Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 04/03/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza. n. 49/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa AN De RA, ha pronunciato, all’esito dell’udienza del 9 dicembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37726 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XXX nata in [...] il XXX (cod. fisc. XXX), rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Gaudio (fax 0994520652 e pec: vgaudio@pec.it) e Francesco Sallustio (sallustio.francesco@oravta.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata in Bari, alla via Amendola, n. 166 (c/o lo studio dell’avv. Reale)
contro:
- l’INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;
VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 9 dicembre 2025, l’avv. Sallustio per la ricorrente e l’avv. De Leonardis per l’INPS;
Ritenuto e considerato in
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024, la ricorrente XXX, ut supra rappresentata e difesa, titolare di una quota della pensione di reversibilità spettantele in qualità di coniuge superstite di XXX deceduto in data XXX, espone che: (i) a seguito della sentenza del Tribunale di Taranto (n. rg. 1755/2014 del 16 aprile 2015) veniva ripartita la pensione di reversibilità in godimento con l’ex coniuge, sig.ra XXX, nella misura del 60%, residuando in suo favore il 40%; (ii) l’INPS, nonostante la sentenza che definiva la suddetta ripartizione del trattamento di reversibilità, effettuava in data 2 maggio 2015 il pagamento a titolo di arretrati maturati dal 1° marzo 2013 al 2 maggio 2015 pari a 32.256,20 trattenendo “…la somma di € 4.967,45 a titolo di rateo spettante alla XXX (…) la somma pari a 6.356,48 a titolo di irpef …€ 634,38 a titolo di irpef sugli arretrati relativi all’anno 2015 e la ulteriore somma pari a € 164,23 a titolo di irpef netta relativa al pagamento del mese corrente…” ; (iii) a decorrere dal giugno 2015 e sino al dicembre 2015, l’INPS “…corrispondeva l’intera pensione alla ricorrente, trattenendo l’Irpef per un importo pari a 164,23….”; (iv) successivamente “…l’Inps procedeva a trattenere la somma pari a 179,69 per n. sette rate, e la somma di € 178,51 per n. 101 rate, per un totale trattenuto pari a € 24.254,79…”; (v) dal gennaio 2016 l’Inps corrispondeva la prestazione a lei spettante pari a € 466,26.
Evidenzia la ricorrente che con successive pec del giugno e luglio 2024 contestava all’Istituto previdenziale la correttezza delle trattenute effettuate a titolo di restituzione in quanto, a suo avviso, erano eccessive “…rispetto a quanto percepito e non spettante…”.
Nello specifico, all’esito di una serie di calcoli riportati nel contesto del ricorso introduttivo, la ricorrente contesta la correttezza dell’operato dell’Inps e chiede la restituzione dell’importo complessivo di € 8.069,07 in quanto sarebbero state operate dall’Inps ritenute al lordo di quanto ricevuto (indebitamente) e, non invece, al netto.
2.- In data 6 giugno 2025, si è costituito l’Inps evidenziando che: (i) il Tribunale di Taranto con sentenza n. 4158/2015 ha riconosciuto il diritto della sig.ra XXX (vedova divorziata del dante causa XXX), con decorrenza 1° marzo 2013, una quota di pensione di reversibilità pari al 36,60% della pensione del de cuius e alla ricorrente sig.ra XXX la quota residua del 24,60% del medesimo trattamento; (ii) a seguito di tale pronunciamento è stato ridotto l’importo della pensione riconosciuta alla ricorrente, con conseguente formazione di un indebito pari a complessivi € 24.254,79, corrisposti e non spettanti sulla sua pensione di reversibilità nel periodo 1° marzo 2013 - 30 novembre 2015, corrispondente “…all’ammontare della pensione spettante alla sig.ra XXX…”; (iii) il recupero di quanto dovuto è integralmente avvenuto a partire da maggio 2015, sino ad aprile 2024, in forza della rateizzazione, da ultimo, di n. 101 rate (di € 178,51 ciascuna) decorrenti dal dicembre 2015 sino ad aprile 2024; (iv) correttamente il recupero è stato effettuato al lordo e non al netto, stante l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 150 del decreto-legge n. 34/2020, disciplinante la soggetta materia, trattandosi di rapporto definito antecedentemente all’entrata in vigore della suddetta normativa (avvenuta il 19 maggio 2020).
3.- All’odierna udienza (dopo che alla precedente del 17 giugno 2025, la ricorrente era stata onerata di provvedere alla regolarizzazione della procura alle liti, in quanto carente dell’attestazione di conformità), l’avv. Sallustio per la ricorrente e l’avv. De Leonardis per l’Inps, hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, in conformità agli atti scritti.
4.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
5.- Il ricorso è infondato.
6.- Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta di restituzione avanzata dalla ricorrente nei confronti dell’Inps di una quota parte delle somme trattenute dall’Istituto (in esecuzione della sentenza n. 4158/2015 del giudice civile), dopo che le erano state erogate indebitamente; nello specifico, la XXX rivendica l’errato recupero sul rilievo che sarebbe stato effettuato mediante la trattenuta delle somme al lordo degli oneri fiscali e non, invece, al netto così come, invece, avvenuto nei suoi confronti all’atto dell’originaria (non dovuta) erogazione.
Evidenzia, preliminarmente, il giudicante che il petitum si rivela chiaro dal punto di vista giuridico, ancorché i calcoli riportati dalla ricorrente nel corpo del ricorso si appalesano confusi, di difficile comprensione, se non, addirittura, ai limiti dell’inintelligibilità.
La questione controversa, relativa al recupero al lordo o al netto degli indebiti su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto, è stata oggetto di puntuale disciplina recata dall’art. 150 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. n. 17 luglio 2020, n. 77 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”).
Al riguardo, va precisato, tuttavia, che alla fattispecie all’esame - come pertinentemente dedotto dall’Inps in sede di costituzione in giudizio - non può applicarsi il citato art. 150, il quale, nell’introdurre all’art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il comma 2 bis, ha stabilito che le somme restituite al soggetto erogatore “…se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili…”.
Con tale disposizione il legislatore ha inteso deflazionare il contenzioso derivante dalla pregressa normativa e dalla connessa prassi dell’amministrazione finanziaria in forza delle quali il sostituto d’imposta era tenuto a richiedere al percettore la restituzione delle somme indebite - se assoggettate a tassazione in anni precedenti - al lordo delle ritenute fiscali, mentre il contribuente era onerato al recupero delle ritenute subite attraverso il meccanismo della deduzione degli oneri dal reddito complessivo dell’anno di imposta in cui era avvenuta la ripetizione della somma lorda.
Tale norma si colloca, peraltro, nell’ambito di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la restituzione deve riguardare solo le somme effettivamente percepite dal contribuente in quanto entrate nella concreta disponibilità del percettore (cfr., Cass., 24 maggio 2018, n. 12933, Cass., sez. lav., 11 gennaio 2019, n. 517).
Per quel che concerne la sua decorrenza, il comma 3 dell’art. 150 cit. ha previsto che la restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute IRPEF opera per quelle “…restituite dal 1° gennaio 2020…”, facendo salvi “…i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto…”, vale a dire alla data dal 19 maggio 2020.
In via interpretativa, la giurisprudenza contabile ha, inoltre, recepito quanto disciplinato dallo stesso Inps che, all’art. 5 della “Circolare n. 74 del 22 novembre 2021” ha chiarito che il suddetto art. 150 cit. non si applica, tra gli altri, ai rapporti definiti alla data del 19 maggio 2020, nella cui casistica sono riconducibili quelli per cui «…sia in corso un piano di recupero rateizzato, calcolato al lordo delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, in quanto il rapporto tra le parti è stato “definito” al momento dell’approvazione del piano di recupero…» (cfr. Sez. Giur. Lazio, sent. n. 374/2025).
Orbene, dalla documentazione agli atti si evince che il recupero delle somme indebitamente erogate alla XXX (pari all’importo complessivo lordo € 24.254,79) è stato oggetto di un piano di rateizzazione elaborato dall’INPS, la cui prima rata di € 4.967,45 è stata recuperata nel maggio 2015 e le successive rate, nei diversi importi mensili di € 179,69 ed € 178,51, rispettivamente da giugno a novembre 2015 e da dicembre 2015 a giugno 2024, onde trattasi, all’evidenza, di un rapporto “definito” ben prima dell’entrata in vigore dell’art. 150 cit. (19 maggio 2020) e, come tale, si rivela del tutto corretto l’operato dell’INPS che ha recuperato le somme indebite percepite dalla ricorrente al lordo delle ritenute di legge.
7.- Conclusivamente, per le ragioni suesposte, il ricorso va rigettato con soccombenza delle spese di giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 1 c.g.c., quali liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 37726 del registro di segreteria, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS che si liquidano complessivamente in € 300,00.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 9 dicembre 2025 Il Giudice F. to (AN De RA)
Depositata il 04.03.2026 Il Funzionario F. to (Dott.ssa Anna Rossano)