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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CR SE, Presidente RAMONDINI ELIO, Relatore FORTUNATO NICOLA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3496/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 01441462379 SUCCESSIONI E DONAZIONI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4491/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 18/7/2025 l' impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, l'avviso di liquidazione n. TP3/01441462379 degli importi dovuti per la dichiarazione di successione presentata dal Curatore testamentario, lamentando 1) la carenza del presupposto impositivo ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 comma 2 e dell'art. 29 del TUS, essendo il presupposto per la dichiarazione dell'eredità giacente l'esistenza di un patrimonio ereditario da gestire in una situazione di sospensione della titolarità nelle more che il chiamato decida di accettare o meno, ed essendo stata liquidata l'imposta di successione con aliquota massima dell'8% prevista per i soggetti che non abbiano rapporti di parentela o coniugio con il de cuius;
2) la carenza del presupposto impositivo ai sensi dell'art. 36 comma 3 del TUS, essendo il possesso dei beni ereditari condizione necessaria per la sussistenza dell'obbligazione tributaria;
3) la carenza del presupposto oggettivo ai sensi degli artt. 1 e 3 del TUS, essendo presupposto del tributo il trasferimento di beni e diritti per successione a causa di morte, beni non trasferiti in ipotesi di eredità giacente in quanto il Curatore testamentario deve solo amministrarli e custodirli in vista del loro ritrasferimento;
4) l'applicazione al caso di specie di disposizioni contenute in documenti interpretativi dell'Agenzia delle Entrate la natura non è vincolante. Chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva in data 14/10/2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano premettendo una ricostruzione sistematica della normativa sostanziale e tributaria in materia, e controdeducendo in ordine a) alla rispondenza della propria liquidazione alla normativa tributaria di grado primario quale il TUS. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
All'udienza del 2/12/2025 il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 cpc si rinvia agli atti delle parti, alla documentazione versata in causa ed al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La lettura sistematica delle norme sostanziali in materia successoria determina che l'imposta di successione è dovuta dall'erede, quale chiamato che accetta l'eredità, e che il chiamato ha tempo dieci anni per accettare eventualmente l'eredità.
Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (quindi norma avente forza e valore di legge) stabilisce che, nelle more – potenzialmente anche 10 anni - dell'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati o per l'acquisto dei beni ereditari da parte dello Stato, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, termine che nel caso di specie decorre per il curatore di eredità giacenti dalla data in cui ha avuto notizia legale della sua nomina.
Nello specifico, infatti, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del TUS sono obbligati a presentare la dichiarazione curatori delle eredità giacenti che, ai sensi dell'art. 33 del TUS, sono i soggetti obbligati anche al pagamento dell'imposta - che devono autoliquidare in base alla dichiarazione della successione - entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
Qualora si sia in assenza di chiamati o nell'attesa che gli stessi vengano individuati, l'Ente dell'Accertamento è tenuto a riscuotere il tributo applicando l'aliquota dell'8% dovendo perseguire l'interesse fiscale, salvo rimborso qualora il chiamato che accetta l'eredità abbia le qualità personali tali da giustificare un'aliquota differente.
Alla luce di quanto detto sono assorbiti gli ulteriori motivi, atteso che il Curatore dell'eredità è tenuto a pagare le imposte per espressa previsione normativa, e non in ragione del trasferimento dei beni in capo allo stesso.
Il ricorso deve quindi essere rigettato. Attesa la sussistenza di giurisprudenza di merito contrastante e contraddittoria, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano, respinge il ricorso. Compensa le spese di lite.
Milano, 2 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
US SA IO RA
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CR SE, Presidente RAMONDINI ELIO, Relatore FORTUNATO NICOLA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3496/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 01441462379 SUCCESSIONI E DONAZIONI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4491/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 18/7/2025 l' impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, l'avviso di liquidazione n. TP3/01441462379 degli importi dovuti per la dichiarazione di successione presentata dal Curatore testamentario, lamentando 1) la carenza del presupposto impositivo ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 comma 2 e dell'art. 29 del TUS, essendo il presupposto per la dichiarazione dell'eredità giacente l'esistenza di un patrimonio ereditario da gestire in una situazione di sospensione della titolarità nelle more che il chiamato decida di accettare o meno, ed essendo stata liquidata l'imposta di successione con aliquota massima dell'8% prevista per i soggetti che non abbiano rapporti di parentela o coniugio con il de cuius;
2) la carenza del presupposto impositivo ai sensi dell'art. 36 comma 3 del TUS, essendo il possesso dei beni ereditari condizione necessaria per la sussistenza dell'obbligazione tributaria;
3) la carenza del presupposto oggettivo ai sensi degli artt. 1 e 3 del TUS, essendo presupposto del tributo il trasferimento di beni e diritti per successione a causa di morte, beni non trasferiti in ipotesi di eredità giacente in quanto il Curatore testamentario deve solo amministrarli e custodirli in vista del loro ritrasferimento;
4) l'applicazione al caso di specie di disposizioni contenute in documenti interpretativi dell'Agenzia delle Entrate la natura non è vincolante. Chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva in data 14/10/2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano premettendo una ricostruzione sistematica della normativa sostanziale e tributaria in materia, e controdeducendo in ordine a) alla rispondenza della propria liquidazione alla normativa tributaria di grado primario quale il TUS. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
All'udienza del 2/12/2025 il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 cpc si rinvia agli atti delle parti, alla documentazione versata in causa ed al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La lettura sistematica delle norme sostanziali in materia successoria determina che l'imposta di successione è dovuta dall'erede, quale chiamato che accetta l'eredità, e che il chiamato ha tempo dieci anni per accettare eventualmente l'eredità.
Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (quindi norma avente forza e valore di legge) stabilisce che, nelle more – potenzialmente anche 10 anni - dell'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati o per l'acquisto dei beni ereditari da parte dello Stato, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, termine che nel caso di specie decorre per il curatore di eredità giacenti dalla data in cui ha avuto notizia legale della sua nomina.
Nello specifico, infatti, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del TUS sono obbligati a presentare la dichiarazione curatori delle eredità giacenti che, ai sensi dell'art. 33 del TUS, sono i soggetti obbligati anche al pagamento dell'imposta - che devono autoliquidare in base alla dichiarazione della successione - entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
Qualora si sia in assenza di chiamati o nell'attesa che gli stessi vengano individuati, l'Ente dell'Accertamento è tenuto a riscuotere il tributo applicando l'aliquota dell'8% dovendo perseguire l'interesse fiscale, salvo rimborso qualora il chiamato che accetta l'eredità abbia le qualità personali tali da giustificare un'aliquota differente.
Alla luce di quanto detto sono assorbiti gli ulteriori motivi, atteso che il Curatore dell'eredità è tenuto a pagare le imposte per espressa previsione normativa, e non in ragione del trasferimento dei beni in capo allo stesso.
Il ricorso deve quindi essere rigettato. Attesa la sussistenza di giurisprudenza di merito contrastante e contraddittoria, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano, respinge il ricorso. Compensa le spese di lite.
Milano, 2 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
US SA IO RA