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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PATRONE FRANCESCO, Presidente e Relatore
CATANESE SALVATORE, Giudice
MORELLI ITALO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 110/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Terni
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0920220005308178000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920230001705122000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920220008037833000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920220008037833000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920220007514710000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 190/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento delle cartelle di pagamento, con vittoria di spese
Resistente/Appellato: dichiarare l'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 – in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale - ha proposto in data
6.6.2025 ricorso chiedendo l'annullamento di quattro cartelle di pagamento, di cui sarebbe venuta a conoscenza attraverso l'esame degli estratti di ruolo estrapolati in data 19.5.2025 dalla propria area personale.
Le cartelle oggetto del ricorso sono le seguenti:
1) cartella nr. 0920220005308178000, relativa a IRAP oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno 2018 per un importo pari ad € 2.485,44
2) cartella nr. 10920220007514710000, relativa a IRPEF oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno
2018 per un importo pari ad € 2.031,14
3) cartella nr. 10920220008037833000, relativa a IVA oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno 2018 per un importo pari ad € 2.016,66
4) cartella nr. 10920230001705122000, relativa a IRAP oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno
2018 per un importo pari ad € 1.854,53.
La ricorrente - costituitasi in data 16.6.2025 – eccepisce di non avere mai ricevuto la notifica di dette cartelle.
Come noto, il nuovo art. 12, comma 4-bis del d.P.R. 602/1973, così come successivamente integrato e modificato, limita le azioni giudiziarie intraprese a mezzo degli estratti di ruolo, ammettendole in specifici casi, che ricorrerebbero nel caso di specie, in quanto la ricorrente partecipa a gare d'appalto e riceve pagamenti dalle pubbliche amministrazioni. Pertanto, l'interesse ad agire è evidente, atteso che la pendenza di tali carichi potrebbe risultare pregiudizievole per ottenere pagamenti e altri benefici economici dalla PA e per la partecipazione alle gare d'appalto.
La ricorrente eccepisce dunque che dette cartelle in realtà non le sono mai state notificate e i crediti sottesi non sono più esigibile per intervenuta decadenza.
Trattandosi di cartelle riguardanti IVA, IRAP, IRPEF, oltre sanzioni, interessi e accessori per gli anni 2017
e 2018, le stesse avrebbero dovuto essere notificate, a pena di inesigibilità del credito, entro il termine decadenziale di cui all'art. 25 del d.P.R. 602/1973 ovvero ex 36-bis del d.P.R. 600/1973 e 54-bis del d.P.R.
633/1972, mentre invece tale notifica non sarebbe avvenuta. Per tale motivo la ricorrente chiede l'annullamento delle cartelle di pagamento sopra indicate, con vittoria di spese.
L'udienza dell'8 ottobre 2025 è stata rinviata per improvviso impedimento da parte di questo giudice.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in data 21.11.2025 rilevando, in via preliminare ed assorbente e pur riconoscendo l'interesse ad agire della ricorrente, la tardività del ricorso ex art. 21 D.
Lgs. n. 546/1992 perché tutte le cartelle indicate sono state regolarmente notificate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo corrispondente alla ditta individuale della ricorrente:
Email_3 (come da documentazione prodotta). La circostanza che sia titolare di una ditta individuale è confermata infatti anche nell'atto introduttivo.
Anche l'eccezione di decadenza deve essere respinta perché le cartelle sono state notificate nei termini previsti dal richiamato art. 25 del D.P.R. 602/73, trattandosi di ruoli formati e resi esecutivi nel 2022 (in realtà il ruolo relativo alla cartella indicata al punto 4 è stato consegnato nel 2023), come si evince dalle copie delle cartelle allegate ai messaggi pec di notifica.
Chiede pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, di respingerlo nel merito, con vittoria delle spese di lite (1250).
All'udienza del 10 dicembre 2025, le parti presenti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La questione non concerne la sussistenza dell'interesse ad agire da parte della ricorrente, che la stessa
AdER non contesta, quanto la pregressa e risalente rituale notifica delle cartelle.
Dalla documentazione prodotta dalla Agenzia di riscossione emerge che le cartelle di pagamento indicate in premessa sono state ritualmente notificate nelle seguenti date:
1) cartella nr. 0920220005308178000, relativa a IRAP oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno 2018 per un importo pari ad € 2.485,44: notifica in data 9.11.2022
2) cartella nr. 10920220007514710000, relativa a IRPEF oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno
2018 per un importo pari ad € 2.031,14: notifica in data 30.11.2022
3) cartella nr. 10920220008037833000, relativa a IVA oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno 2018 per un importo pari ad € 2.016,66: notifica in data 16.12.2022
4) cartella nr. 10920230001705122000, relativa a IRAP oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno
2018 per un importo pari ad € 1.854,53: notifica in data 1.5.2023.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, dal momento che l'impugnazione delle cartelle è stata proposta ben oltre i 60 giorni previsti dalla vigente normativa.
La soccombenza da parte della ricorrente impone la pronuncia nei suoi confronti di condanna al pagamento delle spese del giudizio a favore della resistente AdER, nella misura di € 1000,00, oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella misura di € 1000,00 oltre accessori.
Terni, udienza del 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE (rel.)
NC RO
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PATRONE FRANCESCO, Presidente e Relatore
CATANESE SALVATORE, Giudice
MORELLI ITALO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 110/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Terni
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0920220005308178000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920230001705122000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920220008037833000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920220008037833000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920220007514710000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 190/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento delle cartelle di pagamento, con vittoria di spese
Resistente/Appellato: dichiarare l'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 – in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale - ha proposto in data
6.6.2025 ricorso chiedendo l'annullamento di quattro cartelle di pagamento, di cui sarebbe venuta a conoscenza attraverso l'esame degli estratti di ruolo estrapolati in data 19.5.2025 dalla propria area personale.
Le cartelle oggetto del ricorso sono le seguenti:
1) cartella nr. 0920220005308178000, relativa a IRAP oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno 2018 per un importo pari ad € 2.485,44
2) cartella nr. 10920220007514710000, relativa a IRPEF oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno
2018 per un importo pari ad € 2.031,14
3) cartella nr. 10920220008037833000, relativa a IVA oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno 2018 per un importo pari ad € 2.016,66
4) cartella nr. 10920230001705122000, relativa a IRAP oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno
2018 per un importo pari ad € 1.854,53.
La ricorrente - costituitasi in data 16.6.2025 – eccepisce di non avere mai ricevuto la notifica di dette cartelle.
Come noto, il nuovo art. 12, comma 4-bis del d.P.R. 602/1973, così come successivamente integrato e modificato, limita le azioni giudiziarie intraprese a mezzo degli estratti di ruolo, ammettendole in specifici casi, che ricorrerebbero nel caso di specie, in quanto la ricorrente partecipa a gare d'appalto e riceve pagamenti dalle pubbliche amministrazioni. Pertanto, l'interesse ad agire è evidente, atteso che la pendenza di tali carichi potrebbe risultare pregiudizievole per ottenere pagamenti e altri benefici economici dalla PA e per la partecipazione alle gare d'appalto.
La ricorrente eccepisce dunque che dette cartelle in realtà non le sono mai state notificate e i crediti sottesi non sono più esigibile per intervenuta decadenza.
Trattandosi di cartelle riguardanti IVA, IRAP, IRPEF, oltre sanzioni, interessi e accessori per gli anni 2017
e 2018, le stesse avrebbero dovuto essere notificate, a pena di inesigibilità del credito, entro il termine decadenziale di cui all'art. 25 del d.P.R. 602/1973 ovvero ex 36-bis del d.P.R. 600/1973 e 54-bis del d.P.R.
633/1972, mentre invece tale notifica non sarebbe avvenuta. Per tale motivo la ricorrente chiede l'annullamento delle cartelle di pagamento sopra indicate, con vittoria di spese.
L'udienza dell'8 ottobre 2025 è stata rinviata per improvviso impedimento da parte di questo giudice.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in data 21.11.2025 rilevando, in via preliminare ed assorbente e pur riconoscendo l'interesse ad agire della ricorrente, la tardività del ricorso ex art. 21 D.
Lgs. n. 546/1992 perché tutte le cartelle indicate sono state regolarmente notificate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo corrispondente alla ditta individuale della ricorrente:
Email_3 (come da documentazione prodotta). La circostanza che sia titolare di una ditta individuale è confermata infatti anche nell'atto introduttivo.
Anche l'eccezione di decadenza deve essere respinta perché le cartelle sono state notificate nei termini previsti dal richiamato art. 25 del D.P.R. 602/73, trattandosi di ruoli formati e resi esecutivi nel 2022 (in realtà il ruolo relativo alla cartella indicata al punto 4 è stato consegnato nel 2023), come si evince dalle copie delle cartelle allegate ai messaggi pec di notifica.
Chiede pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, di respingerlo nel merito, con vittoria delle spese di lite (1250).
All'udienza del 10 dicembre 2025, le parti presenti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La questione non concerne la sussistenza dell'interesse ad agire da parte della ricorrente, che la stessa
AdER non contesta, quanto la pregressa e risalente rituale notifica delle cartelle.
Dalla documentazione prodotta dalla Agenzia di riscossione emerge che le cartelle di pagamento indicate in premessa sono state ritualmente notificate nelle seguenti date:
1) cartella nr. 0920220005308178000, relativa a IRAP oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno 2018 per un importo pari ad € 2.485,44: notifica in data 9.11.2022
2) cartella nr. 10920220007514710000, relativa a IRPEF oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno
2018 per un importo pari ad € 2.031,14: notifica in data 30.11.2022
3) cartella nr. 10920220008037833000, relativa a IVA oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno 2018 per un importo pari ad € 2.016,66: notifica in data 16.12.2022
4) cartella nr. 10920230001705122000, relativa a IRAP oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno
2018 per un importo pari ad € 1.854,53: notifica in data 1.5.2023.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, dal momento che l'impugnazione delle cartelle è stata proposta ben oltre i 60 giorni previsti dalla vigente normativa.
La soccombenza da parte della ricorrente impone la pronuncia nei suoi confronti di condanna al pagamento delle spese del giudizio a favore della resistente AdER, nella misura di € 1000,00, oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella misura di € 1000,00 oltre accessori.
Terni, udienza del 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE (rel.)
NC RO