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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9046 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di NO, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 59169/2019
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 59169/2019 Ruolo Generale promossa
D A
( .IVA Parte_2 C.F._1
OGGETTO:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
Azione di rappresentata e difesa dall'Avv.to LUCINI LUCA per procura in atti reintegrazione nel RICORRENTE possesso (artt. 703 c o n t r o c.p.c., 1168 - 1169
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
c.c.)
RESISTENTE - CONTUMACE
In punto: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 -
1169 c.c.)
CONCLUSIONI
Della ricorrente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale: accertato e dichiarato che la condotta
descritta in atti e consistente nell'occupazione dei terreni di cui al contratto - 2 -
d'affittanza stipulato fra le parti in data 06.03.2019 (doc. 2) ad opera del Maestro
, per il tramite di maestranze dal medesimo incaricate, Controparte_1
rappresenta uno spoglio violento del possesso esercitato su detta area ai danni
dell'attrice, condannare il primo al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi
dalla a causa dello spoglio del possesso, Parte_2
per costi sostenuti e mancata redditività del fondo, nella misura di € 55.702,98.
- In ogni caso: con vittoria di tutte le spese, diritti ed onorari.
- In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie,
dedotte e non ammesse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2019 Parte_3
ha adito ai sensi dell'art. 1168 c.c. l'intestato Tribunale,
[...]
chiedendo di essere reintegrata nel possesso dei fondi agricoli, siti nei
Comuni di GO (Cascina Venina) e NO (via Alzaia Pavese e Via
PP de TI) e meglio identificati nel contratto di affittanza agraria stipulato in data 6 marzo 2019 con il proprietario Controparte_1
.
[...]
A fondamento del proprio ricorso, ha Parte_2
allegato che prima ancora della scadenza del contratto, fissata per il giorno
10 novembre 2019, il locatore ha del tutto arbitrariamente occupato il fondo per il tramite di mezzi escavatori di proprietà dell'impresa Carrera S.r.l.,
abbandonando laterizi, rottami e simili, nonché ramaglie e rifiuti di varia - 3 -
natura.
non si è costituito, nonostante la Controparte_1
ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza e per questo ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza datata 22 settembre 2022 il giudice designato ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo stata interrotta la condotta integrante lo spoglio possessorio, ed ha in ogni caso condannato al rimborso delle spese di lite. Controparte_1
Indi con ricorso depositato in data 14 ottobre 2022 Parte_2
ha chiesto ex art. 703, comma quarto, c.p.c. di fissare udienza per la
[...]
prosecuzione del giudizio del c.d. merito possessorio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dello spoglio subito.
La causa, istruita con l'assunzione della prova testimoniale dedotta e con la nomina di due consulenti tecnici d'ufficio, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale fondata la domanda attorea nei termini e per le ragioni che seguono.
1. Condotta di spoglio
È documentato agli atti ed, in ogni caso, risulta essere stato provato in corso di causa che:
- con contratto di affittanza agraria datato 1° marzo 2019 Società - 4 -
è diventata conduttrice dei fondi agricoli siti nei Parte_3
Comuni di GO (Cascina Venina) e NO (via Alzaia Pavese e Via
PP de TI), come catastalmente identificati in siffatto contratto, di proprietà di;
Controparte_1
- la conduttrice aveva in precedenza già condotto in affitto i fondi per cui è causa, così come risulta dall'art.
1.3 del contratto e dalle dichiarazioni rese dagli informatori assunti nel corso della fase istruttoria
(cfr. dichiarazione resa da secondo cui “il fondo Via Alzaia Testimone_1
Pavese a NO era di proprietà del maestro e la società lo CP_1 Pt_2
deteneva da tanti anni”);
- con contratto datato 1° marzo 2016 a , nella Controparte_2
sua qualità di legale rappresentante di è stato Parte_2
concesso in comodato gratuito a tempo indeterminato l'utilizzo del bene catastalmente identificato al foglio 661, particella 31, subalterno 702
adiacente alle aree oggetto di affittanza agraria, per cui risulta essere stato stipulato un contratto d'affitto a far tempo dal 26 febbraio 2016;
- alla data di scadenza dell'annata agraria – 10 novembre 2019 -
dipendenti dell' incaricati dall'odierno resistente, Parte_4
sono entrati nel fondo e hanno “buttato ferro, cellophane” (cfr.
dichiarazione di , “facevano mucchi di materiale diverso Testimone_1
(quali ferro, plastico) e li mettevano nel nostro terreno, cosicché io per
esempio non riuscivo ad entrare con il trattore nel terreno ed eseguire il - 5 -
mio lavoro” (cfr. dichiarazione di;
Testimone_2
- ha incaricato l'impresa GI NE Parte_2
S.r.l. per la liberazione del proprio fondo e per la rimozione dei detriti (cfr.
fattura n. 216/2020 di cui all'all. B del doc. 16 di parte ricorrente);
- la conduzione dei fondi agricoli da parte della Parte_2
prosegue tutt'ora, come emerge dai documenti sopravvenuti
[...]
depositati nell'interesse di parte ricorrente con la comparsa conclusionale
(doc. 17 – 18), e confermato dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. Per_1
Alla luce delle sopra riferite emergenze istruttorie, deve dunque affermarsi che aveva la detenzione qualificata dei Parte_2
fondi per cui è causa e, come tale, era legittimata alla proposizione dell'azione di reintegrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1168 c.c.;
deve, infatti, trovare applicazione il principio di diritto secondo cui “il
conduttore che mantenga la disponibilità dell'immobile dopo la cessazione
di efficacia del contratto di locazione è legittimato a ricorrere alla tutela
possessoria ex art. 1168, secondo comma, cod. civ., in quanto detentore
qualificato, ancorché inadempiente all'obbligo di restituzione agli effetti
dell'art. 1591 c.c.” (cfr. Cass., 18486/2014).
Pertanto, è irrilevante che la condotta posta in essere dal resistente si collochi in data 8/10 novembre 2019, e dunque prossimamente alla data di scadenza del contratto di affittanza agraria;
nel giudizio possessorio, infatti, - 6 -
ciò che rileva è unicamente la situazione di fatto in essere al momento dello spoglio e, nel caso concreto, è indubbio che a quella data Parte_2
non avesse ancora liberato il fondo, così mantenendo il proprio
[...]
potere di fatto sulla res.
Fermo quanto sopra, è altrettanto incontestato in causa che la condotta posta in essere dall'odierno resistente, per il tramite di suoi dipendenti incaricati, concreti un atto di spoglio di cui Controparte_1
deve ritenersi autore morale (cfr. Cass., 24967/2018).
[...]
Ed, infatti, gli informatori escussi hanno confermato l'occupazione dei fondi con rifiuti e macerie di ogni sorta, che hanno evidentemente impedito l'accesso ai fondi di causa;
in tal senso deve essere valorizzata la deposizione resa dall'informatore secondo cui “io, per esempio, non Tes_2
riuscivo ad entrare con il trattore nel terreno ed eseguire il mio lavoro”.
I lavori di sgombero di alcuni manufatti e fabbricati non autorizzati limitrofi al fondo in oggetto, sono stati effettuati occupando parte dei terreni con le macerie della demolizione;
trattasi, dunque, di un atto di spoglio violento e clandestino (cfr. Cass., 30 agosto 2000, n. 11453),
essendo stati posti in essere fatti materiali contraddistinti dalla consapevolezza di contrastare e di violare la posizione soggettiva del detentore (cfr. Cass., 4 novembre 2013, n. 24673). In tal senso, valga anche richiamare la comunicazione datata 14 novembre 2019 (doc. 7 fascicolo parte ricorrente), da cui si evince la volontà del resistente di ottenere la - 7 -
liberazione del bene concesso in comodato.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, deve essere accertato l'atto di spoglio posto in essere da , con conseguente Controparte_1
conferma dell'ordinanza datata 22 settembre 2022, emessa a conclusione della fase interdittale.
2. Domanda risarcitoria
Il c.d. “merito possessorio” è stato introdotto dalla Parte_2
per veder accertato il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti
[...]
in conseguenza della condotta pregiudizievole posta in essere da
[...]
. Controparte_1
Parte ricorrente ha, dunque, invocato un danno da lesione del possesso, id est detenzione qualificata, conseguente ad un'attività di spoglio rilevante ai sensi dell'art. 1168 c.c.; a tal fine, fa rilevare il Tribunale come sia del tutto irrilevante l'insussistenza dello ius possidendi in capo alla parte illecitamente privata del possesso, in quanto l'azione di responsabilità
extracontrattuale non postula necessariamente una identità tra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprietà o di godimento, essendo sufficiente che l'attore dimostri di trovarsi in una relazione di fatto con la cosa e di avere subito un danno patrimoniale per la mancata disponibilità di essa (cfr. Cass., 34540/2023).
In particolare, ha invocato le seguenti voci Parte_2
di danno: - 8 -
a) danno emergente, pari alle spese sostenute per le operazioni di smaltimento dei rifiuti e di riassestamento del terreno al fine di rendere quest'ultimo nuovamente coltivabile;
b) lucro cessante derivante dall'omessa disponibilità del fondo, con conseguente perdita del reddito che sarebbe derivato dalla coltivazione dello stesso secondo le pratiche agronomiche che, previa consultazione del proprio tecnico, si sarebbero dovute svolgere.
Quanto alla voce sub a), conformemente a quanto ritenuto dalla consulente dott.ssa le operazioni di pulizia e smaltimento Persona_2
rifiuti sono state eseguite sia dal personale dell'azienda agricola sia Pt_2
dal contoterzista GI NE srl in due occasioni (cfr. doc. 16, all. B
Fattura GI NE srl 29.2.2020 e all. F Fattura GI NE srl
28.2.2021 in atti). Meritano altresì di essere valorizzate le dichiarazioni testimoniali rese da tecnico agronomo dell'odierna Testimone_3
società ricorrente, secondo cui “nella prima settimana di Febbraio 2020,
per 5 giorni e per l'intera giornata lavorativa, due dipendenti della
[...]
hanno effettuato manualmente, nonché per il tramite di un Parte_2
trattore con la pala, la rimozione di ramaglie e materiale di vario genere
depositato sui terreni del fondo come da fotografie contenute Pt_5
nell'all. C del doc. 16 (che mi si rammostrano). Preciso che io stesso li ho
visti”, aggiungendo che “nella seconda metà di Febbraio 2021 la
[...]
per 3 giorni e per l'intera giornata lavorativa hanno Parte_2 - 9 -
effettuato operazioni di livellatura dei terreni del fondo a mezzo di Pt_5
una livella a laser automatica. Preciso che il suddetto livellamento dei
terreni è servito per ripristinare la possibilità di coltivare gli stessi e non è
stato fatto su tutto il fondo ma su circa 5 ettari ovvero 50.000 mq”.
Trattasi di dichiarazioni confermate anche dai testi e , Tes_4 Tes_2
già escussi nella fase interdittale come informatori, i quali hanno confermato di essersi occupati su incarico di della pulizia dei Parte_6
fondi di causa.
Il consulente tecnico dott.ssa nel contraddittorio con il Per_2
consulente tecnico di parte attrice, con motivazione ampia ed immune da vizi logici, sulla scorta di un analitico esame della documentazione agli atti e di quella acquisita nel corso delle indagini, ha quantificato le spese di pulizia dei fondi in euro 9.790,14; all'elaborato del consulente si può quindi fare rinvio in questa sede.
deve, pertanto, essere condannato a Controparte_1
versare in favore di la somma di euro 9.790,14, Parte_2
oltre agli interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 dall'emissione delle singole fatture sino al saldo ex art. 1284, comma quarto, c.c..
Quanto alla voce sub b), lamenta di non Parte_2
aver potuto coltivare il fondo per l'intera annata agraria 2019-2020 e chiede, tra gli altri altri, i danni causati dal mancato reddito;
in particolare,
ha allegato di non aver potuto coltivare orzo da granella, chiedendo la - 10 -
condanna di controparte al risarcimento del danni, pari al mancato guadagno (cfr. doc. 16).
In specie, il tecnico agronomo dott. escusso quale Tes_3
testimone, ha dichiarato che “secondo il programma della campagna 2019-
2020 della la rotazione delle colture prevedeva la Parte_7
coltivazione a orzo da granella dei terreni appartenenti al fondo Pt_5
individuati nell'estratto di mappa di cui al doc. 4 e nella figura della prima
pagina del doc. 16” (ed ovvero della perizia redatta dallo stesso tecnico dott. e che “la commercializza l'orzo Tes_3 Parte_3
prodotto annualmente, unitamente alla paglia da orzo, vendendolo a
società terze”.
La consulenza tecnica a firma del dott. ha consentito di Per_1
superare le criticità evidenziate dalla precedente perizia, avendo il consulente tecnico con motivazione ampia ed immune da vizi logici ritenuto che “la coltivazione dell'orzo come erbaio era tecnicamente
possibile qualora era in programma la successiva coltivazione del riso
nell'annata seguente 2020”, e che essendo in programma “una semina
tardiva dell'orzo era possibile che l'azienda non avesse ancora lavorato i
terreni”.
La parte ricorrente ha anche dimostrato la commercializzazione dell'orzo nelle annualità precedenti (cfr. all. A doc. 16 – fatture emesse nel periodo giugno/luglio per la vendita dell'orzo), così dimostrando che i - 11 -
terreni venivano messi a reddito anche con colture vernine intercalari, ed i fondi non venivano fatti riposare prima della coltivazione del riso (che deve essere seminato nel mese di aprile e raccolto nei mesi di settembre/ottobre).
Condivisibile risulta la perizia del consulente dott. anche Per_1
nella parte in cui ha considerato, ai fini della quantificazione del danno, che l'orzo avrebbe potuto essere commercializzato come erbaio da foraggio e non già come granella;
ed, infatti “considerando l'usuale epoca di semina
del riso (periodo di semina tradizionalmente tra aprile e i primi 15 giorni
di maggio successivamente ai lavori preparatori del terreno), porta
giocoforza a considerare la coltivazione dell'orzo come erbaio da
foraggio; ossia con semina tipicamente autunnale, ma con taglio precoce
dell'intera pianta e raccolta in botticella –spigatura verso aprile /primi di
maggio, prima del raccolto tradizionale e più tardivo della granella, in
modo da consentire la successiva normale coltivazione del riso”.
Per l'effetto, il lucro cessante invocato da parte ricorrente può
essere stimato in euro 22.300,00, corrispondente al valore dell'orzo da foraggio non coltivato;
a tale somma devono aggiungersi gli interessi al tasso legale dalla data dell'evento dannoso al saldo, calcolati su tale importo previa devalutazione dello stesso alla data dell'evento dannoso, e sugli importi poi rivalutati anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T..
Facendo, pertanto, applicazione dei criteri fissati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/1995 e individuando la - 12 -
data dell'evento dannoso con la data dello spoglio (10 novembre 2019), il danno da mancato guadagno è pari complessivamente ad euro 24.619,84, a cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
Nessuna ulteriore voce di danno può invece essere riconosciuta in favore di dal momento in cui per la consolidata Parte_2
giurisprudenza di legittimità “la liquidazione equitativa del danno ha
natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno
oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi
ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti
fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione
dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo
(e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la
rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè
positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole,
ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della
prova” (cfr. Cass., 21607/2025).
Nel caso concreto ulteriori danni non sono neppure stati compiutamente allegati, di talché il ricorso alla liquidazione equitativa è del tutto precluso.
3. Regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della - 13 -
soccombenza, e si liquidano in dispositivo, assumendo a riferimento lo scaglione per le cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, quale è quella in oggetto.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara lo spoglio posto in essere da
[...]
; Controparte_1
2. per l'effetto, condanna a risarcire in Controparte_1
favore di la somma di euro 9.790,14, oltre agli Parte_2
interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 dall'emissione delle singole fatture sino al saldo ex art. 1284, comma quarto, c.c., a titolo di danno emergente, e la somma di euro 24.619,84, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di lucro cessante;
3. condanna a rimborsare le spese di Controparte_1
lite a favore di liquidandone l'ammontare in Parte_3
euro 7.616,00 per compensi professionali ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, ed euro 286,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 d.m. 55/2014, i.v.a e c.p.a.
come per legge;
4. pone le spese di consulenza tecnica, così come liquidate con - 14 -
decreti assunti in data 1 dicembre 2023 e in data 24 novembre 2025,
definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in NO, il giorno 26 novembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di NO, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 59169/2019
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 59169/2019 Ruolo Generale promossa
D A
( .IVA Parte_2 C.F._1
OGGETTO:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
Azione di rappresentata e difesa dall'Avv.to LUCINI LUCA per procura in atti reintegrazione nel RICORRENTE possesso (artt. 703 c o n t r o c.p.c., 1168 - 1169
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
c.c.)
RESISTENTE - CONTUMACE
In punto: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 -
1169 c.c.)
CONCLUSIONI
Della ricorrente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale: accertato e dichiarato che la condotta
descritta in atti e consistente nell'occupazione dei terreni di cui al contratto - 2 -
d'affittanza stipulato fra le parti in data 06.03.2019 (doc. 2) ad opera del Maestro
, per il tramite di maestranze dal medesimo incaricate, Controparte_1
rappresenta uno spoglio violento del possesso esercitato su detta area ai danni
dell'attrice, condannare il primo al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi
dalla a causa dello spoglio del possesso, Parte_2
per costi sostenuti e mancata redditività del fondo, nella misura di € 55.702,98.
- In ogni caso: con vittoria di tutte le spese, diritti ed onorari.
- In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie,
dedotte e non ammesse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2019 Parte_3
ha adito ai sensi dell'art. 1168 c.c. l'intestato Tribunale,
[...]
chiedendo di essere reintegrata nel possesso dei fondi agricoli, siti nei
Comuni di GO (Cascina Venina) e NO (via Alzaia Pavese e Via
PP de TI) e meglio identificati nel contratto di affittanza agraria stipulato in data 6 marzo 2019 con il proprietario Controparte_1
.
[...]
A fondamento del proprio ricorso, ha Parte_2
allegato che prima ancora della scadenza del contratto, fissata per il giorno
10 novembre 2019, il locatore ha del tutto arbitrariamente occupato il fondo per il tramite di mezzi escavatori di proprietà dell'impresa Carrera S.r.l.,
abbandonando laterizi, rottami e simili, nonché ramaglie e rifiuti di varia - 3 -
natura.
non si è costituito, nonostante la Controparte_1
ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza e per questo ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza datata 22 settembre 2022 il giudice designato ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo stata interrotta la condotta integrante lo spoglio possessorio, ed ha in ogni caso condannato al rimborso delle spese di lite. Controparte_1
Indi con ricorso depositato in data 14 ottobre 2022 Parte_2
ha chiesto ex art. 703, comma quarto, c.p.c. di fissare udienza per la
[...]
prosecuzione del giudizio del c.d. merito possessorio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dello spoglio subito.
La causa, istruita con l'assunzione della prova testimoniale dedotta e con la nomina di due consulenti tecnici d'ufficio, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale fondata la domanda attorea nei termini e per le ragioni che seguono.
1. Condotta di spoglio
È documentato agli atti ed, in ogni caso, risulta essere stato provato in corso di causa che:
- con contratto di affittanza agraria datato 1° marzo 2019 Società - 4 -
è diventata conduttrice dei fondi agricoli siti nei Parte_3
Comuni di GO (Cascina Venina) e NO (via Alzaia Pavese e Via
PP de TI), come catastalmente identificati in siffatto contratto, di proprietà di;
Controparte_1
- la conduttrice aveva in precedenza già condotto in affitto i fondi per cui è causa, così come risulta dall'art.
1.3 del contratto e dalle dichiarazioni rese dagli informatori assunti nel corso della fase istruttoria
(cfr. dichiarazione resa da secondo cui “il fondo Via Alzaia Testimone_1
Pavese a NO era di proprietà del maestro e la società lo CP_1 Pt_2
deteneva da tanti anni”);
- con contratto datato 1° marzo 2016 a , nella Controparte_2
sua qualità di legale rappresentante di è stato Parte_2
concesso in comodato gratuito a tempo indeterminato l'utilizzo del bene catastalmente identificato al foglio 661, particella 31, subalterno 702
adiacente alle aree oggetto di affittanza agraria, per cui risulta essere stato stipulato un contratto d'affitto a far tempo dal 26 febbraio 2016;
- alla data di scadenza dell'annata agraria – 10 novembre 2019 -
dipendenti dell' incaricati dall'odierno resistente, Parte_4
sono entrati nel fondo e hanno “buttato ferro, cellophane” (cfr.
dichiarazione di , “facevano mucchi di materiale diverso Testimone_1
(quali ferro, plastico) e li mettevano nel nostro terreno, cosicché io per
esempio non riuscivo ad entrare con il trattore nel terreno ed eseguire il - 5 -
mio lavoro” (cfr. dichiarazione di;
Testimone_2
- ha incaricato l'impresa GI NE Parte_2
S.r.l. per la liberazione del proprio fondo e per la rimozione dei detriti (cfr.
fattura n. 216/2020 di cui all'all. B del doc. 16 di parte ricorrente);
- la conduzione dei fondi agricoli da parte della Parte_2
prosegue tutt'ora, come emerge dai documenti sopravvenuti
[...]
depositati nell'interesse di parte ricorrente con la comparsa conclusionale
(doc. 17 – 18), e confermato dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. Per_1
Alla luce delle sopra riferite emergenze istruttorie, deve dunque affermarsi che aveva la detenzione qualificata dei Parte_2
fondi per cui è causa e, come tale, era legittimata alla proposizione dell'azione di reintegrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1168 c.c.;
deve, infatti, trovare applicazione il principio di diritto secondo cui “il
conduttore che mantenga la disponibilità dell'immobile dopo la cessazione
di efficacia del contratto di locazione è legittimato a ricorrere alla tutela
possessoria ex art. 1168, secondo comma, cod. civ., in quanto detentore
qualificato, ancorché inadempiente all'obbligo di restituzione agli effetti
dell'art. 1591 c.c.” (cfr. Cass., 18486/2014).
Pertanto, è irrilevante che la condotta posta in essere dal resistente si collochi in data 8/10 novembre 2019, e dunque prossimamente alla data di scadenza del contratto di affittanza agraria;
nel giudizio possessorio, infatti, - 6 -
ciò che rileva è unicamente la situazione di fatto in essere al momento dello spoglio e, nel caso concreto, è indubbio che a quella data Parte_2
non avesse ancora liberato il fondo, così mantenendo il proprio
[...]
potere di fatto sulla res.
Fermo quanto sopra, è altrettanto incontestato in causa che la condotta posta in essere dall'odierno resistente, per il tramite di suoi dipendenti incaricati, concreti un atto di spoglio di cui Controparte_1
deve ritenersi autore morale (cfr. Cass., 24967/2018).
[...]
Ed, infatti, gli informatori escussi hanno confermato l'occupazione dei fondi con rifiuti e macerie di ogni sorta, che hanno evidentemente impedito l'accesso ai fondi di causa;
in tal senso deve essere valorizzata la deposizione resa dall'informatore secondo cui “io, per esempio, non Tes_2
riuscivo ad entrare con il trattore nel terreno ed eseguire il mio lavoro”.
I lavori di sgombero di alcuni manufatti e fabbricati non autorizzati limitrofi al fondo in oggetto, sono stati effettuati occupando parte dei terreni con le macerie della demolizione;
trattasi, dunque, di un atto di spoglio violento e clandestino (cfr. Cass., 30 agosto 2000, n. 11453),
essendo stati posti in essere fatti materiali contraddistinti dalla consapevolezza di contrastare e di violare la posizione soggettiva del detentore (cfr. Cass., 4 novembre 2013, n. 24673). In tal senso, valga anche richiamare la comunicazione datata 14 novembre 2019 (doc. 7 fascicolo parte ricorrente), da cui si evince la volontà del resistente di ottenere la - 7 -
liberazione del bene concesso in comodato.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, deve essere accertato l'atto di spoglio posto in essere da , con conseguente Controparte_1
conferma dell'ordinanza datata 22 settembre 2022, emessa a conclusione della fase interdittale.
2. Domanda risarcitoria
Il c.d. “merito possessorio” è stato introdotto dalla Parte_2
per veder accertato il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti
[...]
in conseguenza della condotta pregiudizievole posta in essere da
[...]
. Controparte_1
Parte ricorrente ha, dunque, invocato un danno da lesione del possesso, id est detenzione qualificata, conseguente ad un'attività di spoglio rilevante ai sensi dell'art. 1168 c.c.; a tal fine, fa rilevare il Tribunale come sia del tutto irrilevante l'insussistenza dello ius possidendi in capo alla parte illecitamente privata del possesso, in quanto l'azione di responsabilità
extracontrattuale non postula necessariamente una identità tra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprietà o di godimento, essendo sufficiente che l'attore dimostri di trovarsi in una relazione di fatto con la cosa e di avere subito un danno patrimoniale per la mancata disponibilità di essa (cfr. Cass., 34540/2023).
In particolare, ha invocato le seguenti voci Parte_2
di danno: - 8 -
a) danno emergente, pari alle spese sostenute per le operazioni di smaltimento dei rifiuti e di riassestamento del terreno al fine di rendere quest'ultimo nuovamente coltivabile;
b) lucro cessante derivante dall'omessa disponibilità del fondo, con conseguente perdita del reddito che sarebbe derivato dalla coltivazione dello stesso secondo le pratiche agronomiche che, previa consultazione del proprio tecnico, si sarebbero dovute svolgere.
Quanto alla voce sub a), conformemente a quanto ritenuto dalla consulente dott.ssa le operazioni di pulizia e smaltimento Persona_2
rifiuti sono state eseguite sia dal personale dell'azienda agricola sia Pt_2
dal contoterzista GI NE srl in due occasioni (cfr. doc. 16, all. B
Fattura GI NE srl 29.2.2020 e all. F Fattura GI NE srl
28.2.2021 in atti). Meritano altresì di essere valorizzate le dichiarazioni testimoniali rese da tecnico agronomo dell'odierna Testimone_3
società ricorrente, secondo cui “nella prima settimana di Febbraio 2020,
per 5 giorni e per l'intera giornata lavorativa, due dipendenti della
[...]
hanno effettuato manualmente, nonché per il tramite di un Parte_2
trattore con la pala, la rimozione di ramaglie e materiale di vario genere
depositato sui terreni del fondo come da fotografie contenute Pt_5
nell'all. C del doc. 16 (che mi si rammostrano). Preciso che io stesso li ho
visti”, aggiungendo che “nella seconda metà di Febbraio 2021 la
[...]
per 3 giorni e per l'intera giornata lavorativa hanno Parte_2 - 9 -
effettuato operazioni di livellatura dei terreni del fondo a mezzo di Pt_5
una livella a laser automatica. Preciso che il suddetto livellamento dei
terreni è servito per ripristinare la possibilità di coltivare gli stessi e non è
stato fatto su tutto il fondo ma su circa 5 ettari ovvero 50.000 mq”.
Trattasi di dichiarazioni confermate anche dai testi e , Tes_4 Tes_2
già escussi nella fase interdittale come informatori, i quali hanno confermato di essersi occupati su incarico di della pulizia dei Parte_6
fondi di causa.
Il consulente tecnico dott.ssa nel contraddittorio con il Per_2
consulente tecnico di parte attrice, con motivazione ampia ed immune da vizi logici, sulla scorta di un analitico esame della documentazione agli atti e di quella acquisita nel corso delle indagini, ha quantificato le spese di pulizia dei fondi in euro 9.790,14; all'elaborato del consulente si può quindi fare rinvio in questa sede.
deve, pertanto, essere condannato a Controparte_1
versare in favore di la somma di euro 9.790,14, Parte_2
oltre agli interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 dall'emissione delle singole fatture sino al saldo ex art. 1284, comma quarto, c.c..
Quanto alla voce sub b), lamenta di non Parte_2
aver potuto coltivare il fondo per l'intera annata agraria 2019-2020 e chiede, tra gli altri altri, i danni causati dal mancato reddito;
in particolare,
ha allegato di non aver potuto coltivare orzo da granella, chiedendo la - 10 -
condanna di controparte al risarcimento del danni, pari al mancato guadagno (cfr. doc. 16).
In specie, il tecnico agronomo dott. escusso quale Tes_3
testimone, ha dichiarato che “secondo il programma della campagna 2019-
2020 della la rotazione delle colture prevedeva la Parte_7
coltivazione a orzo da granella dei terreni appartenenti al fondo Pt_5
individuati nell'estratto di mappa di cui al doc. 4 e nella figura della prima
pagina del doc. 16” (ed ovvero della perizia redatta dallo stesso tecnico dott. e che “la commercializza l'orzo Tes_3 Parte_3
prodotto annualmente, unitamente alla paglia da orzo, vendendolo a
società terze”.
La consulenza tecnica a firma del dott. ha consentito di Per_1
superare le criticità evidenziate dalla precedente perizia, avendo il consulente tecnico con motivazione ampia ed immune da vizi logici ritenuto che “la coltivazione dell'orzo come erbaio era tecnicamente
possibile qualora era in programma la successiva coltivazione del riso
nell'annata seguente 2020”, e che essendo in programma “una semina
tardiva dell'orzo era possibile che l'azienda non avesse ancora lavorato i
terreni”.
La parte ricorrente ha anche dimostrato la commercializzazione dell'orzo nelle annualità precedenti (cfr. all. A doc. 16 – fatture emesse nel periodo giugno/luglio per la vendita dell'orzo), così dimostrando che i - 11 -
terreni venivano messi a reddito anche con colture vernine intercalari, ed i fondi non venivano fatti riposare prima della coltivazione del riso (che deve essere seminato nel mese di aprile e raccolto nei mesi di settembre/ottobre).
Condivisibile risulta la perizia del consulente dott. anche Per_1
nella parte in cui ha considerato, ai fini della quantificazione del danno, che l'orzo avrebbe potuto essere commercializzato come erbaio da foraggio e non già come granella;
ed, infatti “considerando l'usuale epoca di semina
del riso (periodo di semina tradizionalmente tra aprile e i primi 15 giorni
di maggio successivamente ai lavori preparatori del terreno), porta
giocoforza a considerare la coltivazione dell'orzo come erbaio da
foraggio; ossia con semina tipicamente autunnale, ma con taglio precoce
dell'intera pianta e raccolta in botticella –spigatura verso aprile /primi di
maggio, prima del raccolto tradizionale e più tardivo della granella, in
modo da consentire la successiva normale coltivazione del riso”.
Per l'effetto, il lucro cessante invocato da parte ricorrente può
essere stimato in euro 22.300,00, corrispondente al valore dell'orzo da foraggio non coltivato;
a tale somma devono aggiungersi gli interessi al tasso legale dalla data dell'evento dannoso al saldo, calcolati su tale importo previa devalutazione dello stesso alla data dell'evento dannoso, e sugli importi poi rivalutati anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T..
Facendo, pertanto, applicazione dei criteri fissati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/1995 e individuando la - 12 -
data dell'evento dannoso con la data dello spoglio (10 novembre 2019), il danno da mancato guadagno è pari complessivamente ad euro 24.619,84, a cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
Nessuna ulteriore voce di danno può invece essere riconosciuta in favore di dal momento in cui per la consolidata Parte_2
giurisprudenza di legittimità “la liquidazione equitativa del danno ha
natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno
oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi
ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti
fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione
dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo
(e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la
rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè
positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole,
ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della
prova” (cfr. Cass., 21607/2025).
Nel caso concreto ulteriori danni non sono neppure stati compiutamente allegati, di talché il ricorso alla liquidazione equitativa è del tutto precluso.
3. Regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della - 13 -
soccombenza, e si liquidano in dispositivo, assumendo a riferimento lo scaglione per le cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, quale è quella in oggetto.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara lo spoglio posto in essere da
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; Controparte_1
2. per l'effetto, condanna a risarcire in Controparte_1
favore di la somma di euro 9.790,14, oltre agli Parte_2
interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 dall'emissione delle singole fatture sino al saldo ex art. 1284, comma quarto, c.c., a titolo di danno emergente, e la somma di euro 24.619,84, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di lucro cessante;
3. condanna a rimborsare le spese di Controparte_1
lite a favore di liquidandone l'ammontare in Parte_3
euro 7.616,00 per compensi professionali ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, ed euro 286,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 d.m. 55/2014, i.v.a e c.p.a.
come per legge;
4. pone le spese di consulenza tecnica, così come liquidate con - 14 -
decreti assunti in data 1 dicembre 2023 e in data 24 novembre 2025,
definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in NO, il giorno 26 novembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)