Art. 3.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304 , riguardanti la liquidazione della pensione a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, a decorrere dal 1 gennaio 1950 il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto e' commisurato ad una percentuale della retribuzione soggetta a contributo percepita dall'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale e' stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.
Detta percentuale e stabilita nella seguente misura:
per le pensioni liquidate con decorrenza dal:
1 gennaio al 31 dicembre 1950.......................... 35 % " " 1951.......................... 36 % " " 1952.......................... 37 % " " 1953.......................... 38 % " " 1954.......................... 39 % " " 1955.......................... 40 %
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304 , riguardanti la liquidazione della pensione a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, a decorrere dal 1 gennaio 1950 il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto e' commisurato ad una percentuale della retribuzione soggetta a contributo percepita dall'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale e' stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.
Detta percentuale e stabilita nella seguente misura:
per le pensioni liquidate con decorrenza dal:
1 gennaio al 31 dicembre 1950.......................... 35 % " " 1951.......................... 36 % " " 1952.......................... 37 % " " 1953.......................... 38 % " " 1954.......................... 39 % " " 1955.......................... 40 %