Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 17
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità del PVC per notifica a società estinta

    Il PVC ha solo valenza endoprocedimentale e non è idoneo a ledere autonomamente la sfera patrimoniale del soggetto. La sua funzione è documentare l'attività istruttoria e nessuna norma sanziona con la nullità la sua mancata notifica ai contribuenti. La conoscibilità del PVC è considerata accettabile poiché notificato al socio liquidatore e il ricorso è stato presentato congiuntamente dai soci.

  • Rigettato
    Esistenza delle prestazioni fatturate

    I giudici del rinvio ritengono che i soci non abbiano dimostrato in modo positivo e analitico l'esistenza e la consistenza oggettiva dei costi dedotti. Il CD prodotto non dimostra in modo inconfutabile l'esistenza delle prestazioni fatturate, né la sua connessione con l'oggetto del contratto.

  • Rigettato
    Nullità del PVC per notifica a società estinta

    Il PVC ha solo valenza endoprocedimentale e non è idoneo a ledere autonomamente la sfera patrimoniale del soggetto. La sua funzione è documentare l'attività istruttoria e nessuna norma sanziona con la nullità la sua mancata notifica ai contribuenti. La conoscibilità del PVC è considerata accettabile poiché notificato al socio liquidatore e il ricorso è stato presentato congiuntamente dai soci.

  • Rigettato
    Esistenza delle prestazioni fatturate

    I giudici del rinvio ritengono che i soci non abbiano dimostrato in modo positivo e analitico l'esistenza e la consistenza oggettiva dei costi dedotti. Il CD prodotto non dimostra in modo inconfutabile l'esistenza delle prestazioni fatturate, né la sua connessione con l'oggetto del contratto.

  • Rigettato
    Nullità del PVC per notifica a società estinta

    Il PVC ha solo valenza endoprocedimentale e non è idoneo a ledere autonomamente la sfera patrimoniale del soggetto. La sua funzione è documentare l'attività istruttoria e nessuna norma sanziona con la nullità la sua mancata notifica ai contribuenti. La conoscibilità del PVC è considerata accettabile poiché notificato al socio liquidatore e il ricorso è stato presentato congiuntamente dai soci.

  • Rigettato
    Esistenza delle prestazioni fatturate

    I giudici del rinvio ritengono che i soci non abbiano dimostrato in modo positivo e analitico l'esistenza e la consistenza oggettiva dei costi dedotti. Il CD prodotto non dimostra in modo inconfutabile l'esistenza delle prestazioni fatturate, né la sua connessione con l'oggetto del contratto.

  • Accolto
    Legittimità degli avvisi di accertamento

    La Corte ritiene che gli avvisi di accertamento siano legittimi, dato che la nullità del PVC non determina la nullità degli avvisi stessi e che i contribuenti non hanno fornito prova sufficiente dell'esistenza delle prestazioni fatturate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 17
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo