Art. 2.
All' articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 888 , sono apportate le seguenti modificazioni:
l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e' stabilita in lire 1.100.061 milioni la dotazione, per l'anno finanziario 1985, del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di revisione del Ministero medesimo";
il tredicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 12.400.482.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di Previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 in applicazione dell' articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge n. 968".
All' articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 888 , sono apportate le seguenti modificazioni:
l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e' stabilita in lire 1.100.061 milioni la dotazione, per l'anno finanziario 1985, del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di revisione del Ministero medesimo";
il tredicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 12.400.482.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di Previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 in applicazione dell' articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge n. 968".