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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/06/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1573/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di appello di Venezia
- Sezione prima civile e impresa - riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di: dott. Guido Santoro Presidente rel. dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTE NZ A nella causa civile iscritta a ruolo il 12/09/2023, promossa con atto di citazione da a) (C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ) QUALI C.F._2 Parte_3 C.F._3
EREDI DI , Persona_1
b) (C.F: , Parte_4 C.F._4
c) (C.F.: ) e (C.F.: Parte_5 C.F._5 Parte_6
), QUALI EREDI DI , C.F._6 Persona_2
d) (C.F.: ), Parte_7 C.F._7
e) (C.F.: , Parte_8 C.F._8
f) (C.F. ), Parte_9 C.F._9
g) (C.F. ), Parte_10 C.F._10
h) (C.F.: ), (C.F.: Parte_11 C.F._11 Parte_12
e (C.F.: ), QUALI EREDI DI C.F._12 Parte_13 C.F._13
, Persona_3
i) (C.F.: ), Parte_14 C.F._14
j) (C.F.: ) e (C.F.: Parte_15 C.F._15 Parte_16
), QUALI EREDI DI , C.F._16 Persona_4
k) (C.F.: ), Parte_17 C.F._17
l) (C.F.: ), Parte_18 C.F._18
m) (C.F.: ), Parte_19 C.F._19
n) (C.F.: ) e (C.F.: Parte_20 C.F._20 Parte_21
QUALI EREDI DI , C.F._21 Persona_5
-1- o) (C.F: ), QUALE EREDE DI Parte_22 C.F._22 Per_6
, Per_7
p) (C.F.: ), Parte_23 C.F._23
q) (C.F.: ), (C.F.: Parte_24 C.F._24 Parte_25
) e (C.F.: , quest'ultimo C.F._25 Parte_26 C.F._26 costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi genitori e rappresentanti legali e Controparte_1
, tutti e tre QUALI EREDI DI , Persona_8 Persona_9
r) (C.F.: ), Parte_27 C.F._27
s) (C.F.: ), Parte_28 C.F._28
t) (C.F.: , Parte_29 C.F._29
tutti rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca
Michielan e Alessandro Michielan con domicilio eletto presso il loro studio in Mogliano Veneto, via
Matteotti n.20/1 come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
attori in riassunzione
contro
(C.F.: ) quale Controparte_2 P.IVA_1 successore ex lege di e quale procuratore ex lege della C.F._30 [...] in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Filippo Doni con domicilio eletto presso l'Avvocatura in Venezia, Santa Croce n. 929, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in CP_2 riassunzione;
convenuta in riassunzione
Oggetto: Indebito soggettivo – indebito oggettivo - Giudizio di rinvio da Corte di Cassazione disposto con ordinanza n. 11818/2023 pubblicata in data 5/5/2023, avverso sentenza pronunciata dalla II sezione Corte d'Appello di Venezia in data 18/10/17 n. 2299/2017.
CONCLUSIONI delle PARTI
Per parte attrice in riassunzione:
“Ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, in esito dell'ordinanza n. 12620/2023 della
Suprema Corte di Cassazione (ed in accoglimento dell'appello del 8.10.2015 RG 2429/2015 avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, seconda sezione civile n. 1802/2014, pronunciata il
29 luglio 2014 - pubblicata il 8.9.2014 - non notificata, nel giudizio n. 2808/2009 RG):
A) in via principale condannarsi Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a ripetere, per i titoli indicati in
[...]
-2- narrativa, nell'atto di appello del 8.10.2015 e nell'atto di citazione notificato avanti il Tribunale di
Venezia il 26.03.2009 nel giudizio n 2808/2009 a:
-- sig. , sig. e sig.ra (quali ER Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
) la somma complessiva di € 24.196,22 oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo
[...] effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig. la somma di € 15.678,07, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo Parte_4 effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia
-- sig.ra e sig.ra (quali ER di ) la somma di € Parte_5 Parte_6 Persona_2
20.827,46, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig.ra la somma di € 23.851,13, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al Parte_7 saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta
di giustizia;
-- sig.ra la somma di € 21.598,08, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al Parte_8 saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig.ra la somma di € 19.951,33, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al Parte_9 saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig. la somma di € 24.145,54, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al Parte_10 saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o -- sig.ra Pt_13
, sig.ra e sig.ra (ER ) la somma di €
[...] Parte_12 Parte_11 Persona_3
18.897,89, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig.ra la somma di € 15.420,68, oltre interessi di legge, dal dì del Parte_14 dovuto al saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig. e la sig.ra (ER ) la somma di € Parte_16 Parte_15 Persona_4
19.478,75, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-3- -- sig. la somma di €. 23.373,71, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo Parte_17 effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig.ra la somma di € 24.924,12, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al Parte_18 saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig.ra la somma di € 23.373,71, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo Parte_19 effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig. e sig.ra (ER ) la somma di € 22.684,28 Parte_21 Parte_20 Persona_5 oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig. la somma di € 25.637,13, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo Parte_22 effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenta di
giustizia (erede ; Persona_10
-- sig. la somma di € 20.805,84, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al Parte_23 saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig.ra -- sig.ra , sig. (ER di ) la Parte_24 Parte_25 Parte_26 Persona_9 somma di € 23.198,66, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig. la somma di € 24.416,08, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al Parte_27 saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
minore ritenuta di giustizia;
-- sig.ra la somma di € 19.494,67, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo Parte_28 effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig.ra la somma di € 19.494,67, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al Parte_29 saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
B) In via subordinata, accertata la responsabilità di Controparte_5
- condannarsi
[...] Controparte_6
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale
[...] in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, subentrata nella titolarità dei rapporti passivi di ex CP_5
-4- art. 21 D.L. 201/2011 (conv. in L. 214/2011), a risarcire a ciascuno degli attori –appellanti (qui riassumenti), i danni da loro subiti, corrispondenti alle somme precisate a favore degli stessi alla precedente lettera A) delle presenti conclusioni, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi”
Per parte convenuta in riassunzione:
” NEL MERITO: rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: Per la non creduta ipotesi di ritenuta applicabilità di un coefficiente di abbattimento, applicarsi il coefficiente dello 0,8174, di cui al comunicato dell'Agenzia del Territorio 29.03.2004, pubblicato nella G.U. 29.03.2004, n. 74 [doc. 39], con riduzione del 10,53% degli importi quantificati dagli odierni riassumenti e in CTU.
In denegata ipotesi di qualsivoglia riduzione del prezzo di compravendita stabilito nei contratti stipulati tra l'Istituto e gli attori, ordinarsi la restituzione proporzionale di quanto dagli stessi
percepito a titolo di contributo per agevolazione del mutuo.
Spese, diritti ed onorari in ogni caso integralmente rifusi per entrambi i gradi del giudizio”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli allora attori in primo grado convenivano in giudizio, davanti al Tribunale ordinario di Venezia, la Controparte_4
e (cui succedeva in primo grado per ottenere la
[...] CP_5 CP_2 ripetizione di quanto pagato in eccedenza o, in subordine, il risarcimento dei danni per l'omessa custodia dei documenti contenenti la manifestazione di volontà circa l'opzione d'acquisto delle unità immobiliari dell'allora di cui erano conduttori aventi diritto alla prelazione e che CP_5 erano oggetto del processo di dismissione del patrimonio pubblico di cui al D.L. 25 settembre 2001
n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001 n. 410.
1.1. Gli attori assumevano di essere stati conduttori di unità immobiliari site in Venezia- Marghera, di proprietà di quale procuratore di e inserite in un processo di CP_5 Controparte_4 dismissione del patrimonio pubblico (avviato mediante l'invio ai conduttori di n. 3 sondaggi, due tra il 1998 e 2000 e uno nel 2001), e di essersi resi acquirenti di tali unità, in seguito all'esercizio del diritto di prelazione, ma ad un prezzo che non aveva tenuto conto di un abbattimento, a loro dire dovutogli, per l'effetto dell'art. 3 comma 20 legge n.410/2001, riconosciuto dalla legge ai conduttori che avessero manifestato la loro volontà di acquistare l'immobile tramite raccomandata inviata
-5- entro il 31 ottobre 2001. Ciò in quanto non aveva trovato documentazione CP_5 comprovante tale espressa volontà, che essi sostenevano di aver manifestato all'ente.
2. e successivamente contestava integralmente le pretese avversarie e chiedeva, in CP_5 CP_2 via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del TAR di Venezia.
3. Assunte le prove orali, disposta ed espletata la c.t.u., il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
4. Avverso tale sentenza proponevano appello gli attori in primo grado chiedendo: ”in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, seconda sezione civile n. 1802/2014 […] 1- dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, come rimessione della causa al Tribunale di Venezia ai sensi e per gli effetti dell'art. 353 c.p.c. ed accogliersi le domande svolte dagli attori in primo grado;
2-in ipotesi di conferma della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta in via principale, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria svolta in via subordinata dagli attori – appellanti e rimettersi la causa al Tribunale di Venezia ai sensi e per gli effetti dell'art. 353 c.p.c. 3 – in ogni caso, in riforma della sentenza di primo grado Nel merito: in via principale condannarsi […] a ripetere per i titoli indicati in narrativa […] le somme Controparte_4 indicate in atto di appello […] B) In via subordinata, accertata la responsabilità di […] CP_5 condannarsi […] a risarcire gli attori appellanti dei danni subiti, corrispondenti alle somme CP_2 di cui alla precedente lettera A) delle presenti conclusioni, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo” ( pagg. 41,42,43, atto di appello).
5. Si costituiva in giudizio in proprio e quale procuratore di chiedendo: “ IN CP_2 Controparte_4
VIA PREGIUDIZIALE DI RITO, confermarsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del
T.A.R. di Venezia, con riguardo sia alla domanda principale che a quella subordinata, proposta in primo grado;
NEL MERITO: rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: Per la non creduta ipotesi di ritenuta applicabilità di un coefficiente di abbattimento, applicarsi il coefficiente dello 0, 0,8174, di cui al comunicato dell'Agenzia del Territorio 29.03.2024, pubblicato nella G.U. 29.03.2004, N.74 [doc. 39]. In denegata ipotesi di qualsivoglia riduzione del prezzo di compravendita stabilito nei contratti stipulati tra l'Istituto e gli attori, ordinarsi la restituzione proporzionale di quanto dagli stessi percepito a titolo di contributo per agevolazione del mutuo. Spese, diritti ed onorari in ogni caso integralmente rifusi per entrambi i gradi del giudizio”. (pag. 40, comparsa di costituzione in appello).
6. Con sentenza n. 2299/2017, la Corte di Appello di Venezia, sezione II, rigettava l'impugnazione.
6.1.La Corte rilevava che l'Istituto previdenziale si determinava a vendere ad un prezzo prestabilito ed accettato ex adverso, ragion per cui, vertendo la causa nel campo dell'interesse legittimo volto
-6- alla corretta determinazione del prezzo e non nell'ambito di un mancato rispetto dei diritti soggettivi di opzione e prelazione, anche la deliberazione circa la responsabilità per la mancata custodia dei documenti riguardanti l'abbattimento del prezzo sarebbe stata attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo.
7. Gli appellanti ricorrevano per cassazione formulando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo lamentavano la violazione e la falsa applicazione delle norme di riparto della giurisdizione
(artt. 3 n. 1034/1971, 7 D. Lgs. n. 104/2010 e 2 l. n. 2248/1865 all. E, ai sensi dell'art. 360 n. 1
c.p.c.) e si dolevano della statuizione della Corte nel punto in cui riteneva che la responsabilità extra contrattuale per l'omessa custodia dei documenti prodromici all'offerta, appartenesse alla giurisdizione amministrativa: secondo i ricorrenti la mancata custodia dei documenti non poteva tradursi in esercizio di potestà pubblicistica, era invece, da associare ad un comportamento materiale che aveva generato un danno patrimoniale in capo agli acquirenti. Con il secondo motivo lamentavano una violazione dell'art. 360 n.4 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello e la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.
8. , pur regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio. CP_2
9. Con ordinanza n. 11818/2023 del 5/05/2023, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso e dichiarava assorbito il secondo.
9.1. La Corte di Cassazione ha sul punto così motivato: “3.1) Va preliminarmente chiarito che l'art.
374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite" (Sez. U., n. 1599 del 19 gennaio 2022). Nel caso di specie,
è stato dedotta l'illiceità di un comportamento materiale della Pubblica Amministrazione e, sul punto, la giurisdizione del giudice ordinario può dirsi consolidata, in base alla giurisprudenza di questa Suprema Corte a sezioni unite (Sez. U, n. 23436 del 27 luglio 2022; Sez. U., n. 16848 del 4 ottobre 2012). La questione, dunque, può essere trattata dalla sezione semplice.
3.2) Venendo all'esame del primo motivo, la Corte ne rileva la fondatezza perché quello lamentato dai ricorrenti è indubbiamente un comportamento materiale della Pubblica Amministrazione. E' pacifico infatti che, al fine della cartolarizzazione degli immobili già appartenenti allo Stato ed agli
Enti pubblici, fosse stato promosso un sondaggio volto a individuare la volontà dei conduttori circa
l'intenzione di acquisire i locali abitati. A tale sondaggio era legata la previsione di un abbattimento ulteriore del prezzo, mediante un assenso che gli inquilini avrebbero dovuto manifestare attraverso una dichiarazione contenuta nei fogli-registro, poi consegnati dai portieri di ciascuno stabile agli
-7- uffici competenti. Il mancato reperimento di tali fogli-registro presso la sede dell'Ente ha determinato l'impossibilità dei richiedenti di accedere all'ulteriore abbattimento del prezzo.
3.3) Una volta preso atto che la domanda di risarcimento del danno o di ripetizione d'indebito era motivata da un comportamento asseritamente negligente dell'Amministrazione nella custodia e conservazione dei predetti documenti, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario, secondo il costante orientamento della Corte di legittimità.
3.4) Invero, perfino in tema di procedure ad evidenza pubblica, la controversia relativa alla responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento del privato circa la correttezza dell'azione amministrativa, spetta al giudice ordinario, anche in relazione alla fase procedimentale - in cui la P.A. agisce secondo regole di rilievo pubblicistico - che intercorre tra
l'aggiudicazione provvisoria, al termine della procedura di selezione della migliore offerta, e
l'aggiudicazione definitiva, cui segue di regola il contratto, laddove a fondamento della domanda risarcitoria sia posta una responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, senza contestare la legittimità dell'esercizio della funzione pubblica ma la correttezza del
comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione, atteso che il presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, è sempre che la controversia inerisca ad una situazione di potere dell'amministrazione e che la "causa petendi" si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo (Sez. U., n. 13595 del 29 aprile 2022). Tale principio vale dunque a maggior ragione nella fattispecie, in cui viene invocato
l'accertamento, non della legittimità del contratto ex sé, ma della responsabilità civile della P.A. legata ad un comportamento materiale nell'ambito di un'attività vincolata, non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere o di un'attività discrezionale dell'amministrazione (Sez. U., n.
28979 del 17 dicembre 2020; Sez. U., n. 12640 del 13 maggio 2019). Il secondo motivo resta logicamente assorbito.
Pertanto la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinchè riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi sopra esposti regolando, all'esito, le spese di questo giudizio”.
10. Gli attori come in epigrafe indicati hanno riassunto il processo, chiedendo a questa Corte, quale giudice del rinvio, in via principale la condanna di
[...]
a ripetere le somme in atto di citazione Controparte_4 indicate per i titoli esposti nell'atto di appello dell'8/10/2015 e nell'atto di citazione avanti il
Tribunale di Venezia il 26/3/2009; in via subordinata, hanno chiesto di accertare la responsabilità di con condanna di [quale ente subentrato nella titolarità dei rapporti passivi CP_5 CP_2 di ex art. 21 D.L. 201/2011 (conv. in L. 214/2011)], a risarcire a ciascuno degli attori – CP_5
-8- appellanti (qui riassumenti), i danni da loro subiti, corrispondenti alle somme indicate alla lettera A) delle conclusioni presenti nell'atto di citazione in riassunzione, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo.
11. Si è costituita nel processo riassunto in proprio e quale procuratore di CP_2 Controparte_4 chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, e in via subordinata, nell'ipotesi della ritenuta applicabilità del coefficiente di abbattimento, richiedeva l'applicazione del coefficiente dello 0,8174 di cui al comunicato dell'Agenzia del Territorio del
29.03.2004, con riduzione del 10,53%, degli importi qualificati dagli odierni riassumenti sulla base della c.t.u. espletata;
infine, nella denegata ipotesi di una riduzione del prezzo di compravendita statuito, hanno chiesto ordinarsi la restituzione proporzionale di quanto dagli stessi percepito a titolo di contributo per agevolazione del mutuo. Con vittoria di spese.
12. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 15 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
13. La materia del contendere attiene all'abbattimento del prezzo previsto dal comma 20 dell'art. 3 della legge 410/2001 per i conduttori di immobili di proprietà INPDAP che “abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. Gli attori, conduttori resisi acquirenti degli immobili già , sostengono di CP_5 essere stati privati della possibilità di godere del predetto abbattimento, pur avendo risposto entro il termine stabilito al sondaggio promosso dall , con consegna al portiere delle loro CP_5 manifestazioni scritte di interesse all'acquisto, e pur avendo il portiere regolarmente recapitato tali manifestazioni all'ufficio competente dell . Gli attori, avendo l sostenuto di non CP_5 CP_5 aver rinvenuto alcuna manifestazione di volontà di acquisto da parte dei conduttori, hanno imputato lo smarrimento dei relativi documenti a responsabilità dell'ente pubblico e hanno in conseguenza chiesto il riconoscimento dell'equivalente pecuniario dell'abbattimento, mediante ripetizione della parte di prezzo pagata in eccesso ovvero a titolo di danni, commisurati a quella medesima differenza tra il prezzo pagato e il minor corrispettivo che avrebbero avuto diritto di versare.
14. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n.2299/2017, avendo respinto l'appello proposto, confermava la sentenza del Tribunale di Venezia n.1802/2014, affermando in motivazione che, in presenza di un titolo valido ed efficace, non vi sarebbe luogo per invocare la domanda di ripetizione d'indebito, che per potersi verificare avrebbe avuto bisogno dell'annullamento delle vendite stipulate dai ricorrenti. La Corte riteneva, inoltre, che la domanda dei ricorrenti fosse da intendere come una contestazione sul prezzo discrezionalmente fissato dalla Pubblica
-9- Amministrazione, nell'esercizio di un potere pubblico davanti al quale sussistono interessi legittimi e non diritti soggettivi e senza che assumesse rilevanza l'eventuale errore tecnico, in quanto anche la fase di formazione dell'offerta rientrava nell'esercizio del potere amministrativo discrezionale. Infine, riteneva corretto che il tribunale di Venezia avesse declinato la domanda subordinata di risarcimento danni da omessa custodia del sondaggio 2001, non esaminabile a causa della pregiudizialità della giurisdizione amministrativa che interessa ogni atto della fase procedimentale di formazione del prezzo.
15. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza che ha annullato la sentenza n.2299/2017 della Corte
d'appello, ha affermato che il comportamento lamentato dai ricorrenti è “indubbiamente” un comportamento materiale dalla Pubblica Amministrazione, precisando come al fine della cartolarizzazione degli immobili appartenenti allo Stato e agli Enti Pubblici fosse legata la promozione di un sondaggio al quale era connessa la previsione di un abbattimento ulteriore del prezzo, tramite un assenso che gli inquilini erano chiamati a manifestare mediante una dichiarazione contenuta nei fogli registro, consegnati dai portieri di ciascuno stabile agli uffici competenti, il cui mancato reperimento, ha determinato l'impossibilità di accedere ad un ulteriore abbattimento del prezzo. Pertanto, “Una volta preso atto che la domanda di risarcimento del danno
o di ripetizione d'indebito era motivata da un comportamento asseritamente negligente dell'Amministrazione nella custodia e conservazione dei predetti documenti, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario, secondo il costante orientamento della Corte di legittimità” (pag. 5, sentenza Corte Cassazione).
Ciò premesso, va ricordato che il giudice del rinvio è vincolato ai principi affermati dalla suprema
Corte e che è opportuno qui di seguito testualmente riportare: “ Invero, perfino in tema di procedure ad evidenza pubblica, la controversia relativa alla responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento del privato circa la correttezza dell'azione amministrativa, spetta al giudice ordinario, anche in relazione alla fase procedimentale - in cui la P.A. agisce secondo regole di rilievo pubblicistico - che intercorre tra l'aggiudicazione provvisoria, al termine della procedura di selezione della migliore offerta, e l'aggiudicazione definitiva, cui segue di regola il contratto, laddove a fondamento della domanda risarcitoria sia posta una responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, senza contestare la legittimità dell'esercizio della funzione pubblica ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione, atteso che il presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, è sempre che la controversia inerisca ad una situazione di potere dell'amministrazione e che la "causa petendi" si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo (Sez. U., n. 13595 del 29 aprile 2022). Tale principio vale
-10- dunque a maggior ragione nella fattispecie, in cui viene invocato l'accertamento, non della legittimità del contratto ex sé, ma della responsabilità civile della P.A. legata ad un comportamento materiale nell'ambito di un'attività vincolata, non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere o di un'attività discrezionale dell'amministrazione (Sez. U., n. 28979 del 17 dicembre 2020; Sez. U.,
n. 12640 del 13 maggio 2019)”.
15.1. Mette conto altresì ricordare che “in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità” (Cass. 20887/2018; Cass. 7091/2022).
16. E va quindi in proposito rilevato che la s. Corte - nell'ordinanza che ha dato origine alla presente fase - ha ritenuto “pacifico che al fine della cartolarizzazione degli immobili già appartenenti allo Stato ed agli Enti pubblici, fosse stato promosso un sondaggio volto a individuare la volontà dei conduttori circa l'intenzione di acquisire i locali abitati. A tale sondaggio era legata la previsione di un abbattimento ulteriore del prezzo, mediante un assenso che gli inquilini avrebbero dovuto manifestare attraverso una dichiarazione contenuta nei fogli-registro, poi consegnati dai portieri di ciascuno stabile agli uffici competenti. Il mancato reperimento di tali fogli-registro presso la sede dell'Ente ha determinato l'impossibilità dei richiedenti di accedere all'ulteriore abbattimento del prezzo” (ordinanza 11818/2023, pag. 5).
17. Ciò posto, vanno in ogni caso ritenuti adeguatamente comprovati in causa, alla stregua della documentazione versata in atti, del dibattito fra le parti in causa e degli esiti dell'indagine testimoniale effettuata in primo grado (v., in particolare, le deposizioni dei portieri Testimone_1
e e le dichiarazioni rese dal teste ), i seguenti fatti: Testimone_2 Tes_3
- l'effettuazione da parte dell'ente pubblico di una pluralità di indagini dirette all'acquisizione delle manifestazioni di interesse dei conduttori;
- l'effettuazione, in particolare, di un sondaggio da parte dell nel periodo maggio-ottobre CP_5
2001;
- la consegna ai portieri degli stabili delle manifestazioni di volontà degli inquilini di acquisizione delle unità immobiliare locate;
- la consegna da parte del portiere all'ufficio competente dell;
CP_5
-11- - il mancato reperimento presso l'ente, anche in esito a specifiche indagini, dei documenti relativi alle manifestazioni di interesse.
Così ricostruita in fatto, nei suoi profili minimi essenziali, la vicenda rilevante a fini di causa, vanno vagliate le eccezioni e contestazioni mosse dalla difesa dell e dirette a contrastare, innanzi CP_2 tutto, l'an del credito preteso dagli attori e, quindi, anche il profilo attinente al quantum.
18. Con un primo ordine di argomentazioni l sostiene che, essendosi proceduto alla vendita CP_2 delle singole unità immobiliari, i conduttori hanno accettato le condizioni di vendita proposte dall , onde sarebbe loro precluso “a distanza di 3 anni dalla vendita” pretendere il CP_5 riconoscimento di un coefficiente di abbattimento del prezzo, a fronte di un contratto le cui validità ed efficacia non sono poste in discussione.
18.1. Il punto è che la domanda degli attori – come meglio si avrà modo in prosieguo di evidenziare – va inquadrata in termini di richiesta di indole risarcitoria per quello che la s. Corte ha chiaramente indicato trattarsi di un “comportamento materiale”, vale a dire la non diligente custodia delle dichiarazioni di interesse.
Il che pone fuori gioco il tema della validità del contratto o dell'idoneità di esso a precludere ogni questione relativa al “prezzo”. In questo contendere si controverte su di un fatto illecito della p.a. a causa del quali gli attori deducono di non aver potuto fruire di un'agevolazione sul prezzo di acquisto: la conclusione del contratto non comporta – al di là dell'espressione di una protestatio contraria del tutto superflua – alcuna volontà abdicatoria di quel diritto al beneficio spettante.
L'alternativa della mancata acquisizione del bene, come ognun vede, non è esigibile a fronte della pretesa ad una mera riduzione del corrispettivo: è in altri termini del tutto ragionevole che le parti siano nondimeno addivenute alla conclusione del contratto nei termini nei quali la p.a. ha imposto, ma, nondimeno, non può trarsi da tale imposta e unilaterale quantificazione del prezzo alcuna volontà delle parti di rinunciare al conseguimento dell'abbattimento spettante a quei conduttori.
19. L ha altresì allegato che non potrebbe darsi rilievo a manifestazioni di volontà di acquisto CP_2 di beni immobili nei confronti della p.a. in forme sostitutive di quella scritta. Anche tale obiezione non coglie nel segno, in quanto in questa sede non si tratta di verificare la conclusione di un contratto nei confronti di una p.a., ma – come detto – di accertare la responsabilità dell'ente pubblico per una sua condotta materiale produttiva di danno a terzi. D'altronde, la domanda degli attori muove proprio dal presupposto che un documento esistesse e che il suo successivo smarrimento ha inibito loro di fruire dell'abbattimento del prezzo, dolendosi, dunque, degli effetti dannosi della condotta dell'ente nella custodia della documentazione affidatagli. A ben vedere, dunque, è proprio la necessità che la volontà di acquisto si manifestasse per iscritto a costituire il presupposto del danno lamentato dai qui attori in riassunzione.
-12- 20. È certamente corretto porre a carico degli attori l'onere di dare la dimostrazione in causa di aver indirizzato all anteriormente al 31-10-2021 la dichiarazione scritta recante la volontà CP_5 di acquistare l'immobile, come sostiene la difesa della parte convenuta in riassunzione (comparsa di risposta, pag. 10, in grassetto), ma - per quanto sopra già osservato - va ritenuto che gli attori abbiano compiutamente adempiuto a tale onere probatorio sugli stessi gravante.
21. Che il sondaggio (nella specie quello del 2001) fosse idoneo a dimostrare la volontà degli inquilini di procedere all'acquisto dell'unità immobiliare da essi locata è elemento risultante in causa alla stregua di diversi elementi.
Innanzi tutto, come già evidenziato, è la s. Corte a muovere dal presupposto secondo cui “a tale sondaggio era legata la previsione di un abbattimento ulteriore del prezzo, mediante un assenso che gli inquilini avrebbero dovuto manifestare attraverso una dichiarazione contenuta nei fogli- registro, poi consegnati dai portieri di ciascuno stabile agli uffici competenti” (ordinanza
11818/2023, pag. 5)
In secondo luogo, è la stessa amministrazione a riconoscere che il sondaggio deve equipararsi alla manifestazione di volontà all'acquisto. Nella nota 27-6-2004 (prodotta quale doc. 9 del fascicolo degli attori) il Ministero delle Finanze, dando atto dell'esito della riunione fra gli enti gestori, ha chiarito che “nonostante il contenuto dell'interpello disposto dalla circolare Pt_30 mirasse soltanto a sondare la propensione, il risultato di tale sondaggio si è di fatto concretizzato nella manifestazione di volontà all'acquisto da parte dei conduttori, anche ove detta manifestazione sia stata espressa con termini non giuridicamente del tutto appropriati, ma dal contenuto sostanziale inequivocabilmente diretto ad esprimere la volontà di acquisto dell'immobile occupato”.
Va rilevato che il documento n. 9 ora menzionato non solo non è stato contestato dalla difesa dell , ma – anzi – costei ha dedotto che “resta onere degli attori provare di aver indirizzato ad CP_2
anteriormente al 31.10.2001, una dichiarazione scritta di volontà di acquistare gli CP_5 immobili dagli stessi condotti” (comparsa conclusionale, pag. 14), così implicitamente riconoscendo la sufficienza della risposta nei termini previsti da quel sondaggio quale manifestazione di volontà all'acquisto (cfr. anche pagina 12 della comparsa conclusionale, ove si dà atto che: ha interpretato latamente la legge per tentare di venire incontro alle CP_5 necessità dei conduttori, cercando in ogni modo traccia di eventuali manifestazioni di volontà di acquisto degli attori stessi, purché scritte e pervenute ad anteriormente al CP_5
31.10.2001”) .
21. La difesa della parte convenuta in riassunzione richiama e insiste poi sulla deduzione che “la legge, pur a posteriori, abbia richiesto per la valida manifestazione di volontà, l'invio di una
-13- raccomandata a.r.” (comparsa di risposta, pag. 11), mentre nel caso di specie, per le stesse allegazioni degli inquilini, non è stata inviata una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La deduzione si richiama al disposto dell'articolo 1 d.l. 41/2004 (“
1. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal
secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è
determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.”) il quale, facendo rinvio alle modalità previste dal secondo periodo del comma
20 dell'art 3 d.l. 351/2001, ha nuovamente introdotto (dopo la sua abrogazione con d.l. 269/2003) il requisito per cui il diritto allo “sconto” per cui è causa per coloro che “abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
22. A prescindere dal travagliato iter normativo di tale comma 20, introdotto nel 2001, prima abrogato nel 2003 e poi reintrodotto nel 2004, occorre considerare che al momento del sondaggio iniziatosi a maggio 2001 non era ancora stato posto il requisito dell'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento (il d.l. n. 351 risale al settembre 2001), onde l'acquisizione del diritto al c.d. abbattimento va verificata con riguardo al momento della relativa manifestazione di volontà.
23. In ogni caso, va considerato che la prescrizione inerente all'invio della raccomandata con avviso di ricevimento va apprezzata avuto riguardo alla concreta modalità osservata nel caso in esame, nel quale, mediante la consegna brevi manu da parte di un dipendente dell , CP_5 appositamente indicato, all'ufficio dello stesso ente, si prevedeva un iter formalizzato, connesso e conseguente al deposito di atti diretti alla conclusione di un contratto presso la pubblica amministrazione, con relativa protocollazione. Ben può ritenersi che un siffatto procedimento di comunicazione, del resto indicato e attuato dalla stessa p.a., equivalga in toto a una
“raccomandata a mani” del tutto equipollente a quella inviata a mezzo posta.
L'equipollenza della c.d. raccomandata a mani alla raccomandata con avviso di ricevimento, formalmente richiesta dalla disposizione normativa sopra ricordata, è stata del resto riconosciuta dalla stessa p.a.
Nella nota 27-6-2004 (prodotta quale doc. 9 del fascicolo degli attori) il Ministero delle finanze ha stabilito espressamente che “il parere dell'Avvocatura Generale dello stato estende l'equipollenza della raccomandata con avviso di ricevimento alla raccomandata a mano sulla base del principio di affidabilità della p.a. mediante riscontro presso i propri atti dell'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del soggetto … pertanto, anche sulla base dell'ampia giurisprudenza fornita dall'Avvocatura dell'INPDAP all'Avvocatura Generale dello Stato, non si può non riconoscere la validità di comunicazioni inviate e/o consegnate differentemente da quanto
-14- letteralmente scritto al comma 20 articolo 3 legge 410/01, poiché trattasi di atti che per contenuto e forma la pubblica amministrazione ha l'obbligo di protocollare e conservare”.
Alla stregua di tali osservazioni, che alcuni conduttori abbiano tuzioristicamente anche inviato via posta le loro dichiarazioni di acquisto non può valere a impedire a chi non ha ritenuto di seguire una tale forma di comunicazione, limitandosi a dar corso a quanto indicato dallo stesso ente proprietario di conseguire l'abbattimento in questione.
24. L sostiene poi che “non hanno alcuna valenza probatoria le dichiarazioni testimoniali CP_2 vertendosi in materia in cui non è ammessa la prova scritta” e che non sussisterebbe “alcuna ragione per derogare alla regola che vieta la prova scritta dei contratti (e dei negozi giuridici, ancorché unilaterali recettizi)” (comparsa di risposta, pag. 13).
In proposito, anche a ritenere che la parte convenuta intenda sostenere che non sarebbe legittima la prova per testimoni in riferimento a contratti per i quali è richiesta la forma scritta per la validità dell'atto, l'assunto pare non tener conto che non si tratta di verificare la conclusione di un contratto o di stabilire gli effetti diretti di una manifestazione di volontà unilaterale, ma – ben diversamente – di apprezzare le conseguenze pregiudizievoli che lo smarrimento di quelle dichiarazioni scritte abbia prodotto per i conduttori qui attori e, in tale precisata prospettiva, la prova testimoniale risulta pienamente ammissibile.
25. Con riferimento al profilo del quantum l sostiene che “il coefficiente di abbattimento da CP_2 applicare sarebbe quello relativo al periodo in cui è stata redatta la perizia di stima (10.03.2004), e precisamente quello di 0,8174, di cui al comunicato dell'Agenzia del Territorio 29.03.2004, pubblicato nella G.U. 29.03.2004, n. 74 (esattamente citato dagli attori, che poi però riportano un coefficiente diverso. Cfr. doc. 39 di ” e ciò sulla base della previsione dell'art. 1, CP_5 comma 2, d.l. 23.02.2004, n. 41, convertito in l. 23.04.2004, n. 104 (“Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001").
Poiché la perizia di stima risaliva al 10 marzo 2004, la difesa dell sostiene che “il coefficiente CP_2 da applicare è quello di 0,8174, di cui al comunicato dell'Agenzia del Territorio 29.03.2004, pubblicato nella G.U. 29.03.2004, n. 74 [doc. 39]”.
Secondo gli attori in riassunzione, al contrario, occorrerebbe tener presente che la procedura di vendita si è sviluppata in un arco temporale più ampio, ben superiore ai sei mesi: nella specie le lettere di offerta in opzione ai conduttori qui attori risultano inviate da marzo a settembre del 2005
-15- con ultimo atto di cessione nel luglio del 2006. La procedura ha dunque interessato tempi superiori al previsto e tali da interessare due semestri e, dunque, due diversi coefficienti aggregati di abbattimento (di pubblicazione appunto semestrale), onde andrebbe fatta applicazione del coefficiente di abbattimento disponibile al tempo della prima offerta in opzione ossia quello pubblicato nella G.U. del 17 gennaio 2005 (0,7314), mentre sarebbe incongruo utilizzare un coefficiente risalente al marzo 2004 (quello pubblicato sulla G.U. del 29-3-2004).
25.1. Sul punto occorre partire dal dato normativo dell'art. 1, comma 2, d.l. 41/04 (convertito in legge 23-4-2004 n. 104) secondo il quale
"il prezzo di vendita è fissato applicando al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall'Agenzia del Territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatori del mercato immobiliare
(OMI) e di altri parametri di mercato.
La norma si occupa successivamente del caso in cui le offerte di opzione agli inquilini siano state inviate dall'ente oltre sei mesi dopo la valutazione operata dall'Agenzia del territorio, ponendo il tema delle variazioni di valore intervenute in tale lasso temporale
"qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti aggregati di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in data immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001".
È chiaro dunque che con tale meccanismo di abbattimento della stima si intendeva riportare i valori al primo semestre del 2001, assicurando ai conduttori il prezzo a tale data per il quale essi avevano acquisito il relativo diritto.
In proposito va tenuto presente anche il D.M. 26 marzo 2004 che all'art. 1 ha chiarito, con riguardo alle lettere di offerta in opzione inviate dopo il 12 giugno 2004 (come nella specie, ove risultano inviate nel marzo-settembre 2005) l'utilizzazione dell'ultima tabella pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
“i gestori … degli immobili trasferiti alla nell'ambito delle CP_4 operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi del D.L. n. 352, applicano ai conduttori di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 41 il prezzo di vendita … determinato dall'Agenzia del Territorio … ridotto applicando i coefficienti di abbattimento riferiti al comune in cui è ubicato l'immobile e contenuti nelle tabelle pubblicate con cadenza semestrale nella G.U. … per le lettere di offerta in opzione inviate successivamente (quindi dopo il 12 giugno 2004) i gestori utilizzano l'ultima tabella pubblicata dalla G.U. …”
-16- E l'ultima tabella successiva alle prime offerte di acquisto (marzo 2005) non è certo quella pubblicata nella G.U. del 29-3-2004 (come pretenderebbe ), ma è quella pubblicata nella CP_2
Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2005 n. 12, alla cui pagina 29 è presente il coefficiente per la provincia di Venezia di 0,7314.
Ne viene che risulta fondata la pretesa degli attori in riassunzione di fare applicazione del coefficiente pubblicato in data immediatamente precedente l'invio delle offerte in opzione.
26. Il coefficiente di abbattimento dei quali gli attori avevano diritto di fruire è dunque quello di
0,7314. Il che comporta l'accoglimento delle relative richieste degli attori in riassunzione, che sono state conformate appunto con l'applicazione di quel coefficiente, come da nessuno posto in discussione.
27. La deduzione della difesa erariale in ordine alla necessità di tener conto, nella determinazione delle somme in favore degli attori dei “mutui agevolati” è rimasta del tutto vaga e indeterminata, oltre che sfornita di qualsivoglia elemento di concreto riscontro e, come tale, non può trovare accoglimento.
28. Alla luce dei fatti come sopra ricostruiti, vanno verificate le domande in proposito formulate dalla parte attrice in riassunzione.
29. In via principale gli attori hanno chiesto la condanna di (la controparte contrattuale degli CP_4 atti di vendita) a “ripetere, per i titoli indicati in narrativa” ai singoli conduttori-acquirenti le somme da ciascuno pagate a titolo di prezzo in eccesso rispetto all'abbattimento non riconosciuto per il mancato reperimento delle manifestazioni di volontà all'acquisto (v. conclusione sub A).
In via subordinata gli attori hanno formulato domanda di condanna dell (nella qualità di CP_2 successore di ) a risarcire ai predetti conduttori-acquirenti i danni da essi subiti e CP_5 corrispondenti alle maggiori somme dovute pagare a titolo di prezzo per il mancato riconoscimento del più volte menzionato “abbattimento”.
30. La domanda diretta alla “ripetizione” di una parte del prezzo pagato in occasione degli acquisti degli immobili non può trovare accoglimento.
La mancanza di un titolo giustificativo è in radice esclusa dalla sussistenza di un contratto che è pacificamente valido ed efficace fra le parti e non sottoposto ad alcuna impugnativa. Anzi, proprio l'esistenza del contratto non invalidabile è il presupposto per la accoglibilità della domanda risarcitoria, che muove dalla constatata impossibilità di ottenere l'agevolazione sul prezzo a seguito della condotta imputabile all'ente pubblico.
40. Va infatti riconosciuta la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, basata sulla illiceità del comportamento materiale della p.a. nella mancata diligente custodia di quella
-17- documentazione che, se conservata, avrebbe garantito agli inquilini anche l'abbattimento per cui è causa, producendo per tal via il pregiudizio agli attori in riassunzione.
41. Come sopra motiva\to, le richieste degli attori, basate sul coefficiente di abbattimento dello
0,7314, devono trovare accoglimento.
42. Attesa la natura di debito risarcitorio e, dunque, di valore, gli importi riconosciuti vanno maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi via via maturati sul capitale annualmente rivalutato. Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. Il principio per cui gli interessi possono essere attribuiti solo su domanda vale per le obbligazioni pecuniarie in senso stretto (Cass., sez. I, Sentenza n. 10354 del
17.5.05), ma nel caso di specie vi è anche espressa richiesta in proposito. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u., Sentenza n. 1712 del 17.12.95), ma dal
“coacervo” del credito originario via via rivalutata con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno).
Non è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
43. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte convenuta in riassunzione e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi
(salvo che per la fase trattazione-istruttoria in appello, considerata la sua limitatezza in tale grado) dei compensi previsti del d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente
(scaglione da € 260.001 a € 520.000), nei limiti della nota spese prodotta.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo in sede di rinvio sulle domande delle parti così provvede:
1. condanna , in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, in solido con
[...]
, a pagare per il titolo e le causali di cui in Controparte_8 motivazione a
a- , e (quali ER Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
) la somma complessiva di € 24.196,22;
[...]
-18- b- la somma di € 15.678,07; Parte_4
c- (quali ER di ) la somma di € 20.827,46; Parte_31 Persona_2
la somma di € 23.851,13; Parte_32
e- la somma di € 21.598,08; Parte_8
f- la somma di € 19.951,33; Parte_9
g- la somma di € 24.145,54; Parte_10
h- , e (n.q. di ER ) la somma di € Parte_13 Parte_12 Parte_11 Persona_3
18.897,89;
i- la somma di € 15.420,68; Parte_14
j- e (quali ER ) la somma di € Parte_16 Parte_15 Persona_4
19.478,75;
k- la somma di €. 23.373,71; Parte_17
l- la somma di € 24.924,12; Parte_18
m- la somma di € 23.373,71; Parte_19
n- e (quali ER di ) la somma di € Parte_21 Parte_20 Persona_5
22.684,28;
o- nella qualità di erede di la somma di € 25.637,13; Parte_22 Persona_10
p- la somma di € 20.805,84; Parte_23
q- , , (quali ER di ) la somma di € Parte_24 Parte_25 Parte_26 Persona_9
23.198,66;
r- la somma di € 24.416,08; Parte_27
la somma di € 19.494,67; Parte_33
t- la somma di € 19.494,67; Parte_29 somme tutte da maggiorarsi della rivalutazione monetaria maturata secondo gli indici
ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dalla data di comprovata messa in mora e sino alla data della presente sentenza e agli interessi al saggio legale annualmente maturati sulla somma via via rivalutata nello stesso torno di tempo e con gli interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza e sino al saldo;
2. dichiara tenuto e condanna , in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore di
[...]
a rifondere le spese Controparte_8 processuali sostenute dalla parte attrice in riassunzione, spese che liquida in:
- € 14.020,00 per compensi del giudizio avanti il tribunale;
- € 13.635,00 per compensi del giudizio avanti la corte d'appello;
-19- - € 10.696,00 per compensi del giudizio di legittimità
- € 17.179,00 per compensi del giudizio di rinvio, oltre a € 2.512,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Venezia, 12 giugno 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-20-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di appello di Venezia
- Sezione prima civile e impresa - riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di: dott. Guido Santoro Presidente rel. dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTE NZ A nella causa civile iscritta a ruolo il 12/09/2023, promossa con atto di citazione da a) (C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ) QUALI C.F._2 Parte_3 C.F._3
EREDI DI , Persona_1
b) (C.F: , Parte_4 C.F._4
c) (C.F.: ) e (C.F.: Parte_5 C.F._5 Parte_6
), QUALI EREDI DI , C.F._6 Persona_2
d) (C.F.: ), Parte_7 C.F._7
e) (C.F.: , Parte_8 C.F._8
f) (C.F. ), Parte_9 C.F._9
g) (C.F. ), Parte_10 C.F._10
h) (C.F.: ), (C.F.: Parte_11 C.F._11 Parte_12
e (C.F.: ), QUALI EREDI DI C.F._12 Parte_13 C.F._13
, Persona_3
i) (C.F.: ), Parte_14 C.F._14
j) (C.F.: ) e (C.F.: Parte_15 C.F._15 Parte_16
), QUALI EREDI DI , C.F._16 Persona_4
k) (C.F.: ), Parte_17 C.F._17
l) (C.F.: ), Parte_18 C.F._18
m) (C.F.: ), Parte_19 C.F._19
n) (C.F.: ) e (C.F.: Parte_20 C.F._20 Parte_21
QUALI EREDI DI , C.F._21 Persona_5
-1- o) (C.F: ), QUALE EREDE DI Parte_22 C.F._22 Per_6
, Per_7
p) (C.F.: ), Parte_23 C.F._23
q) (C.F.: ), (C.F.: Parte_24 C.F._24 Parte_25
) e (C.F.: , quest'ultimo C.F._25 Parte_26 C.F._26 costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi genitori e rappresentanti legali e Controparte_1
, tutti e tre QUALI EREDI DI , Persona_8 Persona_9
r) (C.F.: ), Parte_27 C.F._27
s) (C.F.: ), Parte_28 C.F._28
t) (C.F.: , Parte_29 C.F._29
tutti rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca
Michielan e Alessandro Michielan con domicilio eletto presso il loro studio in Mogliano Veneto, via
Matteotti n.20/1 come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
attori in riassunzione
contro
(C.F.: ) quale Controparte_2 P.IVA_1 successore ex lege di e quale procuratore ex lege della C.F._30 [...] in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Filippo Doni con domicilio eletto presso l'Avvocatura in Venezia, Santa Croce n. 929, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in CP_2 riassunzione;
convenuta in riassunzione
Oggetto: Indebito soggettivo – indebito oggettivo - Giudizio di rinvio da Corte di Cassazione disposto con ordinanza n. 11818/2023 pubblicata in data 5/5/2023, avverso sentenza pronunciata dalla II sezione Corte d'Appello di Venezia in data 18/10/17 n. 2299/2017.
CONCLUSIONI delle PARTI
Per parte attrice in riassunzione:
“Ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, in esito dell'ordinanza n. 12620/2023 della
Suprema Corte di Cassazione (ed in accoglimento dell'appello del 8.10.2015 RG 2429/2015 avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, seconda sezione civile n. 1802/2014, pronunciata il
29 luglio 2014 - pubblicata il 8.9.2014 - non notificata, nel giudizio n. 2808/2009 RG):
A) in via principale condannarsi Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a ripetere, per i titoli indicati in
[...]
-2- narrativa, nell'atto di appello del 8.10.2015 e nell'atto di citazione notificato avanti il Tribunale di
Venezia il 26.03.2009 nel giudizio n 2808/2009 a:
-- sig. , sig. e sig.ra (quali ER Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
) la somma complessiva di € 24.196,22 oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo
[...] effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig. la somma di € 15.678,07, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo Parte_4 effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia
-- sig.ra e sig.ra (quali ER di ) la somma di € Parte_5 Parte_6 Persona_2
20.827,46, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig.ra la somma di € 23.851,13, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al Parte_7 saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta
di giustizia;
-- sig.ra la somma di € 21.598,08, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al Parte_8 saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig.ra la somma di € 19.951,33, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al Parte_9 saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig. la somma di € 24.145,54, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al Parte_10 saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o -- sig.ra Pt_13
, sig.ra e sig.ra (ER ) la somma di €
[...] Parte_12 Parte_11 Persona_3
18.897,89, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig.ra la somma di € 15.420,68, oltre interessi di legge, dal dì del Parte_14 dovuto al saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig. e la sig.ra (ER ) la somma di € Parte_16 Parte_15 Persona_4
19.478,75, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-3- -- sig. la somma di €. 23.373,71, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo Parte_17 effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig.ra la somma di € 24.924,12, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al Parte_18 saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig.ra la somma di € 23.373,71, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo Parte_19 effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig. e sig.ra (ER ) la somma di € 22.684,28 Parte_21 Parte_20 Persona_5 oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig. la somma di € 25.637,13, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo Parte_22 effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenta di
giustizia (erede ; Persona_10
-- sig. la somma di € 20.805,84, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al Parte_23 saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig.ra -- sig.ra , sig. (ER di ) la Parte_24 Parte_25 Parte_26 Persona_9 somma di € 23.198,66, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig. la somma di € 24.416,08, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al Parte_27 saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
minore ritenuta di giustizia;
-- sig.ra la somma di € 19.494,67, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo Parte_28 effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-- sig.ra la somma di € 19.494,67, oltre interessi di legge, dal dì del dovuto al Parte_29 saldo effettivo, rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
B) In via subordinata, accertata la responsabilità di Controparte_5
- condannarsi
[...] Controparte_6
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale
[...] in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, subentrata nella titolarità dei rapporti passivi di ex CP_5
-4- art. 21 D.L. 201/2011 (conv. in L. 214/2011), a risarcire a ciascuno degli attori –appellanti (qui riassumenti), i danni da loro subiti, corrispondenti alle somme precisate a favore degli stessi alla precedente lettera A) delle presenti conclusioni, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi”
Per parte convenuta in riassunzione:
” NEL MERITO: rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: Per la non creduta ipotesi di ritenuta applicabilità di un coefficiente di abbattimento, applicarsi il coefficiente dello 0,8174, di cui al comunicato dell'Agenzia del Territorio 29.03.2004, pubblicato nella G.U. 29.03.2004, n. 74 [doc. 39], con riduzione del 10,53% degli importi quantificati dagli odierni riassumenti e in CTU.
In denegata ipotesi di qualsivoglia riduzione del prezzo di compravendita stabilito nei contratti stipulati tra l'Istituto e gli attori, ordinarsi la restituzione proporzionale di quanto dagli stessi
percepito a titolo di contributo per agevolazione del mutuo.
Spese, diritti ed onorari in ogni caso integralmente rifusi per entrambi i gradi del giudizio”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli allora attori in primo grado convenivano in giudizio, davanti al Tribunale ordinario di Venezia, la Controparte_4
e (cui succedeva in primo grado per ottenere la
[...] CP_5 CP_2 ripetizione di quanto pagato in eccedenza o, in subordine, il risarcimento dei danni per l'omessa custodia dei documenti contenenti la manifestazione di volontà circa l'opzione d'acquisto delle unità immobiliari dell'allora di cui erano conduttori aventi diritto alla prelazione e che CP_5 erano oggetto del processo di dismissione del patrimonio pubblico di cui al D.L. 25 settembre 2001
n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001 n. 410.
1.1. Gli attori assumevano di essere stati conduttori di unità immobiliari site in Venezia- Marghera, di proprietà di quale procuratore di e inserite in un processo di CP_5 Controparte_4 dismissione del patrimonio pubblico (avviato mediante l'invio ai conduttori di n. 3 sondaggi, due tra il 1998 e 2000 e uno nel 2001), e di essersi resi acquirenti di tali unità, in seguito all'esercizio del diritto di prelazione, ma ad un prezzo che non aveva tenuto conto di un abbattimento, a loro dire dovutogli, per l'effetto dell'art. 3 comma 20 legge n.410/2001, riconosciuto dalla legge ai conduttori che avessero manifestato la loro volontà di acquistare l'immobile tramite raccomandata inviata
-5- entro il 31 ottobre 2001. Ciò in quanto non aveva trovato documentazione CP_5 comprovante tale espressa volontà, che essi sostenevano di aver manifestato all'ente.
2. e successivamente contestava integralmente le pretese avversarie e chiedeva, in CP_5 CP_2 via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del TAR di Venezia.
3. Assunte le prove orali, disposta ed espletata la c.t.u., il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
4. Avverso tale sentenza proponevano appello gli attori in primo grado chiedendo: ”in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, seconda sezione civile n. 1802/2014 […] 1- dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, come rimessione della causa al Tribunale di Venezia ai sensi e per gli effetti dell'art. 353 c.p.c. ed accogliersi le domande svolte dagli attori in primo grado;
2-in ipotesi di conferma della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta in via principale, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria svolta in via subordinata dagli attori – appellanti e rimettersi la causa al Tribunale di Venezia ai sensi e per gli effetti dell'art. 353 c.p.c. 3 – in ogni caso, in riforma della sentenza di primo grado Nel merito: in via principale condannarsi […] a ripetere per i titoli indicati in narrativa […] le somme Controparte_4 indicate in atto di appello […] B) In via subordinata, accertata la responsabilità di […] CP_5 condannarsi […] a risarcire gli attori appellanti dei danni subiti, corrispondenti alle somme CP_2 di cui alla precedente lettera A) delle presenti conclusioni, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo” ( pagg. 41,42,43, atto di appello).
5. Si costituiva in giudizio in proprio e quale procuratore di chiedendo: “ IN CP_2 Controparte_4
VIA PREGIUDIZIALE DI RITO, confermarsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del
T.A.R. di Venezia, con riguardo sia alla domanda principale che a quella subordinata, proposta in primo grado;
NEL MERITO: rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: Per la non creduta ipotesi di ritenuta applicabilità di un coefficiente di abbattimento, applicarsi il coefficiente dello 0, 0,8174, di cui al comunicato dell'Agenzia del Territorio 29.03.2024, pubblicato nella G.U. 29.03.2004, N.74 [doc. 39]. In denegata ipotesi di qualsivoglia riduzione del prezzo di compravendita stabilito nei contratti stipulati tra l'Istituto e gli attori, ordinarsi la restituzione proporzionale di quanto dagli stessi percepito a titolo di contributo per agevolazione del mutuo. Spese, diritti ed onorari in ogni caso integralmente rifusi per entrambi i gradi del giudizio”. (pag. 40, comparsa di costituzione in appello).
6. Con sentenza n. 2299/2017, la Corte di Appello di Venezia, sezione II, rigettava l'impugnazione.
6.1.La Corte rilevava che l'Istituto previdenziale si determinava a vendere ad un prezzo prestabilito ed accettato ex adverso, ragion per cui, vertendo la causa nel campo dell'interesse legittimo volto
-6- alla corretta determinazione del prezzo e non nell'ambito di un mancato rispetto dei diritti soggettivi di opzione e prelazione, anche la deliberazione circa la responsabilità per la mancata custodia dei documenti riguardanti l'abbattimento del prezzo sarebbe stata attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo.
7. Gli appellanti ricorrevano per cassazione formulando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo lamentavano la violazione e la falsa applicazione delle norme di riparto della giurisdizione
(artt. 3 n. 1034/1971, 7 D. Lgs. n. 104/2010 e 2 l. n. 2248/1865 all. E, ai sensi dell'art. 360 n. 1
c.p.c.) e si dolevano della statuizione della Corte nel punto in cui riteneva che la responsabilità extra contrattuale per l'omessa custodia dei documenti prodromici all'offerta, appartenesse alla giurisdizione amministrativa: secondo i ricorrenti la mancata custodia dei documenti non poteva tradursi in esercizio di potestà pubblicistica, era invece, da associare ad un comportamento materiale che aveva generato un danno patrimoniale in capo agli acquirenti. Con il secondo motivo lamentavano una violazione dell'art. 360 n.4 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello e la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.
8. , pur regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio. CP_2
9. Con ordinanza n. 11818/2023 del 5/05/2023, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso e dichiarava assorbito il secondo.
9.1. La Corte di Cassazione ha sul punto così motivato: “3.1) Va preliminarmente chiarito che l'art.
374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite" (Sez. U., n. 1599 del 19 gennaio 2022). Nel caso di specie,
è stato dedotta l'illiceità di un comportamento materiale della Pubblica Amministrazione e, sul punto, la giurisdizione del giudice ordinario può dirsi consolidata, in base alla giurisprudenza di questa Suprema Corte a sezioni unite (Sez. U, n. 23436 del 27 luglio 2022; Sez. U., n. 16848 del 4 ottobre 2012). La questione, dunque, può essere trattata dalla sezione semplice.
3.2) Venendo all'esame del primo motivo, la Corte ne rileva la fondatezza perché quello lamentato dai ricorrenti è indubbiamente un comportamento materiale della Pubblica Amministrazione. E' pacifico infatti che, al fine della cartolarizzazione degli immobili già appartenenti allo Stato ed agli
Enti pubblici, fosse stato promosso un sondaggio volto a individuare la volontà dei conduttori circa
l'intenzione di acquisire i locali abitati. A tale sondaggio era legata la previsione di un abbattimento ulteriore del prezzo, mediante un assenso che gli inquilini avrebbero dovuto manifestare attraverso una dichiarazione contenuta nei fogli-registro, poi consegnati dai portieri di ciascuno stabile agli
-7- uffici competenti. Il mancato reperimento di tali fogli-registro presso la sede dell'Ente ha determinato l'impossibilità dei richiedenti di accedere all'ulteriore abbattimento del prezzo.
3.3) Una volta preso atto che la domanda di risarcimento del danno o di ripetizione d'indebito era motivata da un comportamento asseritamente negligente dell'Amministrazione nella custodia e conservazione dei predetti documenti, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario, secondo il costante orientamento della Corte di legittimità.
3.4) Invero, perfino in tema di procedure ad evidenza pubblica, la controversia relativa alla responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento del privato circa la correttezza dell'azione amministrativa, spetta al giudice ordinario, anche in relazione alla fase procedimentale - in cui la P.A. agisce secondo regole di rilievo pubblicistico - che intercorre tra
l'aggiudicazione provvisoria, al termine della procedura di selezione della migliore offerta, e
l'aggiudicazione definitiva, cui segue di regola il contratto, laddove a fondamento della domanda risarcitoria sia posta una responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, senza contestare la legittimità dell'esercizio della funzione pubblica ma la correttezza del
comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione, atteso che il presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, è sempre che la controversia inerisca ad una situazione di potere dell'amministrazione e che la "causa petendi" si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo (Sez. U., n. 13595 del 29 aprile 2022). Tale principio vale dunque a maggior ragione nella fattispecie, in cui viene invocato
l'accertamento, non della legittimità del contratto ex sé, ma della responsabilità civile della P.A. legata ad un comportamento materiale nell'ambito di un'attività vincolata, non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere o di un'attività discrezionale dell'amministrazione (Sez. U., n.
28979 del 17 dicembre 2020; Sez. U., n. 12640 del 13 maggio 2019). Il secondo motivo resta logicamente assorbito.
Pertanto la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinchè riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi sopra esposti regolando, all'esito, le spese di questo giudizio”.
10. Gli attori come in epigrafe indicati hanno riassunto il processo, chiedendo a questa Corte, quale giudice del rinvio, in via principale la condanna di
[...]
a ripetere le somme in atto di citazione Controparte_4 indicate per i titoli esposti nell'atto di appello dell'8/10/2015 e nell'atto di citazione avanti il
Tribunale di Venezia il 26/3/2009; in via subordinata, hanno chiesto di accertare la responsabilità di con condanna di [quale ente subentrato nella titolarità dei rapporti passivi CP_5 CP_2 di ex art. 21 D.L. 201/2011 (conv. in L. 214/2011)], a risarcire a ciascuno degli attori – CP_5
-8- appellanti (qui riassumenti), i danni da loro subiti, corrispondenti alle somme indicate alla lettera A) delle conclusioni presenti nell'atto di citazione in riassunzione, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo.
11. Si è costituita nel processo riassunto in proprio e quale procuratore di CP_2 Controparte_4 chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, e in via subordinata, nell'ipotesi della ritenuta applicabilità del coefficiente di abbattimento, richiedeva l'applicazione del coefficiente dello 0,8174 di cui al comunicato dell'Agenzia del Territorio del
29.03.2004, con riduzione del 10,53%, degli importi qualificati dagli odierni riassumenti sulla base della c.t.u. espletata;
infine, nella denegata ipotesi di una riduzione del prezzo di compravendita statuito, hanno chiesto ordinarsi la restituzione proporzionale di quanto dagli stessi percepito a titolo di contributo per agevolazione del mutuo. Con vittoria di spese.
12. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 15 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
13. La materia del contendere attiene all'abbattimento del prezzo previsto dal comma 20 dell'art. 3 della legge 410/2001 per i conduttori di immobili di proprietà INPDAP che “abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. Gli attori, conduttori resisi acquirenti degli immobili già , sostengono di CP_5 essere stati privati della possibilità di godere del predetto abbattimento, pur avendo risposto entro il termine stabilito al sondaggio promosso dall , con consegna al portiere delle loro CP_5 manifestazioni scritte di interesse all'acquisto, e pur avendo il portiere regolarmente recapitato tali manifestazioni all'ufficio competente dell . Gli attori, avendo l sostenuto di non CP_5 CP_5 aver rinvenuto alcuna manifestazione di volontà di acquisto da parte dei conduttori, hanno imputato lo smarrimento dei relativi documenti a responsabilità dell'ente pubblico e hanno in conseguenza chiesto il riconoscimento dell'equivalente pecuniario dell'abbattimento, mediante ripetizione della parte di prezzo pagata in eccesso ovvero a titolo di danni, commisurati a quella medesima differenza tra il prezzo pagato e il minor corrispettivo che avrebbero avuto diritto di versare.
14. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n.2299/2017, avendo respinto l'appello proposto, confermava la sentenza del Tribunale di Venezia n.1802/2014, affermando in motivazione che, in presenza di un titolo valido ed efficace, non vi sarebbe luogo per invocare la domanda di ripetizione d'indebito, che per potersi verificare avrebbe avuto bisogno dell'annullamento delle vendite stipulate dai ricorrenti. La Corte riteneva, inoltre, che la domanda dei ricorrenti fosse da intendere come una contestazione sul prezzo discrezionalmente fissato dalla Pubblica
-9- Amministrazione, nell'esercizio di un potere pubblico davanti al quale sussistono interessi legittimi e non diritti soggettivi e senza che assumesse rilevanza l'eventuale errore tecnico, in quanto anche la fase di formazione dell'offerta rientrava nell'esercizio del potere amministrativo discrezionale. Infine, riteneva corretto che il tribunale di Venezia avesse declinato la domanda subordinata di risarcimento danni da omessa custodia del sondaggio 2001, non esaminabile a causa della pregiudizialità della giurisdizione amministrativa che interessa ogni atto della fase procedimentale di formazione del prezzo.
15. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza che ha annullato la sentenza n.2299/2017 della Corte
d'appello, ha affermato che il comportamento lamentato dai ricorrenti è “indubbiamente” un comportamento materiale dalla Pubblica Amministrazione, precisando come al fine della cartolarizzazione degli immobili appartenenti allo Stato e agli Enti Pubblici fosse legata la promozione di un sondaggio al quale era connessa la previsione di un abbattimento ulteriore del prezzo, tramite un assenso che gli inquilini erano chiamati a manifestare mediante una dichiarazione contenuta nei fogli registro, consegnati dai portieri di ciascuno stabile agli uffici competenti, il cui mancato reperimento, ha determinato l'impossibilità di accedere ad un ulteriore abbattimento del prezzo. Pertanto, “Una volta preso atto che la domanda di risarcimento del danno
o di ripetizione d'indebito era motivata da un comportamento asseritamente negligente dell'Amministrazione nella custodia e conservazione dei predetti documenti, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario, secondo il costante orientamento della Corte di legittimità” (pag. 5, sentenza Corte Cassazione).
Ciò premesso, va ricordato che il giudice del rinvio è vincolato ai principi affermati dalla suprema
Corte e che è opportuno qui di seguito testualmente riportare: “ Invero, perfino in tema di procedure ad evidenza pubblica, la controversia relativa alla responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento del privato circa la correttezza dell'azione amministrativa, spetta al giudice ordinario, anche in relazione alla fase procedimentale - in cui la P.A. agisce secondo regole di rilievo pubblicistico - che intercorre tra l'aggiudicazione provvisoria, al termine della procedura di selezione della migliore offerta, e l'aggiudicazione definitiva, cui segue di regola il contratto, laddove a fondamento della domanda risarcitoria sia posta una responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, senza contestare la legittimità dell'esercizio della funzione pubblica ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione, atteso che il presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, è sempre che la controversia inerisca ad una situazione di potere dell'amministrazione e che la "causa petendi" si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo (Sez. U., n. 13595 del 29 aprile 2022). Tale principio vale
-10- dunque a maggior ragione nella fattispecie, in cui viene invocato l'accertamento, non della legittimità del contratto ex sé, ma della responsabilità civile della P.A. legata ad un comportamento materiale nell'ambito di un'attività vincolata, non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere o di un'attività discrezionale dell'amministrazione (Sez. U., n. 28979 del 17 dicembre 2020; Sez. U.,
n. 12640 del 13 maggio 2019)”.
15.1. Mette conto altresì ricordare che “in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità” (Cass. 20887/2018; Cass. 7091/2022).
16. E va quindi in proposito rilevato che la s. Corte - nell'ordinanza che ha dato origine alla presente fase - ha ritenuto “pacifico che al fine della cartolarizzazione degli immobili già appartenenti allo Stato ed agli Enti pubblici, fosse stato promosso un sondaggio volto a individuare la volontà dei conduttori circa l'intenzione di acquisire i locali abitati. A tale sondaggio era legata la previsione di un abbattimento ulteriore del prezzo, mediante un assenso che gli inquilini avrebbero dovuto manifestare attraverso una dichiarazione contenuta nei fogli-registro, poi consegnati dai portieri di ciascuno stabile agli uffici competenti. Il mancato reperimento di tali fogli-registro presso la sede dell'Ente ha determinato l'impossibilità dei richiedenti di accedere all'ulteriore abbattimento del prezzo” (ordinanza 11818/2023, pag. 5).
17. Ciò posto, vanno in ogni caso ritenuti adeguatamente comprovati in causa, alla stregua della documentazione versata in atti, del dibattito fra le parti in causa e degli esiti dell'indagine testimoniale effettuata in primo grado (v., in particolare, le deposizioni dei portieri Testimone_1
e e le dichiarazioni rese dal teste ), i seguenti fatti: Testimone_2 Tes_3
- l'effettuazione da parte dell'ente pubblico di una pluralità di indagini dirette all'acquisizione delle manifestazioni di interesse dei conduttori;
- l'effettuazione, in particolare, di un sondaggio da parte dell nel periodo maggio-ottobre CP_5
2001;
- la consegna ai portieri degli stabili delle manifestazioni di volontà degli inquilini di acquisizione delle unità immobiliare locate;
- la consegna da parte del portiere all'ufficio competente dell;
CP_5
-11- - il mancato reperimento presso l'ente, anche in esito a specifiche indagini, dei documenti relativi alle manifestazioni di interesse.
Così ricostruita in fatto, nei suoi profili minimi essenziali, la vicenda rilevante a fini di causa, vanno vagliate le eccezioni e contestazioni mosse dalla difesa dell e dirette a contrastare, innanzi CP_2 tutto, l'an del credito preteso dagli attori e, quindi, anche il profilo attinente al quantum.
18. Con un primo ordine di argomentazioni l sostiene che, essendosi proceduto alla vendita CP_2 delle singole unità immobiliari, i conduttori hanno accettato le condizioni di vendita proposte dall , onde sarebbe loro precluso “a distanza di 3 anni dalla vendita” pretendere il CP_5 riconoscimento di un coefficiente di abbattimento del prezzo, a fronte di un contratto le cui validità ed efficacia non sono poste in discussione.
18.1. Il punto è che la domanda degli attori – come meglio si avrà modo in prosieguo di evidenziare – va inquadrata in termini di richiesta di indole risarcitoria per quello che la s. Corte ha chiaramente indicato trattarsi di un “comportamento materiale”, vale a dire la non diligente custodia delle dichiarazioni di interesse.
Il che pone fuori gioco il tema della validità del contratto o dell'idoneità di esso a precludere ogni questione relativa al “prezzo”. In questo contendere si controverte su di un fatto illecito della p.a. a causa del quali gli attori deducono di non aver potuto fruire di un'agevolazione sul prezzo di acquisto: la conclusione del contratto non comporta – al di là dell'espressione di una protestatio contraria del tutto superflua – alcuna volontà abdicatoria di quel diritto al beneficio spettante.
L'alternativa della mancata acquisizione del bene, come ognun vede, non è esigibile a fronte della pretesa ad una mera riduzione del corrispettivo: è in altri termini del tutto ragionevole che le parti siano nondimeno addivenute alla conclusione del contratto nei termini nei quali la p.a. ha imposto, ma, nondimeno, non può trarsi da tale imposta e unilaterale quantificazione del prezzo alcuna volontà delle parti di rinunciare al conseguimento dell'abbattimento spettante a quei conduttori.
19. L ha altresì allegato che non potrebbe darsi rilievo a manifestazioni di volontà di acquisto CP_2 di beni immobili nei confronti della p.a. in forme sostitutive di quella scritta. Anche tale obiezione non coglie nel segno, in quanto in questa sede non si tratta di verificare la conclusione di un contratto nei confronti di una p.a., ma – come detto – di accertare la responsabilità dell'ente pubblico per una sua condotta materiale produttiva di danno a terzi. D'altronde, la domanda degli attori muove proprio dal presupposto che un documento esistesse e che il suo successivo smarrimento ha inibito loro di fruire dell'abbattimento del prezzo, dolendosi, dunque, degli effetti dannosi della condotta dell'ente nella custodia della documentazione affidatagli. A ben vedere, dunque, è proprio la necessità che la volontà di acquisto si manifestasse per iscritto a costituire il presupposto del danno lamentato dai qui attori in riassunzione.
-12- 20. È certamente corretto porre a carico degli attori l'onere di dare la dimostrazione in causa di aver indirizzato all anteriormente al 31-10-2021 la dichiarazione scritta recante la volontà CP_5 di acquistare l'immobile, come sostiene la difesa della parte convenuta in riassunzione (comparsa di risposta, pag. 10, in grassetto), ma - per quanto sopra già osservato - va ritenuto che gli attori abbiano compiutamente adempiuto a tale onere probatorio sugli stessi gravante.
21. Che il sondaggio (nella specie quello del 2001) fosse idoneo a dimostrare la volontà degli inquilini di procedere all'acquisto dell'unità immobiliare da essi locata è elemento risultante in causa alla stregua di diversi elementi.
Innanzi tutto, come già evidenziato, è la s. Corte a muovere dal presupposto secondo cui “a tale sondaggio era legata la previsione di un abbattimento ulteriore del prezzo, mediante un assenso che gli inquilini avrebbero dovuto manifestare attraverso una dichiarazione contenuta nei fogli- registro, poi consegnati dai portieri di ciascuno stabile agli uffici competenti” (ordinanza
11818/2023, pag. 5)
In secondo luogo, è la stessa amministrazione a riconoscere che il sondaggio deve equipararsi alla manifestazione di volontà all'acquisto. Nella nota 27-6-2004 (prodotta quale doc. 9 del fascicolo degli attori) il Ministero delle Finanze, dando atto dell'esito della riunione fra gli enti gestori, ha chiarito che “nonostante il contenuto dell'interpello disposto dalla circolare Pt_30 mirasse soltanto a sondare la propensione, il risultato di tale sondaggio si è di fatto concretizzato nella manifestazione di volontà all'acquisto da parte dei conduttori, anche ove detta manifestazione sia stata espressa con termini non giuridicamente del tutto appropriati, ma dal contenuto sostanziale inequivocabilmente diretto ad esprimere la volontà di acquisto dell'immobile occupato”.
Va rilevato che il documento n. 9 ora menzionato non solo non è stato contestato dalla difesa dell , ma – anzi – costei ha dedotto che “resta onere degli attori provare di aver indirizzato ad CP_2
anteriormente al 31.10.2001, una dichiarazione scritta di volontà di acquistare gli CP_5 immobili dagli stessi condotti” (comparsa conclusionale, pag. 14), così implicitamente riconoscendo la sufficienza della risposta nei termini previsti da quel sondaggio quale manifestazione di volontà all'acquisto (cfr. anche pagina 12 della comparsa conclusionale, ove si dà atto che: ha interpretato latamente la legge per tentare di venire incontro alle CP_5 necessità dei conduttori, cercando in ogni modo traccia di eventuali manifestazioni di volontà di acquisto degli attori stessi, purché scritte e pervenute ad anteriormente al CP_5
31.10.2001”) .
21. La difesa della parte convenuta in riassunzione richiama e insiste poi sulla deduzione che “la legge, pur a posteriori, abbia richiesto per la valida manifestazione di volontà, l'invio di una
-13- raccomandata a.r.” (comparsa di risposta, pag. 11), mentre nel caso di specie, per le stesse allegazioni degli inquilini, non è stata inviata una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La deduzione si richiama al disposto dell'articolo 1 d.l. 41/2004 (“
1. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal
secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è
determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.”) il quale, facendo rinvio alle modalità previste dal secondo periodo del comma
20 dell'art 3 d.l. 351/2001, ha nuovamente introdotto (dopo la sua abrogazione con d.l. 269/2003) il requisito per cui il diritto allo “sconto” per cui è causa per coloro che “abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
22. A prescindere dal travagliato iter normativo di tale comma 20, introdotto nel 2001, prima abrogato nel 2003 e poi reintrodotto nel 2004, occorre considerare che al momento del sondaggio iniziatosi a maggio 2001 non era ancora stato posto il requisito dell'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento (il d.l. n. 351 risale al settembre 2001), onde l'acquisizione del diritto al c.d. abbattimento va verificata con riguardo al momento della relativa manifestazione di volontà.
23. In ogni caso, va considerato che la prescrizione inerente all'invio della raccomandata con avviso di ricevimento va apprezzata avuto riguardo alla concreta modalità osservata nel caso in esame, nel quale, mediante la consegna brevi manu da parte di un dipendente dell , CP_5 appositamente indicato, all'ufficio dello stesso ente, si prevedeva un iter formalizzato, connesso e conseguente al deposito di atti diretti alla conclusione di un contratto presso la pubblica amministrazione, con relativa protocollazione. Ben può ritenersi che un siffatto procedimento di comunicazione, del resto indicato e attuato dalla stessa p.a., equivalga in toto a una
“raccomandata a mani” del tutto equipollente a quella inviata a mezzo posta.
L'equipollenza della c.d. raccomandata a mani alla raccomandata con avviso di ricevimento, formalmente richiesta dalla disposizione normativa sopra ricordata, è stata del resto riconosciuta dalla stessa p.a.
Nella nota 27-6-2004 (prodotta quale doc. 9 del fascicolo degli attori) il Ministero delle finanze ha stabilito espressamente che “il parere dell'Avvocatura Generale dello stato estende l'equipollenza della raccomandata con avviso di ricevimento alla raccomandata a mano sulla base del principio di affidabilità della p.a. mediante riscontro presso i propri atti dell'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del soggetto … pertanto, anche sulla base dell'ampia giurisprudenza fornita dall'Avvocatura dell'INPDAP all'Avvocatura Generale dello Stato, non si può non riconoscere la validità di comunicazioni inviate e/o consegnate differentemente da quanto
-14- letteralmente scritto al comma 20 articolo 3 legge 410/01, poiché trattasi di atti che per contenuto e forma la pubblica amministrazione ha l'obbligo di protocollare e conservare”.
Alla stregua di tali osservazioni, che alcuni conduttori abbiano tuzioristicamente anche inviato via posta le loro dichiarazioni di acquisto non può valere a impedire a chi non ha ritenuto di seguire una tale forma di comunicazione, limitandosi a dar corso a quanto indicato dallo stesso ente proprietario di conseguire l'abbattimento in questione.
24. L sostiene poi che “non hanno alcuna valenza probatoria le dichiarazioni testimoniali CP_2 vertendosi in materia in cui non è ammessa la prova scritta” e che non sussisterebbe “alcuna ragione per derogare alla regola che vieta la prova scritta dei contratti (e dei negozi giuridici, ancorché unilaterali recettizi)” (comparsa di risposta, pag. 13).
In proposito, anche a ritenere che la parte convenuta intenda sostenere che non sarebbe legittima la prova per testimoni in riferimento a contratti per i quali è richiesta la forma scritta per la validità dell'atto, l'assunto pare non tener conto che non si tratta di verificare la conclusione di un contratto o di stabilire gli effetti diretti di una manifestazione di volontà unilaterale, ma – ben diversamente – di apprezzare le conseguenze pregiudizievoli che lo smarrimento di quelle dichiarazioni scritte abbia prodotto per i conduttori qui attori e, in tale precisata prospettiva, la prova testimoniale risulta pienamente ammissibile.
25. Con riferimento al profilo del quantum l sostiene che “il coefficiente di abbattimento da CP_2 applicare sarebbe quello relativo al periodo in cui è stata redatta la perizia di stima (10.03.2004), e precisamente quello di 0,8174, di cui al comunicato dell'Agenzia del Territorio 29.03.2004, pubblicato nella G.U. 29.03.2004, n. 74 (esattamente citato dagli attori, che poi però riportano un coefficiente diverso. Cfr. doc. 39 di ” e ciò sulla base della previsione dell'art. 1, CP_5 comma 2, d.l. 23.02.2004, n. 41, convertito in l. 23.04.2004, n. 104 (“Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001").
Poiché la perizia di stima risaliva al 10 marzo 2004, la difesa dell sostiene che “il coefficiente CP_2 da applicare è quello di 0,8174, di cui al comunicato dell'Agenzia del Territorio 29.03.2004, pubblicato nella G.U. 29.03.2004, n. 74 [doc. 39]”.
Secondo gli attori in riassunzione, al contrario, occorrerebbe tener presente che la procedura di vendita si è sviluppata in un arco temporale più ampio, ben superiore ai sei mesi: nella specie le lettere di offerta in opzione ai conduttori qui attori risultano inviate da marzo a settembre del 2005
-15- con ultimo atto di cessione nel luglio del 2006. La procedura ha dunque interessato tempi superiori al previsto e tali da interessare due semestri e, dunque, due diversi coefficienti aggregati di abbattimento (di pubblicazione appunto semestrale), onde andrebbe fatta applicazione del coefficiente di abbattimento disponibile al tempo della prima offerta in opzione ossia quello pubblicato nella G.U. del 17 gennaio 2005 (0,7314), mentre sarebbe incongruo utilizzare un coefficiente risalente al marzo 2004 (quello pubblicato sulla G.U. del 29-3-2004).
25.1. Sul punto occorre partire dal dato normativo dell'art. 1, comma 2, d.l. 41/04 (convertito in legge 23-4-2004 n. 104) secondo il quale
"il prezzo di vendita è fissato applicando al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall'Agenzia del Territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatori del mercato immobiliare
(OMI) e di altri parametri di mercato.
La norma si occupa successivamente del caso in cui le offerte di opzione agli inquilini siano state inviate dall'ente oltre sei mesi dopo la valutazione operata dall'Agenzia del territorio, ponendo il tema delle variazioni di valore intervenute in tale lasso temporale
"qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti aggregati di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in data immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001".
È chiaro dunque che con tale meccanismo di abbattimento della stima si intendeva riportare i valori al primo semestre del 2001, assicurando ai conduttori il prezzo a tale data per il quale essi avevano acquisito il relativo diritto.
In proposito va tenuto presente anche il D.M. 26 marzo 2004 che all'art. 1 ha chiarito, con riguardo alle lettere di offerta in opzione inviate dopo il 12 giugno 2004 (come nella specie, ove risultano inviate nel marzo-settembre 2005) l'utilizzazione dell'ultima tabella pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
“i gestori … degli immobili trasferiti alla nell'ambito delle CP_4 operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi del D.L. n. 352, applicano ai conduttori di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 41 il prezzo di vendita … determinato dall'Agenzia del Territorio … ridotto applicando i coefficienti di abbattimento riferiti al comune in cui è ubicato l'immobile e contenuti nelle tabelle pubblicate con cadenza semestrale nella G.U. … per le lettere di offerta in opzione inviate successivamente (quindi dopo il 12 giugno 2004) i gestori utilizzano l'ultima tabella pubblicata dalla G.U. …”
-16- E l'ultima tabella successiva alle prime offerte di acquisto (marzo 2005) non è certo quella pubblicata nella G.U. del 29-3-2004 (come pretenderebbe ), ma è quella pubblicata nella CP_2
Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2005 n. 12, alla cui pagina 29 è presente il coefficiente per la provincia di Venezia di 0,7314.
Ne viene che risulta fondata la pretesa degli attori in riassunzione di fare applicazione del coefficiente pubblicato in data immediatamente precedente l'invio delle offerte in opzione.
26. Il coefficiente di abbattimento dei quali gli attori avevano diritto di fruire è dunque quello di
0,7314. Il che comporta l'accoglimento delle relative richieste degli attori in riassunzione, che sono state conformate appunto con l'applicazione di quel coefficiente, come da nessuno posto in discussione.
27. La deduzione della difesa erariale in ordine alla necessità di tener conto, nella determinazione delle somme in favore degli attori dei “mutui agevolati” è rimasta del tutto vaga e indeterminata, oltre che sfornita di qualsivoglia elemento di concreto riscontro e, come tale, non può trovare accoglimento.
28. Alla luce dei fatti come sopra ricostruiti, vanno verificate le domande in proposito formulate dalla parte attrice in riassunzione.
29. In via principale gli attori hanno chiesto la condanna di (la controparte contrattuale degli CP_4 atti di vendita) a “ripetere, per i titoli indicati in narrativa” ai singoli conduttori-acquirenti le somme da ciascuno pagate a titolo di prezzo in eccesso rispetto all'abbattimento non riconosciuto per il mancato reperimento delle manifestazioni di volontà all'acquisto (v. conclusione sub A).
In via subordinata gli attori hanno formulato domanda di condanna dell (nella qualità di CP_2 successore di ) a risarcire ai predetti conduttori-acquirenti i danni da essi subiti e CP_5 corrispondenti alle maggiori somme dovute pagare a titolo di prezzo per il mancato riconoscimento del più volte menzionato “abbattimento”.
30. La domanda diretta alla “ripetizione” di una parte del prezzo pagato in occasione degli acquisti degli immobili non può trovare accoglimento.
La mancanza di un titolo giustificativo è in radice esclusa dalla sussistenza di un contratto che è pacificamente valido ed efficace fra le parti e non sottoposto ad alcuna impugnativa. Anzi, proprio l'esistenza del contratto non invalidabile è il presupposto per la accoglibilità della domanda risarcitoria, che muove dalla constatata impossibilità di ottenere l'agevolazione sul prezzo a seguito della condotta imputabile all'ente pubblico.
40. Va infatti riconosciuta la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, basata sulla illiceità del comportamento materiale della p.a. nella mancata diligente custodia di quella
-17- documentazione che, se conservata, avrebbe garantito agli inquilini anche l'abbattimento per cui è causa, producendo per tal via il pregiudizio agli attori in riassunzione.
41. Come sopra motiva\to, le richieste degli attori, basate sul coefficiente di abbattimento dello
0,7314, devono trovare accoglimento.
42. Attesa la natura di debito risarcitorio e, dunque, di valore, gli importi riconosciuti vanno maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi via via maturati sul capitale annualmente rivalutato. Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. Il principio per cui gli interessi possono essere attribuiti solo su domanda vale per le obbligazioni pecuniarie in senso stretto (Cass., sez. I, Sentenza n. 10354 del
17.5.05), ma nel caso di specie vi è anche espressa richiesta in proposito. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u., Sentenza n. 1712 del 17.12.95), ma dal
“coacervo” del credito originario via via rivalutata con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno).
Non è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
43. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte convenuta in riassunzione e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi
(salvo che per la fase trattazione-istruttoria in appello, considerata la sua limitatezza in tale grado) dei compensi previsti del d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente
(scaglione da € 260.001 a € 520.000), nei limiti della nota spese prodotta.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo in sede di rinvio sulle domande delle parti così provvede:
1. condanna , in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, in solido con
[...]
, a pagare per il titolo e le causali di cui in Controparte_8 motivazione a
a- , e (quali ER Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
) la somma complessiva di € 24.196,22;
[...]
-18- b- la somma di € 15.678,07; Parte_4
c- (quali ER di ) la somma di € 20.827,46; Parte_31 Persona_2
la somma di € 23.851,13; Parte_32
e- la somma di € 21.598,08; Parte_8
f- la somma di € 19.951,33; Parte_9
g- la somma di € 24.145,54; Parte_10
h- , e (n.q. di ER ) la somma di € Parte_13 Parte_12 Parte_11 Persona_3
18.897,89;
i- la somma di € 15.420,68; Parte_14
j- e (quali ER ) la somma di € Parte_16 Parte_15 Persona_4
19.478,75;
k- la somma di €. 23.373,71; Parte_17
l- la somma di € 24.924,12; Parte_18
m- la somma di € 23.373,71; Parte_19
n- e (quali ER di ) la somma di € Parte_21 Parte_20 Persona_5
22.684,28;
o- nella qualità di erede di la somma di € 25.637,13; Parte_22 Persona_10
p- la somma di € 20.805,84; Parte_23
q- , , (quali ER di ) la somma di € Parte_24 Parte_25 Parte_26 Persona_9
23.198,66;
r- la somma di € 24.416,08; Parte_27
la somma di € 19.494,67; Parte_33
t- la somma di € 19.494,67; Parte_29 somme tutte da maggiorarsi della rivalutazione monetaria maturata secondo gli indici
ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dalla data di comprovata messa in mora e sino alla data della presente sentenza e agli interessi al saggio legale annualmente maturati sulla somma via via rivalutata nello stesso torno di tempo e con gli interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza e sino al saldo;
2. dichiara tenuto e condanna , in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore di
[...]
a rifondere le spese Controparte_8 processuali sostenute dalla parte attrice in riassunzione, spese che liquida in:
- € 14.020,00 per compensi del giudizio avanti il tribunale;
- € 13.635,00 per compensi del giudizio avanti la corte d'appello;
-19- - € 10.696,00 per compensi del giudizio di legittimità
- € 17.179,00 per compensi del giudizio di rinvio, oltre a € 2.512,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Venezia, 12 giugno 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-20-