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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 27500/24 avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 18.3.25 vertente
TRA
LA TR, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio
D'Ago in forza di procura in atti RICORRENTE
e
INPS - in persona del Presidente p.t. ., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De
Gasperi n. 55, con l'avv. Anna di Stefano
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) Nulla per le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.12.24 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l'INPS esponendo che in data 28/06/2023 aveva presentato all'INPS domanda amministrativa per la concessione dell'assegno di invalidità e che la domanda non aveva avuto esito positivo. Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 16965/23 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 17.10.24 e la dichiarazione è stata depositata il 14.11.24 per cui detto termine essenziale, fissato da questo giudice in giorni 28, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 12.12.24 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via
2 giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante aderisce a tutte le valutazioni del CTU con esclusione della patologia polmonare, da lui ritenuta bronchite asmatica cronica (cod 6407) da valutarsi a suo avviso al 45% e non al codice 6013 con il 15% di invalidità.
Invero il CTU ha rilevato come la patologia polmonare presenti solo note di bronchite cronica in tabagista con un deficit ventilatorio lieve alla Spirometria, così giustificando l'uso del codice predetto.
Il certificato dell'ambulatorio di pneumologia del 12.6.23 (all 3 della produzione dell'istante nel procedimento per ATP) indica una BPCO con deficit ventilatorio lieve per cui le doglianze avanzate non trovano fondamento non trattandosi di bronchite asmatica cronica.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese visto il reddito come dichiarato.
Napoli, 18.3.25. Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
3
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 27500/24 avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 18.3.25 vertente
TRA
LA TR, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio
D'Ago in forza di procura in atti RICORRENTE
e
INPS - in persona del Presidente p.t. ., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De
Gasperi n. 55, con l'avv. Anna di Stefano
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) Nulla per le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.12.24 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l'INPS esponendo che in data 28/06/2023 aveva presentato all'INPS domanda amministrativa per la concessione dell'assegno di invalidità e che la domanda non aveva avuto esito positivo. Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 16965/23 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 17.10.24 e la dichiarazione è stata depositata il 14.11.24 per cui detto termine essenziale, fissato da questo giudice in giorni 28, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 12.12.24 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via
2 giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante aderisce a tutte le valutazioni del CTU con esclusione della patologia polmonare, da lui ritenuta bronchite asmatica cronica (cod 6407) da valutarsi a suo avviso al 45% e non al codice 6013 con il 15% di invalidità.
Invero il CTU ha rilevato come la patologia polmonare presenti solo note di bronchite cronica in tabagista con un deficit ventilatorio lieve alla Spirometria, così giustificando l'uso del codice predetto.
Il certificato dell'ambulatorio di pneumologia del 12.6.23 (all 3 della produzione dell'istante nel procedimento per ATP) indica una BPCO con deficit ventilatorio lieve per cui le doglianze avanzate non trovano fondamento non trattandosi di bronchite asmatica cronica.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese visto il reddito come dichiarato.
Napoli, 18.3.25. Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
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