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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/10/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 543/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa EL RI Presidente
D.ssa ND RI Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 09/03/2023 al numero 543 /2023 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 94/2023 emessa dal
Tribunale di SIENA il 31.1.2023 pendente fra
( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANTINO ALWIN HERMANN
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._1 giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. PEZONE NICOLA ) e C.F._2 dall'Avv. VANNUCCHI GIOVANNA MARIA ( ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio di quest'ultima, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “In via principale: riformarsi la sentenza a verbale n.
94/2023 RG 1309/2019 emessa in data 31.01.2023 dal Tribunale di Siena e per
l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 378/19 emesso dal Tribunale di Siena
1 il 26.03.19; In via subordinata: in caso di mancata conferma dell'ingiunzione, condannarsi l'appellata al pagamento dell'importo di € 13.910,00 oltre CP_1 interessi ex art. 5 D.Lgs 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo ovvero della minor somma riconosciuta o ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso: vittoria di spese di I e II grado di giudizio, oltre che della fase monitoria.
In via istruttoria: ammettersi i capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi articolati nel giudizio di primo grado e non ammessi, che si trascrivono integralmente, nonché a prova contraria su quelli ammessi per la controparte: P NT 1) “Vero che l'incontro tra il Project Manager e il Project Manager di di cui al punto 12 del contratto sottoscritto tra le parti, veniva posticipato ai primi NT di gennaio su richiesta della stessa a causa dell'imminente chiusura per le festività natalizie?”;
2) “Vero che nell'incontro tra i Project Manager venivano identificati i potenziali mercati, i punti di forza dei prodotti e gli adempimenti da porre in essere per lo sviluppo del progetto?”;
3) “Vero che i Project Manager, durante il loro incontro, definivano ciò che NT avrebbe dovuto comunicare e trasmettere alla per il Parte_1 completamento del sito (tra i quali listini prezzi ed elenco dettagliato di tutti gli articoli vendibili, indicazione di abbinamenti dei prodotti più consoni per lo sviluppo NT di pagine web e mailing profilati per settore, foto della sede della e della produzione, foto degli stand realizzati nelle fiere di Berlino, Trieste e Firenze, testi per la realizzazione della mailing)?”; NT
4) “Vero che sollecitava al fine di ricevere le informazioni, Parte_1 nonché il materiale concordato, necessario per la realizzazione del sito web nonché per la pubblicizzazione telematica dei prodotti?”; NT
5) “Vero che rimandava più volte gli incontri fissati con Parte_1 relativi alla realizzazione del progetto in partnership?”; NT
6) “Vero che notiziava in seguito ad ogni attività contrattuale Parte_1 svolta?”;
7) “Vero che completava il sito, visibile all'indirizzo http: Parte_1
//red.iwtrade.ch/it/?”;
8) “Vero che redigeva le newsletter promozionali (rispettando le Parte_1 regole e i format necessari ad evitare la classificazione in spam e black list), successivamente inviate ad una lista di potenziali clienti del settore (da database
2 ad hoc acquistato a cura e spese della , con puntuale analisi dei Parte_1
NT risultati che venivano forniti a ”;
9) “Vero che provvedeva ad installare il Modulo Web base, il quale Parte_1 risulta presente sin dal febbraio 2018?”; NT
10) “Vero che, in forza del contratto datato 22.12.2017, doveva comunicare alla il fatturato mensile a inizio di ogni mese?”; Parte_1
NT 11) “Vero che, vanta il 6% del fatturato di relativo all'anno Parte_1
2018?”.
Si indicano a testi: , residente in [...], Testimone_1
21020 AT DO (VA); (su tutti i capitoli); , residente Testimone_2 in Via V. Veneto n. 44, 21033 Cittiglio (VA); (su tutti i capitoli); , c/o Testimone_3
Via Giulia n. 43, 6855 Stabio CH;
(su tutti i capitoli); Parte_1 Tes_4
, c/o Via Giulia n. 43, 6855 Stabio CH;
(su tutti i capitoli);
[...] Parte_1
, c/o Via Giulia n. 43, 6855 Stabio CH;
(su tutti i Testimone_5 Parte_1 capitoli).“
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, IN
VIA PRELIMINARE, accertata la nullità e/o invalidità della procura, per i motivi riportati nell'atto di costituzione in giudizio, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello;
NE , respingere l'appello in quanto giuridicamente infondato in fatto ed CP_2 in diritto per i motivi di cui in atti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfetario, I.V.A e C.A.P. di legge.”
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado NT (di seguito per brevità, solo proponeva opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 378/19 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Siena per l'importo di € 13.910,00 oltre accessori da versarsi in favore di Parte_1 con sede in Svizzera, in forza del contratto “Progetto Web in partnership” sottoscritto dalle parti in data 22.12.2017.
In particolare, l'opponente chiedeva la revoca del d.i. e la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta opposta, lamentando la mancanza di confronti
3 e scambi personali per la definizione del progetto, errori nella nomenclatura del sito internet realizzato e nella indicazione dei prodotti, nonché l'emissione non autorizzata delle fatture. P Si costituiva la (di seguito, solo ), la quale insisteva nella Parte_1 propria pretesa, sostenendo la coerenza contrattuale della propria condotta e P chiedendo dunque il rigetto dell'opposizione al d.i.; , inoltre, avanzava domanda di condanna al pagamento della provvigione prevista nel contratto (previo ordine NT di esibizione della documentazione attestante il fatturato di nel 2018), infine dichiarando di riservarsi di agire separatamente per ottenere il risarcimento del NT danno subito per l'inadempimento di
Previa concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e assunte le prove orali ammesse, con sentenza n. 94/2023 pronunciata all'udienza del
31.1.2023, il Tribunale di Siena, accogliendo l'opposizione, revocava il d.i., P dichiarava risolto il contratto e condannava alla restituzione delle somme versate in virtù della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.990,50 oltre 15%, Iva
e Cpa come per legge.
Il Tribunale motivava sulla base della testimonianza della teste indicata Tes_6
P da (che aveva confermato che era stato indicato nel sito internet un indirizzo mail errato ma soprattutto aveva dichiarato che il sito non era “mai andato on line sul dominio come indicato nel contratto”, in quanto “era stata creata da me una password temporanea che non ho mai fornito”) e della documentazione versata in NT atti, da cui emergeva che aveva reiteratamente precisato che il sito doveva essere pronto per aprile 2018 e che sarebbe stato impossibile fornire le indicazioni P e i dati richiesti da . Argomentava inoltre il primo giudice di aver tentato P l'accesso al sito come da indirizzo indicato in atti da , verificando come il medesimo presentasse numerose criticità (in ordine ai cookies, all'informativa sulla privacy, alla descrizione e allo scarso numero dei prodotti offerti). Dunque, doveva P ritenersi comprovato che aveva realizzato un sito incompleto e non corrispondente alle pattuizioni e, oltretutto, non accessibile in autonoma dal cliente per la sua gestione, non avendo dunque adempiuto all'obbligo contrattuale di sviluppare e manutenere il sito “Corporate-B2B-B2C”, nonché di svolgere in favore della Red attività di web marketing e di comunicazione aziendale. Al più, secondo P il Tribunale, poteva ritenersi che avesse realizzato e messo a disposizione di NT P un “demo”, come appunto confermato dalla teste indotta dalla medesima ,
4 rendendo perciò superflue le ulteriori istanze istruttorie formulate dalla suddetta P società. Quanto alla domanda riconvenzionale di relativa al riconoscimento della provvigione prevista dal contratto, dava atto che detta società aveva espressamente rinunciato ad essa, ritenendo di non dover statuire nulla a riguardo.
Dall'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento P NT di conseguivano gli effetti restitutori relativi a quanto corrisposto da per effetto della provvisoria esecutività del d.i. opposto, oggetto di specifica domanda.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato le istanze, Parte_1 anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c. – ammissione di capitoli di prova articolati in forma negativa – nullita' della prova orale”
Ha ricordato la parte appellante che l'onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere: non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova dovrà esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. Invece, le prove orali sub capp 4, 5, 7 e 11 NT P dedotte da erano state ammesse nonostante l'opposizione di , pur avendo contenuto negativo (Capitolo 4: “vero che la ha omesso di realizzare Parte_1 il Modulo Web Base”; Capitolo 5: “vero che la ha omesso di Parte_1 concretizzare l'obiettivo”; Capitolo 7: “vero che la visibilità del sito era negata”; NT Capitolo 11: “vero che la ha sempre omesso di far visionare alla Parte_1 il progetto”). Inoltre, il capitolo 3 mancava di qualsivoglia riferimento temporale
(“vero che il Sig. informò la che tra Aprile 2018 e Parte_3 Parte_1
NT Giugno 2018 la sarebbe stata impossibilitata a collaborare pertanto il progetto avrebbe dovuto essere terminato prima di tale periodo”), oltre ad essere stato ammesso senza considerare che l'art. 2722 c.c. vieta la prova per testimoni che abbia per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un contratto (nella fattispecie, l'asserita fissazione di un termine essenziale), per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea. Peraltro, anche i capitoli 4, 5, e
11 erano decontestualizzati. L'assunzione di tali mezzi di prova, secondo la parte
5 appellante, avrebbe avuto un impatto dirimente sul convincimento del giudice, con conseguente nullità della sentenza emessa.
II) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c. – esclusione di capitoli di prova rilevanti e ammissibili”
Ha lamentato la parte appellante come nel giudizio di prime cure non siano state P ammesse le prove orali dedotte da in quanto “genericamente formulate e non contestualizzate e pertanto tali da non consentire il diritto di difesa della controparte”, benché le stesse fossero valide e ammissibili. In particolare: il capitolo 1 fa riferimento allo slittamento dell'incontro di cui al punto 12 del contratto ai primi di gennaio 2018; i capitoli 2 e 3 descrivono il contenuto di tale riunione del gennaio 2018 tra i Project Manager delle parti;
i capitoli 4, 5, 6 e 8 sono diretti a confermare il contenuto dello scambio di e-mail dimesso in atti;
il capitolo 7 si riferisce all'attuale presenza e accessibilità online del sito internet indicato;
il capitolo 9 è ben circostanziato e colloca l'installazione del Modulo Base
Web al febbraio 2018; i capitoli 10 e 11 confermano il contenuto dell'accordo già dimesso in atti. La mancata ammissione di tali mezzi di prova, correttamente formulati e diretti a dimostrare punti decisivi della controversia – poichè, se P NT accertati, avrebbero dimostrato l'adempimento di e l'inadempimento di – comporterebbe la nullità della sentenza, da riformare previa assunzione delle testimonianze tempestivamente dedotte e chieste nuovamente in sede di precisazione delle conclusioni
III) “Omessa motivazione e difetto di pronuncia in merito alla richiesta di rimessione in istruttoria per l'assunzione dei mezzi di prova richiesti e non ammessi”
La parte appellante ha lamentato che il primo giudice non avrebbe speso una parola in merito alla richiesta di rimessione in istruttoria e assunzione dei mezzi di P prova non ammessi formulata a più riprese da e reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente vizio di omissione di motivazione dell'implicito rigetto dell'istanza.
IV) Errata valutazione delle prove – vizio di illogicita' della motivazione.
A- valutazione delle prove orali.
Secondo la parte appellante, fondando la decisione sulle dichiarazioni della teste ritenuta dunque attendibile e informata, avrebbe omesso di esaminare Tes_6 P la deposizione nel suo complesso, dalla quale sarebbe emerso che: aveva realizzato integralmente, già nel febbraio 2018, il Modulo Web Base di cui al punto
6 3.1 del contratto del 12.12.17, in mancanza del quale non sarebbe stato possibile creare il sito internet (v. deposizione del 27.01.22); l'oggetto del contratto non era la mera creazione del sito, ma anche la promozione dell'attività aziendale continuata nel medio-lungo termine (tramite newsletters, webmail ecc.), tant'è che venivano pubblicizzate diverse offerte, mentre “il Back Office (ndr, gestione diretta da parte del committente) sarebbe stato fatto solo dopo la pubblicazione del sito definitivo on-line”; nel febbraio 2018, in un incontro tra BO e Per_1
era stato presentato il sito, visibile all'indirizzo http://red.iwtrade.ch/it/; il
[...]
NT primo accesso di al suddetto sito internet ebbe luogo a febbraio 2018 alla presenza di allorquando veniva verificato il funzionamento del Persona_1 collegamento e richieste alcune modifiche (scritte della Home Page e alcuni “box” da rivedere); successivamente alla visione congiunta del sito, intorno alla metà di NT P febbraio, richiedeva ulteriori modifiche;
nell'aprile 2018 chiedeva senza successo all'attrice un ulteriore incontro per visionare e valutare congiuntamente NT il sito;
solo nei mesi seguenti (fino a maggio 2018) venivano trasmesse da le schede di alcuni prodotti e le relative certificazioni, mentre tutti i restanti contenuti venivano scaricati direttamente dalla dal vecchio sito di Red;
nel sito Tes_6 realizzato da non erano riportati nominativi errati o materiali Parte_1 inesistenti poiché i prodotti venivano individuati a mezzo di un codice e muniti di descrizione e nome concordati con il sito internet (accessibile Persona_1 all'indirizzo provvisorio http://red.iwtrade.ch/it/) non era stato pubblicato sul dominio indicato in contratto “perché è mancata la conferma definitiva da parte NT del cliente”; era stata creata una credenziale di accesso diretto di al sito internet provvisorio ma l'opponente “non ha mai fornito la password di accesso”.
Il teste di parte attrice , invece, non avrebbe fornito risposte Persona_1 dirimenti, in quanto: aveva ammesso di non aver avuto conoscenza diretta di alcuni particolari, come la realizzazione o meno del Modulo Web (risposta al cap.
4); aveva espresso mere valutazioni e giudizi, invece di riferire fatti (“si trattava di uno dei presupposti essenziali del contratto… era il motivo principale del progetto” – cap. 5 – “si trattava di un sito incompleto con errori evidenti, nomi inesatti” – capitolo 8); aveva fornito una deposizione meramente de relato ex parte actoris (cap. 6 “sono a conoscenza perché ne ho parlato con mio figlio”); circostanze del tutto inconferenti, dal momento che il mancato accesso al sito NT internet del teste – privo di rapporti di lavoro con tanto da aver cliccato il link
“per pura curiosità” – non dimostrava che la società attrice avesse avuto la
7 medesima difficoltà (cap. 7). Secondo la parte appellante, nonostante il contenuto contrastante delle deposizioni dei testi, la sentenza avrebbe omesso qualsivoglia confronto tra le due dichiarazioni nonché tra queste ultime e la documentazione dimessa in atti. Tale omissione avrebbe comportato un vizio nella motivazione e nella formazione del convincimento del giudicante, che non avrebbe spiegato l'iter logico che lo aveva portato a valutare l'attendibilità o meno delle singole prove.
B. omesso esame dei documenti dimessi in atti – difetto di motivazione
Lamenta la parte appellante come il primo giudice avrebbe evidentemente preso NT in esame solo e soltanto le missive prodotte da da cui aveva dedotto l'esistenza di un termine essenziale ad aprile 2018 per la pubblicazione del sito, nonostante fosse emerso che: nel contratto (doc. 1) non era menzionata la necessità di completare il progetto entro il mese di aprile;
non risultavano patti aggiunti o contrari (da provarsi, in ogni caso, per iscritto); non vi erano comunicazioni nelle quali le parti, prima della fine di aprile 2018, avessero evidenziato la necessità di pubblicare il sito internet definitivo e completo entro tale termine;
le missive nelle quali si faceva riferimento agli impedimenti NT primaverili di erano tutte successive allo spirare del presunto termine e conseguenti alla richiesta di pagamento della fattura n. 43/18 (cfr Parte_1 doc. 5 avversario: email del 20.04.18 “adesso non possiamo seguirvi nel lavoro.
Vi chiamerò dopo il 25.4.18”; email del 09.05.18 “capisco le vostre ragioni ma come anticipato qualche settimana fa siamo nel pieno della stagione e non abbiamo tempo da dedicare al progetto per cui in questo momento è meglio sospendere NT l'attività fino alla fine di giugno”; pec del 28.05.18 nella quale si contestava la fattura e, richiamate le due precedenti missive, si ribadiva l'impossibilità di seguire il progetto, chiedendo la sospensione fino a fine mese). Sarebbe dunque pacifico come non vi era mai stato un termine convenuto tra le parti, né che lo stesso potesse avere natura essenziale. Peraltro, era dimostrato che la versione provvisoria del sito internet era già fruibile e accessibile online dal febbraio 2018.
D'altra parte, il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi considerazione in merito alle P numerose e-mail prodotte da e mai disconosciute né contestate dall'avversario, che, se esaminate, avrebbero senz'altro ribaltato la decisione, dimostrando P l'adempimento di e l'atteggiamento ostativo dell'opponente, che ha di fatto aveva impedito la completa esecuzione dell'appalto. In particolare: con email del P 12.1.18 (doc. 3) faceva riferimento all'esito della riunione appena svoltasi, indicando quanto condiviso in merito a: potenziali mercati, potenziali clienti,
8 modifiche ai prodotti (piedini molleggiati, utilizzo del carbonio al posto dell'alluminio, tavoli regolabili in altezza), adempimenti a carico di Parte_1
NT adempimenti a carico di (inviare lista prodotti e listini prezzi dei lettini con fotografie di ambienti e referenze;
indicare abbinamenti tra gli articoli ecc); con email del 7.2.22 (doc. 4) si dava atto dell'incontro del giorno precedente
(riepilogando anche le modifiche chieste dall'attrice dopo la visione del sito di sviluppo red.iwtrade.ch) e venivano richiesti a Red: file delle proprietà tecniche dei tessuti, certificazioni dei tessuti, testi per la realizzazione della mailing sugli ombrelloni, fotografie Pitti, mappa con le realizzazioni, con fotografie del laboratorio e dei prodotti, storia e foto dell'azienda, recensioni clienti, listino prezzi, video dei apertura/chiusura di ombrelloni e poltroncine, logo, modifica delle schede P prodotto;
con scambio e-mail del 9.1-26.1.18 (doc. 5): trasmetteva informativa privacy e scheda anagrafica chiedendone la restituzione previa compilazione e sottoscrizione (mail 9.1.18) e, non ricevendo risposta, sollecitava NT in data 16.1.18; faceva pervenire i documenti solo il 17.1.18, peraltro redatti P in modo incompleto (17.1.18); , avvedutasi della inesatta compilazione, in data
17.1.18 e 26.1.18 chiedeva nuovamente di provvedere, senza ricevere alcunché; P in data 31.1.18 notiziava Red dell'invio della mailing a oltre 30.000 campeggi, P palestre, residence, stabilimenti balneari, strutture sportive etc;
l'1.2.18 dava atto dell'invio della seconda mailing (18.006 email inviate) e dell'esito, confermato NT da che a sua volta prometteva la trasmissione delle schede prodotti, in fase P di elaborazione presso il grafico (doc. 7); il 13.2.18 proponeva di inviare una NT mailing anche per gli ombrelloni e, su richiesta di predisponeva la relativa bozza (doc. 8); il successivo 20.2.18, previa piccola modifica richiesta dal cliente, P NT
procedeva all'invio della mailing, fornendo i dati di accesso al sito a ricevendo l'approvazione di doc. 9); con missive del 22 e 23.2.18 Parte_3
P (doc. 10 e 11) comunicava l'esito della mailing;
il 28.2.18 si trasmetteva una P richiesta di preventivo (doc. 12); tra il 9 e il 14 marzo 2018 (doc. 13) promuoveva a mezzo e-mail i prodotti dell'appellata presso 40.000 aziende target NT e, visto il totale e perdurante silenzio di chiedeva un riscontro in merito (“per cortesia con un semplice riscontro fatemi sapere se ricevete queste comunicazioni, ho il dubbio che non le state vedendo”); il successivo 16.3.18 (doc. 14) veniva trasmesso il report dei contatti che avevano visitato il sito;
in data 13.3.18, P sollecitato da per l'invio di dati necessari allo sviluppo del progetto, Per_1 rispondeva “lunedì quando rientra facciamo il punto e vi
[...] Pt_3
9 aggiorniamo. Prima di Pasqua occorre avere pazienza se non rispondono perché sono presi dall'apertura delle strutture, poi vedrai che le settimane successive P arrivano” (doc. 15); il 21.3.18 aggiornava la cliente sull'esito della mailing, preannunciava l'inoltro della terza newsletter, e comunicava: “stiamo creando e strutturando tutti i contenuti per il sito per poter procedere con la pubblicazione, vi manderemo a giorni una mail riassuntiva di cosa ci manca ancora” (doc. 15); con e-mail del 30.3.18 veniva inoltrata una bozza per la terza mailing (doc. 16), NT che riscontrava solo in data 6.4.18 (doc. 17); di fronte alla mancanza di comunicazione della cliente, il 9.4.18 scriveva “da febbraio non Parte_1 abbiamo più ricevuto nulla… per una attività efficace abbiamo bisogno di capire e misurare le ns. azioni… se hai già pronto il materiale per la quarta newsletter mandacela così iniziamo a studiare la comunicazione collegata” (doc. 18); solo il NT successivo 19.4.18 – a dieci giorni dalla richiesta - forniva i riscontri delle mailing, chiedendo di fare sapere cosa esattamente mancasse per la pubblicazione del sito definitivo (doc. 20); il 16.4.18 veniva trasmessa una richiesta di preventivo P (doc 19); il 19.4.18 ricordava alla cliente il materiale mancante per la pubblicazione del sito definitivo: “mancano ancora tutte le info istituzionali del sito, tipo chi è Red etc, vedi le mail che vi ha mandati in questi mesi, e più Tes_1 urgente ancora deve essere completato il foglio xls con tutti i prodotti che Tes_1 ha mandato a tuo padre e a te settimane fa. NTrolla le varie mail che avete ricevuto e trovi quanto serve per il sito. Ci mandi anche la quarta newsletters?” P (doc. 20); rimasta inevasa tale comunicazione, sollecitava la cliente con email del 27.4.18 “restiamo in attesa di tua telefonata per poter finire il sito. Restiamo sempre in attesa della quarta newsletter che volete mandare” (doc. 21 e 25); il
2.5.18 e l'11.5.18 venivano trasmessi i contatti di quanti – ricevuta la newsletter P
– avevano visitato il sito (doc. 22 e 24); il 9.5.18 chiedeva di essere contattata per reperire i dati mandanti (“attendo di sentirvi, spero presto… ho perso le vostre tracce”) e, rimasta ancora una volta senza riscontro, il successivo 23.5.18 scriveva
“ci avevi promesso lo spunto per la quarta mailing. I giorni passano e perdiamo opportunità per portarvi altri contatti e vendite. Visto che il lavoro lo facciamo noi senza costi non capisco cosa sta succedendo, non riesco a interagire con voi.
mi aveva detto <> e sono passati altri 10 Per_1 giorni senza avere notizie, praticamente sono due mesi che non riesco nemmeno
a parlare al telefono… Se ci sono problemi o questioni vorrei parlarne, perché il sito è pronto, abbiamo lavorato tanto e vorremmo poter almeno interagire come
10 P da accordi di partnership” (doc. 23); con email del 29.5.18 (doc. 33) , nell'evidenziare il mancato pagamento della fattura 43/18 (docc. 31 e 32), puntualizzava: di non ricevere da due mesi alcuna risposta alla mail e alle telefonate, di avere il sito pronto da pubblicare da settimane, contenente però solo NT il materiale trasmesso da rammentando di essere ancora in attesa “di ricevere quanto ancora manca da pubblicare e preventivamente concordato e promesso”, di aver attivato dal gennaio 2018 la piattaforma per le DEM, creato e inviato le mailing, e di essere in attesa dell'autorizzazione all'invio della quarta newsletter, di essere in attesa di riscontri da inizio aprile “ultimo contatto con cui ci Pt_3 aveva promesso di mancarci la bozza su cui lavorare”, lamentava il blocco NT NT P unilaterale del progetto da parte di il 2.7.18 – dato il silenzio di – sollecitava un riscontro per la pubblicazione del sito e per l'invio della quarta mailing (doc. 26); ancora una volta Red tergiversava e chiedeva di aggiornarsi a P fine mese, al che seguiva immediata risposta di che acconsentiva a rimandare il confronto e assicurava che nel frattempo avrebbe continuato a inviare le newsletters “così quando avrete modo di mettere la testa sul sito avremo portato altri contatti caldi. Noi non ci siamo fermati nel lavoro, in questi mesi abbiamo potenziato il ns DVB dei contatti con nuovi 50.000 indirizzi di aziende ricettive”; P con email del 13.07.18 il legale rappresentante di , BO, esprimeva tutte le proprie perplessità: “vi abbiamo dato più volte la nostra disponibilità, mandandovi mail e sms. Siamo venuti in Toscana e non avete avuto tempo di incontrarci. Nella NT partnership tra IWB e sappiamo bene che IWB si prende il rischio di fare un lavoro che può non portare i risultati sperati, ma la tua insistenza a non farcelo fare ci fa pensare. Durante i mesi più caldi per il vostro business ci avete bloccato
e continuate a non confermare le attività che sono state definite nel contratto, non dando spiegazioni o alternative, non parlando di nuove idee, ma posticipando mese dopo mese promettendo telefonate e incontri che non arrivano mai. IWB ha pronto un sito da tempo da mettere online (per cui abbiamo lavorato 4 mesi) ma non avete voluto andare online proprio nei mesi in cui si doveva e poteva fare seriamente del business. Il contratto ha 3 anni di durata e uno lo abbiamo già P perso per colpe non imputabili a IWB” (doc. 29); il 10.9.2018 ancora chiedeva un incontro per fare il punto della situazione, ma il cliente comunicava nuovamente la propria indisponibilità (“per vedere i programmi occorre aspettare il prossimo mese perché adesso siamo troppo impegnati sul lavoro e altro che non era previsto, quindi ti prego di pazientare ancora” – doc. 28).
11 Il quadro che emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le parti sarebbe totalmente incompatibile con la ricostruzione dei fatti riportata in sentenza, con P l'imputazione a di un inesistente e indimostrato inadempimento, ascrivibile NT piuttosto a che aveva ridotto, sino a negare del tutto, la collaborazione imprescindibile per la realizzazione del sito.
Se il primo giudice avesse preso in esame il contenuto delle unite missive avrebbe potuto appurare: che l'incontro previsto al punto 12 del contratto (da svolgersi nel NT termine di 10 giorni dalla sottoscrizione) fu rinviato su richiesta di (email
12.1.18 – doc. 3); che durante la riunione di cui al punto 12 del contratto vennero NT convenuti gli adempimenti a carico di per la realizzazione del progetto (invio cataloghi, lista prodotti e prezzi, documentazione fotografica ecc. – doc. 3); che nel successivo meeting del 6.2.18 (doc. 4) veniva sollecitato l'invio della documentazione (proprietà tecniche tessuti, certificazioni tessuti, foto, listino P NT prezzi, video ecc); che nel carteggio dimesso in atti richiedeva più volte a NT l'invio dei dati e degli atti mancanti;
che la collaborazione di veniva assolutamente a mancare, rendendo la realizzazione del sito e del marketing online NT P pressoché impossibile;
che, nonostante l'atteggiamento ostruzionistico di iniziava la pubblicizzazione dei prodotti mediante invio di newsletters e pubblicava
– con i pochi dati a sua disposizione – una versione provvisoria del sito internet
(http://red.iwtrade.ch/it/ ) visibile sin dal febbraio 2018. Dunque – contrariamente P a quanto affermato dal Tribunale – avrebbe dimostrato per tabulas di aver tempestivamente eseguito le proprie obbligazioni come da contratto, senza alcun vizio o ritardo sia per quanto riguarda la promozione dei prodotti a mezzo mailing sia con la pubblicazione del sito internet che, seppur nella versione non definitiva, era andato on-line.
V) Violazione art. 112 c.p.c. – omessa motivazione e difetto di pronuncia. P NT
sin dalla propria costituzione aveva eccepito l'inadempimento di (pag.
8-9 comparsa del 25.07.18) sotto diversi aspetti: sottrazione all'obbligazione di pagamento, omesso invio delle informazioni nonostante le richieste di dati e materiali propedeutici alla promozione (docc. 25, 26, 27 e 28), indisponibilità a fornire l'assistenza necessaria all'esecuzione del progetto (vedasi, in particolare, la missiva doc. 23, con la quale venivano segnalati i continui ritardi e rinvii dell'opponente nonché le difficoltà ad interagire), mancata trasmissione dei dati di NT fatturato (docc. 29, 31, 32 e 33). L'obbligazione di sarebbe cristallizzata alla pag. 3 del contratto (doc. 1) nel quale testualmente è evidenziato che “il primo
12 inserimento dati è a carico della e si baserà su materiale fornito da Parte_1
NT in formato elettronico concordato”, materiale quest'ultimo mai pervenuto da NT parte di in violazione anche dell'art. 1206 c.c. che impone al creditore di collaborare all'adempimento del debitore quando l'attuazione del rapporto obbligatorio non sia possibile senza il concorso del creditore. L'eccezione in tal P senso formulata (e provata) da non sarebbe stata minimamente presa in considerazione del giudice di prime cure, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
VI) Violazione dell'art. 2697 c.c. – onere probatorio NT Secondo la parte appellante, posto che aveva formulato domanda di P risoluzione del contratto per inadempimento di , sarebbe spettato alla prima comprovare di aver fornito i dati e il materiale necessari all'esecuzione del progetto, mentre aveva omesso di articolare prove a riguardo o produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuto adempimento e la leale collaborazione prestata nell'esecuzione del contratto. Sarebbe dunque palese la violazione dell'art. 2697 c.c.
VII) Illogica motivazione
Lamenta la parte appellante come il Tribunale abbia basato la decisione sulla sola circostanza che, visitato il sito internet tutt'ora on-line (fatto, peraltro, di per sé incompatibile con la declaratoria di risoluzione per inadempimento e con la condanna all'integrale restituzione delle somme percepite), esso sarebbe parso incompleto. Si sarebbe invece dovuto dare rilievo ai seguenti fatti accertati: che il sito è effettivamente fruibile e online (e cioè consultabile utilizzando internet); che l'indirizzo e-mail riportato è corretto;
che vi sono agli atti numerosissime missive P NT con le quali (docc- 2-33) sollecita all'invio del materiale mancante per il completamento del sito, così mettendo di fatto in mora la creditrice;
che il servizio di mailing/newsletter è stato effettivamente svolto, come dimostrato per tabulas.
Nonostante la dimostrata esecuzione dell'obbligazione dell'appaltatrice (ancorchè P parziale, per fatto non imputabile a ma integralmente da attribuire a colpa/dolo del creditore), il primo giudice avrebbe dichiarato la risoluzione del contratto per P inadempimento di , senza nulla argomentare in merito alla mancata collaborazione dell'appellata, alla mora del creditore e alla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., ignorando che il dominio di sviluppo
“http://red.iwtrade.ch”, propedeutico alla pubblicazione del sito internet definitivo, aveva svolto pienamente lo scopo per il quale era stato creato, ovvero: di P NT consentire a di creare la struttura del sito e condividere con la relativa
13 ideazione grafica;
di caricare il materiale e i contenuti ricevuti e concordati con NT NT NT
dopo la conferma dell'ideazione grafica da parte di di mostrare a l'avanzamento dei lavori svolti in tempo reale, con piena trasparenza del lavoro svolto;
di pubblicare il sito di sviluppo sul sito con il dominio ufficiale “www.
[...]
NT NT
, dopo la conferma definitiva ricevuta da di consentire a in ogni Email_1 momento: di visionare la grafica, commentarla e confermarla per passare allo stato P successivo;
di consultare il materiale e i contenuti caricati, concordati con , richiedendo eventuali rettifiche, correzioni o aggiunte, di confermare definitivamente grafiche e contenuti indispensabili alla pubblicazione sul dominio ufficiale “www.red-italy.it”.
Peraltro, il trasferimento del sito http://red.iwtrade.ch all'indirizzo web ufficiale www.red-italy.it, reso sinora impossibile dalla mancata collaborazione e NT autorizzazione di è una procedura a cui sarebbe disponibile, Parte_1 P traducendosi in una mera propagazione dati della durata di pochi minuti. , infatti, dal febbraio 2018, in ottemperanza agli impegni assunti contrattualmente e in vista dell'auspicata pubblicazione del dominio definitivo, ha infatti mantenuto il sito on-line, tanto che il giudice di prime cure ha potuto accedervi e visionarlo. NT Il sito www.red-italy.it era ed è di proprietà di la quale – unica a detenere le credenziali di accesso del dominio e a disporre dei contenuti da caricare – non ha P messo nelle condizioni di eseguire la procedura di trasferimento, con liberazione di quest'ultima da qualsivoglia responsabilità.
VIII) Violazione e falsa applicazione della disciplina della risoluzione per inadempimento ex art. 1458 c.c.
Secondo la parte appellante, dalla semplice lettura del contratto di partnership sub doc. 1 emergerebbe che oggetto dell'accordo non era una prestazione istantanea, bensì un'attività continuativa nel tempo avente ad oggetto la promozione,
l'assistenza e la manutenzione “a medio/lungo termine” (pag. 1). Anzi, a pagine
13 dello stesso atto, alla clausola “validità del contratto” era esplicitamente indicato che lo stesso aveva una durata di 3 anni solari dalla sua sottoscrizione, oltre rinnovo tacito negli anni successivi. Il primo giudice avrebbe erroneamente applicato l'art. 1458 c.c. primo comma, che attiene ai contratti istantanei, e non il secondo comma della norma, secondo cui “nei contratti a esecuzione continuata o periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”. In tema di contratto di appalto/partnership come quello in esame “in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente, si applicano le norme generali
14 in tema di risoluzione per inadempimento ex art 1453 c.c.” (Cass Civ sez III ordinanza 9198/2018 e cass civ sez I ordinanza 4511/19), con la conseguenza che l'eventuale risoluzione non potrebbe comunque comportare la condanna dell'appaltatore a restituire tutti i compensi percepiti, avendo IW diritto al riconoscimento del compenso per quanto realizzato. Il ragionamento logico- giuridico del Tribunale sarebbe dunque del tutto errato dal momento che – anche laddove avesse accertato il diritto alla risoluzione del contratto – non avrebbe dovuto qualificare il rapporto come contratto a esecuzione istantanea anziché come accordo di durata, così non riconoscendo nulla per le prestazioni effettivamente P svolte da .
2.2 Si è costituita chiedendo preliminarmente di dichiarare CP_1
l'appello inammissibile, per invalidità della procura alle liti, e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione, perché infondata.
In particolare, ha eccepito:
- la nullità della procura per la mancata indicazione, sia nell'atto di appello che nella procura medesima, del nominativo di colui che ha la P rappresentanza di e conferisce il mandato, essendo peraltro la firma il calce alla procura illeggibile;
- l'invalidità della procura per essere stata conferita in data anteriore alla redazione dell'appello e in luogo diverso da quello indicato, essendo dunque l'autenticazione da parte del procuratore non contestuale rispetto alla redazione dell'atto.
Nel merito, ha ricordato che in data 22.12.2017, le parti avevano sottoscritto un P contratto per “Progetto Web in partnership”, nello specifico, la aveva assunto NT verso specifici e dettagliati impegni, in particolare: adozione della piattaforma
IW Trade, personalizzazione della piattaforma in considerazione delle necessità di
Red, modulo web Base (CMS), adozione di un “look & feel “ professionale (Layout grafico e navigazione), impostazione grafica in modo che il portale svolgesse anche una funzione informativa, navigazione del sito con modalità HTTPS, gestione multi utente, gestione relazionale aree di interesse e archivi, attivazione Modulo Custom
Query Base per migliorare la strategia marketing, integrazione con applicativi interni, Modulo pre-vendita, Modulo e commerce B2B/B2C, Modulo post-vendita,
Modulo documenti fiscali, Modulo agenti, Modulo form dinamici, Modulo mailing,
Modulo multilingua, Attività di web marketing, Attività Adwords, Attività Dem;
che era stato concordato un compenso di € 17.000,00, da corrispondersi nella misura
15 del 20% quale primo acconto a febbraio 2018, il 40% quale secondo acconto a maggio 2018 per avanzamento lavori ed il 40% a settembre 2018 quale saldo P sviluppi;
che stimava di realizzare il progetto nel termine di tre-quattro mesi dalla sottoscrizione del contratto, ma così non avveniva e quindi si era resa inadempiente agli impegni concordati;
che al punto n. 12 del contratto, si legge P che entro dieci giorni dalla relativa sottoscrizione, il Project manager avrebbe NT dovuto incontrare il responsabile della per dettagliare il timing del progetto, NT ma così non era stato;
che nel febbraio 2018 aveva regolarmente corrisposto P a il primo acconto di € 3.400,00, giusta fattura n. 22 del 09.02.2018 (All.4 P fascicolo di parte di primo grado), mentre non si era attivata nei termini pattuiti per rendere il servizio stabilito, tanto che alla prima metà del mese di aprile 2018, NT controparte aveva inviato solo tre newsletter;
che aveva informato P espressamente , al momento della stipula del contratto, che nei mesi da aprile a giugno non le sarebbe stato possibile occuparsi del progetto in questione, rappresentando tale periodo il momento di maggior impegno lavorativo, trattando P la società prodotti per esterno, sdraio, ombrelloni ecc.; che , disattendendo le NT richieste e le esigenze di richiese alla stessa di fornire il materiale necessario NT alla realizzazione del sito proprio alla fine del mese di aprile 2018; che alla richiesta di invio di documentazione, ribadiva che in tale periodo non le era possibile seguire il progetto, in quanto i dipendenti erano impegnati nella regolare attività aziendale, chiedendo quindi di soprassedere per poi riprendere la gestione del sito alla fine del mese di giugno 2018, inviando a tal fine due e-mail , la prima in data 20.4.2018 e la seconda il 9.5.2018 (All.5/A e 5/B fascicolo giudizio di primo NT grado); che in data 28.5.2019 riceveva a mezzo pec (All.6 fascicolo giudizio di primo grado) la fattura n. 43 del 7.5.2018 per l'importo di € 6.800,00, immediatamente contestata con pec di pari data (All.7 fascicolo primo grado), P tenuto conto del particolare momento e del ritardo con cui aveva iniziato a P NT lavorare sul progetto;
che , non curante delle esigenze di trasmetteva NT l'ulteriore fattura n. 78 del 19.9.2018 di € 6.800,00, che pure a mezzo pec del 24.9.2018, contestava (All.8 fascicolo di primo grado), inviando altresì P raccomandata del 16.10.2018 con cui eccepiva l'inadempimento di e, ritenendo il contratto risolto, contestava la richiesta di ulteriori pagamenti, essendo l'importo NT già corrisposto da sufficiente per quel che era stato fatto (All.9 fascicolo di NT P primo grado ); che, in seguito, il legale di comunicava a di aver verificato l'indirizzo http://red.iwtrade.ch/it/ indicato da quest'ultima quale presunto sito
16 NT operativo di ma che non era stato possibile accedervi, chiedendo altresì di P poter prendere visione del lavoro che riferiva realizzato nell'interesse della
[...]
(All.10/A e 10/B fascicolo primo grado) e lamentando che dinanzi alla Pt_2
NT richiesta di di riprendere il progetto al termine del periodo di alta stagione lavorativa, aveva trasmesso le fatture richiedendone il pagamento e Parte_1 nel contempo negava di proseguire nella realizzazione del progetto;
che nel mese NT P di febbraio 2019, verificava nuovamente il link indicato da e in questa occasione, una volta aperto, ciò che appariva era una bozza del sito, nel quale veniva indicato quale indirizzo e-mail della società: mentre quello Email_2
NT di è: la localizzazione della sede della società sulla mappa Email_3
Google risultava indicata in modo errato, i prodotti realizzati dalla società erano indicati in modo confusionario, sia per come venivano contraddistinti che per il loro inserimento: a titolo esemplificativo un ombrellone veniva contraddistinto con il nome “Mare Sky” che non era nel catalogo della società in quanto non esistente.
Tutto ciò premesso, la parte appellata ha contestato i motivi di impugnazione avversari, in quanto:
I) Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, sarebbe ammissibili anche i capitoli di prova formulati in negativo;
inoltre, quelli formulati da NT conterrebbero adeguati riferimenti temporali, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante;
peraltro, a controprova rispetto NT ai capitoli 4, 5, 7, 11 e 12 formulati da era stata assunta la testimonianza di dipendente e moglie dell'allora l.r. di Testimone_7
P
, perciò essendo stato garantito il diritto di difesa. P II) I capitoli di prova di sarebbero effettivamente formulati in modo generico, come rilevato dal Tribunale, non essendo circostanziati dal punto di vista temporale.
III) Il vizio di omessa motivazione sarebbe configurabile soltanto se relativa a una domanda o eccezione di merito;
peraltro, il primo giudice aveva P motivato la mancata ammissione delle prove orali dedotte da con l'ordinanza pronunciata all'udienza del 23.12.2019 (rilevando che esse erano “genericamente formulate e non contestualizzate, pertanto tali da non consentire il diritto di difesa a prova contraria”).
IV) Sarebbe evidente dal contenuto della sentenza come il Tribunale abbia valutato l'istruttoria nel suo complesso, prove testimoniali e prove documentali versate in atti. Quanto alla testimonianza del fermo Per_1
17 che il medesimo non aveva espresso giudizi o valutazioni, in ogni caso sarebbe ammesso che il teste manifesti apprezzamenti inscindibili dal fatto storico.
V) Il giudice si sarebbe espressamente pronunciato sulla domanda P riconvenzionale svolta da , ritenendola estinta.
VI) L'onere della prova sarebbe stato ampiamente rispettato, avendo il primo giudice esaurientemente motivato le ragioni di fatto e di diritto per NT cui aveva ritenuto fondata la domanda di
VII) Il primo giudice, dopo aver esaminato le prove testimoniali e documentali, aveva personalmente tentato l'accesso al sito oggetto di causa, spiegando cosa aveva potuto verificare e esprimendo un conseguente parere giuridico, senza che sia ravvisabile alcuna incongruenza tra quanto premesso e quanto deciso.
VIII) Il Tribunale avrebbe correttamente applicato l'art. 1458 c.c. che prevede l'effetto retroattivo tra le parti della risoluzione del contratto, non trattandosi nella fattispecie di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, poiché il contratto prevedeva per l'anno 2018 la realizzazione di un progetto da completare nel settembre 2018, con il pagamento del saldo.
2.3 La Corte, disattese le istanze istruttorie della parte appellante, all'udienza del 15.4.2025, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
NT
3. Le eccezioni preliminari in rito sollevate da non risultano fondate.
Invero, per giurisprudenza pacifica, “L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società, che sia stata esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante e ciò non soltanto quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testo dell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica
18 specifica, allegandosi genericamente la qualità di "legale rappresentante", si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile;
ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4199 del
16/03/2012). P Nella fattispecie, appunto, , nella prima difesa utile (cfr. note scritte del
12.7.2023) ha prodotto il certificato dell'Ufficio del Registro di Commercio del
AN IC dal quale si evince la carica e il potere di firma di Parte_4 che ha rilasciato la procura in qualità di rappresentante legale dell'impresa.
Neppure è fondato l'assunto per cui la procura sarebbe invalida perché conferita in data anteriore alla redazione dell'appello e in luogo diverso da quello indicato, avendo la Suprema Corte anche di recente ribadito che “il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12628 del 12/05/2025).
Nel merito, l'appello va rigettato.
3.1 Il primo motivo è infondato.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto o non esista (Sez. -8- Ric. 2019 n. 13830 sez. M3 - ud.
14-09-2021 5 -, Sentenza n. 19171 del 17/07/2019; Sez. 3, Sentenza n. 14854 del 13/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 384 del 11/01/2007; Sez. 2, Sentenza n.
5427 del 15/04/2002).” (Cass. ord. n. 35146/2021). Invero, l'ammissibilità o meno di un capitolo di prova testimoniale dipende non tanto dalla formulazione negativa ma dalla circostanza che esso si riferisca o meno a un fatto negativo che comporti un'antitesi immediata sotto forma di una proposizione positiva contraria, dovendo escludersi che sia ammissibile un capitolo relativo a un fatto negativo che non comporti un'antitesi, articolato dunque in una proposizione negativa indefinita,
19 perché ad essa corrisponde un numero indefinito di proposizioni affermative (cfr., in motivazione, Cass. Sez. L, Sentenza n. 23229 del 13/12/2004). Nel caso in esame, invece, i capitoli indicati dalla parte appellante come formulati in forma P negativa (4,5,7 e 11) si riferiscono all'asserito inadempimento da parte di di NT specifiche obbligazioni assunte con il contratto stipulato con ammettendo indubbiamente la proposizione contraria antitetica di essere state, quelle specifiche obbligazioni, correttamente adempiute: tanto che è stata richiesta ed ammessa P sui predetti capitoli la prova contraria con il testimone indicato da (
[...]
P
moglie del l.r. di e dipendente di detta società con mansioni di Tes_7 responsabile del marketing, come si legge nel verbale del 27.1.2022).
Peraltro, ai fini dell'ammissibilità del motivo in esame, sarebbe stato onere della parte appellata indicare in maniera specifica l'incidenza che la prova testimoniale assunta sui capitoli in questione avrebbe avuto sulla decisione impugnata. Invero, quest'ultima si è fondata, oltre che sulla copiosa documentazione in atti, sulla testimonianza della predetta resa su capitoli diversi dai capitoli contestati, Tes_6 cioè su domande a chiarimento (cap. 9 “Vero che l'indirizzo mail era errato, anche se la nuova formulazione era stata da me suggerita per questioni di marketing”;
ADR a chiarimento, in fine alla deposizione: “Il sito non è mai andato on line sul dominio come indicato in contratto” e “Era stata creata da me una password temporanea che non ho mai fornito”) nonché sulla dichiarazioni rese da entrambi i testi escussi (oltre che anche padre del l.r. di Testimone_7 Persona_1
NT e saltuario collaboratore di detta società per consulenze di marketing, come si legge nel verbale del 27.1.2022) sul capitolo 3 (“DVC il sig. informò Per_1 espressamente la che tra aprile '18 e giugno '18 la Parte_1 Parte_2 sarebbe stata impossibilitata a collaborare al progetto trattandosi di un periodo di intensa attività lavorativa, pertanto il progetto avrebbe dovuto essere terminato prima di tale periodo”), che non soltanto è stato confermato dal a sul quale Per_1 la ha reso la seguente riposta: “Preciso che l'incaricata effettiva di Tes_6 realizzare il progetto ero io per la convenuta, non ricordo se venne detto o no quanto riferito dal capitolo ma stante la natura del progetto all'aprile del 2018 il sito doveva già essere realizzato ed on line in considerazione dei prodotti da promuovere”. Risposta peraltro coerente con il contenuto del contratto, nel quale, al punto 12 (Modalità di attivazione del servizio), si legge: “Tempi stimati per la realizzazione del progetto 3-4 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto”.
Non è fondata la doglianza della parte appellante secondo cui il capitolo in
20 questione mancherebbe di qualsivoglia riferimento temporale, essendo esso NT correlato ai primi due capitoli dedotti da relativi alla sottoscrizione del contratto in data 22.12.2017, non ammessi dal primo giudice perché ritenuti irrilevanti. Neppure detto capitolo può ritenersi in contrasto con l'art. 2722 c.c.: infatti, esso non è diretto a comprovare che le parti avessero fissato un termine P essenziale bensì a dimostrare come fosse consapevole della impossibilità da parte dei Red di collaborare per la realizzazione del progetto nel periodo successivo NT all'aprile 2018 e fino al termine della stagione. Del resto, ha invocato a fondamento della propria domanda di risoluzione del contratto per inadempimento P di non il mancato rispetto da parte di quest'ultima di un termine essenziale, ma la mancata realizzazione di un sito internet – elemento centrale del progetto – rispondente alle caratteristiche indicate nel contratto.
3.2 Il secondo motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile
Invero il primo giudice, con l'ordinanza pronunciata in data 23.12.2019, ha ritenuto P le prove orali dedotte da “genericamente formulate e non contestualizzate”.
Nella sentenza impugnata, tuttavia, il Tribunale dice anche altro, e cioè che P NT l'inadempimento di , che ha messo a disposizione di soltanto un “demo” e non un sito internet definitivo sarebbe “confermato positivamente dalla deposizione della stessa teste indotta da parte convenuta, rendendo superflue le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla . Pertanto, le prove Parte_1
P orali di sono state ritenute inammissibili non soltanto perché generiche, come da ordinanza del 23.12.2019, ma anche perché superflue, come scritto in sentenza: giudizio, quest'ultimo, con il quale la parte appellante non si confronta in alcun modo, come sarebbe stato invece suo onere, e che risulta, peraltro, pienamente condivisibile, considerando non soltanto la testimonianza di
[...] ma anche la documentazione prodotta sia dall'una che dall'altra parte, Tes_7 che consente di ricostruire nel dettaglio i rapporti tra le parti a decorrere dalla stipula del contratto.
3.3. Il terzo motivo è infondato.
L'assunto della parte appellante secondo cui il Tribunale non avrebbe esaminato P l'istanza di di rimessione in istruttoria per assumere le prove orali non ammesse e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, risulta privo di fondamento, poiché, come sopra ricordato, il primo giudice, in sentenza, ha espressamente motivato in ordine alla irrilevanza delle suddette prove.
21 3.4. I motivi dal quarto al settimo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti attengono alla asserita errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, che, peraltro, non avrebbe correttamente applicato le norme relative agli oneri probatori di cui le parti sarebbero state rispettivamente gravate e avrebbe dunque reso una motivazione carente, errata e illogica.
Tutti i predetti motivi sono infondati.
Il Tribunale ha correttamente riscostruito le vicende occorse in relazione al contratto oggetto di causa, dando rilievo essenzialmente alle dichiarazioni rese da P
circa la mancata realizzazione da parte di di un sito internet Testimone_7 completo e funzionale, e alla documentazione in atti, senza dare invece rilievo alcuno, in sentenza, alle contestate dichiarazioni del teste salvo quella, resa Per_1 su capitolo senz'altro ammissibile, relativa alla circostanza secondo la quale, già P NT alla stipula del contratto, era stato reso noto a che non avrebbe potuto P collaborare con dall'aprile 2018. P Quanto alla valutazione dei documenti prodotti da , ritiene anzitutto la Corte che vada distinta la documentazione relativa all'attività di invio delle newsletters P da quella relativa alla richiesta da parte di dei dati necessari al completamento del sito internet definitivo. NT P Invero, non ha mai contestato che sia stata effettivamente eseguita da l'attività di , almeno fino all'aprile/maggio 2018 - lamentandone, se Parte_5 mai, lo scarso riscontro, tuttavia indipendente dall'operato della società appellante. P Ebbene, quasi tutti i documenti prodotti da si riferiscono appunto a tale attività
(docc. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 16 e 17, 19, 22, 24 – riferiti all'invio delle newsletters e ai contatti che ne erano seguiti).
Sta di fatto che per tale attività il contratto prevedeva un compenso di € 3.000,00, NT laddove è pacifico che abbia tempestivamente eseguito il pagamento del primo acconto previsto in contratto, pari a € 3.400,00, giusta fattura n. 22 del
09.02.2018, corrispondente al 20% del corrispettivo globale pari a € 17.000,00. P Ciò di cui si controverte, e per il quale ha agito in via monitoria, è invece il pagamento delle successive fatture n. 43/2018 e n. 78/2018, di cui al residuo importo complessivo di € 13.600,00. P Ciò detto, quanto invece alle comunicazioni di relativa alla realizzazione del sito internet (docc. 3, 4, 5 del gennaio/febbraio 2018), sembra escludersi, sulla base NT dei documenti prodotti da che quest'ultima non abbia dato riscontro, poiché NT risultano: mail del 30.1.2018 (doc. 12), con cui a seguito della mail ricevuta
22 P da il 29.1.2018, chiedeva maggiori chiarimenti in merito a quanto dalla stessa richiesto e nel contempo forniva una serie di indicazioni;
mail del 31.1.2018 (doc.
NT P 13) con cui trasmetteva a una serie di indirizzi mail per le newsletters;
NT P mail del 13.2.2018 (doc. 14) con cui inviava a la documentazione dalla stessa richiesta al punto n. 2 della mail del 7.2.2018 realizzata dalla ditta Ciani
NT P Artigrafiche;
altra mail del 13.2.2018 (doc. 15) con cui inviava a le schede tecniche e le certificazioni dei tessuti;
ulteriore mail del 13.2.2018 (doc. 16) con
NT P cui trasmetteva a quattro listini prezzi (per diverse categorie di prodotti);
NT P mail del 16.2.2018 (doc. 17) con cui comunicava a le correzioni/modifiche
NT da apportare alla versione demo del sito;
mail del 28.2.2018 doc. 18) con cui P trasmetteva a una prima distinta delle schede prodotti - per le spedizioni;
mail
NT P del 1.3.2018 (doc. 19) con cui trasmetteva a i grafici per le schede prodotto, specificando la necessità di apportare modifiche alle misure;
mail
NT P 8.3.2018 (doc. 20) con cui inviava a la pagina iniziale e finale del catalogo, precisando di fare attenzione alla pagina finale in cui vi era un discorso incompleto
NT NT che chiedeva di eliminare;
mail del 9.3.2018 (doc. 21) con cui inviava a P
listini prezzi, completi degli articoli, con indicazione dei codici dei prodotti
(listino prezzi Regista, listino prezzi Grandi Ombrelloni, listino prezzi Arredi esterni P Solarium Outdoor furniture); riscontro di datato 14.3.2018 (doc. 22) all'invio NT da parte di delle immagini di alta risoluzione degli ombrelloni ed alcune NT immagini della loro lavorazione;
mail del 22.3.2018 (doc. 23) con cui comunicava le misure degli ombrelloni. P NT Ciò premesso, dagli atti si evince che solo in data 21.3.2018 comunicava a P via mail del 21.3.2018 (doc. 15 di parte ): “stiamo creando e strutturando tutti
i contenuti del sito per poter procedere con la pubblicazione, vi manderemo a giorni una mail riassuntiva di cosa ci manca ancora”. Tuttavia, agli atti una tale mail P NT riassuntiva non risulta (vi è, solo, una mail del 9.4.2018 con cui sollecita all'invio del materiale per una quarta newsletter – doc. 18). NT P Vi è invece una mail di del 19.4.2018 (doc. 24 Red e 20 ) che, nel dare P riscontro a quanto richiesto per le mailing list, chiedeva a cosa occorresse con P esattezza per andare on-line con il sito. Mail cui , nella persona del l.r. Pt_4
dà riscontro, nel seguente modo: “Mancano ancora tutte le info istituzionali
[...] del sito, tipo chi è Red etc. (...) controlla le varie mail che avete ricevuto e trovi quanto serve per il sito, perdonami ma a memoria non ricordo tutto”. Segue la NT P risposta di del 20.4.2018 (doc. 29 di parte ) “Adesso non possiamo seguirvi
23 NT nel lavoro” e altra mail del 9.5.2018 (doc. 5B di parte : “Come anticipato qualche settimana fa siamo nel pieno della stagione e non abbiamo tempo da dedicare al progetto. Per cui in questo momento è meglio sospendere le attività...”. NT I rapporti tra le parti cominciano a deteriorarsi quando riceve la fattura n. NT P 48/2018 a fronte della quale comunica a , come mail del 28.5.2018 (doc. NT di parte : “A causa del completamento del sito web in ritardo vi sono state inviate due mail il 20.4.2018 e il 9.5.2018 dove è scritto esplicitamente di sospendere il lavoro sul progetto fino alla fine del mese di giugno perché nel pieno della stagione. Queste cose le abbiamo precisate fin dall'inizio della nostra collaborazione e in termini chiari: quando siamo in stagione non possiamo seguire il progetto..”. Seguono (si presume in mancanza di comunicazioni scritte) solo P contatti telefonici tra le parti fino al 10 settembre 2018, quando il l.r. di NT comunica a di essere in attesa di alcune date per fissare un incontro per fare il punto, comunicando di essere disponibile a recarsi in Toscana la settimana P NT successiva (doc. 28 di parte ). Alla risposta del l.r. di di essere appena rientrato in ufficio e sulla necessità di aspettare la metà di ottobre, perchè P P impegnato su lavori imprevisti (doc. 28 di parte ), segue l'invio da parte di di un'altra fattura, la n. 78/2018, che segna la definitiva interruzione del progetto, NT P posto che in data 16.10.2018, comunica a , tramite legale di ritenere il P contratto risolto per inadempimento della medesima , con la precisazione che
“quanto fatto si ritiene già pagato ampiamente con la prima fattura che la ditta NT P ebbe ad emettere”; con la missiva in questione, invero, deduceva che aveva limitato la sua attività all'invio “di tre o quattro newsletter, che peraltro non ha portato ad alcun risultato” ed aveva richiesto solo alla fine del mese di aprile la NT documentazione necessaria a predisporre il nuovo sito, quando non poteva prestare la necessaria collaborazione, tuttavia richiedendo il pagamento del saldo del progetto, non realizzato, mediante l'invio delle due fatture n. 43/2018 e n.
73/2018.
La valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, dunque, risulta corretto, e ciò, è il caso di evidenziare, indipendentemente dal fatto che il giudice P abbia preso personalmente visione del sito internet provvisorio realizzato da , in violazione del divieto di porre a fondamento della decisione la scienza privata
(violazione, peraltro, rispetto alla quale la parte appellante non ha sollevato specifica doglianza).
24 P Invero, da un lato è pacifico che non abbia realizzato la parte principale del progetto, costituito dalla realizzazione di un portale “B2B” e B2C” con le specifiche caratteristiche indicate nel contratto, e dall'altro, per le ragioni sopra esposte, deve escludersi che tale inadempimento sia riconducibile alla mancata collaborazione di NT
che era stata garantita solo fino al mese di aprile 2018.
E' dunque infondato l'assunto della parte appellante, oggetto del settimo motivo, secondo cui il Tribunale avrebbe deciso sulla sola incompletezza del sito internet tuttora on line, del cui contenuto il primo giudice dà atto in sentenza, senza dare rilievo alla mancata collaborazione di CP_1
P Invero, anzitutto è la stessa a riconoscere che il sito http://red.iwtrade.ch è un sito provvisorio e incompleto, dunque del tutto inidoneo a realizzare la finalità contrattuale (di “strutturare un moderno market place che possa raggiungere obiettivi classici del B2B – B2C”, come si legge nel contratto), perché, per NT completarlo, sarebbe stato necessario inserire ulteriori dati, provenienti da
D'altra parte, come sopra evidenziato, non può ritenersi che la mancata attivazione NT P del sito sia dovuta a una condotta inadempiente di poiché ha richiesto NT l'invio delle informazioni mancanti (peraltro, solo sulla sollecitazione di di conoscere i motivi del ritardo nel completamento del sito definitivo), non solo NT demandando a di individuarle (“controlla le varie mail che avete ricevuto e trovi quanto serve per il sito”), ma di farlo proprio nel periodo (fine aprile 2018) in cui la committente aveva chiaramente espresso la sua impossibilità a collaborare al progetto, salvo comunque chiedere, con le fatture azionate in via monitoria,
l'intero compenso pattuito per la compiuta realizzazione del progetto.
3.5. Anche l'ottavo motivo è infondato.
Lamenta IW che il primo giudice avrebbe errato nel condannarla a restituire tutti i NT compensi ricevuti da in quanto, applicando correttamente l'art. 1458 c.c., il
Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il suo diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite.
Pur partendo da una premessa corretta (cfr., per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4818 del 09/11/1977: “L'appalto non può ritenersi, in generale, un contratto ad esecuzione continuata o periodica e pertanto, in linea di massima, la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, a norma dell'art
1458 cod civ. ciò non può valere, tuttavia, per alcune figure di appalto ( es: appalto di manutenzione o di servizi), le quali sono sostanzialmente ad esecuzione periodica o differita: rispetto ad esse non può aversi piena retroattività della
25 risoluzione e restano salve le prestazioni già eseguite e, quindi, l'obbligo di pagare il relativo corrispettivo, secondo la reale entità di esse in relazione all'utilità trattane dal committente, e salva sempre un'eventuale ragione di danno per quest'ultimo in rapporto alle prestazioni non eseguite.”), la parte appellante giunge a conclusioni errate. P Invero, la sentenza impugnata non ha condannato a restituire tutti i compensi NT ricevuti, ma, soltanto, le somme versate da per effetto della provvisoria esecutività del d.i., dunque l'importo corrispondente alle fatture n. 43/2018 e n. P 78/2018 rispettivamente emesse da nel maggio e nel settembre 2018. Nulla, P dunque, è stato statuito in ordine ai compensi ricevuti da nel febbraio 2018, in P pagamento della prima fattura emessa da , per l'importo di € 3.400,00. P Invero, se anche fosse fondato l'assunto di secondo cui il contratto dovrebbe NT risolversi per inadempimento imputabile a rispetto all'obbligo di collaborare P P con , comunque non per questo sarebbe fondata la pretesa di di ricevere l'intero compenso pattuito nel contratto, a prescindere dalla completa esecuzione del progetto. Come sopra evidenziato, infatti, per effetto della risoluzione vengono meno gli obblighi contrattualmente assunti dalle parti e il committente resta obbligato al pagamento delle sole prestazioni ricevute e di cui si sia giovato, salvo l'eventuale risarcimento del danno ove la risoluzione consegua al suo inadempimento (questione, quest'ultima, che resterebbe comunque estranea al P presente giudizio, non avendo avanzato domande risarcitorie nei confronti di NT
. P In proposito, si è già detto come abbia utilmente eseguito, almeno fino all'aprile/maggio 2018, soltanto l'attività di , per la quale il contratto Parte_5 prevedeva un compenso di € 3.000,00, dunque già coperto dalla fattura n. 22 del NT
9.2.2018 per l'importo di € 3.400,00, che è pacifico abbia regolarmente versato. P NT La condanna di alla restituzione di quanto ricevuto da per effetto della provvisoria esecutività del d.i., dunque, consegue necessariamente all'accoglimento dell'opposizione avverso il provvedimento monitorio.
4. In conclusione, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, e operata la riduzione del 50% – seguono la soccombenza.
26
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
94/2023 resa dal Tribunale di SIENA;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.10.2025
LA CONS. EST.
D.ssa ND RI
LA PRESIDENTE
D.ssa EL RI
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa EL RI Presidente
D.ssa ND RI Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 09/03/2023 al numero 543 /2023 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 94/2023 emessa dal
Tribunale di SIENA il 31.1.2023 pendente fra
( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANTINO ALWIN HERMANN
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._1 giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. PEZONE NICOLA ) e C.F._2 dall'Avv. VANNUCCHI GIOVANNA MARIA ( ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio di quest'ultima, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “In via principale: riformarsi la sentenza a verbale n.
94/2023 RG 1309/2019 emessa in data 31.01.2023 dal Tribunale di Siena e per
l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 378/19 emesso dal Tribunale di Siena
1 il 26.03.19; In via subordinata: in caso di mancata conferma dell'ingiunzione, condannarsi l'appellata al pagamento dell'importo di € 13.910,00 oltre CP_1 interessi ex art. 5 D.Lgs 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo ovvero della minor somma riconosciuta o ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso: vittoria di spese di I e II grado di giudizio, oltre che della fase monitoria.
In via istruttoria: ammettersi i capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi articolati nel giudizio di primo grado e non ammessi, che si trascrivono integralmente, nonché a prova contraria su quelli ammessi per la controparte: P NT 1) “Vero che l'incontro tra il Project Manager e il Project Manager di di cui al punto 12 del contratto sottoscritto tra le parti, veniva posticipato ai primi NT di gennaio su richiesta della stessa a causa dell'imminente chiusura per le festività natalizie?”;
2) “Vero che nell'incontro tra i Project Manager venivano identificati i potenziali mercati, i punti di forza dei prodotti e gli adempimenti da porre in essere per lo sviluppo del progetto?”;
3) “Vero che i Project Manager, durante il loro incontro, definivano ciò che NT avrebbe dovuto comunicare e trasmettere alla per il Parte_1 completamento del sito (tra i quali listini prezzi ed elenco dettagliato di tutti gli articoli vendibili, indicazione di abbinamenti dei prodotti più consoni per lo sviluppo NT di pagine web e mailing profilati per settore, foto della sede della e della produzione, foto degli stand realizzati nelle fiere di Berlino, Trieste e Firenze, testi per la realizzazione della mailing)?”; NT
4) “Vero che sollecitava al fine di ricevere le informazioni, Parte_1 nonché il materiale concordato, necessario per la realizzazione del sito web nonché per la pubblicizzazione telematica dei prodotti?”; NT
5) “Vero che rimandava più volte gli incontri fissati con Parte_1 relativi alla realizzazione del progetto in partnership?”; NT
6) “Vero che notiziava in seguito ad ogni attività contrattuale Parte_1 svolta?”;
7) “Vero che completava il sito, visibile all'indirizzo http: Parte_1
//red.iwtrade.ch/it/?”;
8) “Vero che redigeva le newsletter promozionali (rispettando le Parte_1 regole e i format necessari ad evitare la classificazione in spam e black list), successivamente inviate ad una lista di potenziali clienti del settore (da database
2 ad hoc acquistato a cura e spese della , con puntuale analisi dei Parte_1
NT risultati che venivano forniti a ”;
9) “Vero che provvedeva ad installare il Modulo Web base, il quale Parte_1 risulta presente sin dal febbraio 2018?”; NT
10) “Vero che, in forza del contratto datato 22.12.2017, doveva comunicare alla il fatturato mensile a inizio di ogni mese?”; Parte_1
NT 11) “Vero che, vanta il 6% del fatturato di relativo all'anno Parte_1
2018?”.
Si indicano a testi: , residente in [...], Testimone_1
21020 AT DO (VA); (su tutti i capitoli); , residente Testimone_2 in Via V. Veneto n. 44, 21033 Cittiglio (VA); (su tutti i capitoli); , c/o Testimone_3
Via Giulia n. 43, 6855 Stabio CH;
(su tutti i capitoli); Parte_1 Tes_4
, c/o Via Giulia n. 43, 6855 Stabio CH;
(su tutti i capitoli);
[...] Parte_1
, c/o Via Giulia n. 43, 6855 Stabio CH;
(su tutti i Testimone_5 Parte_1 capitoli).“
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, IN
VIA PRELIMINARE, accertata la nullità e/o invalidità della procura, per i motivi riportati nell'atto di costituzione in giudizio, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello;
NE , respingere l'appello in quanto giuridicamente infondato in fatto ed CP_2 in diritto per i motivi di cui in atti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfetario, I.V.A e C.A.P. di legge.”
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado NT (di seguito per brevità, solo proponeva opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 378/19 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Siena per l'importo di € 13.910,00 oltre accessori da versarsi in favore di Parte_1 con sede in Svizzera, in forza del contratto “Progetto Web in partnership” sottoscritto dalle parti in data 22.12.2017.
In particolare, l'opponente chiedeva la revoca del d.i. e la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta opposta, lamentando la mancanza di confronti
3 e scambi personali per la definizione del progetto, errori nella nomenclatura del sito internet realizzato e nella indicazione dei prodotti, nonché l'emissione non autorizzata delle fatture. P Si costituiva la (di seguito, solo ), la quale insisteva nella Parte_1 propria pretesa, sostenendo la coerenza contrattuale della propria condotta e P chiedendo dunque il rigetto dell'opposizione al d.i.; , inoltre, avanzava domanda di condanna al pagamento della provvigione prevista nel contratto (previo ordine NT di esibizione della documentazione attestante il fatturato di nel 2018), infine dichiarando di riservarsi di agire separatamente per ottenere il risarcimento del NT danno subito per l'inadempimento di
Previa concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e assunte le prove orali ammesse, con sentenza n. 94/2023 pronunciata all'udienza del
31.1.2023, il Tribunale di Siena, accogliendo l'opposizione, revocava il d.i., P dichiarava risolto il contratto e condannava alla restituzione delle somme versate in virtù della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.990,50 oltre 15%, Iva
e Cpa come per legge.
Il Tribunale motivava sulla base della testimonianza della teste indicata Tes_6
P da (che aveva confermato che era stato indicato nel sito internet un indirizzo mail errato ma soprattutto aveva dichiarato che il sito non era “mai andato on line sul dominio come indicato nel contratto”, in quanto “era stata creata da me una password temporanea che non ho mai fornito”) e della documentazione versata in NT atti, da cui emergeva che aveva reiteratamente precisato che il sito doveva essere pronto per aprile 2018 e che sarebbe stato impossibile fornire le indicazioni P e i dati richiesti da . Argomentava inoltre il primo giudice di aver tentato P l'accesso al sito come da indirizzo indicato in atti da , verificando come il medesimo presentasse numerose criticità (in ordine ai cookies, all'informativa sulla privacy, alla descrizione e allo scarso numero dei prodotti offerti). Dunque, doveva P ritenersi comprovato che aveva realizzato un sito incompleto e non corrispondente alle pattuizioni e, oltretutto, non accessibile in autonoma dal cliente per la sua gestione, non avendo dunque adempiuto all'obbligo contrattuale di sviluppare e manutenere il sito “Corporate-B2B-B2C”, nonché di svolgere in favore della Red attività di web marketing e di comunicazione aziendale. Al più, secondo P il Tribunale, poteva ritenersi che avesse realizzato e messo a disposizione di NT P un “demo”, come appunto confermato dalla teste indotta dalla medesima ,
4 rendendo perciò superflue le ulteriori istanze istruttorie formulate dalla suddetta P società. Quanto alla domanda riconvenzionale di relativa al riconoscimento della provvigione prevista dal contratto, dava atto che detta società aveva espressamente rinunciato ad essa, ritenendo di non dover statuire nulla a riguardo.
Dall'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento P NT di conseguivano gli effetti restitutori relativi a quanto corrisposto da per effetto della provvisoria esecutività del d.i. opposto, oggetto di specifica domanda.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato le istanze, Parte_1 anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c. – ammissione di capitoli di prova articolati in forma negativa – nullita' della prova orale”
Ha ricordato la parte appellante che l'onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere: non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova dovrà esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. Invece, le prove orali sub capp 4, 5, 7 e 11 NT P dedotte da erano state ammesse nonostante l'opposizione di , pur avendo contenuto negativo (Capitolo 4: “vero che la ha omesso di realizzare Parte_1 il Modulo Web Base”; Capitolo 5: “vero che la ha omesso di Parte_1 concretizzare l'obiettivo”; Capitolo 7: “vero che la visibilità del sito era negata”; NT Capitolo 11: “vero che la ha sempre omesso di far visionare alla Parte_1 il progetto”). Inoltre, il capitolo 3 mancava di qualsivoglia riferimento temporale
(“vero che il Sig. informò la che tra Aprile 2018 e Parte_3 Parte_1
NT Giugno 2018 la sarebbe stata impossibilitata a collaborare pertanto il progetto avrebbe dovuto essere terminato prima di tale periodo”), oltre ad essere stato ammesso senza considerare che l'art. 2722 c.c. vieta la prova per testimoni che abbia per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un contratto (nella fattispecie, l'asserita fissazione di un termine essenziale), per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea. Peraltro, anche i capitoli 4, 5, e
11 erano decontestualizzati. L'assunzione di tali mezzi di prova, secondo la parte
5 appellante, avrebbe avuto un impatto dirimente sul convincimento del giudice, con conseguente nullità della sentenza emessa.
II) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c. – esclusione di capitoli di prova rilevanti e ammissibili”
Ha lamentato la parte appellante come nel giudizio di prime cure non siano state P ammesse le prove orali dedotte da in quanto “genericamente formulate e non contestualizzate e pertanto tali da non consentire il diritto di difesa della controparte”, benché le stesse fossero valide e ammissibili. In particolare: il capitolo 1 fa riferimento allo slittamento dell'incontro di cui al punto 12 del contratto ai primi di gennaio 2018; i capitoli 2 e 3 descrivono il contenuto di tale riunione del gennaio 2018 tra i Project Manager delle parti;
i capitoli 4, 5, 6 e 8 sono diretti a confermare il contenuto dello scambio di e-mail dimesso in atti;
il capitolo 7 si riferisce all'attuale presenza e accessibilità online del sito internet indicato;
il capitolo 9 è ben circostanziato e colloca l'installazione del Modulo Base
Web al febbraio 2018; i capitoli 10 e 11 confermano il contenuto dell'accordo già dimesso in atti. La mancata ammissione di tali mezzi di prova, correttamente formulati e diretti a dimostrare punti decisivi della controversia – poichè, se P NT accertati, avrebbero dimostrato l'adempimento di e l'inadempimento di – comporterebbe la nullità della sentenza, da riformare previa assunzione delle testimonianze tempestivamente dedotte e chieste nuovamente in sede di precisazione delle conclusioni
III) “Omessa motivazione e difetto di pronuncia in merito alla richiesta di rimessione in istruttoria per l'assunzione dei mezzi di prova richiesti e non ammessi”
La parte appellante ha lamentato che il primo giudice non avrebbe speso una parola in merito alla richiesta di rimessione in istruttoria e assunzione dei mezzi di P prova non ammessi formulata a più riprese da e reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente vizio di omissione di motivazione dell'implicito rigetto dell'istanza.
IV) Errata valutazione delle prove – vizio di illogicita' della motivazione.
A- valutazione delle prove orali.
Secondo la parte appellante, fondando la decisione sulle dichiarazioni della teste ritenuta dunque attendibile e informata, avrebbe omesso di esaminare Tes_6 P la deposizione nel suo complesso, dalla quale sarebbe emerso che: aveva realizzato integralmente, già nel febbraio 2018, il Modulo Web Base di cui al punto
6 3.1 del contratto del 12.12.17, in mancanza del quale non sarebbe stato possibile creare il sito internet (v. deposizione del 27.01.22); l'oggetto del contratto non era la mera creazione del sito, ma anche la promozione dell'attività aziendale continuata nel medio-lungo termine (tramite newsletters, webmail ecc.), tant'è che venivano pubblicizzate diverse offerte, mentre “il Back Office (ndr, gestione diretta da parte del committente) sarebbe stato fatto solo dopo la pubblicazione del sito definitivo on-line”; nel febbraio 2018, in un incontro tra BO e Per_1
era stato presentato il sito, visibile all'indirizzo http://red.iwtrade.ch/it/; il
[...]
NT primo accesso di al suddetto sito internet ebbe luogo a febbraio 2018 alla presenza di allorquando veniva verificato il funzionamento del Persona_1 collegamento e richieste alcune modifiche (scritte della Home Page e alcuni “box” da rivedere); successivamente alla visione congiunta del sito, intorno alla metà di NT P febbraio, richiedeva ulteriori modifiche;
nell'aprile 2018 chiedeva senza successo all'attrice un ulteriore incontro per visionare e valutare congiuntamente NT il sito;
solo nei mesi seguenti (fino a maggio 2018) venivano trasmesse da le schede di alcuni prodotti e le relative certificazioni, mentre tutti i restanti contenuti venivano scaricati direttamente dalla dal vecchio sito di Red;
nel sito Tes_6 realizzato da non erano riportati nominativi errati o materiali Parte_1 inesistenti poiché i prodotti venivano individuati a mezzo di un codice e muniti di descrizione e nome concordati con il sito internet (accessibile Persona_1 all'indirizzo provvisorio http://red.iwtrade.ch/it/) non era stato pubblicato sul dominio indicato in contratto “perché è mancata la conferma definitiva da parte NT del cliente”; era stata creata una credenziale di accesso diretto di al sito internet provvisorio ma l'opponente “non ha mai fornito la password di accesso”.
Il teste di parte attrice , invece, non avrebbe fornito risposte Persona_1 dirimenti, in quanto: aveva ammesso di non aver avuto conoscenza diretta di alcuni particolari, come la realizzazione o meno del Modulo Web (risposta al cap.
4); aveva espresso mere valutazioni e giudizi, invece di riferire fatti (“si trattava di uno dei presupposti essenziali del contratto… era il motivo principale del progetto” – cap. 5 – “si trattava di un sito incompleto con errori evidenti, nomi inesatti” – capitolo 8); aveva fornito una deposizione meramente de relato ex parte actoris (cap. 6 “sono a conoscenza perché ne ho parlato con mio figlio”); circostanze del tutto inconferenti, dal momento che il mancato accesso al sito NT internet del teste – privo di rapporti di lavoro con tanto da aver cliccato il link
“per pura curiosità” – non dimostrava che la società attrice avesse avuto la
7 medesima difficoltà (cap. 7). Secondo la parte appellante, nonostante il contenuto contrastante delle deposizioni dei testi, la sentenza avrebbe omesso qualsivoglia confronto tra le due dichiarazioni nonché tra queste ultime e la documentazione dimessa in atti. Tale omissione avrebbe comportato un vizio nella motivazione e nella formazione del convincimento del giudicante, che non avrebbe spiegato l'iter logico che lo aveva portato a valutare l'attendibilità o meno delle singole prove.
B. omesso esame dei documenti dimessi in atti – difetto di motivazione
Lamenta la parte appellante come il primo giudice avrebbe evidentemente preso NT in esame solo e soltanto le missive prodotte da da cui aveva dedotto l'esistenza di un termine essenziale ad aprile 2018 per la pubblicazione del sito, nonostante fosse emerso che: nel contratto (doc. 1) non era menzionata la necessità di completare il progetto entro il mese di aprile;
non risultavano patti aggiunti o contrari (da provarsi, in ogni caso, per iscritto); non vi erano comunicazioni nelle quali le parti, prima della fine di aprile 2018, avessero evidenziato la necessità di pubblicare il sito internet definitivo e completo entro tale termine;
le missive nelle quali si faceva riferimento agli impedimenti NT primaverili di erano tutte successive allo spirare del presunto termine e conseguenti alla richiesta di pagamento della fattura n. 43/18 (cfr Parte_1 doc. 5 avversario: email del 20.04.18 “adesso non possiamo seguirvi nel lavoro.
Vi chiamerò dopo il 25.4.18”; email del 09.05.18 “capisco le vostre ragioni ma come anticipato qualche settimana fa siamo nel pieno della stagione e non abbiamo tempo da dedicare al progetto per cui in questo momento è meglio sospendere NT l'attività fino alla fine di giugno”; pec del 28.05.18 nella quale si contestava la fattura e, richiamate le due precedenti missive, si ribadiva l'impossibilità di seguire il progetto, chiedendo la sospensione fino a fine mese). Sarebbe dunque pacifico come non vi era mai stato un termine convenuto tra le parti, né che lo stesso potesse avere natura essenziale. Peraltro, era dimostrato che la versione provvisoria del sito internet era già fruibile e accessibile online dal febbraio 2018.
D'altra parte, il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi considerazione in merito alle P numerose e-mail prodotte da e mai disconosciute né contestate dall'avversario, che, se esaminate, avrebbero senz'altro ribaltato la decisione, dimostrando P l'adempimento di e l'atteggiamento ostativo dell'opponente, che ha di fatto aveva impedito la completa esecuzione dell'appalto. In particolare: con email del P 12.1.18 (doc. 3) faceva riferimento all'esito della riunione appena svoltasi, indicando quanto condiviso in merito a: potenziali mercati, potenziali clienti,
8 modifiche ai prodotti (piedini molleggiati, utilizzo del carbonio al posto dell'alluminio, tavoli regolabili in altezza), adempimenti a carico di Parte_1
NT adempimenti a carico di (inviare lista prodotti e listini prezzi dei lettini con fotografie di ambienti e referenze;
indicare abbinamenti tra gli articoli ecc); con email del 7.2.22 (doc. 4) si dava atto dell'incontro del giorno precedente
(riepilogando anche le modifiche chieste dall'attrice dopo la visione del sito di sviluppo red.iwtrade.ch) e venivano richiesti a Red: file delle proprietà tecniche dei tessuti, certificazioni dei tessuti, testi per la realizzazione della mailing sugli ombrelloni, fotografie Pitti, mappa con le realizzazioni, con fotografie del laboratorio e dei prodotti, storia e foto dell'azienda, recensioni clienti, listino prezzi, video dei apertura/chiusura di ombrelloni e poltroncine, logo, modifica delle schede P prodotto;
con scambio e-mail del 9.1-26.1.18 (doc. 5): trasmetteva informativa privacy e scheda anagrafica chiedendone la restituzione previa compilazione e sottoscrizione (mail 9.1.18) e, non ricevendo risposta, sollecitava NT in data 16.1.18; faceva pervenire i documenti solo il 17.1.18, peraltro redatti P in modo incompleto (17.1.18); , avvedutasi della inesatta compilazione, in data
17.1.18 e 26.1.18 chiedeva nuovamente di provvedere, senza ricevere alcunché; P in data 31.1.18 notiziava Red dell'invio della mailing a oltre 30.000 campeggi, P palestre, residence, stabilimenti balneari, strutture sportive etc;
l'1.2.18 dava atto dell'invio della seconda mailing (18.006 email inviate) e dell'esito, confermato NT da che a sua volta prometteva la trasmissione delle schede prodotti, in fase P di elaborazione presso il grafico (doc. 7); il 13.2.18 proponeva di inviare una NT mailing anche per gli ombrelloni e, su richiesta di predisponeva la relativa bozza (doc. 8); il successivo 20.2.18, previa piccola modifica richiesta dal cliente, P NT
procedeva all'invio della mailing, fornendo i dati di accesso al sito a ricevendo l'approvazione di doc. 9); con missive del 22 e 23.2.18 Parte_3
P (doc. 10 e 11) comunicava l'esito della mailing;
il 28.2.18 si trasmetteva una P richiesta di preventivo (doc. 12); tra il 9 e il 14 marzo 2018 (doc. 13) promuoveva a mezzo e-mail i prodotti dell'appellata presso 40.000 aziende target NT e, visto il totale e perdurante silenzio di chiedeva un riscontro in merito (“per cortesia con un semplice riscontro fatemi sapere se ricevete queste comunicazioni, ho il dubbio che non le state vedendo”); il successivo 16.3.18 (doc. 14) veniva trasmesso il report dei contatti che avevano visitato il sito;
in data 13.3.18, P sollecitato da per l'invio di dati necessari allo sviluppo del progetto, Per_1 rispondeva “lunedì quando rientra facciamo il punto e vi
[...] Pt_3
9 aggiorniamo. Prima di Pasqua occorre avere pazienza se non rispondono perché sono presi dall'apertura delle strutture, poi vedrai che le settimane successive P arrivano” (doc. 15); il 21.3.18 aggiornava la cliente sull'esito della mailing, preannunciava l'inoltro della terza newsletter, e comunicava: “stiamo creando e strutturando tutti i contenuti per il sito per poter procedere con la pubblicazione, vi manderemo a giorni una mail riassuntiva di cosa ci manca ancora” (doc. 15); con e-mail del 30.3.18 veniva inoltrata una bozza per la terza mailing (doc. 16), NT che riscontrava solo in data 6.4.18 (doc. 17); di fronte alla mancanza di comunicazione della cliente, il 9.4.18 scriveva “da febbraio non Parte_1 abbiamo più ricevuto nulla… per una attività efficace abbiamo bisogno di capire e misurare le ns. azioni… se hai già pronto il materiale per la quarta newsletter mandacela così iniziamo a studiare la comunicazione collegata” (doc. 18); solo il NT successivo 19.4.18 – a dieci giorni dalla richiesta - forniva i riscontri delle mailing, chiedendo di fare sapere cosa esattamente mancasse per la pubblicazione del sito definitivo (doc. 20); il 16.4.18 veniva trasmessa una richiesta di preventivo P (doc 19); il 19.4.18 ricordava alla cliente il materiale mancante per la pubblicazione del sito definitivo: “mancano ancora tutte le info istituzionali del sito, tipo chi è Red etc, vedi le mail che vi ha mandati in questi mesi, e più Tes_1 urgente ancora deve essere completato il foglio xls con tutti i prodotti che Tes_1 ha mandato a tuo padre e a te settimane fa. NTrolla le varie mail che avete ricevuto e trovi quanto serve per il sito. Ci mandi anche la quarta newsletters?” P (doc. 20); rimasta inevasa tale comunicazione, sollecitava la cliente con email del 27.4.18 “restiamo in attesa di tua telefonata per poter finire il sito. Restiamo sempre in attesa della quarta newsletter che volete mandare” (doc. 21 e 25); il
2.5.18 e l'11.5.18 venivano trasmessi i contatti di quanti – ricevuta la newsletter P
– avevano visitato il sito (doc. 22 e 24); il 9.5.18 chiedeva di essere contattata per reperire i dati mandanti (“attendo di sentirvi, spero presto… ho perso le vostre tracce”) e, rimasta ancora una volta senza riscontro, il successivo 23.5.18 scriveva
“ci avevi promesso lo spunto per la quarta mailing. I giorni passano e perdiamo opportunità per portarvi altri contatti e vendite. Visto che il lavoro lo facciamo noi senza costi non capisco cosa sta succedendo, non riesco a interagire con voi.
mi aveva detto <
a parlare al telefono… Se ci sono problemi o questioni vorrei parlarne, perché il sito è pronto, abbiamo lavorato tanto e vorremmo poter almeno interagire come
10 P da accordi di partnership” (doc. 23); con email del 29.5.18 (doc. 33) , nell'evidenziare il mancato pagamento della fattura 43/18 (docc. 31 e 32), puntualizzava: di non ricevere da due mesi alcuna risposta alla mail e alle telefonate, di avere il sito pronto da pubblicare da settimane, contenente però solo NT il materiale trasmesso da rammentando di essere ancora in attesa “di ricevere quanto ancora manca da pubblicare e preventivamente concordato e promesso”, di aver attivato dal gennaio 2018 la piattaforma per le DEM, creato e inviato le mailing, e di essere in attesa dell'autorizzazione all'invio della quarta newsletter, di essere in attesa di riscontri da inizio aprile “ultimo contatto con cui ci Pt_3 aveva promesso di mancarci la bozza su cui lavorare”, lamentava il blocco NT NT P unilaterale del progetto da parte di il 2.7.18 – dato il silenzio di – sollecitava un riscontro per la pubblicazione del sito e per l'invio della quarta mailing (doc. 26); ancora una volta Red tergiversava e chiedeva di aggiornarsi a P fine mese, al che seguiva immediata risposta di che acconsentiva a rimandare il confronto e assicurava che nel frattempo avrebbe continuato a inviare le newsletters “così quando avrete modo di mettere la testa sul sito avremo portato altri contatti caldi. Noi non ci siamo fermati nel lavoro, in questi mesi abbiamo potenziato il ns DVB dei contatti con nuovi 50.000 indirizzi di aziende ricettive”; P con email del 13.07.18 il legale rappresentante di , BO, esprimeva tutte le proprie perplessità: “vi abbiamo dato più volte la nostra disponibilità, mandandovi mail e sms. Siamo venuti in Toscana e non avete avuto tempo di incontrarci. Nella NT partnership tra IWB e sappiamo bene che IWB si prende il rischio di fare un lavoro che può non portare i risultati sperati, ma la tua insistenza a non farcelo fare ci fa pensare. Durante i mesi più caldi per il vostro business ci avete bloccato
e continuate a non confermare le attività che sono state definite nel contratto, non dando spiegazioni o alternative, non parlando di nuove idee, ma posticipando mese dopo mese promettendo telefonate e incontri che non arrivano mai. IWB ha pronto un sito da tempo da mettere online (per cui abbiamo lavorato 4 mesi) ma non avete voluto andare online proprio nei mesi in cui si doveva e poteva fare seriamente del business. Il contratto ha 3 anni di durata e uno lo abbiamo già P perso per colpe non imputabili a IWB” (doc. 29); il 10.9.2018 ancora chiedeva un incontro per fare il punto della situazione, ma il cliente comunicava nuovamente la propria indisponibilità (“per vedere i programmi occorre aspettare il prossimo mese perché adesso siamo troppo impegnati sul lavoro e altro che non era previsto, quindi ti prego di pazientare ancora” – doc. 28).
11 Il quadro che emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le parti sarebbe totalmente incompatibile con la ricostruzione dei fatti riportata in sentenza, con P l'imputazione a di un inesistente e indimostrato inadempimento, ascrivibile NT piuttosto a che aveva ridotto, sino a negare del tutto, la collaborazione imprescindibile per la realizzazione del sito.
Se il primo giudice avesse preso in esame il contenuto delle unite missive avrebbe potuto appurare: che l'incontro previsto al punto 12 del contratto (da svolgersi nel NT termine di 10 giorni dalla sottoscrizione) fu rinviato su richiesta di (email
12.1.18 – doc. 3); che durante la riunione di cui al punto 12 del contratto vennero NT convenuti gli adempimenti a carico di per la realizzazione del progetto (invio cataloghi, lista prodotti e prezzi, documentazione fotografica ecc. – doc. 3); che nel successivo meeting del 6.2.18 (doc. 4) veniva sollecitato l'invio della documentazione (proprietà tecniche tessuti, certificazioni tessuti, foto, listino P NT prezzi, video ecc); che nel carteggio dimesso in atti richiedeva più volte a NT l'invio dei dati e degli atti mancanti;
che la collaborazione di veniva assolutamente a mancare, rendendo la realizzazione del sito e del marketing online NT P pressoché impossibile;
che, nonostante l'atteggiamento ostruzionistico di iniziava la pubblicizzazione dei prodotti mediante invio di newsletters e pubblicava
– con i pochi dati a sua disposizione – una versione provvisoria del sito internet
(http://red.iwtrade.ch/it/ ) visibile sin dal febbraio 2018. Dunque – contrariamente P a quanto affermato dal Tribunale – avrebbe dimostrato per tabulas di aver tempestivamente eseguito le proprie obbligazioni come da contratto, senza alcun vizio o ritardo sia per quanto riguarda la promozione dei prodotti a mezzo mailing sia con la pubblicazione del sito internet che, seppur nella versione non definitiva, era andato on-line.
V) Violazione art. 112 c.p.c. – omessa motivazione e difetto di pronuncia. P NT
sin dalla propria costituzione aveva eccepito l'inadempimento di (pag.
8-9 comparsa del 25.07.18) sotto diversi aspetti: sottrazione all'obbligazione di pagamento, omesso invio delle informazioni nonostante le richieste di dati e materiali propedeutici alla promozione (docc. 25, 26, 27 e 28), indisponibilità a fornire l'assistenza necessaria all'esecuzione del progetto (vedasi, in particolare, la missiva doc. 23, con la quale venivano segnalati i continui ritardi e rinvii dell'opponente nonché le difficoltà ad interagire), mancata trasmissione dei dati di NT fatturato (docc. 29, 31, 32 e 33). L'obbligazione di sarebbe cristallizzata alla pag. 3 del contratto (doc. 1) nel quale testualmente è evidenziato che “il primo
12 inserimento dati è a carico della e si baserà su materiale fornito da Parte_1
NT in formato elettronico concordato”, materiale quest'ultimo mai pervenuto da NT parte di in violazione anche dell'art. 1206 c.c. che impone al creditore di collaborare all'adempimento del debitore quando l'attuazione del rapporto obbligatorio non sia possibile senza il concorso del creditore. L'eccezione in tal P senso formulata (e provata) da non sarebbe stata minimamente presa in considerazione del giudice di prime cure, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
VI) Violazione dell'art. 2697 c.c. – onere probatorio NT Secondo la parte appellante, posto che aveva formulato domanda di P risoluzione del contratto per inadempimento di , sarebbe spettato alla prima comprovare di aver fornito i dati e il materiale necessari all'esecuzione del progetto, mentre aveva omesso di articolare prove a riguardo o produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuto adempimento e la leale collaborazione prestata nell'esecuzione del contratto. Sarebbe dunque palese la violazione dell'art. 2697 c.c.
VII) Illogica motivazione
Lamenta la parte appellante come il Tribunale abbia basato la decisione sulla sola circostanza che, visitato il sito internet tutt'ora on-line (fatto, peraltro, di per sé incompatibile con la declaratoria di risoluzione per inadempimento e con la condanna all'integrale restituzione delle somme percepite), esso sarebbe parso incompleto. Si sarebbe invece dovuto dare rilievo ai seguenti fatti accertati: che il sito è effettivamente fruibile e online (e cioè consultabile utilizzando internet); che l'indirizzo e-mail riportato è corretto;
che vi sono agli atti numerosissime missive P NT con le quali (docc- 2-33) sollecita all'invio del materiale mancante per il completamento del sito, così mettendo di fatto in mora la creditrice;
che il servizio di mailing/newsletter è stato effettivamente svolto, come dimostrato per tabulas.
Nonostante la dimostrata esecuzione dell'obbligazione dell'appaltatrice (ancorchè P parziale, per fatto non imputabile a ma integralmente da attribuire a colpa/dolo del creditore), il primo giudice avrebbe dichiarato la risoluzione del contratto per P inadempimento di , senza nulla argomentare in merito alla mancata collaborazione dell'appellata, alla mora del creditore e alla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., ignorando che il dominio di sviluppo
“http://red.iwtrade.ch”, propedeutico alla pubblicazione del sito internet definitivo, aveva svolto pienamente lo scopo per il quale era stato creato, ovvero: di P NT consentire a di creare la struttura del sito e condividere con la relativa
13 ideazione grafica;
di caricare il materiale e i contenuti ricevuti e concordati con NT NT NT
dopo la conferma dell'ideazione grafica da parte di di mostrare a l'avanzamento dei lavori svolti in tempo reale, con piena trasparenza del lavoro svolto;
di pubblicare il sito di sviluppo sul sito con il dominio ufficiale “www.
[...]
NT NT
, dopo la conferma definitiva ricevuta da di consentire a in ogni Email_1 momento: di visionare la grafica, commentarla e confermarla per passare allo stato P successivo;
di consultare il materiale e i contenuti caricati, concordati con , richiedendo eventuali rettifiche, correzioni o aggiunte, di confermare definitivamente grafiche e contenuti indispensabili alla pubblicazione sul dominio ufficiale “www.red-italy.it”.
Peraltro, il trasferimento del sito http://red.iwtrade.ch all'indirizzo web ufficiale www.red-italy.it, reso sinora impossibile dalla mancata collaborazione e NT autorizzazione di è una procedura a cui sarebbe disponibile, Parte_1 P traducendosi in una mera propagazione dati della durata di pochi minuti. , infatti, dal febbraio 2018, in ottemperanza agli impegni assunti contrattualmente e in vista dell'auspicata pubblicazione del dominio definitivo, ha infatti mantenuto il sito on-line, tanto che il giudice di prime cure ha potuto accedervi e visionarlo. NT Il sito www.red-italy.it era ed è di proprietà di la quale – unica a detenere le credenziali di accesso del dominio e a disporre dei contenuti da caricare – non ha P messo nelle condizioni di eseguire la procedura di trasferimento, con liberazione di quest'ultima da qualsivoglia responsabilità.
VIII) Violazione e falsa applicazione della disciplina della risoluzione per inadempimento ex art. 1458 c.c.
Secondo la parte appellante, dalla semplice lettura del contratto di partnership sub doc. 1 emergerebbe che oggetto dell'accordo non era una prestazione istantanea, bensì un'attività continuativa nel tempo avente ad oggetto la promozione,
l'assistenza e la manutenzione “a medio/lungo termine” (pag. 1). Anzi, a pagine
13 dello stesso atto, alla clausola “validità del contratto” era esplicitamente indicato che lo stesso aveva una durata di 3 anni solari dalla sua sottoscrizione, oltre rinnovo tacito negli anni successivi. Il primo giudice avrebbe erroneamente applicato l'art. 1458 c.c. primo comma, che attiene ai contratti istantanei, e non il secondo comma della norma, secondo cui “nei contratti a esecuzione continuata o periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”. In tema di contratto di appalto/partnership come quello in esame “in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente, si applicano le norme generali
14 in tema di risoluzione per inadempimento ex art 1453 c.c.” (Cass Civ sez III ordinanza 9198/2018 e cass civ sez I ordinanza 4511/19), con la conseguenza che l'eventuale risoluzione non potrebbe comunque comportare la condanna dell'appaltatore a restituire tutti i compensi percepiti, avendo IW diritto al riconoscimento del compenso per quanto realizzato. Il ragionamento logico- giuridico del Tribunale sarebbe dunque del tutto errato dal momento che – anche laddove avesse accertato il diritto alla risoluzione del contratto – non avrebbe dovuto qualificare il rapporto come contratto a esecuzione istantanea anziché come accordo di durata, così non riconoscendo nulla per le prestazioni effettivamente P svolte da .
2.2 Si è costituita chiedendo preliminarmente di dichiarare CP_1
l'appello inammissibile, per invalidità della procura alle liti, e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione, perché infondata.
In particolare, ha eccepito:
- la nullità della procura per la mancata indicazione, sia nell'atto di appello che nella procura medesima, del nominativo di colui che ha la P rappresentanza di e conferisce il mandato, essendo peraltro la firma il calce alla procura illeggibile;
- l'invalidità della procura per essere stata conferita in data anteriore alla redazione dell'appello e in luogo diverso da quello indicato, essendo dunque l'autenticazione da parte del procuratore non contestuale rispetto alla redazione dell'atto.
Nel merito, ha ricordato che in data 22.12.2017, le parti avevano sottoscritto un P contratto per “Progetto Web in partnership”, nello specifico, la aveva assunto NT verso specifici e dettagliati impegni, in particolare: adozione della piattaforma
IW Trade, personalizzazione della piattaforma in considerazione delle necessità di
Red, modulo web Base (CMS), adozione di un “look & feel “ professionale (Layout grafico e navigazione), impostazione grafica in modo che il portale svolgesse anche una funzione informativa, navigazione del sito con modalità HTTPS, gestione multi utente, gestione relazionale aree di interesse e archivi, attivazione Modulo Custom
Query Base per migliorare la strategia marketing, integrazione con applicativi interni, Modulo pre-vendita, Modulo e commerce B2B/B2C, Modulo post-vendita,
Modulo documenti fiscali, Modulo agenti, Modulo form dinamici, Modulo mailing,
Modulo multilingua, Attività di web marketing, Attività Adwords, Attività Dem;
che era stato concordato un compenso di € 17.000,00, da corrispondersi nella misura
15 del 20% quale primo acconto a febbraio 2018, il 40% quale secondo acconto a maggio 2018 per avanzamento lavori ed il 40% a settembre 2018 quale saldo P sviluppi;
che stimava di realizzare il progetto nel termine di tre-quattro mesi dalla sottoscrizione del contratto, ma così non avveniva e quindi si era resa inadempiente agli impegni concordati;
che al punto n. 12 del contratto, si legge P che entro dieci giorni dalla relativa sottoscrizione, il Project manager avrebbe NT dovuto incontrare il responsabile della per dettagliare il timing del progetto, NT ma così non era stato;
che nel febbraio 2018 aveva regolarmente corrisposto P a il primo acconto di € 3.400,00, giusta fattura n. 22 del 09.02.2018 (All.4 P fascicolo di parte di primo grado), mentre non si era attivata nei termini pattuiti per rendere il servizio stabilito, tanto che alla prima metà del mese di aprile 2018, NT controparte aveva inviato solo tre newsletter;
che aveva informato P espressamente , al momento della stipula del contratto, che nei mesi da aprile a giugno non le sarebbe stato possibile occuparsi del progetto in questione, rappresentando tale periodo il momento di maggior impegno lavorativo, trattando P la società prodotti per esterno, sdraio, ombrelloni ecc.; che , disattendendo le NT richieste e le esigenze di richiese alla stessa di fornire il materiale necessario NT alla realizzazione del sito proprio alla fine del mese di aprile 2018; che alla richiesta di invio di documentazione, ribadiva che in tale periodo non le era possibile seguire il progetto, in quanto i dipendenti erano impegnati nella regolare attività aziendale, chiedendo quindi di soprassedere per poi riprendere la gestione del sito alla fine del mese di giugno 2018, inviando a tal fine due e-mail , la prima in data 20.4.2018 e la seconda il 9.5.2018 (All.5/A e 5/B fascicolo giudizio di primo NT grado); che in data 28.5.2019 riceveva a mezzo pec (All.6 fascicolo giudizio di primo grado) la fattura n. 43 del 7.5.2018 per l'importo di € 6.800,00, immediatamente contestata con pec di pari data (All.7 fascicolo primo grado), P tenuto conto del particolare momento e del ritardo con cui aveva iniziato a P NT lavorare sul progetto;
che , non curante delle esigenze di trasmetteva NT l'ulteriore fattura n. 78 del 19.9.2018 di € 6.800,00, che pure a mezzo pec del 24.9.2018, contestava (All.8 fascicolo di primo grado), inviando altresì P raccomandata del 16.10.2018 con cui eccepiva l'inadempimento di e, ritenendo il contratto risolto, contestava la richiesta di ulteriori pagamenti, essendo l'importo NT già corrisposto da sufficiente per quel che era stato fatto (All.9 fascicolo di NT P primo grado ); che, in seguito, il legale di comunicava a di aver verificato l'indirizzo http://red.iwtrade.ch/it/ indicato da quest'ultima quale presunto sito
16 NT operativo di ma che non era stato possibile accedervi, chiedendo altresì di P poter prendere visione del lavoro che riferiva realizzato nell'interesse della
[...]
(All.10/A e 10/B fascicolo primo grado) e lamentando che dinanzi alla Pt_2
NT richiesta di di riprendere il progetto al termine del periodo di alta stagione lavorativa, aveva trasmesso le fatture richiedendone il pagamento e Parte_1 nel contempo negava di proseguire nella realizzazione del progetto;
che nel mese NT P di febbraio 2019, verificava nuovamente il link indicato da e in questa occasione, una volta aperto, ciò che appariva era una bozza del sito, nel quale veniva indicato quale indirizzo e-mail della società: mentre quello Email_2
NT di è: la localizzazione della sede della società sulla mappa Email_3
Google risultava indicata in modo errato, i prodotti realizzati dalla società erano indicati in modo confusionario, sia per come venivano contraddistinti che per il loro inserimento: a titolo esemplificativo un ombrellone veniva contraddistinto con il nome “Mare Sky” che non era nel catalogo della società in quanto non esistente.
Tutto ciò premesso, la parte appellata ha contestato i motivi di impugnazione avversari, in quanto:
I) Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, sarebbe ammissibili anche i capitoli di prova formulati in negativo;
inoltre, quelli formulati da NT conterrebbero adeguati riferimenti temporali, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante;
peraltro, a controprova rispetto NT ai capitoli 4, 5, 7, 11 e 12 formulati da era stata assunta la testimonianza di dipendente e moglie dell'allora l.r. di Testimone_7
P
, perciò essendo stato garantito il diritto di difesa. P II) I capitoli di prova di sarebbero effettivamente formulati in modo generico, come rilevato dal Tribunale, non essendo circostanziati dal punto di vista temporale.
III) Il vizio di omessa motivazione sarebbe configurabile soltanto se relativa a una domanda o eccezione di merito;
peraltro, il primo giudice aveva P motivato la mancata ammissione delle prove orali dedotte da con l'ordinanza pronunciata all'udienza del 23.12.2019 (rilevando che esse erano “genericamente formulate e non contestualizzate, pertanto tali da non consentire il diritto di difesa a prova contraria”).
IV) Sarebbe evidente dal contenuto della sentenza come il Tribunale abbia valutato l'istruttoria nel suo complesso, prove testimoniali e prove documentali versate in atti. Quanto alla testimonianza del fermo Per_1
17 che il medesimo non aveva espresso giudizi o valutazioni, in ogni caso sarebbe ammesso che il teste manifesti apprezzamenti inscindibili dal fatto storico.
V) Il giudice si sarebbe espressamente pronunciato sulla domanda P riconvenzionale svolta da , ritenendola estinta.
VI) L'onere della prova sarebbe stato ampiamente rispettato, avendo il primo giudice esaurientemente motivato le ragioni di fatto e di diritto per NT cui aveva ritenuto fondata la domanda di
VII) Il primo giudice, dopo aver esaminato le prove testimoniali e documentali, aveva personalmente tentato l'accesso al sito oggetto di causa, spiegando cosa aveva potuto verificare e esprimendo un conseguente parere giuridico, senza che sia ravvisabile alcuna incongruenza tra quanto premesso e quanto deciso.
VIII) Il Tribunale avrebbe correttamente applicato l'art. 1458 c.c. che prevede l'effetto retroattivo tra le parti della risoluzione del contratto, non trattandosi nella fattispecie di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, poiché il contratto prevedeva per l'anno 2018 la realizzazione di un progetto da completare nel settembre 2018, con il pagamento del saldo.
2.3 La Corte, disattese le istanze istruttorie della parte appellante, all'udienza del 15.4.2025, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
NT
3. Le eccezioni preliminari in rito sollevate da non risultano fondate.
Invero, per giurisprudenza pacifica, “L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società, che sia stata esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante e ciò non soltanto quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testo dell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica
18 specifica, allegandosi genericamente la qualità di "legale rappresentante", si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile;
ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4199 del
16/03/2012). P Nella fattispecie, appunto, , nella prima difesa utile (cfr. note scritte del
12.7.2023) ha prodotto il certificato dell'Ufficio del Registro di Commercio del
AN IC dal quale si evince la carica e il potere di firma di Parte_4 che ha rilasciato la procura in qualità di rappresentante legale dell'impresa.
Neppure è fondato l'assunto per cui la procura sarebbe invalida perché conferita in data anteriore alla redazione dell'appello e in luogo diverso da quello indicato, avendo la Suprema Corte anche di recente ribadito che “il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12628 del 12/05/2025).
Nel merito, l'appello va rigettato.
3.1 Il primo motivo è infondato.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto o non esista (Sez. -8- Ric. 2019 n. 13830 sez. M3 - ud.
14-09-2021 5 -, Sentenza n. 19171 del 17/07/2019; Sez. 3, Sentenza n. 14854 del 13/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 384 del 11/01/2007; Sez. 2, Sentenza n.
5427 del 15/04/2002).” (Cass. ord. n. 35146/2021). Invero, l'ammissibilità o meno di un capitolo di prova testimoniale dipende non tanto dalla formulazione negativa ma dalla circostanza che esso si riferisca o meno a un fatto negativo che comporti un'antitesi immediata sotto forma di una proposizione positiva contraria, dovendo escludersi che sia ammissibile un capitolo relativo a un fatto negativo che non comporti un'antitesi, articolato dunque in una proposizione negativa indefinita,
19 perché ad essa corrisponde un numero indefinito di proposizioni affermative (cfr., in motivazione, Cass. Sez. L, Sentenza n. 23229 del 13/12/2004). Nel caso in esame, invece, i capitoli indicati dalla parte appellante come formulati in forma P negativa (4,5,7 e 11) si riferiscono all'asserito inadempimento da parte di di NT specifiche obbligazioni assunte con il contratto stipulato con ammettendo indubbiamente la proposizione contraria antitetica di essere state, quelle specifiche obbligazioni, correttamente adempiute: tanto che è stata richiesta ed ammessa P sui predetti capitoli la prova contraria con il testimone indicato da (
[...]
P
moglie del l.r. di e dipendente di detta società con mansioni di Tes_7 responsabile del marketing, come si legge nel verbale del 27.1.2022).
Peraltro, ai fini dell'ammissibilità del motivo in esame, sarebbe stato onere della parte appellata indicare in maniera specifica l'incidenza che la prova testimoniale assunta sui capitoli in questione avrebbe avuto sulla decisione impugnata. Invero, quest'ultima si è fondata, oltre che sulla copiosa documentazione in atti, sulla testimonianza della predetta resa su capitoli diversi dai capitoli contestati, Tes_6 cioè su domande a chiarimento (cap. 9 “Vero che l'indirizzo mail era errato, anche se la nuova formulazione era stata da me suggerita per questioni di marketing”;
ADR a chiarimento, in fine alla deposizione: “Il sito non è mai andato on line sul dominio come indicato in contratto” e “Era stata creata da me una password temporanea che non ho mai fornito”) nonché sulla dichiarazioni rese da entrambi i testi escussi (oltre che anche padre del l.r. di Testimone_7 Persona_1
NT e saltuario collaboratore di detta società per consulenze di marketing, come si legge nel verbale del 27.1.2022) sul capitolo 3 (“DVC il sig. informò Per_1 espressamente la che tra aprile '18 e giugno '18 la Parte_1 Parte_2 sarebbe stata impossibilitata a collaborare al progetto trattandosi di un periodo di intensa attività lavorativa, pertanto il progetto avrebbe dovuto essere terminato prima di tale periodo”), che non soltanto è stato confermato dal a sul quale Per_1 la ha reso la seguente riposta: “Preciso che l'incaricata effettiva di Tes_6 realizzare il progetto ero io per la convenuta, non ricordo se venne detto o no quanto riferito dal capitolo ma stante la natura del progetto all'aprile del 2018 il sito doveva già essere realizzato ed on line in considerazione dei prodotti da promuovere”. Risposta peraltro coerente con il contenuto del contratto, nel quale, al punto 12 (Modalità di attivazione del servizio), si legge: “Tempi stimati per la realizzazione del progetto 3-4 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto”.
Non è fondata la doglianza della parte appellante secondo cui il capitolo in
20 questione mancherebbe di qualsivoglia riferimento temporale, essendo esso NT correlato ai primi due capitoli dedotti da relativi alla sottoscrizione del contratto in data 22.12.2017, non ammessi dal primo giudice perché ritenuti irrilevanti. Neppure detto capitolo può ritenersi in contrasto con l'art. 2722 c.c.: infatti, esso non è diretto a comprovare che le parti avessero fissato un termine P essenziale bensì a dimostrare come fosse consapevole della impossibilità da parte dei Red di collaborare per la realizzazione del progetto nel periodo successivo NT all'aprile 2018 e fino al termine della stagione. Del resto, ha invocato a fondamento della propria domanda di risoluzione del contratto per inadempimento P di non il mancato rispetto da parte di quest'ultima di un termine essenziale, ma la mancata realizzazione di un sito internet – elemento centrale del progetto – rispondente alle caratteristiche indicate nel contratto.
3.2 Il secondo motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile
Invero il primo giudice, con l'ordinanza pronunciata in data 23.12.2019, ha ritenuto P le prove orali dedotte da “genericamente formulate e non contestualizzate”.
Nella sentenza impugnata, tuttavia, il Tribunale dice anche altro, e cioè che P NT l'inadempimento di , che ha messo a disposizione di soltanto un “demo” e non un sito internet definitivo sarebbe “confermato positivamente dalla deposizione della stessa teste indotta da parte convenuta, rendendo superflue le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla . Pertanto, le prove Parte_1
P orali di sono state ritenute inammissibili non soltanto perché generiche, come da ordinanza del 23.12.2019, ma anche perché superflue, come scritto in sentenza: giudizio, quest'ultimo, con il quale la parte appellante non si confronta in alcun modo, come sarebbe stato invece suo onere, e che risulta, peraltro, pienamente condivisibile, considerando non soltanto la testimonianza di
[...] ma anche la documentazione prodotta sia dall'una che dall'altra parte, Tes_7 che consente di ricostruire nel dettaglio i rapporti tra le parti a decorrere dalla stipula del contratto.
3.3. Il terzo motivo è infondato.
L'assunto della parte appellante secondo cui il Tribunale non avrebbe esaminato P l'istanza di di rimessione in istruttoria per assumere le prove orali non ammesse e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, risulta privo di fondamento, poiché, come sopra ricordato, il primo giudice, in sentenza, ha espressamente motivato in ordine alla irrilevanza delle suddette prove.
21 3.4. I motivi dal quarto al settimo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti attengono alla asserita errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, che, peraltro, non avrebbe correttamente applicato le norme relative agli oneri probatori di cui le parti sarebbero state rispettivamente gravate e avrebbe dunque reso una motivazione carente, errata e illogica.
Tutti i predetti motivi sono infondati.
Il Tribunale ha correttamente riscostruito le vicende occorse in relazione al contratto oggetto di causa, dando rilievo essenzialmente alle dichiarazioni rese da P
circa la mancata realizzazione da parte di di un sito internet Testimone_7 completo e funzionale, e alla documentazione in atti, senza dare invece rilievo alcuno, in sentenza, alle contestate dichiarazioni del teste salvo quella, resa Per_1 su capitolo senz'altro ammissibile, relativa alla circostanza secondo la quale, già P NT alla stipula del contratto, era stato reso noto a che non avrebbe potuto P collaborare con dall'aprile 2018. P Quanto alla valutazione dei documenti prodotti da , ritiene anzitutto la Corte che vada distinta la documentazione relativa all'attività di invio delle newsletters P da quella relativa alla richiesta da parte di dei dati necessari al completamento del sito internet definitivo. NT P Invero, non ha mai contestato che sia stata effettivamente eseguita da l'attività di , almeno fino all'aprile/maggio 2018 - lamentandone, se Parte_5 mai, lo scarso riscontro, tuttavia indipendente dall'operato della società appellante. P Ebbene, quasi tutti i documenti prodotti da si riferiscono appunto a tale attività
(docc. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 16 e 17, 19, 22, 24 – riferiti all'invio delle newsletters e ai contatti che ne erano seguiti).
Sta di fatto che per tale attività il contratto prevedeva un compenso di € 3.000,00, NT laddove è pacifico che abbia tempestivamente eseguito il pagamento del primo acconto previsto in contratto, pari a € 3.400,00, giusta fattura n. 22 del
09.02.2018, corrispondente al 20% del corrispettivo globale pari a € 17.000,00. P Ciò di cui si controverte, e per il quale ha agito in via monitoria, è invece il pagamento delle successive fatture n. 43/2018 e n. 78/2018, di cui al residuo importo complessivo di € 13.600,00. P Ciò detto, quanto invece alle comunicazioni di relativa alla realizzazione del sito internet (docc. 3, 4, 5 del gennaio/febbraio 2018), sembra escludersi, sulla base NT dei documenti prodotti da che quest'ultima non abbia dato riscontro, poiché NT risultano: mail del 30.1.2018 (doc. 12), con cui a seguito della mail ricevuta
22 P da il 29.1.2018, chiedeva maggiori chiarimenti in merito a quanto dalla stessa richiesto e nel contempo forniva una serie di indicazioni;
mail del 31.1.2018 (doc.
NT P 13) con cui trasmetteva a una serie di indirizzi mail per le newsletters;
NT P mail del 13.2.2018 (doc. 14) con cui inviava a la documentazione dalla stessa richiesta al punto n. 2 della mail del 7.2.2018 realizzata dalla ditta Ciani
NT P Artigrafiche;
altra mail del 13.2.2018 (doc. 15) con cui inviava a le schede tecniche e le certificazioni dei tessuti;
ulteriore mail del 13.2.2018 (doc. 16) con
NT P cui trasmetteva a quattro listini prezzi (per diverse categorie di prodotti);
NT P mail del 16.2.2018 (doc. 17) con cui comunicava a le correzioni/modifiche
NT da apportare alla versione demo del sito;
mail del 28.2.2018 doc. 18) con cui P trasmetteva a una prima distinta delle schede prodotti - per le spedizioni;
NT P del 1.3.2018 (doc. 19) con cui trasmetteva a i grafici per le schede prodotto, specificando la necessità di apportare modifiche alle misure;
NT P 8.3.2018 (doc. 20) con cui inviava a la pagina iniziale e finale del catalogo, precisando di fare attenzione alla pagina finale in cui vi era un discorso incompleto
NT NT che chiedeva di eliminare;
mail del 9.3.2018 (doc. 21) con cui inviava a P
listini prezzi, completi degli articoli, con indicazione dei codici dei prodotti
(listino prezzi Regista, listino prezzi Grandi Ombrelloni, listino prezzi Arredi esterni P Solarium Outdoor furniture); riscontro di datato 14.3.2018 (doc. 22) all'invio NT da parte di delle immagini di alta risoluzione degli ombrelloni ed alcune NT immagini della loro lavorazione;
mail del 22.3.2018 (doc. 23) con cui comunicava le misure degli ombrelloni. P NT Ciò premesso, dagli atti si evince che solo in data 21.3.2018 comunicava a P via mail del 21.3.2018 (doc. 15 di parte ): “stiamo creando e strutturando tutti
i contenuti del sito per poter procedere con la pubblicazione, vi manderemo a giorni una mail riassuntiva di cosa ci manca ancora”. Tuttavia, agli atti una tale mail P NT riassuntiva non risulta (vi è, solo, una mail del 9.4.2018 con cui sollecita all'invio del materiale per una quarta newsletter – doc. 18). NT P Vi è invece una mail di del 19.4.2018 (doc. 24 Red e 20 ) che, nel dare P riscontro a quanto richiesto per le mailing list, chiedeva a cosa occorresse con P esattezza per andare on-line con il sito. Mail cui , nella persona del l.r. Pt_4
dà riscontro, nel seguente modo: “Mancano ancora tutte le info istituzionali
[...] del sito, tipo chi è Red etc. (...) controlla le varie mail che avete ricevuto e trovi quanto serve per il sito, perdonami ma a memoria non ricordo tutto”. Segue la NT P risposta di del 20.4.2018 (doc. 29 di parte ) “Adesso non possiamo seguirvi
23 NT nel lavoro” e altra mail del 9.5.2018 (doc. 5B di parte : “Come anticipato qualche settimana fa siamo nel pieno della stagione e non abbiamo tempo da dedicare al progetto. Per cui in questo momento è meglio sospendere le attività...”. NT I rapporti tra le parti cominciano a deteriorarsi quando riceve la fattura n. NT P 48/2018 a fronte della quale comunica a , come mail del 28.5.2018 (doc. NT di parte : “A causa del completamento del sito web in ritardo vi sono state inviate due mail il 20.4.2018 e il 9.5.2018 dove è scritto esplicitamente di sospendere il lavoro sul progetto fino alla fine del mese di giugno perché nel pieno della stagione. Queste cose le abbiamo precisate fin dall'inizio della nostra collaborazione e in termini chiari: quando siamo in stagione non possiamo seguire il progetto..”. Seguono (si presume in mancanza di comunicazioni scritte) solo P contatti telefonici tra le parti fino al 10 settembre 2018, quando il l.r. di NT comunica a di essere in attesa di alcune date per fissare un incontro per fare il punto, comunicando di essere disponibile a recarsi in Toscana la settimana P NT successiva (doc. 28 di parte ). Alla risposta del l.r. di di essere appena rientrato in ufficio e sulla necessità di aspettare la metà di ottobre, perchè P P impegnato su lavori imprevisti (doc. 28 di parte ), segue l'invio da parte di di un'altra fattura, la n. 78/2018, che segna la definitiva interruzione del progetto, NT P posto che in data 16.10.2018, comunica a , tramite legale di ritenere il P contratto risolto per inadempimento della medesima , con la precisazione che
“quanto fatto si ritiene già pagato ampiamente con la prima fattura che la ditta NT P ebbe ad emettere”; con la missiva in questione, invero, deduceva che aveva limitato la sua attività all'invio “di tre o quattro newsletter, che peraltro non ha portato ad alcun risultato” ed aveva richiesto solo alla fine del mese di aprile la NT documentazione necessaria a predisporre il nuovo sito, quando non poteva prestare la necessaria collaborazione, tuttavia richiedendo il pagamento del saldo del progetto, non realizzato, mediante l'invio delle due fatture n. 43/2018 e n.
73/2018.
La valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, dunque, risulta corretto, e ciò, è il caso di evidenziare, indipendentemente dal fatto che il giudice P abbia preso personalmente visione del sito internet provvisorio realizzato da , in violazione del divieto di porre a fondamento della decisione la scienza privata
(violazione, peraltro, rispetto alla quale la parte appellante non ha sollevato specifica doglianza).
24 P Invero, da un lato è pacifico che non abbia realizzato la parte principale del progetto, costituito dalla realizzazione di un portale “B2B” e B2C” con le specifiche caratteristiche indicate nel contratto, e dall'altro, per le ragioni sopra esposte, deve escludersi che tale inadempimento sia riconducibile alla mancata collaborazione di NT
che era stata garantita solo fino al mese di aprile 2018.
E' dunque infondato l'assunto della parte appellante, oggetto del settimo motivo, secondo cui il Tribunale avrebbe deciso sulla sola incompletezza del sito internet tuttora on line, del cui contenuto il primo giudice dà atto in sentenza, senza dare rilievo alla mancata collaborazione di CP_1
P Invero, anzitutto è la stessa a riconoscere che il sito http://red.iwtrade.ch è un sito provvisorio e incompleto, dunque del tutto inidoneo a realizzare la finalità contrattuale (di “strutturare un moderno market place che possa raggiungere obiettivi classici del B2B – B2C”, come si legge nel contratto), perché, per NT completarlo, sarebbe stato necessario inserire ulteriori dati, provenienti da
D'altra parte, come sopra evidenziato, non può ritenersi che la mancata attivazione NT P del sito sia dovuta a una condotta inadempiente di poiché ha richiesto NT l'invio delle informazioni mancanti (peraltro, solo sulla sollecitazione di di conoscere i motivi del ritardo nel completamento del sito definitivo), non solo NT demandando a di individuarle (“controlla le varie mail che avete ricevuto e trovi quanto serve per il sito”), ma di farlo proprio nel periodo (fine aprile 2018) in cui la committente aveva chiaramente espresso la sua impossibilità a collaborare al progetto, salvo comunque chiedere, con le fatture azionate in via monitoria,
l'intero compenso pattuito per la compiuta realizzazione del progetto.
3.5. Anche l'ottavo motivo è infondato.
Lamenta IW che il primo giudice avrebbe errato nel condannarla a restituire tutti i NT compensi ricevuti da in quanto, applicando correttamente l'art. 1458 c.c., il
Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il suo diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite.
Pur partendo da una premessa corretta (cfr., per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4818 del 09/11/1977: “L'appalto non può ritenersi, in generale, un contratto ad esecuzione continuata o periodica e pertanto, in linea di massima, la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, a norma dell'art
1458 cod civ. ciò non può valere, tuttavia, per alcune figure di appalto ( es: appalto di manutenzione o di servizi), le quali sono sostanzialmente ad esecuzione periodica o differita: rispetto ad esse non può aversi piena retroattività della
25 risoluzione e restano salve le prestazioni già eseguite e, quindi, l'obbligo di pagare il relativo corrispettivo, secondo la reale entità di esse in relazione all'utilità trattane dal committente, e salva sempre un'eventuale ragione di danno per quest'ultimo in rapporto alle prestazioni non eseguite.”), la parte appellante giunge a conclusioni errate. P Invero, la sentenza impugnata non ha condannato a restituire tutti i compensi NT ricevuti, ma, soltanto, le somme versate da per effetto della provvisoria esecutività del d.i., dunque l'importo corrispondente alle fatture n. 43/2018 e n. P 78/2018 rispettivamente emesse da nel maggio e nel settembre 2018. Nulla, P dunque, è stato statuito in ordine ai compensi ricevuti da nel febbraio 2018, in P pagamento della prima fattura emessa da , per l'importo di € 3.400,00. P Invero, se anche fosse fondato l'assunto di secondo cui il contratto dovrebbe NT risolversi per inadempimento imputabile a rispetto all'obbligo di collaborare P P con , comunque non per questo sarebbe fondata la pretesa di di ricevere l'intero compenso pattuito nel contratto, a prescindere dalla completa esecuzione del progetto. Come sopra evidenziato, infatti, per effetto della risoluzione vengono meno gli obblighi contrattualmente assunti dalle parti e il committente resta obbligato al pagamento delle sole prestazioni ricevute e di cui si sia giovato, salvo l'eventuale risarcimento del danno ove la risoluzione consegua al suo inadempimento (questione, quest'ultima, che resterebbe comunque estranea al P presente giudizio, non avendo avanzato domande risarcitorie nei confronti di NT
. P In proposito, si è già detto come abbia utilmente eseguito, almeno fino all'aprile/maggio 2018, soltanto l'attività di , per la quale il contratto Parte_5 prevedeva un compenso di € 3.000,00, dunque già coperto dalla fattura n. 22 del NT
9.2.2018 per l'importo di € 3.400,00, che è pacifico abbia regolarmente versato. P NT La condanna di alla restituzione di quanto ricevuto da per effetto della provvisoria esecutività del d.i., dunque, consegue necessariamente all'accoglimento dell'opposizione avverso il provvedimento monitorio.
4. In conclusione, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, e operata la riduzione del 50% – seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
94/2023 resa dal Tribunale di SIENA;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.10.2025
LA CONS. EST.
D.ssa ND RI
LA PRESIDENTE
D.ssa EL RI
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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