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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2230/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PE MARIA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15297/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250053482868000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2213/2026 depositato il 09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato alla commissione tributaria di Napoli, Ricorrente_1 Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 07120250053482868000 ; emessa da Agenzia delle Entrate-SC relativa al mancato pagamneto della Tassa auto, anno 2019 di competenza della Regione Campania per l'auto tg. Targa_1 per l'importo di € 233,06, deducendo la omessa notifica degli atti prodromici-avviso di accertamento e consequenziale prescrizione dei tributi richiesti, e concludeva per dichiarare illegittimo e/o nullo l'atto della riscossione. La Regione Campania, regolarmente evocata, mediante notifica del ricorso a pec istituzionale, non si costituiva in giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-SC, affidataria del servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali gestiti direttamente dalla Regione Campania, evidenziando con riferimento alle doglianze della ricorrente la competenza specifica della Regione Campania, già evocata in giudizio la legittimità dell'iscrizione a ruolo, e concludeva per il rigetto del ricorso. La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte che all' udienza camerale del 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal ricorrente è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. Nel merito dell'eccepita prescrizione della tassa automobilistica va evidenziato che le contestazioni mosse da parte ricorrente attengono a profili di illegittimità nell'adozione di atti da parte convenuta (Regione Campania), unico soggetto, che ha la possibilità, e l'onere sostanziale e processuale, di contrastare la paventata illegittimità. La Corte Costituzionale, sent. n. 109/2007, individua “il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: l'onere della prova, perciò, grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria. Adempiuti gli oneri formali per la “provocatio ad opponendum” e instauratasi la fase contenziosa” il titolare della pretesa fiscale “è tenuto a passare dalla allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti della parte contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto secondo lo schema tipico dell'art. 2697 c.c.. Si ritiene, che in assenza di tale attività non costituisca obbligo del Giudice procedere alla acquisizione di ufficio di atti e documenti settembre 2007, n. 14960 del 22 giugno 2010, Cass., sez. V-trib., sentenza 20 gennaio 2016, n. 955 che in tema di contenzioso tributario enuncia il principio che l'art. 7 del d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546 in tema di possibile acquisizione d'ufficio dei mezzi di prova e' norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo). Tale principio costituisce applicazione dell'art. 115 c.p.c secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e il successivo art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, se da un lato considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, dall'altro, impone al Giudice adito di prendere atto della mancanza di argomenti difensivi, o, in altri termini, di constatare l'impossibilita' di confutare l'infondatezza della pretesa attorea in relazione a comportamenti omissivi di parte convenuta. Nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce la prescrizione delle somme riportate nella cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-SC, prescrizione maturata per omessa notifica di validi atti interruttivi. Sicchè le somme riportate dalla cartella di pagamento riferite all'avviso di accertamento (a titolo di tassa automobilistica, sanzioni ed interessi, anno 2017, soggette a prescrizione triennale), risultano ampiamente prescritte;
il ricorso cosi come motivato ed argomentato in ordine alla paventata illegittimità deve essere accolto. Accertata l'illegitttimita' dell''atto impugnato, occorre procedere all'indagine finalizzata all' individuazione dei legittimi contraddittori. Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito in fase di riscossione coattiva, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' dei vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. L'individuazione della legittimazione a contraddire, nell'ambito di un'azione tendente a far accertare l'insussistenza di un credito portato da un atto di riscossione a cio' destinato, nel caso in cui il contribuente impugni l'atto esattoriale deducendone la nullita' per omessa notifica dell'atto presupposto di sua competenza o contestando, per vizi propri, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al concessionario, sul quale, se destinatario dell'impugnazione, non incombe ai sensi dell'art. 39 del D,leg. vo 112/99 l'onere di chiamare in giudizio l'ente. Nessun ulteriore onere e' da ravvisare in capo al contribuente nel caso specifico, avendo la ricorrente legittimamente diretto la propria azione nei confronti del concessionario della riscossione e dell'ente creditore. Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di ricorso non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte assorbiti ai fini della decisione. Spese del giudizio Le spese del presente giudizio sono compensate attesa l'esiguita dell'importo
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata cartella di pagamento;
compensa le spese
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PE MARIA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15297/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250053482868000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2213/2026 depositato il 09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato alla commissione tributaria di Napoli, Ricorrente_1 Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 07120250053482868000 ; emessa da Agenzia delle Entrate-SC relativa al mancato pagamneto della Tassa auto, anno 2019 di competenza della Regione Campania per l'auto tg. Targa_1 per l'importo di € 233,06, deducendo la omessa notifica degli atti prodromici-avviso di accertamento e consequenziale prescrizione dei tributi richiesti, e concludeva per dichiarare illegittimo e/o nullo l'atto della riscossione. La Regione Campania, regolarmente evocata, mediante notifica del ricorso a pec istituzionale, non si costituiva in giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-SC, affidataria del servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali gestiti direttamente dalla Regione Campania, evidenziando con riferimento alle doglianze della ricorrente la competenza specifica della Regione Campania, già evocata in giudizio la legittimità dell'iscrizione a ruolo, e concludeva per il rigetto del ricorso. La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte che all' udienza camerale del 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal ricorrente è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. Nel merito dell'eccepita prescrizione della tassa automobilistica va evidenziato che le contestazioni mosse da parte ricorrente attengono a profili di illegittimità nell'adozione di atti da parte convenuta (Regione Campania), unico soggetto, che ha la possibilità, e l'onere sostanziale e processuale, di contrastare la paventata illegittimità. La Corte Costituzionale, sent. n. 109/2007, individua “il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: l'onere della prova, perciò, grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria. Adempiuti gli oneri formali per la “provocatio ad opponendum” e instauratasi la fase contenziosa” il titolare della pretesa fiscale “è tenuto a passare dalla allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti della parte contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto secondo lo schema tipico dell'art. 2697 c.c.. Si ritiene, che in assenza di tale attività non costituisca obbligo del Giudice procedere alla acquisizione di ufficio di atti e documenti settembre 2007, n. 14960 del 22 giugno 2010, Cass., sez. V-trib., sentenza 20 gennaio 2016, n. 955 che in tema di contenzioso tributario enuncia il principio che l'art. 7 del d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546 in tema di possibile acquisizione d'ufficio dei mezzi di prova e' norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo). Tale principio costituisce applicazione dell'art. 115 c.p.c secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e il successivo art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, se da un lato considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, dall'altro, impone al Giudice adito di prendere atto della mancanza di argomenti difensivi, o, in altri termini, di constatare l'impossibilita' di confutare l'infondatezza della pretesa attorea in relazione a comportamenti omissivi di parte convenuta. Nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce la prescrizione delle somme riportate nella cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-SC, prescrizione maturata per omessa notifica di validi atti interruttivi. Sicchè le somme riportate dalla cartella di pagamento riferite all'avviso di accertamento (a titolo di tassa automobilistica, sanzioni ed interessi, anno 2017, soggette a prescrizione triennale), risultano ampiamente prescritte;
il ricorso cosi come motivato ed argomentato in ordine alla paventata illegittimità deve essere accolto. Accertata l'illegitttimita' dell''atto impugnato, occorre procedere all'indagine finalizzata all' individuazione dei legittimi contraddittori. Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito in fase di riscossione coattiva, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' dei vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. L'individuazione della legittimazione a contraddire, nell'ambito di un'azione tendente a far accertare l'insussistenza di un credito portato da un atto di riscossione a cio' destinato, nel caso in cui il contribuente impugni l'atto esattoriale deducendone la nullita' per omessa notifica dell'atto presupposto di sua competenza o contestando, per vizi propri, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al concessionario, sul quale, se destinatario dell'impugnazione, non incombe ai sensi dell'art. 39 del D,leg. vo 112/99 l'onere di chiamare in giudizio l'ente. Nessun ulteriore onere e' da ravvisare in capo al contribuente nel caso specifico, avendo la ricorrente legittimamente diretto la propria azione nei confronti del concessionario della riscossione e dell'ente creditore. Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di ricorso non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte assorbiti ai fini della decisione. Spese del giudizio Le spese del presente giudizio sono compensate attesa l'esiguita dell'importo
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata cartella di pagamento;
compensa le spese