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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
FE IO, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 348/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza N.37 35100 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 114/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PADOVA sez. 5 e pubblicata il 19/02/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S031200335 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S0312200340 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S0312000350 IRES-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 374/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in a
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel mese di marzo 2014, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Padova, notificava a Ricorrente_2, Ricorrente_1 ed alla società Ricorrente_3 SR in liquidazione (Ricorrente_2 e Ricorrente_1 titolari della quota del 2,5%, la società del 95%), in qualità di soci della società Società_1 SR in liquidazione (successivamente cancellata dal Registro Imprese in data 9.9.2011), tre avvisi di accertamento riferiti al triennio 2005 – 2007, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/73.
Gli atti impositivi traggono origine dai pvc redatti dalla Guardia di Finanza di Este e di Bologna, aventi ad oggetto verifiche fiscali incrociate nei confronti della società Società_2 SR (fallita), esercente attività di consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, con sede in provincia di Bologna.
Secondo i militari verbalizzanti, la società Società_1 SR avrebbe contabilizzato fatture di acquisto emesse dalla Società_2 per operazioni oggettivamente inesistenti e fatture di vendita per l'ottenimento di un indebito finanziamento concesso dal MIUR.
I soci impugnavano tempestivamente gli avvisi de quibus avanti la Commissione tributaria provinciale di
Padova, deducendone l'illegittimità in particolare per la nullità del pvc della G. di F. di Este, poiché sarebbe stato notificato alla sola società già cancellata e non ai soci, con ogni consequenziale effetto in ordine agli avvisi di accertamento notificati ai soci, senza alcuna allegazione da parte dell'ADE di Padova.
Nel merito, i ricorrenti confermavano che le prestazioni fatturate erano esistenti, in quanto finalizzate alla produzione di un complesso software, di cui veniva data prova.
I giudici di prime cure, con sentenza n. 114 del 10.12.2014, annullavano gli avvisi de quibus, con condanna dell'ufficio al pagamento delle spese di lite. L'ufficio impugnava la sentenza de qua avanti la CTR del Veneto la quale, con sentenza n. 956/2016, confermava la sentenza di primo grado, respingendo, altresì, l'appello incidentale proposto da parte appellata avverso la sentenza n. 114/2014 e con parziale condanna al pagamento delle spese di lite del predetto giudizio.
L'ufficio impugnava in Cassazione la sentenza di secondo grado, chiedendone l'annullamento per tre morivi d'impugnazione, ex art. 360 n. 3, 4 e 5 cpc: 1) violazione e falsa applicazione art. 36, comma 2, n. 4 del D.
Lgs. n. 546/92; 2) violazione e falsa applicazione artt. 2697 e 2729 c.c.; 3) omesso esame di punti di fatto decisivi, controversi tra le parti.
La Suprema Corte, con sentenza n. 31197/24, cassava con rinvio la sentenza n. 956/2016.
Ricorrente_2, Ricorrente_1 e la società Ricorrente_3 SR depositano atto di riassunzione della causa avanti l'adito Collegio.
L'ufficio si costituisce regolarmente nel giudizio di rinvio, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio é fondato e va accolto.
In primo luogo, questa Corte ritiene doverosa la riforma della sentenza di primo grado laddove ha disposto l'annullamento degli avvisi impugnati per carenza di motivazione a seguito della dichiarazione di nullità del pvc emesso nei confronti di una società estinta.
E', infatti, pacifico, che il pvc ha solo una valenza endoprocedimentale e non é idoneo a ledere autonomamente la sfera patrimoniale del soggetto cui si riferisce.
Il suo utilizzo da parte dell'A.F. è, infatti, meramente facoltativo e non é in grado di determinare in modo decisivo la motivazione dell' atto impositivo;
la sua funzione essenziale é, invero,quella di documentare l'attività istruttoria posta in essere dai militari verbalizzanti e nessuna norma sanziona con la nullità l'eventuale carenza di notifica ai contribuenti coinvolti.
In ogni caso, la conoscibilità del pvc può considerarsi accettabile nel momento in cui il documento de quo era stato notificato al socio liquidatore Ricorrente_2 , tenuto conto che il ricorso in primo grado é stato presentato unitamente dai tre soci nei confronti dei tre avvisi di accertamento.
Pertanto, nessuna lesione del diritto di difesa dei contribuenti può essere riconosciuta.
Occorre, ora, affrontare la questione relativa alla deducibilità o meno dei costi che la Società_1 ha iscritto in contabilità e che, quindi, dovevano essere provati dalla società che ha dichiarato di sostenerli.
Come dettagliatamente descritto e documentato negli atti di causa depositati, é emerso che la società Società_2 Società_2 SR, esercente attività di consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, accreditata presso il MIUR quale “laboratorio altamente qualificato per l'attività di ricerca nel campo del software” aveva ricevuto, da parte della società Società_1 SR, l'incarico (contratto n. 9/2004), di sviluppare un progetto di ricerca finanziato dal Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D.M. n. 593/2000.
In realtà, l'attività di consulenza/ricerca non é mai stata realizzata, con la conseguenza che le fatture emesse dalla Società_2 afferiscono a prestazioni oggettivamente inesistenti.
In tal modo, la società committente ha potuto usufruire indebitamente non solo del contributo statale (tra l'altro revocato dal MIUR con decreto del 2012) ma anche compensare i ricavi realizzati con l'attività aziendale;
infatti, come emerge chiaramente dalle minuziose indagini effettuate dalla G. di F. di Este e di Bologna, la
Società_1 aveva fatturato alla Società_2 la fornitura di centinaia di pacchetti sw che non risulta siano mai stati da quest'ultima ceduti a terzi;
si tratta, quindi, solamente di un sistema architettato dalle due società per compensare cartolarmente le fatture emesse con quelle ricevute.
Errano, infatti, come rilevato dagli Ermellini, i giudici del gravame laddove, trattandosi di costi, non hanno chiesto ai tre ex soci della società di dimostrare in modo positivo ed analitico l'esistenza e la consistenza oggettiva dei costi dedotti.
Né può essere riconosciuta al CD prodotto dai soci ed allegato agli atti una decisiva ed inconfutabile dimostrazione dell'esistenza delle prestazioni fatturate dalla Società_2, non essendo chiaramente individuabile neppure se la documentazione ivi registrata sia in qualche modo connessa con l'oggetto del contratto n. 9/2004.
L'appello dell'ufficio va, quindi, accolto e, per l'effetto, va confermata la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 12.000,00, incluso il giudizio di legittimità, oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'ufficio. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 12.000,00, incluso il giudizio di legittimità, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
FE IO, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 348/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza N.37 35100 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 114/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PADOVA sez. 5 e pubblicata il 19/02/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S031200335 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S0312200340 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S0312000350 IRES-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 374/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in a
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel mese di marzo 2014, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Padova, notificava a Ricorrente_2, Ricorrente_1 ed alla società Ricorrente_3 SR in liquidazione (Ricorrente_2 e Ricorrente_1 titolari della quota del 2,5%, la società del 95%), in qualità di soci della società Società_1 SR in liquidazione (successivamente cancellata dal Registro Imprese in data 9.9.2011), tre avvisi di accertamento riferiti al triennio 2005 – 2007, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/73.
Gli atti impositivi traggono origine dai pvc redatti dalla Guardia di Finanza di Este e di Bologna, aventi ad oggetto verifiche fiscali incrociate nei confronti della società Società_2 SR (fallita), esercente attività di consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, con sede in provincia di Bologna.
Secondo i militari verbalizzanti, la società Società_1 SR avrebbe contabilizzato fatture di acquisto emesse dalla Società_2 per operazioni oggettivamente inesistenti e fatture di vendita per l'ottenimento di un indebito finanziamento concesso dal MIUR.
I soci impugnavano tempestivamente gli avvisi de quibus avanti la Commissione tributaria provinciale di
Padova, deducendone l'illegittimità in particolare per la nullità del pvc della G. di F. di Este, poiché sarebbe stato notificato alla sola società già cancellata e non ai soci, con ogni consequenziale effetto in ordine agli avvisi di accertamento notificati ai soci, senza alcuna allegazione da parte dell'ADE di Padova.
Nel merito, i ricorrenti confermavano che le prestazioni fatturate erano esistenti, in quanto finalizzate alla produzione di un complesso software, di cui veniva data prova.
I giudici di prime cure, con sentenza n. 114 del 10.12.2014, annullavano gli avvisi de quibus, con condanna dell'ufficio al pagamento delle spese di lite. L'ufficio impugnava la sentenza de qua avanti la CTR del Veneto la quale, con sentenza n. 956/2016, confermava la sentenza di primo grado, respingendo, altresì, l'appello incidentale proposto da parte appellata avverso la sentenza n. 114/2014 e con parziale condanna al pagamento delle spese di lite del predetto giudizio.
L'ufficio impugnava in Cassazione la sentenza di secondo grado, chiedendone l'annullamento per tre morivi d'impugnazione, ex art. 360 n. 3, 4 e 5 cpc: 1) violazione e falsa applicazione art. 36, comma 2, n. 4 del D.
Lgs. n. 546/92; 2) violazione e falsa applicazione artt. 2697 e 2729 c.c.; 3) omesso esame di punti di fatto decisivi, controversi tra le parti.
La Suprema Corte, con sentenza n. 31197/24, cassava con rinvio la sentenza n. 956/2016.
Ricorrente_2, Ricorrente_1 e la società Ricorrente_3 SR depositano atto di riassunzione della causa avanti l'adito Collegio.
L'ufficio si costituisce regolarmente nel giudizio di rinvio, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio é fondato e va accolto.
In primo luogo, questa Corte ritiene doverosa la riforma della sentenza di primo grado laddove ha disposto l'annullamento degli avvisi impugnati per carenza di motivazione a seguito della dichiarazione di nullità del pvc emesso nei confronti di una società estinta.
E', infatti, pacifico, che il pvc ha solo una valenza endoprocedimentale e non é idoneo a ledere autonomamente la sfera patrimoniale del soggetto cui si riferisce.
Il suo utilizzo da parte dell'A.F. è, infatti, meramente facoltativo e non é in grado di determinare in modo decisivo la motivazione dell' atto impositivo;
la sua funzione essenziale é, invero,quella di documentare l'attività istruttoria posta in essere dai militari verbalizzanti e nessuna norma sanziona con la nullità l'eventuale carenza di notifica ai contribuenti coinvolti.
In ogni caso, la conoscibilità del pvc può considerarsi accettabile nel momento in cui il documento de quo era stato notificato al socio liquidatore Ricorrente_2 , tenuto conto che il ricorso in primo grado é stato presentato unitamente dai tre soci nei confronti dei tre avvisi di accertamento.
Pertanto, nessuna lesione del diritto di difesa dei contribuenti può essere riconosciuta.
Occorre, ora, affrontare la questione relativa alla deducibilità o meno dei costi che la Società_1 ha iscritto in contabilità e che, quindi, dovevano essere provati dalla società che ha dichiarato di sostenerli.
Come dettagliatamente descritto e documentato negli atti di causa depositati, é emerso che la società Società_2 Società_2 SR, esercente attività di consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, accreditata presso il MIUR quale “laboratorio altamente qualificato per l'attività di ricerca nel campo del software” aveva ricevuto, da parte della società Società_1 SR, l'incarico (contratto n. 9/2004), di sviluppare un progetto di ricerca finanziato dal Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D.M. n. 593/2000.
In realtà, l'attività di consulenza/ricerca non é mai stata realizzata, con la conseguenza che le fatture emesse dalla Società_2 afferiscono a prestazioni oggettivamente inesistenti.
In tal modo, la società committente ha potuto usufruire indebitamente non solo del contributo statale (tra l'altro revocato dal MIUR con decreto del 2012) ma anche compensare i ricavi realizzati con l'attività aziendale;
infatti, come emerge chiaramente dalle minuziose indagini effettuate dalla G. di F. di Este e di Bologna, la
Società_1 aveva fatturato alla Società_2 la fornitura di centinaia di pacchetti sw che non risulta siano mai stati da quest'ultima ceduti a terzi;
si tratta, quindi, solamente di un sistema architettato dalle due società per compensare cartolarmente le fatture emesse con quelle ricevute.
Errano, infatti, come rilevato dagli Ermellini, i giudici del gravame laddove, trattandosi di costi, non hanno chiesto ai tre ex soci della società di dimostrare in modo positivo ed analitico l'esistenza e la consistenza oggettiva dei costi dedotti.
Né può essere riconosciuta al CD prodotto dai soci ed allegato agli atti una decisiva ed inconfutabile dimostrazione dell'esistenza delle prestazioni fatturate dalla Società_2, non essendo chiaramente individuabile neppure se la documentazione ivi registrata sia in qualche modo connessa con l'oggetto del contratto n. 9/2004.
L'appello dell'ufficio va, quindi, accolto e, per l'effetto, va confermata la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 12.000,00, incluso il giudizio di legittimità, oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'ufficio. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 12.000,00, incluso il giudizio di legittimità, oltre oneri di legge se dovuti.