TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/01/2026, n. 470
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 18 luglio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
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TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione dell’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98 del 2011. Violazione di legge per violazione dell’art. 9 ter, d.l. n. 78 del 2015. Violazione di legge per violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Irragionevolezza ed illogicità. Violazione del principio di proporzionalità e di legittimo affidamento. Disparità di trattamento

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla gestione delle risorse. L'obbligo di ripiano è stato considerato un contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di garantire la dotazione di dispositivi medici in un contesto di criticità finanziaria. L'art. 8 del d.l. n. 34/2023 ha ridotto significativamente la somma dovuta dalle aziende. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la disciplina rispetta la riserva di legge e individua chiaramente soggetti e oggetto della prestazione. È stata esclusa la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione dell’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98 del 2011. Violazione di legge per violazione dell’art. 9 ter, d.l. n. 78 del 2015. Violazione di legge per violazione dell’art. 1375 c.c. Violazione di legge per violazione dell’art. 41 Cost. e del principio di libertà di iniziativa economica. Violazione di legge per violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Falsità del presupposto. Irragionevolezza ed illogicità. Violazione del principio di proporzionalità, di legittimo affidamento e di certezza del diritto

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla gestione delle risorse. L'obbligo di ripiano è stato considerato un contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di garantire la dotazione di dispositivi medici in un contesto di criticità finanziaria. L'art. 8 del d.l. n. 34/2023 ha ridotto significativamente la somma dovuta dalle aziende. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la disciplina rispetta la riserva di legge e individua chiaramente soggetti e oggetto della prestazione. È stata esclusa la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione dell’art. 9 ter, comma 8, d.l. n. 78 del 2015. Violazione di legge per violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di trasparenza. Irragionevolezza ed illogicità. Violazione del principio di proporzionalità, di legittimo affidamento e di certezza del diritto. Disparità di trattamento

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla gestione delle risorse. L'obbligo di ripiano è stato considerato un contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di garantire la dotazione di dispositivi medici in un contesto di criticità finanziaria. L'art. 8 del d.l. n. 34/2023 ha ridotto significativamente la somma dovuta dalle aziende. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la disciplina rispetta la riserva di legge e individua chiaramente soggetti e oggetto della prestazione. È stata esclusa la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dall’art. 30, d.lgs. n. 50 del 2016, ed in particolare di quelli di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità. Violazione di legge per violazione degli artt. 95, 97 e 106, d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione di legge per violazione dell’art. 1375 c.c. Violazione di legge per violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità. Violazione del principio di proporzionalità, di legittimo affidamento e di certezza del diritto

    Il Collegio osserva che il c.d. payback rimane estraneo alle procedure di affidamento e al contenuto dei singoli contratti stipulati con le amministrazioni. Opera complessivamente sul fatturato delle aziende e non attraverso una rimodulazione dei contratti. Non altera l'esito delle gare pubbliche, né incide sull'entità della fornitura richiesta né sul prezzo finale del prodotto acquistato, ma agisce ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori. La società ricorrente era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della possibilità che una parte delle somme percepite dovesse essere corrisposta ai fini della compartecipazione alla spesa pubblica sanitaria. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dall’art. 30, d.lgs. n. 50 del 2016, ed in particolare di quelli di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità. Violazione di legge per violazione degli artt. 95, 97 e 106, d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione di legge per violazione dell’art. 1375 c.c. Violazione di legge per violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità. Violazione del principio di proporzionalità, di legittimo affidamento e di certezza del diritto. Illegittimità costituzionale dell’art. 9 ter, comma 8, 9 e 9 bis, d.l. 19.6.2015, n. 78, conv., con modificazioni, in l. 6.8.2015, n. 125, per violazione degli artt. 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53 e 117, comma 1, Cost. quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e agli artt. 16, 17 e 52 della Carta fondamentale dei diritti dell’UE

    Il Collegio si limita a rinviare alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei medesimi principi stabiliti dalla CDFUE.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che le regioni e le province autonome, con i provvedimenti impugnati, hanno svolto attività meramente attuativo-esecutive, verificando la coerenza del fatturato e compilando un elenco di aziende fornitrici e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione regionale e impresa fornitrice, basato su un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto. Pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che le regioni e le province autonome, con i provvedimenti impugnati, hanno svolto attività meramente attuativo-esecutive, verificando la coerenza del fatturato e compilando un elenco di aziende fornitrici e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione regionale e impresa fornitrice, basato su un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto. Pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/01/2026, n. 470
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 470
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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