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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16866 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 1698/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 6.11.2025 e vertente TRA
, con il patrocinio dell'avv. Simona Di Fonso Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Francesca Romagnoli CP_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9373/2023 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con ricorso depositato in primo grado in data 15.11.2022, dinanzi al Giudice di Pace di il CP_1 sig. premesso di aver ricevuto, in data 10.11.2022, la notifica della cartella di pagamento Pt_1
n. 097 2022 0148559464 000, ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento per infrazione al Codice della Strada sotteso alla cartella (vav n. 18200014928 del
7.7.2020), ed ha quindi chiesto di dichiarare l'illegittimità della cartella.
1.2 Costituitasi in data 24.3.2023, alla prima udienza (6.4.2023) l'opponente ha CP_1 eccepito l'irritualità della produzione avversaria, in mancanza di un indice di atti e documenti vistato dalla cancelleria;
ha insistito nell'eccezione di nullità/inesistenza della notifica dei vav sottesi alla cartella di pagamento argomentando la tardività della costituzione avversaria.
1.3 Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 9373/2023, ritenuta la ritualità della notifica del vav sotteso alla cartella, ha dichiarato inammissibile l'opposizione.
1.4 Il sig. ha proposto appello, affermando che “La documentazione prodotta da Pt_1 [...]
è tardiva nonché irritualmente acquisita all'incarto processuale in quanto non CP_1
1 analiticamente elencata nell'indice atti- documenti vistato dal cancelliere e ciò in violazione degli artt. 74 ed 87 disp.att. c.p.c. (Cass 25346/19)” ed aggiungendo “Nel caso di specie, CP_1 ha depositato un indice atti ove non vengono analiticamente elencati i documenti del processo, non essendo stati indicati gli estremi dei verbali. Detta circostanza non consente di ritenere raggiunta una prova certa sul deposito dei documenti, nel rispetto del termine di 10 giorni previsto dall'art.
416 c.p.c.”.
Ha quindi chiesto di “dichiarare la nullità della cartella di pagamento in contestazione stante
l'inesistenza della notifica dei verbali di accertamento presupposti con conseguente decadenza ex art. 201 c.d.s.”.
1.5 ha chiesto di respingere l'appello. CP_1
2. Sui motivi di appello.
Premesso che si è costituita nel termine di 10 gg prima dell'udienza fissata dal Giudice CP_1 di Pace, e, quindi, comunque, tempestivamente, ed aggiunto che, in ogni caso, la documentazione di cui all'art 7, comma 7, D. Lgs. n. 150/2011 sarebbe rimasta utilizzabile anche ove la costituzione della resistente fosse stata, in ipotesi, tardiva (cfr. ex multis Cass. Sent. n. 15887 del 13/06/2019:”Il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione”), del pari sono infondate le eccezioni basate sugli articoli 74 ed 87 disp. att. c.p.c.
Al riguardo, deve infatti rilevarsi che:
- la cartella di pagamento n. 097 2022 0148559464 000 è stata emessa in relazione ad un unico verbale di infrazione, e, segnatamente, vav n. 18200014928 del 7.7.2020;
- parte appellante lamenta che la controparte, nel costituirsi in giudizio in primo grado, abbia omesso di elencare, in apposito indice, i documenti del processo, non essendo stati indicati gli estremi dei verbali;
- nell'indice del fascicolo di primo grado di vistato dal cancelliere, si legge, quanto CP_1 ai documenti depositati: “delega; notifica p.p.v.v.; varie”;
- visto che uno solo era il verbale sotteso alla cartella (vav n. 18200014928 del 7.7.2020), la dizione notifica p.p.v.v. non poteva che riferirsi ad esso - e ad esso si riferiva, come può rilevarsi dall'esame della documentazione prodotta nel fascicolo di parte - rimanendo quindi irrilevante che la PA non abbia indicato gli estremi del verbale nell'indice del fascicolo, questione che non ha avuto ricaduta alcuna sulla possibilità del sig. di difendersi nel merito;
Pt_1
2 - da ciò consegue la piena utilizzabilità della documentazione, e, per conseguenza, l'infondatezza dell'appello.
3. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado di appello, a favore di Parte_1 [...]
che liquida in 460,00 euro per compensi, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. CP_1
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 27.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 1698/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 6.11.2025 e vertente TRA
, con il patrocinio dell'avv. Simona Di Fonso Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Francesca Romagnoli CP_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9373/2023 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con ricorso depositato in primo grado in data 15.11.2022, dinanzi al Giudice di Pace di il CP_1 sig. premesso di aver ricevuto, in data 10.11.2022, la notifica della cartella di pagamento Pt_1
n. 097 2022 0148559464 000, ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento per infrazione al Codice della Strada sotteso alla cartella (vav n. 18200014928 del
7.7.2020), ed ha quindi chiesto di dichiarare l'illegittimità della cartella.
1.2 Costituitasi in data 24.3.2023, alla prima udienza (6.4.2023) l'opponente ha CP_1 eccepito l'irritualità della produzione avversaria, in mancanza di un indice di atti e documenti vistato dalla cancelleria;
ha insistito nell'eccezione di nullità/inesistenza della notifica dei vav sottesi alla cartella di pagamento argomentando la tardività della costituzione avversaria.
1.3 Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 9373/2023, ritenuta la ritualità della notifica del vav sotteso alla cartella, ha dichiarato inammissibile l'opposizione.
1.4 Il sig. ha proposto appello, affermando che “La documentazione prodotta da Pt_1 [...]
è tardiva nonché irritualmente acquisita all'incarto processuale in quanto non CP_1
1 analiticamente elencata nell'indice atti- documenti vistato dal cancelliere e ciò in violazione degli artt. 74 ed 87 disp.att. c.p.c. (Cass 25346/19)” ed aggiungendo “Nel caso di specie, CP_1 ha depositato un indice atti ove non vengono analiticamente elencati i documenti del processo, non essendo stati indicati gli estremi dei verbali. Detta circostanza non consente di ritenere raggiunta una prova certa sul deposito dei documenti, nel rispetto del termine di 10 giorni previsto dall'art.
416 c.p.c.”.
Ha quindi chiesto di “dichiarare la nullità della cartella di pagamento in contestazione stante
l'inesistenza della notifica dei verbali di accertamento presupposti con conseguente decadenza ex art. 201 c.d.s.”.
1.5 ha chiesto di respingere l'appello. CP_1
2. Sui motivi di appello.
Premesso che si è costituita nel termine di 10 gg prima dell'udienza fissata dal Giudice CP_1 di Pace, e, quindi, comunque, tempestivamente, ed aggiunto che, in ogni caso, la documentazione di cui all'art 7, comma 7, D. Lgs. n. 150/2011 sarebbe rimasta utilizzabile anche ove la costituzione della resistente fosse stata, in ipotesi, tardiva (cfr. ex multis Cass. Sent. n. 15887 del 13/06/2019:”Il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione”), del pari sono infondate le eccezioni basate sugli articoli 74 ed 87 disp. att. c.p.c.
Al riguardo, deve infatti rilevarsi che:
- la cartella di pagamento n. 097 2022 0148559464 000 è stata emessa in relazione ad un unico verbale di infrazione, e, segnatamente, vav n. 18200014928 del 7.7.2020;
- parte appellante lamenta che la controparte, nel costituirsi in giudizio in primo grado, abbia omesso di elencare, in apposito indice, i documenti del processo, non essendo stati indicati gli estremi dei verbali;
- nell'indice del fascicolo di primo grado di vistato dal cancelliere, si legge, quanto CP_1 ai documenti depositati: “delega; notifica p.p.v.v.; varie”;
- visto che uno solo era il verbale sotteso alla cartella (vav n. 18200014928 del 7.7.2020), la dizione notifica p.p.v.v. non poteva che riferirsi ad esso - e ad esso si riferiva, come può rilevarsi dall'esame della documentazione prodotta nel fascicolo di parte - rimanendo quindi irrilevante che la PA non abbia indicato gli estremi del verbale nell'indice del fascicolo, questione che non ha avuto ricaduta alcuna sulla possibilità del sig. di difendersi nel merito;
Pt_1
2 - da ciò consegue la piena utilizzabilità della documentazione, e, per conseguenza, l'infondatezza dell'appello.
3. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado di appello, a favore di Parte_1 [...]
che liquida in 460,00 euro per compensi, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. CP_1
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 27.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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