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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 5225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5225 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 14873/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona EL giudice dott.
GI AL, nel procedimento civile iscritto al n. 14873 EL ruolo generale ELl'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1
2 Parte_2 Pt_3 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento ELla cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto ELle conclusioni rassegnate dai procuratori ELle parti e ELle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 17.10.2023
Dott. GI AL 1
1. nato il [...] a [...] – Brasile, di Pt_1 Parte_1 cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]n. 2300 CAP 93048-354
[C.F. ], in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità C.F._1 genitoriale – unitamente a – sulla minore Controparte_2
2. nata il [...] a [...] – Parte_5
Brasile, ivi residente in [...]n. 2300 CAP 93048-354,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare che e Parte_1 Parte_5 sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti legittimi EL
[...] sig. il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, ha Persona_1 validamente loro trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale ELlo Stato Controparte_1
Civile EL Comune di PA EL LO (TV) - Italia, competente quale Comune di nascita EL sig. di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e Persona_1 annotazioni di legge, nei propri registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza italiana di e nonché dei suoi Parte_1 Parte_5 atti di stato civile, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
c) Con vittoria di spese, diritti e onorari EL presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore
A sostegno ELla domanda precisavano che:
- erano discendenti EL cittadino italiano, Sig. (anche noto Persona_1 come – cfr. doc. 4 fascicolo ricorrenti), nato il [...] a Persona_2 PA EL LO (TV), figlio di GI e , il quale contraeva Persona_3 matrimonio, in TR (TV), in data 18.01.1877, con la sig.ra Persona_4
. Successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza
[...] italiana e senza aver mai richiesto la naturalizzazione brasiliana. Dalla loro unione nasceva:
• il 17.01.1895, a Porto Alegre – Brasile, il sig. Parte_6 che, in data 30/10/1926, a Porto Alegre – Brasile, contraeva
[...] matrimonio con e dalla loro unione ivi Persona_5 nasceva:
➢ il 15/09/193, la sig.ra che, in data Parte_7
24/09/1955, a Porto Alegre – Brasile, si sposava con CP_3 e dalla loro unione ivi nasceva:
[...]
✓ 30/05/1963, la sig.ra Parte_8 che contraeva matrimonio il 24/10/1981 a Sao Leopoldo
– Brasile con e dalla Controparte_4
Dott. GI AL 2
loro unione ivi nasceva:
❖ il 21/09/1986, il sig. Parte_1 odierno ricorrente che, dall'unione con
[...]
, procreava: Controparte_2
▪ il 03/05/2018, a Sao Leopoldo – Brasile, la minore Parte_5
odierna ricorrente
[...]
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento ELlo status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza EL presente procedimento.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima ELla unificazione EL Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 EL Codice civile EL 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile EL Regno Sardo (Statuto Albertino EL 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri ELl'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis ELlo status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità ELla cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella EL marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari EL cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 EL 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 EL 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima ELl'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte EL Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Per_1 nato il [...] a [...], prima ELla nascita
[...]
Dott. GI AL 3
EL Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto EL 4 novembre 1866, n. 3306, non 1861 come per il Lazio). Si precisa, inoltre, che nonostante l'automatismo su menzionato circa l'ottenimento ELla cittadinanza anche al cittadino che, al momento ELl'annessione EL Veneto al Regno d'Italia non si trovasse nel territorio italiano, nel caso di specie l'avo era ivi presente. Prova di ciò è data dal certificato di matrimonio con Persona_4
, celebratosi in TR (TV), in data 18.01.1877.
[...]
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento ELla cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività ELla giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 EL 1975, sentenza n. 30 EL 1983) che ha determinato il venir meno EL criterio di trasmissione unicamente maschile e ELla disposizione che prevedeva la perdita ELla cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento ELlo status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il Controparte_1 rilascio EL relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento ELlo status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta ELla documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti EL cittadino italiano, Persona_1 mai naturalizzatosi cittadino brasiliano, nato il [...] a [...].
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi ELl'art. 2 ELla legge n. 241 EL 7.08.1990 i procedimenti di competenza ELle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata EL processo;
- nella richiesta di evasione ELla richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 EL D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 EL d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte ELl'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione ELla richiesta di riconoscimento ELlo status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole
Dott. GI AL 4
rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione ELl'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento EL diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte EL dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità ELla materia EL contendere, in ragione ELla mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_1 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura EL dettato normativo, come l'Amministrazione ELl'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione ELl'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_1 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento ELl'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento ELle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale ELlo stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza, ELla sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico ELle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione ELla dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 28.10.2025.
IL GOP
Dott. GI AL
Dott. GI AL 5
Dott. GI AL 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona EL giudice dott.
GI AL, nel procedimento civile iscritto al n. 14873 EL ruolo generale ELl'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1
2 Parte_2 Pt_3 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento ELla cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto ELle conclusioni rassegnate dai procuratori ELle parti e ELle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 17.10.2023
Dott. GI AL 1
1. nato il [...] a [...] – Brasile, di Pt_1 Parte_1 cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]n. 2300 CAP 93048-354
[C.F. ], in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità C.F._1 genitoriale – unitamente a – sulla minore Controparte_2
2. nata il [...] a [...] – Parte_5
Brasile, ivi residente in [...]n. 2300 CAP 93048-354,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare che e Parte_1 Parte_5 sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti legittimi EL
[...] sig. il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, ha Persona_1 validamente loro trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale ELlo Stato Controparte_1
Civile EL Comune di PA EL LO (TV) - Italia, competente quale Comune di nascita EL sig. di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e Persona_1 annotazioni di legge, nei propri registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza italiana di e nonché dei suoi Parte_1 Parte_5 atti di stato civile, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
c) Con vittoria di spese, diritti e onorari EL presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore
A sostegno ELla domanda precisavano che:
- erano discendenti EL cittadino italiano, Sig. (anche noto Persona_1 come – cfr. doc. 4 fascicolo ricorrenti), nato il [...] a Persona_2 PA EL LO (TV), figlio di GI e , il quale contraeva Persona_3 matrimonio, in TR (TV), in data 18.01.1877, con la sig.ra Persona_4
. Successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza
[...] italiana e senza aver mai richiesto la naturalizzazione brasiliana. Dalla loro unione nasceva:
• il 17.01.1895, a Porto Alegre – Brasile, il sig. Parte_6 che, in data 30/10/1926, a Porto Alegre – Brasile, contraeva
[...] matrimonio con e dalla loro unione ivi Persona_5 nasceva:
➢ il 15/09/193, la sig.ra che, in data Parte_7
24/09/1955, a Porto Alegre – Brasile, si sposava con CP_3 e dalla loro unione ivi nasceva:
[...]
✓ 30/05/1963, la sig.ra Parte_8 che contraeva matrimonio il 24/10/1981 a Sao Leopoldo
– Brasile con e dalla Controparte_4
Dott. GI AL 2
loro unione ivi nasceva:
❖ il 21/09/1986, il sig. Parte_1 odierno ricorrente che, dall'unione con
[...]
, procreava: Controparte_2
▪ il 03/05/2018, a Sao Leopoldo – Brasile, la minore Parte_5
odierna ricorrente
[...]
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento ELlo status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza EL presente procedimento.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima ELla unificazione EL Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 EL Codice civile EL 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile EL Regno Sardo (Statuto Albertino EL 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri ELl'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis ELlo status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità ELla cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella EL marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari EL cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 EL 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 EL 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima ELl'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte EL Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Per_1 nato il [...] a [...], prima ELla nascita
[...]
Dott. GI AL 3
EL Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto EL 4 novembre 1866, n. 3306, non 1861 come per il Lazio). Si precisa, inoltre, che nonostante l'automatismo su menzionato circa l'ottenimento ELla cittadinanza anche al cittadino che, al momento ELl'annessione EL Veneto al Regno d'Italia non si trovasse nel territorio italiano, nel caso di specie l'avo era ivi presente. Prova di ciò è data dal certificato di matrimonio con Persona_4
, celebratosi in TR (TV), in data 18.01.1877.
[...]
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento ELla cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività ELla giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 EL 1975, sentenza n. 30 EL 1983) che ha determinato il venir meno EL criterio di trasmissione unicamente maschile e ELla disposizione che prevedeva la perdita ELla cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento ELlo status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il Controparte_1 rilascio EL relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento ELlo status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta ELla documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti EL cittadino italiano, Persona_1 mai naturalizzatosi cittadino brasiliano, nato il [...] a [...].
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi ELl'art. 2 ELla legge n. 241 EL 7.08.1990 i procedimenti di competenza ELle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata EL processo;
- nella richiesta di evasione ELla richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 EL D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 EL d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte ELl'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione ELla richiesta di riconoscimento ELlo status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole
Dott. GI AL 4
rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione ELl'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento EL diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte EL dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità ELla materia EL contendere, in ragione ELla mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_1 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura EL dettato normativo, come l'Amministrazione ELl'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione ELl'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_1 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento ELl'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento ELle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale ELlo stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza, ELla sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico ELle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione ELla dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 28.10.2025.
IL GOP
Dott. GI AL
Dott. GI AL 5
Dott. GI AL 6