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Sentenza 18 ottobre 2022
Sentenza 18 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2022, n. 39151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39151 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL ASSUNTA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/se ite le conclusioni del PG LUIGI ORSI Penale Sent. Sez. 4 Num. 39151 Anno 2022 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 06/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 dicembre 2021 il Tribunale per il riesame di Napoli ha rigettato l'appello presentato, in qualità di terza interessata, da EL UN avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 16 settembre 2021, di rigetto dell'istanza di dissequestro e restituzione dell'autovettura Fiat 500 targata FZ262MW a lei intestata. Tale ultima era stata sottoposta a sequestro preventivo, con decreto del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 26 maggio 2021, in quanto automobile intestata alla convivente di LU IR, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, perché indagato per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione EL UN, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., oltre che dell'art. 240 cod. pen., deducendo che, nel caso di specie, la vettura sequestrata non avrebbe avuto rapporto alcuno di pertinenza con il reato contestato al suo compagno. L'automobile, d'altro canto, era stata acquistata dalla EL con proprio denaro, integrato dal supporto economico fornitole dalla di lei sorella, per cui, stante l'assenza di ogni possibile ipotesi di intestazione l'inizia, si sarebbe trattato di un automezzo proprio, posto nella sua disponibilità esclusiva, di cui ha ritenuto di reclamare la legittima immediata restituzione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato successiva memoria di replica, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Ed infatti, deve preliminarmente essere osservato, in punto di fatto, come nel caso di specie il ricorso sia stato proposto dall'avv. Paolo Sperlongano, difensore di fiducia di EL UN, terza interessata e non indagata nel 2 procedimento in cui è stata disposta la misura cautelare reale sull'autovettura di cui è stato chiesto il dissequestro. Al proposto ricorso, tuttavia, non risulta allegata nessuna procura speciale in favore dell'avv. Sperlongano, invece richiesta ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. per l'espletamento di atti da parte di soggetti processuali diversi dall'imputato, né tale procura speciale è stata rinvenuta nella documentazione relativa al procedimento di legittimità — cui il Collegio ha ritenuto di accedere stante la natura processuale della questione in esame -. Ne deriva, conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso, in quanto sottoscritto dal difensore del terzo interessato al sequestro non munito di procura speciale. E' stato, infatti, reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (così, tra le tante: Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, clep. 2018, Fazzari, Rv. 273505-01; Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Russo, Rv. 259174-01; Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Stan, Rv. 255445-01; Sez. 5, n. 10972 del 11/01/2013, Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, Rv. 255186-01). La Corte non ha ritenuto sufficiente neanche la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame, sempre in ossequio al principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (così, espressamente, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto S.r.l., Rv, 271722-01). I soggetti portatori di un interesse civilistico, quale è certamente quello della ricorrente, possono, dunque, stare in giudizio, ex art. 130 cod. proc. pen., solo «con il ministero di un difensore munito di procura speciale», analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. 3. In ogni modo, a prescindere dalla troncante decisività della superiore conclusione, deve, comunque, essere osservato come il ricorso risulti anche nel merito manifestamente infondato. In materia di misure cautelari, infatti, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza la possibilità di verificare la corrispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali, essendo interdetta in sede di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti•a fondamento della decisione (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944-01). 3 Il Presidente Il Consigliere estensore Ancor più circoscritto è tale vaglio in materia di misure cautelari reali, cadendo in un momento processuale, quale quello delle indagini preliminari, caratterizzato dalla somnnarietà e provvisorietà delle imputazioni. Ciò comporta che, in sede di legittimità, non è consentito verificare la sussistenza del fatto reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato possa astrattamente configurare il reato ipotizzato;
si tratta, in sostanza, di realizzare un controllo di compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01). Sulla base di tali premesse, allora, l'ordinanza impugnata non può certamente essere ritenuta censurabile, dalla stessa emergendo una motivazione congrua e logica circa la sussistenza dei presupposti giustificativi dell'adozione di una misura cautelare reale. Il Tribunale del riesame di Napoli ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte di legittimità, sulla cui scorta, nel limitato perimetro decisorio in cui si inserisce l'istanza di riesame proposta dalla terza interessata, ha dettagliatamente evidenziato g li elementi posti a sostegno del mantenimento in sequestro dell'autovettura intestata alla EL, principalmente fondati sulla sua natura di misura finalizzata alla confisca avente ad oggetto un bene di cui il responsabile di uno dei reati ex art. 240-bis cod. pen. ha la disponibilità senza poterne giustificare la provenienza, con presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale non superata dalla terza convivente - parificabile alla posizione del coniuge - in carenza di proposizione di riscontri probatori adeguati e sufficienti. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in Favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2022
si tratta, in sostanza, di realizzare un controllo di compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01). Sulla base di tali premesse, allora, l'ordinanza impugnata non può certamente essere ritenuta censurabile, dalla stessa emergendo una motivazione congrua e logica circa la sussistenza dei presupposti giustificativi dell'adozione di una misura cautelare reale. Il Tribunale del riesame di Napoli ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte di legittimità, sulla cui scorta, nel limitato perimetro decisorio in cui si inserisce l'istanza di riesame proposta dalla terza interessata, ha dettagliatamente evidenziato g li elementi posti a sostegno del mantenimento in sequestro dell'autovettura intestata alla EL, principalmente fondati sulla sua natura di misura finalizzata alla confisca avente ad oggetto un bene di cui il responsabile di uno dei reati ex art. 240-bis cod. pen. ha la disponibilità senza poterne giustificare la provenienza, con presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale non superata dalla terza convivente - parificabile alla posizione del coniuge - in carenza di proposizione di riscontri probatori adeguati e sufficienti. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in Favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2022