatorio di materiale pirotecnico, riconducibile alla indagata, operato dal Nucleo Operativo della Guardia di Finanza, Gruppo Sibari. Il Tribunale riteneva di ravvisare, nella specie, il fumus commissi della!' "avuto riguardo alla formulazione della imputazione e alla descrizione delle condotte riferibili alla AM, rispetto alle quali è irrilevante che la stessa fosse titolare dell'autorizzazione prefettizia n. 35546 del 18.7.2014". Quanto alla finalità probatoria, il Collegio del riesame, premessa la natura di corpo di reato suscettibile di confisca obbligatoria inerente al materiale pirotecnico in sequestro (con il conseguente divieto di restituzione ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen.), motivava per relationem al verbale di sequestro, in cui la finalità della misura reale veniva fatta coincidere con la possibilità di "consentire l'apposito esame tecnico, non eseguibile nell'immediatezza del fatto, che verrà espletato da personale qualificato teso a verificare le eventuali condizioni di micidialità". 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, per mezzo del difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si eccepiscono violazione degli artt. 253, comma 1, e 355, comma 2, cod. proc. pen. e assenza di motivazione con riguardo alla fattispecie di reato ipotizzata a carico della ricorrente, alla ragione per cui i beni potessero considerarsi corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale. Ci si duole, in primo luogo, che sia stata pretermessa un'adeguata descrizione dell'ipotesi accusatoria, essendosi limitato il P.M. alla mera indicazione della norma penale che si assume essere stata violata. Il Tribunale del riesame, poi, non avrebbe colto che la ricorrente non aveva commesso alcun fatto-reato, essendo gli eventuali reati stati commessi dal fratello DO IC AM. Si segnala che i verbale di sequestro redatti dalla P.G. si sarebbero limitati a descrivere un episodio di vendita (che si presume non autorizzata) di fuochi pirotecnici da parte del predetto AM, non dalla sorella: ciò avrebbe determinato la necessità di una indicazione specifica del reato contestato alla donna ai fini della verifica della sussistenza del fumus, della fissazione dei limiti 2 ...-‘,-I /5 entro cui operare il sequestro e della finalità probatoria sottesa alla necessità di estendere il sequestro a tutto il materiale pirotecnico detenuto dalla "ionica fireworks s.r.l." all'interno del deposito autorizzato. Richiamando giurisprudenza di legittimità, contesta la difesa l'omessa motivazione delle ragioni per le quali il materiale in sequestro costituirebbe "corpo del reato" (Sez. 6, n. 56733 del 12/9/2018, Rv. 274781; Sez. 3, n. 42576 del 17/10/2019). 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 240, comma secondo, cod. pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen. per essere stati ritenuti i beni in sequestro soggetti a confisca obbligatoria con la conseguente ritenuta sussistenza del divieto di restituzione. Nella situazione fattuale data, a DO IC AM è contestato di aver venduto alcuni prodotti pirotecnici rinvenuti nelle autovetture di SE TI e AL NT, sicché non è dato comprendere per quale ragione tutto il materiale detenuto nel deposito della IONICA FIREWORKS, regolarmente dotato di licenza prefettizia n. 35546/2018, sarebbe stato qualificato come corpo di reato e sequestrato in blocco. Sebbene fosse stata, in astratto, ipotizzabile una qualunque violazione di legge, da parte di NA AM, circa l'inosservanza delle prescrizioni imposte con la licenza prefettizia, detti fuochi pirotecnici non avrebbero, comunque, potuto essere considerati corpo di reato perché legittimamente detenuti. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 253, comma 1 e 355, comma 2, cod. proc. pen., in ipotesi di insussistenza del fumus commissi delicti per mancanza di concretezza sulla sussistenza effettiva dell'elemento oggettivo dei reati contestati;
si denuncia, inoltre, mancanza di motivazione per omesso completo esame delle circostanze rappresentate con la memoria depositata in sede di riesame. Al Tribunale di Cosenza si rimprovera di aver reso una motivazione apparente, non essendosi confrontato con la documentazione prodotta dalla difesa. In particolare, il giudice a quo avrebbe omesso di tenere in considerazione quanto rappresentato alle pagg.
6-12 della memoria difensiva. Quanto a DO IC AM, in particolare, si sarebbe omesso di considerare: a) che egli aveva ceduto il materiale pirotecnico ai signori TI e NT nello svolgimento della sua attività lavorativa di venditore ambulante di fuochi pirotecnici, quale titolare dell'omonima ditta individuale "IONICA FIREWORKS di AM DO"; 3 b) che, in virtù dell'incarico, conferitogli in più occasioni, di custode giudiziario di materiale pirotecnico sequestrato dalla Guardia di Finanza di Sibari, egli aveva l'accesso al deposito della 30NICA FIREWORKS s.r.l. perché nei detti locali il materiale veniva custodito. Quanto a NA AM, il Tribunale non avrebbe fornito risposta alle seguenti deduzioni, con le quali l'indagata aveva contestato: al) l'addebito di cui all'art. 47 T.U.L.P.S. (detenzione, quale legale rappresentante della JONICA FIREWORKS s.r.I., senza licenza prefettizia, di materiali esplodenti di categoria Fl, F2, Ti per un peso lordo totale pari a kg 304,765), osservando che i suddetti materiali esplodenti potevano essere detenuti presso il deposito, sia perché si trattava di locale regolarmente denunciato come sede di attività che aveva ottenuto l'autorizzazione, essendo ritenuto idoneo alla "vendita di fuochi di artificio", sia perché il materiale ivi detenuto era esclusivamente materiale di libera vendita;
bl) l'addebito di cui all'art. 8 T.U.L.P.S. (conduzione di un esercizio per mezzo di rappresentante non autorizzato, cioè la sorella), richiamando Sez. 3, n. 54189 del 12/9/2018, secondo la quale ai fini dell'integrazione del reato, è necessario che la preposizione alla direzione dell'attività non sia occasionale, ma sia svolta assicurando una presenza costante nel luogo in cui essa deve essere esercitata;
aggiungendo che, a livello di prescrizioni connesse alla licenza, non era previsto che la AM dovesse essere l'unica abilitata al maneggio e alla vendita degli esplosivi, essendo prescritta l'esclusività del solo maneggio;
cl) l'addebito di cui agli artt. 55 T.U.L.P.S. e dell'art. 108 Reg. T.U.L.P.S. (obbligo di munirsi del registro di operazioni giornaliere e di tenerlo aggiornato), osservando: 1) che non esisteva un obbligo di immediata annotazione, dovendo essa essere compiuta entro la giornata, né era prescritto l'obbligo di tenuta del registro all'interno del deposito;
2) che il disposto dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 123 del 2015 prevedeva alcune eccezioni all'obbligo di registrazione previsto dall'art. 55 T.U.L.P.S., escludendo gli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lett. a), numeri 1 e 2, e lett. b) del medesimo art. 5, ovverosia proprio i fuochi di artificio di categoria Fl, F2, Ti e T2. Si lamenta, concludendo sul punto, che sulle esposte deduzioni l'organo del riesame non abbia fornito alcuna risposta. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. L'avv. Tiziano SAPORITO, nell'interesse della ricorrente, ha fatto pervenire memoria di replica con conclusioni scritte. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. È utile premettere che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, risalente ma tuttora valido, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere- dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il Tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi e altri, Rv. 206657 - 01). Sempre le Sezioni Unite hanno affermato che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. TT e altri, Rv. 273548 - 01). Il principio è stato, in seguito, precisato dalle Sezioni semplici nel senso che l'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del Pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, 5 Santandrea, Rv. 285348 - 01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, P.M. in proc. Macis, Rv. 274781 - 01). A proposito degli oneri motivazionali, va ricordato, per quel che qui rileva, che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01). 3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la motivazione fornita dal Tribunale del riesame di Cosenza quanto al requisito del fumus commissi delicti sia superficiale e inadeguata. Essa è stata, di fatto, assolta attraverso il lapidario e generico riferimento "alla formulazione della imputazione e alla descrizione delle condotte riferibili alla AM, rispetto alle quali è irrilevante che la stessa fosse titolare dell'autorizzazione prefettizia n. 35546 del 18.7.2014" (pag. 2). In una vicenda in cui è coinvolto, allo stato, anche un altro indagato, il fratello della ricorrente IC DO AM, sarebbe stato necessario uno sforzo argomentativo più pregnante, tale da consentire di mettere a fuoco le rispettive sfere di responsabilità e correlare ad esse sia il fumus commissi delicti che le finalità probatorie sottese al sequestro, sforzo che, nella specie, non è stato profuso. Inoltre, appare censurabile, del laconico passaggio riportato, l'affermazione circa la ritenuta "irrilevanza" della titolarità, in capo alla odierna ricorrente, dell'autorizzazione prefettizia n. 35546 del 18 luglio 2014, posto che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto indicare le ragioni dell'affermata irrilevanza dell'autorizzazione nel concreto caso sottoposto al suo vaglio. Infine, pur avendo dato atto, nelle premesse del provvedimento, "delle memorie difensive depositate in data 30.1.2024", l'organo del riesame non solo ha omesso di illustrarne il contenuto, ma neppure ha fornito risposta alle deduzioni critiche in esse formulate, siccome sintetizzate nel terzo motivo di ricorso. È evidente che, in una vicenda - lo si ripete - caratterizzata da pluralità di indagati e di imputazioni e con distinti profili da esaminare, rispetto a ciascuno degli addebiti, influenti sulla decisione, l'omessa considerazione della memoria difensiva non può che determinare oggettive ricadute sull'adeguatezza della motivazione. Quanto alla finalità probatorie sottese al sequestro, la motivazione, senz'altro adeguata nell'indicare la necessità di sottoporre il materiale sequestrato a verifiche tecniche onde accertarne le "condizioni di micidialità", non lo è 6 altrettanto quanto alla necessità di sottoporre a vincolo tutto il materiale custodito nel deposito autorizzato. 4. Per le esposte ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Cosenza, che rivaluterà l'istanza proposta dalla AM colmando le lacune evidenziate alla luce dei principi sopra richiamati. Le ulteriori censure restano assorbite.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente