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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8411 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23176/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 23176 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2024, con la concessione di termine per il deposito della comparsa conclusionale sino al 9.5.2025, promossa da:
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Sonnino e Bruno Funaro, giusta C.F._4 procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado
ATTORI-APPELLANTI contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
CONVENUTO CONTUMACE-APPELLATO
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 25989/2021, emessa in data 13.12.2021 dal
Giudice di Pace di Roma, Sezione II, nell'ambito del procedimento n.r.g. 37286/2020.
CONCLUSIONI: la parte appellante ha concluso come da verbale d'udienza del 10.03.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori indicati in epigrafe hanno proposto, di fronte a questo Tribunale, impugnazione avverso la sentenza n. 25989/2021, emessa dal Giudice di Pace di
Roma nell'ambito del giudizio n.r.g. 37286/2020, chiedendone la parziale riforma nella parte in cui il
Giudice di primo grado aveva disposto la totale compensazione delle spese del giudizio tra le parti,
pagina 1 di 3 con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
A fondamento dell'impugnazione hanno dedotto: - la mancata condanna della parte soccombente alla refusione delle spese di lite del procedimento;
- l'assenza di un adeguata motivazione a sostegno della decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, ritenendo sussistenti giusti motivi per compensare le spese tra le parti, in considerazione della circostanza che la somma non era stata mai chiesta in via stragiudiziale alla convenuta e che in sede di comparsa di costituzione e risposta si era resa disponibile ad una soluzione bonaria della controversia, non accettata da parte attrice;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 92 comma 2 c.p.c. e al d.m. n.55/2014.
Hanno concluso chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata n. 25989/2021 resa dal
Giudice di Pace di Roma, Sezione II, nell'ambito del procedimento n.r.g. 37286/2020 e hanno chiesto di determinare il compenso spettante all'avv. Sonnino, dichiaratosi antistatario nella misura prevista dalle tabelle forensi di cui al D.m. 10 Marzo 2014, n.55 e conseguente condanna della Controparte_1 al pagamento dell'importo di € 265,00, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
La nonostante la regolarità della notifica non si è costituita in giudizio;
pertanto, Controparte_1 ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 21.11.2022.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.03.2025 con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado limitatamente alla pronuncia sulle spese di lite, lamentandone la compensazione tra le parti del giudizio.
La censura è fondata.
Il Giudice di Pace, accogliendo la domanda degli attori di condanna della compagnia aerea CP_1 al pagamento della somma di € 91,49 a titolo di compensazione pecuniaria, ha compensato le
[...] spese del giudizio di primo grado tra le parti, motivando come segue: “ritenendo sussistenti giusti motivi per compensare le spese tra le parti, in considerazione della circostanza che la somma non era stata mai chiesta in via stragiudiziale alla convenuta e che in sede di comparsa di costituzione e risposta si era resa disponibile ad una soluzione bonaria della controversia, non accettata da parte attrice”.
A seguito dell'esame degli atti del giudizio di primo grado, deve convenirsi con le parti appellanti in relazione alla mancanza dei presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite. Invero, esaminando la documentazione allegata, emerge che la compagnia appellata soltanto in sede di pagina 2 di 3 comparsa di costituzione e risposta aveva formulato una offerta transattiva che prevedeva il pagamento della somma di € 182,99 pari al costo del titolo di viaggio acquistato e non fruito, richiesta non accettata dagli attori, come risulta anche dal verbale di udienza del 6.07.2021, depositato in atti
(cfr. verbale cartaceo – Ufficio del Giudice di Pace).
Deve quindi ritenersi che, essendo stata l'offerta formulata dopo l'introduzione del giudizio, il Giudice di Pace avrebbe dovuto riconoscere all'odierno appellante i compensi maturati fino alla formulazione dell'offerta transattiva ed in particolare quelli relativi alle fasi di studio ed introduttiva, in quanto le spese successive non sarebbero state necessarie e ciò in applicazione della disposizione di cui all'art. 91 c.p.c.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve disporsi la condanna dell'odierna appellata al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in considerazione dello scaglione fino a € 1.100 per i giudizi di competenza del
Giudice di Pace e in applicazione dei valori minimi, tenuto conto della particolare semplicità della controversia, per l'importo di € 34,00 per la fase di studio e di € 34,00 per la fase introduttiva, oltre spese generali, iva e cpa.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 25989/2021 emessa in data
13.12.2021 dal Giudice di Pace di Roma, Sezione II, condanna la al Controparte_1 pagamento delle spese di lite relative al procedimento di primo grado nella misura di € 68,00 oltre spese generali, iva e cpa, in favore del procuratore antistatario degli appellanti.
- condanna la parte appellata alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del procuratore antistatario degli appellanti, che liquida in € 232,00 per compensi ed € 92,00 per spese, oltre iva cpa e spese generali.
Così deciso in Roma, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 23176 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2024, con la concessione di termine per il deposito della comparsa conclusionale sino al 9.5.2025, promossa da:
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Sonnino e Bruno Funaro, giusta C.F._4 procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado
ATTORI-APPELLANTI contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
CONVENUTO CONTUMACE-APPELLATO
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 25989/2021, emessa in data 13.12.2021 dal
Giudice di Pace di Roma, Sezione II, nell'ambito del procedimento n.r.g. 37286/2020.
CONCLUSIONI: la parte appellante ha concluso come da verbale d'udienza del 10.03.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori indicati in epigrafe hanno proposto, di fronte a questo Tribunale, impugnazione avverso la sentenza n. 25989/2021, emessa dal Giudice di Pace di
Roma nell'ambito del giudizio n.r.g. 37286/2020, chiedendone la parziale riforma nella parte in cui il
Giudice di primo grado aveva disposto la totale compensazione delle spese del giudizio tra le parti,
pagina 1 di 3 con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
A fondamento dell'impugnazione hanno dedotto: - la mancata condanna della parte soccombente alla refusione delle spese di lite del procedimento;
- l'assenza di un adeguata motivazione a sostegno della decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, ritenendo sussistenti giusti motivi per compensare le spese tra le parti, in considerazione della circostanza che la somma non era stata mai chiesta in via stragiudiziale alla convenuta e che in sede di comparsa di costituzione e risposta si era resa disponibile ad una soluzione bonaria della controversia, non accettata da parte attrice;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 92 comma 2 c.p.c. e al d.m. n.55/2014.
Hanno concluso chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata n. 25989/2021 resa dal
Giudice di Pace di Roma, Sezione II, nell'ambito del procedimento n.r.g. 37286/2020 e hanno chiesto di determinare il compenso spettante all'avv. Sonnino, dichiaratosi antistatario nella misura prevista dalle tabelle forensi di cui al D.m. 10 Marzo 2014, n.55 e conseguente condanna della Controparte_1 al pagamento dell'importo di € 265,00, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
La nonostante la regolarità della notifica non si è costituita in giudizio;
pertanto, Controparte_1 ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 21.11.2022.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.03.2025 con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado limitatamente alla pronuncia sulle spese di lite, lamentandone la compensazione tra le parti del giudizio.
La censura è fondata.
Il Giudice di Pace, accogliendo la domanda degli attori di condanna della compagnia aerea CP_1 al pagamento della somma di € 91,49 a titolo di compensazione pecuniaria, ha compensato le
[...] spese del giudizio di primo grado tra le parti, motivando come segue: “ritenendo sussistenti giusti motivi per compensare le spese tra le parti, in considerazione della circostanza che la somma non era stata mai chiesta in via stragiudiziale alla convenuta e che in sede di comparsa di costituzione e risposta si era resa disponibile ad una soluzione bonaria della controversia, non accettata da parte attrice”.
A seguito dell'esame degli atti del giudizio di primo grado, deve convenirsi con le parti appellanti in relazione alla mancanza dei presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite. Invero, esaminando la documentazione allegata, emerge che la compagnia appellata soltanto in sede di pagina 2 di 3 comparsa di costituzione e risposta aveva formulato una offerta transattiva che prevedeva il pagamento della somma di € 182,99 pari al costo del titolo di viaggio acquistato e non fruito, richiesta non accettata dagli attori, come risulta anche dal verbale di udienza del 6.07.2021, depositato in atti
(cfr. verbale cartaceo – Ufficio del Giudice di Pace).
Deve quindi ritenersi che, essendo stata l'offerta formulata dopo l'introduzione del giudizio, il Giudice di Pace avrebbe dovuto riconoscere all'odierno appellante i compensi maturati fino alla formulazione dell'offerta transattiva ed in particolare quelli relativi alle fasi di studio ed introduttiva, in quanto le spese successive non sarebbero state necessarie e ciò in applicazione della disposizione di cui all'art. 91 c.p.c.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve disporsi la condanna dell'odierna appellata al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in considerazione dello scaglione fino a € 1.100 per i giudizi di competenza del
Giudice di Pace e in applicazione dei valori minimi, tenuto conto della particolare semplicità della controversia, per l'importo di € 34,00 per la fase di studio e di € 34,00 per la fase introduttiva, oltre spese generali, iva e cpa.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 25989/2021 emessa in data
13.12.2021 dal Giudice di Pace di Roma, Sezione II, condanna la al Controparte_1 pagamento delle spese di lite relative al procedimento di primo grado nella misura di € 68,00 oltre spese generali, iva e cpa, in favore del procuratore antistatario degli appellanti.
- condanna la parte appellata alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del procuratore antistatario degli appellanti, che liquida in € 232,00 per compensi ed € 92,00 per spese, oltre iva cpa e spese generali.
Così deciso in Roma, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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