CASS
Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/07/2024, n. 30518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30518 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO BENJAMIN° nato il [...] avverso l'ordinanza del 12/03/2024 del TRIB. LIEhERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Nessun difensore è presente. Penale Sent. Sez. 4 Num. 30518 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 16/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza de112 marzo 2024 il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria rigettava l'impugnazione proposta da UZ MI avverso il provvedimento del G.I.P. di Reggio Calabria che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere, disposta per il reato di cui all'art.74 D.P.R.n.309/1990, nonché per il reato - fine di cui ai capi C 6 e C 78 della -inco-~e provvisoria, oltre che per due ipotesi di autoriciclaggio contesta te ai capi C90 e C92 dell'imputazione provvisoria. 2.1. Il Tribunale rilevava la insussistenza dei gravi indizi in ordine alla ipotesi di autoriciclaggio contestata al capo C 92 e riteneva invece sussistenti i gravi indizi per il capo di cui alla contestazione sub C90; rilevava infine l'assenza di elementi idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod proc. pen e rigettava l'istanza dell'odierno ricorrente. 3. Il ricorso, proposto dal difensore dell'indagato avverso la citata ordinanza, è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli indizi di colpevolezza in ordine alla esistenza del reato di autoriciclaggio di cui al capo sub C90. Mancava innanzi tutto la prova del fatto che il UZ avesse ricevuto il provento del reato presupposto;
inoltre, anche l'ordinanza di custodia cautelare aveva evidenziato come il conto aziendale della società di autolavaggio facente capo al UZ (BG FAHRZEUGPFLEGE PASING e BG FAHRZEUGPFLEGE Reimm) si alimentava esclusivamente con gli accrediti relativi all'appalto in atto con la società TE . La circostanza risultava inoltre documentalmente. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Non era stato considerato il rilevante tempo trascorso dalla applicazione della misura custodiale, lo stato di incensuraitezza dell'indagato, l'assenza di legami con esponenti dell'associazione, ad eccezione del solo AC;
la impossibilità, per il futuro, di compiere attività di riciclaggio dei proventi dell'associazione tramite la previsione di divieto di svolgimento di attività lavorativa. 3.3 II ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali - previa contestazione della sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato associativo, adducendo l'occasionale partecipazione del UZ alla attività di narcotraffico e la pendenza, sul punto, del procedimento di riesame presso la Corte di cassazione - ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ritenul:e esigenze cautelari. In particolare, il ricorrente censura le argomentazioni dell'ordinanza impugnata laddove era stato ritenuto irrilevante il decorso del tempo quale elemento sopravvenuto e laddove era stata del tutto trascurata l'esclusione dei gravi indizi con riferimento alla ipotesi di autoriciclaggio contestata sub C 92). Era errata inoltre la considerazione relativa alla assenza di elementi idonei a vincere la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., essendo soltanto uno l'episodio di importazione di cocaina contestato al UZ ( sub C 6) relativamente al quale il UZ non aveva guadagnato alcun profitto da riciclare. Era inoltre illogica l'argomentazione secondo cui l'allontanamento dalla Germania non sarebbe stata idonea ad attenuare le esigenze cautelari, proprio perché l'ipotesi partecipativa contestata si sostanziava nella attività commessa mediante la gestione dell'autolavaggio in Germania, così come era illogica anche l'argomentazione relativa alla esclusione della disparità di trattamento. Invero, erano stati concessi gli arresti domiciliari a chi aveva rivestito ruolo di maggior rilievo nell'associazione (come AR TO e OM IC) cui era stato contestato, rispettivamente, il ruolo di provvedere all'approvigionamento e alla commercializzazione della sostanza stupefacente. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Al riguardo, giova premettere che il procedimento in questione ha ad oggetto l'istanza di attenuazione della misura cautelare della custodia in carcere, respinta dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento confermato dal Tribunale del riesame reggino a seguito di impugnazione proposta dal UZ ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. La richiesta era stata basata sulla valutazione di elementi nuovi consistenti nella documentazione inerente le contestate ipotesi di autoriciclaggio. Per chiarezza espositiva, si precisa che al UZ sono contestati, a titolo di imputazione provvisoria, il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990 in qualità di partecipe dell'associazione, operativo nella articolazione tedesca della stessa, in quanto finanziava parte delle importazioni di cocaina dal Sudamerica in Italia e in Australia gestite dall'associazione, nonché provvedeva al riciclaggio degli illeciti attraverso società allo stesso intestate all'estero ( capo C); i reati fine sub C6) e C78), riguardanti importazione di cocaina;
due ipotesi di autoriciclaggio di cui ai capi C90 e C92. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame, valutata la documentazione prodotta dal ricorrente, ha escluso i gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo C92, mentre ne ha ribadito la sussistenza in ordine alla ipotesi descritta al capo C90, e ha ritenuto comunque insussistenti elementi idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3. Ciò posto, va ribadito che controllo di legittimità relativo al provvedimenti "de libertate", secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, sent. n. 2146 del 25/5/95, Tontoli ed altro, Rv. 201840). 4. La insussistenza dei gravi indizi di colpevole2:za ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della loffica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Rv. 237012; Sez. 4, sent. N. 26992 del-- 2013, Rv.255460; Sez. 2, sent.n.27866 del 17.6.2019, Rv 276946 Sez. 2, n. 27865 del 14/05/2019, Sepe, Rv. 277016-02). 5. Delineato nei superiori termini l'orizzonte dello scrutinio di legittimità nell'ambito dei procedimenti cautelari, deve osservarsi che il percorso argomentativo sviluppato dal Tribunale, rispetto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per l'ipotesi contestata sub C 90) a carico del ricorrente, risulta immune dalle denunciate aporie di ordine logico e del tutto coerente rispetto all'acquisito compendio indiziario. 6. Il Tribunale ha infatti evidenziato le risultanze inequivoche del materiale intercettivo ( pag. 2 ella ordinanza impugnata), precisamente la conversazione del UZ con i genitori nella quale il predetto riferisce loro di emettere fatture per almeno mille euro al giorno per ciascuno degli autolavaggi da lui gestiti (" fai una macchina o fai dieci macchine non fa differenza . perché la cassaforte deve essere svuotata"... ; spiegando i meccanismi di controllo in Germania -"basta che paghi le tasse".. e il sistema rodato di "pulizia" del denaro, così descritto:( "se un giorno esce veramente buono e i clienti veramente vengono e fai mille., duemila euro,. non metti niente.. se io giorno dopo esce cento euro che è venuta una macchina sola novecento li metti tu! E paghi le tasse così sei pulito davanti allo Stato.. e questi soldi li metti sul conto e puoi comprarti quello che vuoi., perché con i soldi che hai nella cassaforte non puoi comprarti solo la gingomma"). Si tratta di dichiarazioni di inequivoco valore dimostrativo delle illecite attività del ricorrente, congruamente valorizzate dai giudici del riesame per ribadire la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Il Tribunale ben argomenta, inoltre, in ordine al rilievo difensivo per cui la società UZ MI & ARTeresa GB avrebbe dimostrato le prestazioni a fronte dell'ingente importo fatturato, riguardanti servizi di lavaggio in favore della TE. In proposito, i giudici di merito considerano che sussistono fatture di importo ben più esiguo, intestate a soggetti diversi da TE, in ordine alle quali nulla aveva dedotto o chiarito il ricorrente, e che proprio tali fatture, di importi bassi ( analiticamente citate dai giudici di merito) rivelavano l'attuazione del meccanismo di riciclaggio ben chiarito da UZ nella conversazione sopra riportata. In più, viene specificato che la documentazione prodotta dalla difesa comprovante la regolarità della fatturazione emessa nei confronti della TE ( di cui si è già detto) riguardava solo uno dei due autolavaggi gestiti dal UZ, e non l'altro, parimenti utilizzato per il compimento delle attività di autoriciclaggio, secondo le contestazioni contenute nella imputazione provvisoria. 4. Del tutto congrua, infine, la motivazione in ordine all'adeguatezza della misura. Sul punto si osserva che, secondo l' art.275, terzo comma, cod.proc.pen., in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una serie di delitti, tra cui quello di cui all'art.74 DPR n.309/90, ricompreso nell'art.51 comma 3 bis cod.proc.pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con alte misure meno afflittive, che valgano comunque ad assicurare la separazione dell'indiziato dal contesto delinquenziale e ad impedire la reiterazione del reato (Corte Cost., 22 luglio 2011 n.231). Ciò posto, ben motiva il Tribunale laddove - per escludere la concedibilità di misure autocustodiali invocate dalla difesa in luoghi lontani sia dalla Calabria che dalla Germania - oltre a richiamare la detta presunzione relativa, ha valutato la totale assenza di elementi di novità volti a giustificare la richiesta;
l'insufficienza, al riguardo, della esclusione degli indizi per una sola ipotesi di autoriciclaggio, a fonte della gravità del quadro complessivo;
il fatto che il UZ aveva operato a favore della associazione calabrese pur trovandosi in luogo fisicamente lontano dalla Calabria (appunto, la Germania) senza che ciò impedisse lo stabile mantenimento dei contatti e la conduzione delle contestate attività a supporto del sodalizio criminale. Il residente Né è illogica la motivazione dei giudici di merito in ordine alla adombrata irragionevolezza della misura in rapporto ad altri partecipi al sodalizio, in quanto, sul punto, il Tribunale segnala che si tratta di posizioni di corre cui non sono stati contestati reati fine o altri reati ( quali l'autoriciclaggio), come nel caso del UZ. Quanto al decorso del tempo, va rammentato l'indirizzo di questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, valevole per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura. Invero, la clausola di esclusione prevista dall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo (Sez.
3 - n. 46241 del 20/09/2022, Rv. 283835; Sez.
2 - n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766). 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delia Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 luglio 2024 Il 9onsigliere estensore
inoltre, anche l'ordinanza di custodia cautelare aveva evidenziato come il conto aziendale della società di autolavaggio facente capo al UZ (BG FAHRZEUGPFLEGE PASING e BG FAHRZEUGPFLEGE Reimm) si alimentava esclusivamente con gli accrediti relativi all'appalto in atto con la società TE . La circostanza risultava inoltre documentalmente. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Non era stato considerato il rilevante tempo trascorso dalla applicazione della misura custodiale, lo stato di incensuraitezza dell'indagato, l'assenza di legami con esponenti dell'associazione, ad eccezione del solo AC;
la impossibilità, per il futuro, di compiere attività di riciclaggio dei proventi dell'associazione tramite la previsione di divieto di svolgimento di attività lavorativa. 3.3 II ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali - previa contestazione della sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato associativo, adducendo l'occasionale partecipazione del UZ alla attività di narcotraffico e la pendenza, sul punto, del procedimento di riesame presso la Corte di cassazione - ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ritenul:e esigenze cautelari. In particolare, il ricorrente censura le argomentazioni dell'ordinanza impugnata laddove era stato ritenuto irrilevante il decorso del tempo quale elemento sopravvenuto e laddove era stata del tutto trascurata l'esclusione dei gravi indizi con riferimento alla ipotesi di autoriciclaggio contestata sub C 92). Era errata inoltre la considerazione relativa alla assenza di elementi idonei a vincere la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., essendo soltanto uno l'episodio di importazione di cocaina contestato al UZ ( sub C 6) relativamente al quale il UZ non aveva guadagnato alcun profitto da riciclare. Era inoltre illogica l'argomentazione secondo cui l'allontanamento dalla Germania non sarebbe stata idonea ad attenuare le esigenze cautelari, proprio perché l'ipotesi partecipativa contestata si sostanziava nella attività commessa mediante la gestione dell'autolavaggio in Germania, così come era illogica anche l'argomentazione relativa alla esclusione della disparità di trattamento. Invero, erano stati concessi gli arresti domiciliari a chi aveva rivestito ruolo di maggior rilievo nell'associazione (come AR TO e OM IC) cui era stato contestato, rispettivamente, il ruolo di provvedere all'approvigionamento e alla commercializzazione della sostanza stupefacente. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Al riguardo, giova premettere che il procedimento in questione ha ad oggetto l'istanza di attenuazione della misura cautelare della custodia in carcere, respinta dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento confermato dal Tribunale del riesame reggino a seguito di impugnazione proposta dal UZ ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. La richiesta era stata basata sulla valutazione di elementi nuovi consistenti nella documentazione inerente le contestate ipotesi di autoriciclaggio. Per chiarezza espositiva, si precisa che al UZ sono contestati, a titolo di imputazione provvisoria, il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990 in qualità di partecipe dell'associazione, operativo nella articolazione tedesca della stessa, in quanto finanziava parte delle importazioni di cocaina dal Sudamerica in Italia e in Australia gestite dall'associazione, nonché provvedeva al riciclaggio degli illeciti attraverso società allo stesso intestate all'estero ( capo C); i reati fine sub C6) e C78), riguardanti importazione di cocaina;
due ipotesi di autoriciclaggio di cui ai capi C90 e C92. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame, valutata la documentazione prodotta dal ricorrente, ha escluso i gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo C92, mentre ne ha ribadito la sussistenza in ordine alla ipotesi descritta al capo C90, e ha ritenuto comunque insussistenti elementi idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3. Ciò posto, va ribadito che controllo di legittimità relativo al provvedimenti "de libertate", secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, sent. n. 2146 del 25/5/95, Tontoli ed altro, Rv. 201840). 4. La insussistenza dei gravi indizi di colpevole2:za ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della loffica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Rv. 237012; Sez. 4, sent. N. 26992 del-- 2013, Rv.255460; Sez. 2, sent.n.27866 del 17.6.2019, Rv 276946 Sez. 2, n. 27865 del 14/05/2019, Sepe, Rv. 277016-02). 5. Delineato nei superiori termini l'orizzonte dello scrutinio di legittimità nell'ambito dei procedimenti cautelari, deve osservarsi che il percorso argomentativo sviluppato dal Tribunale, rispetto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per l'ipotesi contestata sub C 90) a carico del ricorrente, risulta immune dalle denunciate aporie di ordine logico e del tutto coerente rispetto all'acquisito compendio indiziario. 6. Il Tribunale ha infatti evidenziato le risultanze inequivoche del materiale intercettivo ( pag. 2 ella ordinanza impugnata), precisamente la conversazione del UZ con i genitori nella quale il predetto riferisce loro di emettere fatture per almeno mille euro al giorno per ciascuno degli autolavaggi da lui gestiti (" fai una macchina o fai dieci macchine non fa differenza . perché la cassaforte deve essere svuotata"... ; spiegando i meccanismi di controllo in Germania -"basta che paghi le tasse".. e il sistema rodato di "pulizia" del denaro, così descritto:( "se un giorno esce veramente buono e i clienti veramente vengono e fai mille., duemila euro,. non metti niente.. se io giorno dopo esce cento euro che è venuta una macchina sola novecento li metti tu! E paghi le tasse così sei pulito davanti allo Stato.. e questi soldi li metti sul conto e puoi comprarti quello che vuoi., perché con i soldi che hai nella cassaforte non puoi comprarti solo la gingomma"). Si tratta di dichiarazioni di inequivoco valore dimostrativo delle illecite attività del ricorrente, congruamente valorizzate dai giudici del riesame per ribadire la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Il Tribunale ben argomenta, inoltre, in ordine al rilievo difensivo per cui la società UZ MI & ARTeresa GB avrebbe dimostrato le prestazioni a fronte dell'ingente importo fatturato, riguardanti servizi di lavaggio in favore della TE. In proposito, i giudici di merito considerano che sussistono fatture di importo ben più esiguo, intestate a soggetti diversi da TE, in ordine alle quali nulla aveva dedotto o chiarito il ricorrente, e che proprio tali fatture, di importi bassi ( analiticamente citate dai giudici di merito) rivelavano l'attuazione del meccanismo di riciclaggio ben chiarito da UZ nella conversazione sopra riportata. In più, viene specificato che la documentazione prodotta dalla difesa comprovante la regolarità della fatturazione emessa nei confronti della TE ( di cui si è già detto) riguardava solo uno dei due autolavaggi gestiti dal UZ, e non l'altro, parimenti utilizzato per il compimento delle attività di autoriciclaggio, secondo le contestazioni contenute nella imputazione provvisoria. 4. Del tutto congrua, infine, la motivazione in ordine all'adeguatezza della misura. Sul punto si osserva che, secondo l' art.275, terzo comma, cod.proc.pen., in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una serie di delitti, tra cui quello di cui all'art.74 DPR n.309/90, ricompreso nell'art.51 comma 3 bis cod.proc.pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con alte misure meno afflittive, che valgano comunque ad assicurare la separazione dell'indiziato dal contesto delinquenziale e ad impedire la reiterazione del reato (Corte Cost., 22 luglio 2011 n.231). Ciò posto, ben motiva il Tribunale laddove - per escludere la concedibilità di misure autocustodiali invocate dalla difesa in luoghi lontani sia dalla Calabria che dalla Germania - oltre a richiamare la detta presunzione relativa, ha valutato la totale assenza di elementi di novità volti a giustificare la richiesta;
l'insufficienza, al riguardo, della esclusione degli indizi per una sola ipotesi di autoriciclaggio, a fonte della gravità del quadro complessivo;
il fatto che il UZ aveva operato a favore della associazione calabrese pur trovandosi in luogo fisicamente lontano dalla Calabria (appunto, la Germania) senza che ciò impedisse lo stabile mantenimento dei contatti e la conduzione delle contestate attività a supporto del sodalizio criminale. Il residente Né è illogica la motivazione dei giudici di merito in ordine alla adombrata irragionevolezza della misura in rapporto ad altri partecipi al sodalizio, in quanto, sul punto, il Tribunale segnala che si tratta di posizioni di corre cui non sono stati contestati reati fine o altri reati ( quali l'autoriciclaggio), come nel caso del UZ. Quanto al decorso del tempo, va rammentato l'indirizzo di questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, valevole per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura. Invero, la clausola di esclusione prevista dall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo (Sez.
3 - n. 46241 del 20/09/2022, Rv. 283835; Sez.
2 - n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766). 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delia Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 luglio 2024 Il 9onsigliere estensore