Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 16/02/2026, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02980/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14067/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14067 del 2022, proposto da Associazione Artsen Zonder Grenzen (Medicins San Frontières, Netherlands), Societa' Uksnøy RE Ks, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Mozzati, Luisa Torchia, Enrico Mordiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Guardia di Finanza Comando Generale, Comando Gen del Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione e/o adozione delle pertinenti misure cautelari:
- del decreto adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sosteni-bili in data 5/11/2022, prot. n. 73598, con il quale è stato disposto il di-vieto di sosta della nave GE RE nelle acque territoriali nazionali "oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza nei confronti delle persone che versino in condizioni emergenziali e in precarie condizioni di salute segnalate dalle competenti Autorità nazionali";
- della nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno 5/11/2022, con la quale è stato trasmesso il citato decreto ministeriale 5/11/2022;
- della nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno 6/11/2022, con la quale la GE RE è stata invitata a entrare nel porto di Catania;
- del provvedimento della Guardia di Finanza, Reparto Operativo Aeronavale di Palermo 7/11/2022, con il quale è stato intimato al Comandante della nave GE RE "di corrispondere a quanto disposto dalla diretti-va del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, datata 5 novembre 2022 [....]";
- dei provvedimenti, anche taciti, con i quali il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con funzioni di Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (Maritime Rescue Coordination Centre – MRCC), ha respinto e/o non ha riscontrato le richieste del Comandante della nave GE RE volte ad ottenere l'individuazione di un place of safety per lo sbarco dei 572 naufraghi a bordo;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente ivi compre-se le note verbale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 29/10/2022, n. 174792 e 3/11/2022, n. 177508.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. PP RI OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso con cui parte esponente ha gravato gli atti indicati in epigrafe;
Letti gli atti di causa e gli scritti difensivi depositati dalle parti;
Rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 28 novembre 2025;
Considerato che la parte istante ha manifestato, depositando all’uopo apposita memoria, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa;
Considerato dunque di dover provvedere ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Considerato che sussistono i presupposti per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA CC, Presidente FF
PP RI OP, Consigliere, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP RI OP | VA CC |
IL SEGRETARIO