Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 1.7.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2796/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 05/11/1956 in Lentini (SR), c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Rivecchio Leandro;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “il sig. è affetto da: esiti di trattamento endoprotesi d'anca destra. Con Parte_1 riferimento alle tabelle indicative, delle percentuali d'invalidità, per le minorazioni e le malattie invalidanti di legge pubblicate nella gazzetta ufficiale del 26-02.1992, la patologia riscontrata e descritta, determina una riduzione della generica capacità lavorativa quantificabile nella misura del 40% e precisamente:
1) Esiti di trattamento endoprotesi d'anca codice 7223
Concludendo rispondendo ai quesiti dell'illustre giudice del lavoro ,ritengo di poter sostenere che è ritenuto invalido con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa dal 34 al 73% (art. 2 e 13 L 118/71 e art.9 D L 509/88, , le quali come indicate nelle tabelle di legge determinano una riduzione della generica capacità lavorativa del 40%(quaranta per cento) e non ha diritto alla corresponsione dell'assegno mensile di invalidità”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare che lo stato patologico del ricorrente è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “DIAGNOSI CLINICA CONCLUSIVA E PATOLOGIE RISCONTRATE
Esiti modicamente disfunzionali da ictus cerebrale già sofferto nel mese di giugno 2024, recidiva nel mese di febbraio 2025 da stenosi carotidea destra già sottoposta a TEA
Cardiopatia ipertensiva con ipocinesia della parete laterale ventricolo sinistro in II classe NYHA (FE 48%)
Diabete mellito tipo II in trattamento insulinico con complicanze macroangiopatiche
Artroprotesi anca dx per coxartrosi destra in esito a frattura acetabolo destro (passaggi posturali e deambulazione liberi e autonomi con appoggio a bastone monopodalico)
Gonartrosi a modesta incidenza funzionale
Esiti non disfunzionali di frattura della VI costola destra
GIUDIZIO MEDICO LEGALE IN BASE AL CONTENUTO DELLA DOMANDA GIUDIZIALE
Invalido civile 81%
DECORRENZA DEL REQUISITO SANITARIO
FEBBRAIO 2025
(in soggetto 68enne) allorché si ebbe recidiva di un ictus cerebrale in uno con le altre patologie (cardiopatia ipertensiva, diabete mellito insulino-dipendente con complicanze macroangiopatiche in tale epoca diagnosticate e che si assommano alle precedenti patologie (esiti di artroprotesi anca destra con discrete limitazioni funzionali e gonartrosi a lieve incidenza funzionale)”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che, sussistendo il requisito sanitario richiesto per l'assegno mensile di assistenza, l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza da febbraio 2025 (in soggetto di anni 68); compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 01/07/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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