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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Gop del lavoro dott.ssa IE RU, all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del
10/12/2025, ha pronunziato, depositando telematicamente il dispositivo e la contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti ai n.2589/2025 e n.5820/2024 RG vertenti
TRA
, nata il [...] a [...], CF , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. NOTARO TERESA che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
R
ICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NO AN giusta procura generale per atto del Notaio dott. del 21 luglio Persona_1
2015, elettivamente domiciliato in Messina via T. Capra is. 301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_ Distrettuale
R
ESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento, art.3, commi 1 e 3 legge 104/92
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13/05/2025 parte ricorrente esponeva che aveva presentato, in data
28.03.2024, istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità al 100%, dell'indennità di accompagnamento e dello status ex art.3, commi 1 e 3 legge 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ma che, disposta ctu medico legale, era stato accertato un grado di invalidità pari all' 84%;
In data 17.04.2025 parte ricorrente aveva depositato dichiarazione di dissenso. Lamentava che il ctu aveva sottovalutato l'effettivo quadro patologico di cui era portatrice la ricorrente.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della ctu medico legale, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dello status ex art.3, commi 1 e 3 legge 104/92 CP_ sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' alla rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 9.07.2025 contestando la fondatezza del ricorso per insussistenza del requisito sanitario, di cui ne chiedeva, conseguentemente, il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art.445 bis c.p.c. iscritto al n.5820/2024 RG, veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in esito al deposito telematico di note scritte ex art.127 ter cpc, la causa veniva decisa.
È utile premettere che ai sensi dell'art.445 bis comma IV, c.p.c.,”Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione tende ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Ove invece le contestazioni manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le domande attoree sono fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della provvidenza invocata e dalla decorrenza richiesta. Ed invero, il consulente tecnico ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che la ricorrente è affetta da infermità, analiticamente descritte nella relazione, e in particolare da: ”poliartropatia, discoartrosi
c4-c5, c5-c6 e l4-l5 ed l5-s1 con esiti stabilizzazione l4-l5, esiti artroplastica spalla dx/sxe frattura omeroa sxconalterazione posturale complessa a grave incidenza funzionale, miocardiopatia ipertensiva 3a classe nyha, diabete mellitocomplicato“ e che tali infermità comportano uno stato invalidante nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e lo status di handicap ex art.3, commi 1 e 3, legge 104/92 a far data dal
28.03.2024, data di presentazione della domanda amministrativa.
Tali conclusioni, rimaste indenni da censure specifiche, sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude ogni altra indagine e impedisce la CP_ pronunzia di condanna dell' al pagamento dei ratei.
Le spese di lite dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. NOTARO TERESA, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Le spese relative alla c.t.u., liquidate come da separati provvedimenti, restano CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso ex Parte_1
CP_ 445 bis cpc e con ricorso depositato in data 13/05/2025, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande attoree, dichiara che è invalida civile nella Parte_1
misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e in status di handicap (art. 3, comma
1 e 3, L.104/92) a far data dal 28.03.2024;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali, che liquida in euro 1.168,50 per compensi professionali relativi alla fase sommaria e in euro 2.695,05 per compensi professionali relativi alla presente fase, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, e che distrae ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. NOTARO TERESA;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' i costi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 11/12/2025 Il Gop
IE RU