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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1228/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DD FRANCESCO, Presidente
LL FRANCESCO, RE
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4166/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3135/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 06/03/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170223171336000 TASSA AUTO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3863/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1 propose ricorso avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720239014925822, notificato il 03.04.2023 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma, e le sottostanti sette cartelle esattoriali eccependo la mancata notifica dei titoli portati nella intimazione ed inoltre:
1. intervenuta prescrizione quinquennale o triennale del tributo, in subordine di sanzioni ed interessi;
2. violazione dell'art. 25 del DPR n. 602/1973; 3. mancanza di notifica di atti prodromici;
4. carenza di motivazione e dell'indicazione di elementi tassativi, nonché del dettaglio dei criteri per il calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale faceva presente che tutte le cartelle risultavano ritualmente notificate e che gli atti erano congruamente motivati.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate.
La ricorrente depositava memorie aggiuntive.
Con la sentenza n. 3135/25/24, depositata il 06/03/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando prescritta la pretesa di cui alla cartella n.
09720170223171336000 sottesa all'atto impugnato e rigettando il resto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione propone appello rilevando che il giudice di primo grado ha errato nell'accogliere l'eccezione di prescrizione del credito (tassa auto 2015 ente creditore Regione Lazio) incorporato nella cartella di pagamento nr. 09720170223171336000, eccezione sollevata dalla ricorrente con riguardo al periodo anteriore alla data di sua notificazione (26.09.2019). In particolare, l'appellante afferma che la cartella di pagamento era divenuta definitiva per non essere stata impugnata entro il termine di legge. Chiede pertanto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato prescritta la pretesa di cui alla cartella nr. 09720170223171336000 e, per l'effetto, il rigetto integrale del ricorso introduttivo in quanto inammissibile e, in subordine, perché infondato. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Risulta costituita l'Agenzia delle Entrate DP III di Roma, la quale rileva che la sentenza in esame totalmente ad essa favorevole non è stata appellata dalla parte soccombente e si è resa pertanto definitiva nei relativi capi.
Si costituisce l'appellata che chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza dei primi giudici.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, osserva il Collegio che la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha correttamente interpretato i fatti di causa e la normativa vigente. Al riguardo le argomentazioni prospettate da parte appellante risultano già, in modo esaustivo, esaminate dai giudici di primo grado e si ritengono del tutto prive di fondamento.
Anche questa Corte dall'esame gli atti di causa rileva che la cartella di pagamento
09720170223171336000 (tassa automobilistica 2015) è stata notificata in data 26.09.2019.
Il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento. In materia di tassa automobilistica (o bollo auto) l'art. 5 del
D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che
“l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Lo stesso articolo successivamente recita: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Quindi, la notifica del 2019 risulta essere tardiva, in quanto l'azione di recupero del tributo avrebbe dovuto essere intrapresa entro il 2018. A nulla, poi, rilevano le successive sospensioni legate all'emergenza da
Covid del 2020 e seguenti, invocate dall'AdER.
Né può comportare l'accoglimento dell'appello l'ulteriore argomentazione dell'AdER sulla definitività della cartella di pagamento, per non essere stata impugnata entro i termini di legge (60 giorni). Infatti, la sua notificazione, avvenuta ben oltre il termine di prescrizione del diritto alla riscossione del tributo, rende del tutto irrilevante il fatto che non sia stata impugnata, dal momento che il diritto era ormai estinto e nessun atto dell'ente impositore (o del suo agente della riscossione) avrebbe potuto farlo rivivere. Al riguardo, la
Suprema Corte, con l'ordinanza n. 18152 del 02 luglio 2024, ha affermato, sia pure per credito non tributario e nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., un importante principio di carattere generale su prescrizione e cartella non impugnata, che può essere richiamato in questa sede. Per il Supremo Consesso, anche in caso di non impugnazione di cartella regolarmente notificata è possibile eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla sua notifica chiedendo in un autonomo giudizio l'accertamento negativo del credito.
Pertanto, visto gli atti e la documentazione depositati e alla luce delle considerazioni sopra esposte si rigetta l'appello e si conferma la sentenza dei primi giudici. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la condanna a rifondere alla contribuente le spese processuali del grado, liquidate in € 286,00 oltre accessori di legge;
nulla per le spese nel rapporto fra Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle entrate-Direzione provinciale III di
Roma
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DD FRANCESCO, Presidente
LL FRANCESCO, RE
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4166/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3135/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 06/03/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170223171336000 TASSA AUTO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3863/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1 propose ricorso avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720239014925822, notificato il 03.04.2023 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma, e le sottostanti sette cartelle esattoriali eccependo la mancata notifica dei titoli portati nella intimazione ed inoltre:
1. intervenuta prescrizione quinquennale o triennale del tributo, in subordine di sanzioni ed interessi;
2. violazione dell'art. 25 del DPR n. 602/1973; 3. mancanza di notifica di atti prodromici;
4. carenza di motivazione e dell'indicazione di elementi tassativi, nonché del dettaglio dei criteri per il calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale faceva presente che tutte le cartelle risultavano ritualmente notificate e che gli atti erano congruamente motivati.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate.
La ricorrente depositava memorie aggiuntive.
Con la sentenza n. 3135/25/24, depositata il 06/03/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando prescritta la pretesa di cui alla cartella n.
09720170223171336000 sottesa all'atto impugnato e rigettando il resto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione propone appello rilevando che il giudice di primo grado ha errato nell'accogliere l'eccezione di prescrizione del credito (tassa auto 2015 ente creditore Regione Lazio) incorporato nella cartella di pagamento nr. 09720170223171336000, eccezione sollevata dalla ricorrente con riguardo al periodo anteriore alla data di sua notificazione (26.09.2019). In particolare, l'appellante afferma che la cartella di pagamento era divenuta definitiva per non essere stata impugnata entro il termine di legge. Chiede pertanto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato prescritta la pretesa di cui alla cartella nr. 09720170223171336000 e, per l'effetto, il rigetto integrale del ricorso introduttivo in quanto inammissibile e, in subordine, perché infondato. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Risulta costituita l'Agenzia delle Entrate DP III di Roma, la quale rileva che la sentenza in esame totalmente ad essa favorevole non è stata appellata dalla parte soccombente e si è resa pertanto definitiva nei relativi capi.
Si costituisce l'appellata che chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza dei primi giudici.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, osserva il Collegio che la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha correttamente interpretato i fatti di causa e la normativa vigente. Al riguardo le argomentazioni prospettate da parte appellante risultano già, in modo esaustivo, esaminate dai giudici di primo grado e si ritengono del tutto prive di fondamento.
Anche questa Corte dall'esame gli atti di causa rileva che la cartella di pagamento
09720170223171336000 (tassa automobilistica 2015) è stata notificata in data 26.09.2019.
Il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento. In materia di tassa automobilistica (o bollo auto) l'art. 5 del
D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che
“l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Lo stesso articolo successivamente recita: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Quindi, la notifica del 2019 risulta essere tardiva, in quanto l'azione di recupero del tributo avrebbe dovuto essere intrapresa entro il 2018. A nulla, poi, rilevano le successive sospensioni legate all'emergenza da
Covid del 2020 e seguenti, invocate dall'AdER.
Né può comportare l'accoglimento dell'appello l'ulteriore argomentazione dell'AdER sulla definitività della cartella di pagamento, per non essere stata impugnata entro i termini di legge (60 giorni). Infatti, la sua notificazione, avvenuta ben oltre il termine di prescrizione del diritto alla riscossione del tributo, rende del tutto irrilevante il fatto che non sia stata impugnata, dal momento che il diritto era ormai estinto e nessun atto dell'ente impositore (o del suo agente della riscossione) avrebbe potuto farlo rivivere. Al riguardo, la
Suprema Corte, con l'ordinanza n. 18152 del 02 luglio 2024, ha affermato, sia pure per credito non tributario e nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., un importante principio di carattere generale su prescrizione e cartella non impugnata, che può essere richiamato in questa sede. Per il Supremo Consesso, anche in caso di non impugnazione di cartella regolarmente notificata è possibile eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla sua notifica chiedendo in un autonomo giudizio l'accertamento negativo del credito.
Pertanto, visto gli atti e la documentazione depositati e alla luce delle considerazioni sopra esposte si rigetta l'appello e si conferma la sentenza dei primi giudici. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la condanna a rifondere alla contribuente le spese processuali del grado, liquidate in € 286,00 oltre accessori di legge;
nulla per le spese nel rapporto fra Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle entrate-Direzione provinciale III di
Roma