CASS
Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, la mancata reiterazione, in fase predibattimentale, della richiesta condizionata ad integrazione probatoria, dichiarata inammissibile in ragione della contestazione di aggravanti che rendevano il delitto punibile con la pena dell'ergastolo, non fa venir meno il diritto dell'imputato alla riduzione della pena di un terzo laddove, in esito al dibattimento, le suddette aggravanti siano state escluse. (In motivazione, la Corte ha precisato che il disposto della prima parte dell'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., è applicabile anche alle richieste di giudizio abbreviato condizionato, qualora l'inammissibilità sia stata motivata dalla sola ostatività del reato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2024, n. 41870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41870 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
41870-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1825-24 853.24 GIUSEPPE SANTALUCIA -Presidente - UP 18/09/2024- NC FI R.G.N. 18901/2024 EL PU AR AR MO RM US -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE di ASSISE di APPELLO di SS visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RM US;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, AR DALL'OLIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, ed il rigetto nel resto del ricorso. uditi i difensori dell'imputato, avv. LV LIOTTA e avv. VALERIO SPIGARELLI, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 febbraio 2024 la Corte di assise di appello di Messina ha confermato la sentenza del 5 aprile 2023 della Corte di assise di Messina che aveva condannato AT SS alla pena di 30 anni di reclusione, oltre statuizione accessorie, per l'omicidio di NI NT, detto IO (capo 1 a) dell'imputazione), il tentato omicidio di AT NT (capo b), l'omicidio di IO NT (capo c), nonché per la ricettazione della pistola Beretta calibro 7,65 con cui erano stati commessi gli omicidi (capo d), e la detenzione ed il porto di arma con matricola abrasa, riferita alla stessa pistola (capi e ed f). In particolare, secondo la ricostruzione dei giudici del merito, verso le ore 19.00 del 14 agosto, SS e MO avevano parcheggiato l'autovettura sulla pubblica via di Ucria in uno stallo che AN NT riteneva in sua esclusiva disponibilità, e si erano recati nella casa che utilizzavano in paese per quel periodo di vacanza;
verso le ore 2.15 della notte tra il 14 ed il 15 agosto, SS e MO erano tornati nell'automobile per scaricare i bagagli, erano rimasti qualche minuto per verificare se ci fosse qualche altro posto libero perché avevano avuto il sospetto che quello che avevano occupato potesse essere ritenuto riservato, avevano visto arrivare AN NT che aveva chiesto loro in modo prepotente di spostare l'auto ed aveva aggredito MO mettendolo con le spalle al muro, MO non aveva reagito all'aggressione, aveva reagito però SS, che aveva provocato delle abrasioni al gomito di NT. Questi li aveva minacciati pronunciando frasi quali "domani vi sveglierete morti", "non sapete chi sono io", "ho dei fratelli al 41-bis" e non aveva accettato le scuse. La sera successiva, il 15 agosto verso le 21:00, un gruppo di persone, quattro o cinque, tutte appartenenti alla famiglia NT, si erano presentate fuori la porta dell'abitazione al piano terra di un vicolo posto nel centro del paese - in cui - dimoravano in vacanza i nuclei familiari di SS e MO, per ciò che nelle sentenze viene definita variamente una richiesta di chiarimenti o un regolamento di conti. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, in un primo momento due componenti della famiglia NT si erano fermati sull'ingresso dell'abitazione, non erano entrati ed avevano accettato la proposta di MO e SS di tornare più tardi per consentire loro di mettere a letto i bambini;
una volta allontanatisi i NT, SS era uscito dall'abitazione e si era recato nell'autovettura parcheggiata sulla pubblica via per prendere una pistola che conservava in essa. Dopo qualche minuto SS era tornato, e nel momento in cui era in procinto di rientrare nell'abitazione, il gruppo familiare dei NT, che, in composizione stavolta di quattro o cinque persone, si era appostato presso l'ingresso, aveva bloccato l'ingresso, trascinato fuori MO, e SS aveva sparato i cinque colpi di pistola che avevano determinato l'uccisione di due componenti della famiglia NT ed il ferimento di un terzo. SS aveva sparato, in particolare, cinque colpi di pistola, di cui uno aveva colpito ed ucciso NI NT, che era morto sulla porta dell'abitazione 2 4 della famiglia SS-MO, ed il cui cadavere era stato poi spostato per permettere a SS e MO di chiudersi dentro;
uno colpo aveva colpito ed ucciso IO NT;
tre colpi avevano ferito AT NT, che era poi riuscito a scappare. Secondo la ricostruzione del perito sentito in istruttoria dibattimentale, uno dei colpi che aveva ferito AT NT poteva essere anche quello che aveva ucciso IO NT. Secondo SS, con versione che, però, era stata ritenuta non credibile dai giudici del merito, egli aveva deciso di sparare perché il gruppo dei NT, che lo aveva colpito con uno schiaffo sulla spalla, era riuscito a tirare fuori dell'abitazione MO, lo stava picchiando e si accingeva a colpirlo con un coltello. I giudici del merito hanno ritenuto che nel momento in cui si era presentato davanti alla porta della famiglia SS-MO il gruppo dei NT non fosse armato, per certo non vi era prova né allegazione che qualcuno dei componenti avesse portato con sé armi da fuoco;
era stata discussa, invece, la disponibilità di un coltello, ma entrambe le sentenze hanno ritenuto che essa non fosse provata. Entrambe le sentenze di merito hanno affrontato la questione della sussistenza o meno di una situazione di legittima difesa nel momento in cui SS aveva deciso di sparare. La sentenza di primo grado aveva ritenuto che non si potesse versare in radice nell'ipotesi della c.d. legittima difesa domiciliare in quanto SS deteneva illegalmente la pistola che aveva utilizzato nella vicenda in esame, mentre, quanto alla legittima difesa ordinaria, aveva ritenuto mancasse il pericolo attuale di un'offesa ingiusta perché l'esistenza di una aggressione in atto nei confronti di MO con l'uso di un coltello era riferita soltanto dall'imputato e dai suoi familiari e, pur volendo ritenere esistente tale aggressione, mancherebbe comunque la proporzionalità tra azione e reazione, perché il soggetto che intenda adoperare una arma da fuoco come mezzo difensivo contro un aggressore non munito di arma da fuoco deve passare attraverso un utilizzo per gradi di tali armi, ovvero minacciarne l'uso verbalmente, poi esplodere un colpo d'avvertimento, poi sparare a parti non vitali, e solo da ultimo, se il pericolo non è stato ancora eliminato, sparare dei colpi indirizzati a zone vitali dell'aggressore. Nel caso di specie, SS aveva travalicato il limite della proporzionalità sparando cinque colpi potenzialmente mortali, di cui quattro andati a segno, e due con esiti letali. La sentenza di primo grado aggiunge che il primo colpo è stato esploso verso NI NT in una situazione complessiva in cui SS non poteva percepirlo come una minaccia, atteso che questi era disarmato ed aveva un atteggiamento corporeo con la testa girata di lato - tale da suggerire che in quel - momento non stesse attaccando SS;
mentre, per gli spari successivi al primo, 3 verso gli altri componenti della famiglia NT, doveva ritenersi cessata ogni situazione di pericolo attuale, in quanto appare del tutto inverosimile l'ipotesi che i NT abbiano continuato a costituire una minaccia anche dopo l'esplosione del primo colpo, ed, infatti, AT NT era stato colpito alla mano con cui cercava di farsi scudo, mentre l'ultimo colpo era stato esploso contro un uomo in fuga, il che era indicativo della pervicace volontà di offendere da parte dell'imputato. Lo stesso contegno precedente tenuto da SS, che si era esposto volontariamente a pericolo, uscendo di casa per andare a prendere la pistola nell'autovettura pur avendo il tempo di chiamare le forze dell'ordine, deponeva per l'esclusione della situazione di pericolo inevitabile. Anche la sentenza di appello escludeva in radice la sussistenza della legittima difesa domiciliare perché l'arma era detenuta illegalmente, escludeva, inoltre, anche l'applicazione della legittima difesa ordinaria per la mancanza del requisito della proporzione tra la reazione dell'imputato ed il pericolo rappresentato dalla presenza dei NT fuori della porta dell'abitazione. Infatti, anche a voler dar credito alla tesi difensiva proposta dall'imputato, essa non spiegherebbe perché, una volta giunto a casa, egli non si sia limitato ad impugnare la pistola ed intimare agli avversari di allontanarsi recandosi poi dentro in attesa dell'arrivo dei Carabinieri. La successione degli eventi deponeva, invece, nel senso che SS avesse sparato per uccidere, e non per interrompere l'aggressione; egli, infatti, aveva puntato la pistola verso la tempia di IO NT uccidendolo sul colpo, e subito dopo aveva mirato alla testa di AT NT sbagliando la mira di pochissimo, ed aveva poi sparato alla testa di IO NT, che era inerme e che era stato colpito in faccia nella zona zigomatica destra morendo sul colpo, ed aveva poi continuato a sparare verso AT NT, rimasto soltanto ferito, colpendolo alle spalle. La sentenza di appello aveva escluso anche l'eccesso colposo in legittima difesa evidenziando che la freddezza e la perizia dimostrata durante l'azione di fuoco escluderebbero che SS potesse aver agito in preda ad un grave turbamento;
si trattava, inoltre, di soggetto pratico di armi, in quanto nella sua abitazione era stata trovata una carabina ad aria compressa con la scritta "SS killer", e che aveva dimostrato capacità militari in occasione dell'azione; la sua sicurezza nel maneggio dell'arma gli avrebbe consentito con la stessa freddezza di graduare la sua risposta rispetto all'azione violenta temuta. Secondo la pronuncia di appello, è vero che nella conversazione intercettata in ospedale AT NT riferisce che SS aveva sparato perché si era spaventato ma questa frase era una deduzione di NT nel dare spiegazione 4 a una condotta sproporzionata;
egli, infatti, lasciava intendere che era l'unica spiegazione che sapeva dare alla condotta dell'antagonista.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite dei difensori, con due atti di ricorso, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Primo atto di ricorso (avv. Liotta e Spigarelli) Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di esclusione della legittima difesa o dell'eccesso colposo in legittima difesa, perché vi sarebbe prova del comportamento minaccioso dei NT davanti alla porta dell'abitazione della famiglia MO-SS; sul punto la sentenza d'appello entrerebbe in contraddizione nella parte di cui ritiene da un lato tollerante e conciliante l'atteggiamento dei NT che accettano di rinviare il chiarimento su richiesta di SS e MO per la presenza dei bambini, dall'altro però manifesta dubbi sulle intenzioni pacifiche di questi e sostiene che fosse più probabile che le ragioni dell'attendismo dipendesse da logiche di natura criminale, ovvero verificare chi fossero i due forestieri e se appartenessero a qualche sodalizio criminale catanese;
in realtà, SS e MO non appartengono a nessun gruppo criminale e la circostanza è, quindi, una mera congettura della Corte d'assise d'appello priva di qualsiasi riscontro;
non si, è, inoltre, tenuto conto dell'inseguimento avvenuto ai danni di SS da parte dei NT cui fa seguito l'irruzione fisica presso l'abitazione di MO, elementi che di per sé provano la presenza minacciosa dei NT e la loro risoluzione ad agire;
l'esistenza di un intento aggressivo del gruppo degli antagonisti emerge anche dalle intercettazioni del 16 agosto in ospedale in cui AT NT si lamenta che l'attendismo dello zio è stato controproducente perché, ad agire diversamente, la questione si sarebbe risolta nell'immediatezza; violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di esclusione della legittima difesa o dell'eccesso colposo in legittima difesa, nella parte relativa alla asserita manipolazione della scena del crimine, un formidabile riscontro alla tesi della esistenza di una aggressione in danno di MO da parte dei NT sta, infatti, nel ritrovamento della tenda schermante la porta d'ingresso dell'abitazione di MO, e della stessa maglietta gialla di MO, sotto il corpo di IO NT a riprova che MO era stato sicuramente tirato via di casa contro la sua volontà, la pronuncia impugnata sostiene che la esistenza di tenda e maglietta sotto il corpo di IO NT potrebbe essere stata dovuta alla circostanza che SS e MO potrebbero aver manipolato la scena del crimine 5 staccando la tenda, tirandola via e mettendola insieme alla maglietta di MO vicino alla testa di IO per simulare una subita aggressione e che in questo frangente poteva essere capitato che a MO era scivolato di tasca il telefono, ma si tratta di una ricostruzione che non trova riscontro probatorio alcuno e che è fondata su una mera congettura, non si comprende neanche quando possa essere avvenuta la manipolazione visto la ristrettezza dei tempi e l'immediata chiamata dei Carabinieri successivamente all'episodio da parte della moglie di SS che temeva di essere aggredita dentro casa dai familiari dei deceduti, la circostanza che la tenda fosse sotto il corpo di IO NT è prova certa che la caduta della tenda è precedente agli spari;
violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di esclusione della legittima difesa o dell'eccesso colposo in legittima difesa, nella parte relativa all'esclusione delle lesioni di MO quale argomento per escludere l'applicazione della legittima difesa, la sentenza di appello ritiene che le lesioni che sono state refertate sul corpo di MO potessero essere riconducibili allo scontro fisico con AN NT la notte precedente a quella del fatto, ma in realtà il consulente medico legale sostiene che le lesioni fossero recenti per colore e segni, il che esclude che potessero risalire a molte ore prima, non sembra quindi che possano residuare dubbi sulla circostanza che MO la sera del fatto fu sottoposto ad un'azione violenta portata nei suoi confronti;
violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di esclusione della legittima difesa o dell'eccesso colposo in legittima difesa, nella parte relativa alla negata presenza del coltello nel corso della aggressione dei NT, la presenza è stata esclusa nonostante che ne avessero riferito sia SS che MO nonché il figlio minore di MO, Alessio, i giudici del merito hanno ritenuto inattendibili tutti e tre i componenti del gruppo familiare ed hanno ritenuto inverosimile l'esistenza di un'aggressione con un coltello per il lasso temporale brevissimo di 1'34", ricavato dai tabulati telefonici, in cui si sono svolti gli eventi, un lasso temporale che secondo il giudice di appello rende difficile immaginare che i NT siano riusciti a spingere SS nell'abitazione, tirare fuori MO, immobilizzarlo ed attentare alla sua vita tramite il coltello;
in realtà, una tale considerazione di natura esperienziale si sgretola dinanzi a riflessioni empiriche di comuni conoscenza in forza delle quali è assolutamente ragionevole immaginare che un minuto e trenta secondi siano un lasso temporale sufficiente per un'escalation di violenza repentina ed immediata;
inoltre, la presenza del coltello emerge anche da una conversazione intercettata in ospedale in cui AT NT parla di un coltello pur nel contesto di una frase non del tutto comprensibile in cui aggiunge l'espressione nella foga;
la circostanza, accertata mediante videoriprese, che TO NT fosse in possesso di un borsello può far pensare che il coltello fosse contenuto in esso;
in modo del tutto irragionevole la sentenza d'appello ritiene che l'espressione usata 6 in ospedale da AT NT poteva essere riferita al fatto che uno dei due avversari oltre che la pistola avesse anche un coltello;
in punto di esclusione della legittima difesa o dell'eccesso colposo in legittima difesa, nella parte relativa ai risultati delle analisi balistiche e medico legali, la sentenza d'appello ritiene che la presenza di una quantità rilevante di particelle tipiche dello sparo sul corpo di MO, unita alla circostanza che SS abbia esploso i colpi dall'interno dell'abitazione inducono ad escludere che MO si trovasse fuori dall'abitazione, in realtà SS esplose solo il primo colpo dall'interno dell'abitazione, i successivi invece con l'arma posta oltre la soglia dell'abitazione; posto che MO era aggredito appena fuori dall'abitazione, egli potrebbe essere stato logicamente contaminato da particelle tipiche dello sparo anche nella posizione che si assume negli atti di offensivi, ovvero l'immediata prossimità della soglia d'ingresso dell'abitazione; non è, inoltre, vero che NI NT non sia stato colpito in un atteggiamento aggressivo nei confronti di SS per il fatto che egli è stato colpito con il capo girato verso sinistra perché il capo girato verso sinistra è un'ulteriore conferma del fatto che qualcosa stava accadendo alla sua sinistra da richiamare la sua attenzione e quel qualcosa era la circostanza che lì dove volgeva lo sguardo si trovavano i suoi parenti, ed anche MO schiacciato al muro in procinto di essere accoltellato;
inoltre, ciò che maggiormente importa è che il movimento del corpo di NI NT lascia pensare che egli fosse in movimento in direzione dell'ingresso della sua abitazione, sostenere che la vittima fosse in stato di quiete è contrario alle leggi della física in quanto è noto che il proiettile a seguito dell'impatto con il capo della vittima esercita sullo stesso una forza impulsiva diretta nel medesimo senso della sua direzione, e quindi nel caso di specie dalla destra del corpo verso la sinistra, la caduta del corpo di NT dentro l'abitazione fa pensare che egli rappresentasse una minaccia per SS;
neanche è vero che i successivi colpi di pistola diretti verso AT NT siano stati indirizzati verso una persona che non costituiva una minaccia perché si difendeva, perché la circostanza che sia stata colpita alla mano consegue al fatto che egli sia lanciato a mano aperta con intento aggressivo, si può ragionevolmente pensare al tentativo di disarmare l'antagonista, il secondo colpo che lo ha attinto alla mediana della spalla destra non è stato esploso in un secondo distante momento ma in successione quindi SS non ha mai sparato ad un soggetto in fuga, d'altronde nelle intercettazioni ambientali in ospedale AT NT riferisce di essere sorpreso ad apprendere che i proiettili che ha ricevuto fossero due, e non soltanto uno, il che dimostra che li ha percepiti come uno;
in punto di esclusione della legittima difesa o dell'eccesso colposo in legittima difesa, nella parte relativa alla esistenza di una situazione di pericolo determinata volontariamente dall'agente ed alla mancanza di proporzione nella reazione, per 7 4 ciò che riguarda la circostanza che lo stato di pericolo sia stato determinato volontariamente dall'agente occorre rilevare che non furono né SS né MO a voler incontrare NT, anzi gli stessi si erano barricati in casa, o almeno avevano tentato di farlo;
lo stesso AT NT in intercettazione contestare a SS di essersi nascosto;
è solo dopo il ritorno a casa di SS che la rabbia prende il sopravvento dei NT che strappano la tenda, tirano fuori MO, compare il coltello, in quel tempo ridottissimo quasi impercettibile si realizza la situazione di pericolo attuale incombente ed inevitabile in un momento in cui non era possibile la chiusura della porta, la richiesta di intervento al 112 o la possibilità di fuggire in altro luogo, in quel contesto di precipitazione SS ha la chiara ed oggettiva percezione di un pericolo incombente, che avesse paura lo dice lo stesso AT NT nel corso della conversazione ambientale intercettata in ospedale, lo stretto lasso temporale in cui si sono svolti gli eventi impedisce di applicare quel criterio di gradualità di cui parlano le sentenze di merito, la brevissima scansione degli eventi è riferita dalle stesse pronunce di merito;
violazione di legge vizio di motivazione sull'esclusione dell'eccesso colposo, la sentenza d'appello è contraddittoria allorché ritiene di non poter sussumere la condotta sotto l'eccesso colposo pur se parla anche di una condotta avversaria che poteva preludere ad una azione violenta, la giurisprudenza ritiene che la situazione di concitazione e di estrema confusione possa far considerare esistente l'eccesso colposo, e nel caso in esame SS era in preda al panico. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione di cui nel caso in esame sussistono tutti i presupposti dello stato d'ira, del fatto ingiusto altrui e del rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione;
i giudici di appello hanno ritenuto che non sussistesse l'attenuante per la sproporzione tra fatto ingiusto e reato commesso talmente grave e macroscopica da escludere l'esistenza di un nesso causale fra essi, ma la valutazione di adeguatezza deve essere formulata non in termini oggettivi ma nell'ottica soggettiva ex ante perché per l'attenuante non rileva la proporzione tra fatto ingiusto e reazione ma l'esistenza di un rapporto di causalità psicologica ovvero che il fatto ingiusto sia stata causato dallo stato d'ira e dalla reazione. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione degli attenuanti generiche, escluse per la personalità dell'imputato e per il comportamento processuale non collaborativo e falso;
in realtà, la Corte avrebbe dovuto valorizzare la circostanza, usata per escludere la sussistenza dei futili motivi, che il SS ha agito in presenza di una concreta minaccia alla tranquillità della sua famiglia, circostanza che ha assunto un peso decisivo nel processo volitivo alla base dell'agire; inoltre, è ingiusto anche aver valorizzato 8 4 l'atteggiamento processuale dell'imputato, ed in particolare le diverse versioni del fatto, atteso che la prima confusa versione rilasciata dall'imputato era determinata dal vortice di sconvolgenti emozioni per un soggetto che non si era mai confrontato con situazioni tragiche, lo stesso alla fine ha reso confessione anche sul porto e sulla detenzione della pistola ancora prima di conoscere l'esito delle operazioni balistiche sull'arma ed ha avuto, quindi, un atteggiamento collaborativo. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulle richieste di affermazione di responsabilità civile che la Corte ha riconosciuto senza motivazione affidandosi a clausole di stile non attinenti all'esatta individuazione dei soggetti in favore quali si è avuta decisione. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in conseguenza della mancata applicazione della riduzione nella pena per il giudizio abbreviato che l'imputato aveva tempestivamente richiesto nella forma dell'abbreviato condizionato (all'assunzione di una consulenza di parte ed all'audizione del Comandante della Stazione carabinieri di Ucria) e che era stata respinta dal giudice dell'udienza preliminare in ragione della natura ostativa dei titoli di reato che derivava dalla contestazione della aggravante dei futili motivi, che però è stata esclusa all'esito del giudizio di primo grado. Il giudice di primo grado ha negato il recupero dello sconto di pena sostenendo che non era stata riproposta la richiesta negli atti preliminari al dibattimento, il giudice di appello ha negato la riduzione rito ritenendo che l'onere di riproposizione dell'istanza di rito abbreviato derivava dalla circostanza che il rito era stato chiesto condizionato ad integrazione probatoria;
pur riconoscendo il ricorso che nel diritto vivente la decisione di secondo grado sembra corretta, perché nel diritto vivente c'è una distinzione tra l'ipotesi di richiesta di abbreviato non condizionato dichiarato inammissibile per il titolo di reato e l'ipotesi di abbreviato condizionato respinta perché non necessaria l'integrazione probatoria, e solo nel primo caso sarebbe destinata ad operare la prima parte dell'art. 438, comma 6-ter, per chi non chiede alcuna richiesta di rinnovazione per il recupero della riduzione della pena, però nel caso di esame saremmo in presenza di un tertium genus, ovvero una richiesta di abbreviato condizionato che è stata dichiarata inammissibile non per una valutazione sulla antieconomicità del rito ma per la presenza di una circostanza ostativa determinata dal titolo di reato, e che pertanto dovrebbe seguire il regime della prima parte dell'art. 438, comma 6-ter, e non della seconda parte che impone la reiterazione dell'istanza, altrimenti si imporrebbe una inutilmente defatigatoria attività di difesa foriera anche di allungamento dei tempi del processo, posto che la riproposizione della richiesta all'inizio del dibattimento non avrebbe la possibilità di essere accolta per le stesse ragioni storiche per cui era stata dichiarata inammissibile dal giudice dell'udienza preliminare;
in realtà, occorre accedere all'interpretazione orientata 9 dell'articolo 438, comma 6-ter, che consenta il recupero della riduzione della pena per il rito con la sola differenza che nel caso dell'abbreviato secco il recupero sarebbe automatico per effetto dell'esclusione dell'aggravante che ha impedito l'accesso al rito mentre nel caso dell'abbreviato condizionato il recupero della riduzione della pena avverrebbe previa esclusione della aggravante ostativa, e valutazione in concreto circa la necessità di natura non dilatoria о non diseconomica della richiesta di integrazione probatoria.
2.2. Secondo atto di ricorso (avv. Spigarelli) Con unico motivo deduce violazione di legge in conseguenza della mancata applicazione della riduzione nella pena per il giudizio abbreviato che l'imputato aveva tempestivamente richiesto nella forma dell'abbreviato condizionato (all'assunzione di una consulenza di parte ed all'audizione del Comandante della Stazione carabinieri di Ucria) e che era stata respinta dal giudice dell'udienza preliminare in ragione della natura ostativa dei titoli di reato che derivava dalla contestazione della aggravante dei futili motivi, che però è stata esclusa all'esito del giudizio di primo grado. Il motivo si sovrappone integralmente, nelle argomentazioni e nelle frasi, al quinto motivo del primo atto di ricorso sopra esposto.
3. I difensori dell'imputato hanno chiesto la trattazione orale. Con requisitoria, anticipata per iscritto, il Procuratore generale, dr. Marco Dall'Olio, ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo di ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, e per rigetto nel resto. I difensori dell'imputato, avv. AT Liotta e ER Spigarelli, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato con riferimento all'applicazione della diminuente di pena per il rito abbreviato, infondato per il resto.
1. Il primo motivo, relativo alla mancata applicazione della scriminante della legittima difesa o dell'eccesso colposo in essa, è infondato. Il ricorso deduce che vi è prova della presenza minacciosa della famiglia NT davanti alla porta dell'abitazione della famiglia SS-MO. Sul punto il ricorso è inammissibile, in quanto non conferente con la motivazione della sentenza impugnata che riconosce, in realtà, che "alcuni 10 42 componenti della famiglia NT (...) abbiano programmato una spedizione quantomeno dal carattere intimidatorio nei confronti di SS e MO" (pag. 30 della sentenza), ed aggiunge soltanto che la spedizione è stata attuata con "atteggiamento prudente" (sempre pag. 30), circostanza che è provata anche dalle intercettazioni del 16 agosto in ospedale in cui AT NT si lamenta dell'attendismo tenuto dallo zio, evidentemente capo della spedizione, nella circostanza. Il ricorso sostiene che la sentenza d'appello entra in contraddizione nella parte di cui ritiene da un lato tollerante e conciliante l'atteggiamento dei NT che accettano di rinviare il chiarimento su richiesta di SS e MO per la presenza dei bambini, dall'altro però ritiene che fosse più probabile che le ragioni dell'attendismo dipendesse da logiche di natura criminale ovvero verificare chi fossero i due forestieri, ma, come detto sopra, la intimidazione ai danni di SS e MO è ritenuta provata anche nel percorso logico della pronuncia di appello, ma essa non è sufficiente per sostenere che, nel momento in cui ha sparato, SS si trovasse in una situazione di pericolo attuale di una offesa ingiusta. Lo stesso argomento proposto in ricorso dell'inseguimento ai danni di SS quando questi rientra in casa e dell'irruzione fisica presso l'abitazione di MO prova la presenza minacciosa dei NT fuori la porta dell'abitazione e la risoluzione ad agire degli stessi, ma non rende illogiche le conclusioni della pronuncia impugnata sulla circostanza che lo stato di pericolo fosse altrimenti evitabile e sulla non proporzionalità della reazione di SS. Il ricorso deduce anche che sia stato illogico ritenere che la tenda e la maglietta che sono state trovate sotto il corpo di IO NT possano essersi trovate in quel posto perché la scena del crimine era stata manipolata da SS e MO. L'argomento è infondato. Premesso che una parziale manipolazione della scena del crimine è pacifica in atti, perché, terminata la sparatoria, SS e MO hanno dovuto spostare uno dei cadaveri (quello di NI NT) per potersi barricare in casa, in ogni caso il ritrovamento della tenda schermante la porta d'ingresso dell'abitazione e della maglietta gialla di MO sotto il corpo di IO NT, su cui la pronuncia di appello effettua effettivamente delle congetture, è un indice soltanto dell'esistenza di una colluttazione tra i NT e MO in cui può essere stata strappata la tenda e tirata via la maglietta, ma non rende illogica la parte successiva del percorso logico della sentenza impugnata che nega che vi sia la prova che MO fosse in pericolo attuale di una offesa ingiusta al bene della vita tale da indurre a ritenere proporzionata la reazione di SS. 11 4 Il ricorso deduce, però, che vi è prova non solo dell'aggressione a MO ma anche delle lesioni sul suo corpo, ma l'argomento è, a sua volta, infondato, in quanto le lesioni riscontare sul corpo di MO sono descritte in questo modo: "sulla superficie laterale destra del collo due piccole aree ecchimotiche di colore rosso brunastro, e quindi recenti;
al fianco sinistro invece un'area contusiva di colorito violaceo e alla superficie postero laterale del tronco piccole escoriazioni distese su un'area complessiva di 9 cm" (pag. 19 della sentenza di primo grado); si tratta, quindi, in definitiva, di escoriazioni ed ecchimosi, sul fianco c'è anche una contusione. Come riferisce la sentenza di primo grado, i "segni riportati dal MO risultavano compatibili con una colluttazione, come dallo stesso riferito al medico legale e, quanto ai segni presenti nella regione posteriore, anche con l'urto contro una superficie rigida laddove il MO aveva fatto riferimento anche all'urto con un muro" (sempre pag. 19). Perciò, anche a voler seguire il ricorso su tale punto e ritenere che esse derivassero dalla aggressione subita la sera, nessuna di queste lesioni è indice del fatto che MO sia stato in pericolo di vita la sera dei fatti, avendo riportato lesioni compatibili con una uno scontro fisico di intensità ancora molto limitata. Il ricorso deduce l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui esclude che la sera dell'aggressione i NT avessero un coltello con cui avrebbero aggredito MO, ma non è illogico che sul punto i giudici del merito abbiano ritenuto inattendibile la versione di SS, di MO e del figlio minore di questi, che sono gli unici dichiaranti che riferiscono in giudizio dell'esistenza del coltello, attese le contraddizioni rilevate e la provenienza delle dichiarazioni da amici e parenti dell'imputato (tipologia di motivazione che ha lo scrutinio di logicità, sul punto superato cfr. Sez. 2, Sentenza n. 43349 del 17/10/2007, Levacovich, Rv. 238806). E', invece, effettivamente congetturale aver ipotizzato nella sentenza impugnata la inverosimiglianza di un'aggressione con un coltello in un lasso temporale di 1'34", perché non c'è alcuna regola esperienziale che impedisca di ritenerla possibile, però si tratta di un passaggio non decisivo della motivazione della sentenza impugnata la cui caduta non rende manifestamente illogica la decisione nella parte in cui ha ritenuto comunque non provata la esistenza del coltello. Il ricorso deduce che la presenza del coltello emergerebbe anche dalla intercettazione ambientale in ospedale in cui ne parla AT NT, ma il significato che ha dato la pronuncia impugnata all'espressione intercettata pronunciata da AT NT non è manifestamente illogica rientrando tra i possibili significati da poter attribuire alla frase, il che impedisce il sindacato della 12 Corte sul punto, in quanto "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Il ricorso deduce che la circostanza, accertata mediante videoriprese, che TO NT fosse in possesso di un borsello può far pensare che il coltello fosse contenuto in esso, ma l'argomento è inammissibile, in quanto puramente congetturale, ed, in quanto tale, inidoneo a fondare un travisamento (Sez. 1, n. 17102 del 15/02/2024, Concilio, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Il ricorso deduce ancora che i risultati delle analisi balistiche e medico legali proverebbero che MO si trovava non dentro, ma fuori della porta dell'abitazione al momento degli spari. L'argomento è infondato, in quanto, pur potendo convenirsi sulla circostanza che la presenza di una quantità rilevante di particelle tipiche dello sparo sul corpo di MO non è indice del fatto che lo stesso si trovasse all'interno dell'abitazione ma soltanto della circostanza che si trovasse abbastanza vicino a SS, che sparava dalla soglia dell'abitazione, ciò, però, non rende illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che MO non fosse in pericolo di vita tale da poter scriminare la successiva condotta di SS. Il ricorso deduce ancora che NI NT era in movimento verso SS nel momento in cui è stato colpito perché, quando è colpito, cade all'interno della porta dell'abitazione, il che induce a ritenere che fosse in movimento verso di essa, ma l'argomento è manifestamente infondato, in quanto non idoneo a provare che NI NT fosse un pericolo attuale per la vita di SS, posto che pacificamente NI NT non era armato, e che era girato con il capo verso sinistra per vedere cosa stava succedendo dietro di lui;
la tesi difensiva è che in pericolo di vita fosse MO, non SS;
la semplice circostanza che NI NT muovesse disarmato verso SS non lo rende un pericolo attuale per la vita di questi, e non rende, pertanto, illogica la decisione della sentenza impugnata che non lo ha ritenuto un comportamento tale da scriminare la reazione di SS. Il ricorso deduce che la circostanza che NI NT sia stato colpito con il capo girato verso sinistra è un'ulteriore conferma del fatto che qualcosa stava accadendo alla sua sinistra, e quel qualcosa doveva essere la presenza dei suoi parenti che aggredivano MO, schiacciato al muro ed in procinto di essere accoltellato, ma l'argomento è inammissibile, in quanto puramente congetturale, 13 ed, in quanto tale, inidoneo a fondare un travisamento della prova (Sez. 1, n. 17102 del 15/02/2024, Concilio, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Anche l'argomento proposto in ricorso secondo cui i successivi colpi di pistola diretti verso AT NT sarebbero avvenuti verso una persona che era una minaccia perché la circostanza che sia stata colpita alla mano induce a pensare che egli si fosse lanciato a mano aperta con intento aggressivo in ricorso si sostiene anche che si può ragionevolmente pensare al tentativo di disarmare l'antagonista introduce una pura congettura, in quanto tale, inidonea a fondare un travisamento. Il ricorso deduce ancora che non furono né SS né MO a voler incontrare i NT, ma l'argomento è inammissibile per difetto di specificità, perché non si confronta con il percorso logico della sentenza impugnata, atteso che i giudici del merito hanno sostenuto non che la situazione di pericolo fosse altrimenti evitabile perché SS e MO hanno cercato l'incontro, ma che SS aveva la possibilità di risolvere diversamente lo scontro cercato dai NT, perché, dopo che MO era riuscito a prendere tempo con l'espediente del voler mettere a letto i bambini, avrebbe potuto chiamare i Carabinieri e chiudersi dentro l'abitazione, ed invece ha scelto di uscire ed andare a prendere la pistola. Il ricorso deduce ancora che, nel momento in cui SS ha tentato di rientrare in casa, egli ha percepito la situazione di pericolo attuale incombente ed inevitabile, ed in quel momento non aveva la possibilità di chiudere la porta dell'abitazione o di chiamare il 112 o di fuggire in altro luogo, ma l'argomento è infondato, perché, oltre a parcellizzare gli eventi ed a non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia che il tentativo di MO di evitare il pericolo prendendo tempo con l'espediente della presenza dei bambini era stato posto nel nulla dalla decisione di SS di uscire a prendere la pistola che aveva creato la situazione di pericolo, non è ancora idoneo a dimostrare che SS o MO si trovassero in una situazione di pericolo attuale per la vita che rendesse proporzionata la reazione, perché nessuno dei NT era armato con armi da fuoco, e la presenza del coltello è rimasta una mera suggestione, che, come detto, la sentenza ha escluso con motivazione non manifestamente illogica. Il ricorso deduce che lo stretto lasso temporaneo in cui si sono svolti gli eventi impedisce di applicare quel criterio di gradualità di cui parlano le sentenza di merito, ma l'argomento è manifestamente infondato, perchè SS non era aggredito fisicamente da alcuno nel momento in cui ha sparato, aveva le mani libere ed avrebbe potuto senz'altro sia minacciare lo sparo che sparare in aria ed, 14 invece, spara alla testa di NI NT, pacificamente disarmato, e poi a quella di IO NT, di cui neanche è ipotizzato che stesse attuando una azione violenta in suo danno. Anche a voler ipotizzare, come fa il ricorso, la esistenza di una aggressione attuale in danno di MO, si trattava di un fatto che non rendeva inesigibile una reazione graduale da parte del cognato nei termini prospettati in modo non illogico nella sentenza impugnata. In definitiva, la scriminante della legittima difesa di cui all'art. 52 cod. pen. impone l'esistenza del requisito dell'attualità del pericolo (Sez. 1, Sentenza n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534: L'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata) ed un giudizio sulla necessarietà del comportamento tenuto da chi invoca la scriminante che deve estendersi a valutare i mezzi usati e quelli a disposizione dell'aggredito (Sez. 5, Sentenza n. 32414 del 24/09/2020, Di Pietro, Rv. 279777), che non illogicamente sono stati ritenuti non esistenti nella complessiva situazione del caso in esame. Il ricorso deduce che, se non in una legittima difesa, si potrebbe versare in una situazione di eccesso colposo in essa, e che sul punto la sentenza d'appello sarebbe contraddittoria perché ritiene di non poter sussumere la condotta sotto l'eccesso colposo, però riconosce che la condotta avversaria poteva preludere ad una azione violenta, ma "l'eccesso colposo si verifica ogniqualvolta la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza" (Sez. 4, Sentenza n. 9463 del 13/02/2019, Ouldnhini, Rv. 275269), e nel caso in esame non si spiega dove starebbe l'errore di SS, che aveva la piena visione di quello che stava succedendo perché era di faccia agli antagonisti, vedeva anche cosa stava succedendo a MO, e, per le condizioni dell'azione, ed, in particolare, per l'assenza di armi da sparo da parte dei contendenti, non vi erano ragioni che potesse aver percepito che, senza sparare ai contendenti, vi sarebbe stato la lesione del bene della vita per lui o per MO. Non è, infatti, sufficiente per sostenere l'esistenza della "precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo" che determina l'esistenza dell'eccesso colposo far riferimento in modo generico alla situazione di estrema confusione di quanto stava accadendo. Il motivo è, pertanto, nel complesso, infondato. 15 4 2. Il secondo motivo, dedicato alla provocazione, è parimenti infondato. La pronuncia di appello respinge la richiesta dell'attenuante sia perché ritiene la reazione non proporzionata sia perché ritiene che nella descrizione dei fatti emerge che SS avesse accettato la sfida dei NT, atteggiamento soggettivo che esclude la provocazione (pag. 47 della sentenza impugnata). Il ricorso deduce che la valutazione di adeguatezza deve essere formulata non in termini oggettivi ma nell'ottica soggettiva ex ante perché per l'attenuante non rileva la proporzione oggettiva tra fatto ingiusto e reazione, ma l'esistenza di un rapporto di causalità psicologica ovvero che il fatto ingiusto sia stata causato dallo stato d'ira e dalla reazione. L'argomento è infondato, perché il percorso logico della sentenza impugnata è conforme alla ricostruzione della giurisprudenza di legittimità che ritiene che la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso è un indice della mancanza di nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, Sentenza n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823: la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira), e che, in ogni caso, "l'accettare o il portare una sfida per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario. (Sez. 5, Sentenza n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137).
3. Il terzo motivo, dedicato al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile per mancanza di specificità. La sentenza di appello motiva lungamente (pagg. 48 e 49) l'esclusione delle attenuanti con il comportamento tenuto dall'imputato durante il fatto (l'aver accettato la sfida), con le versioni false fornite nel corso del giudizio, con il comportamento antecedente al crimine dell'essersi procurato una arma clandestina, indice di ulteriore capacità criminale. Il ricorso attacca la motivazione della sentenza impugnata cercando di dare una spiegazione delle varie versioni del fatto fornite dall'imputato e valorizzando la confessione sugli omicidi e quella tardiva sul possesso dell'arma, ma non prende posizione sugli ulteriori argomenti usati dai giudici del merito per negare il riconoscimento del beneficio, così incorrendo nel vizio di aspecificità del motivo (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in 16 Le motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
4. Il quarto motivo, sulle statuizioni civili, è inammissibile. Il motivo è soltanto enunciato in ricorso, ma non sviluppato. Ci si limita a dire con argomento assertivo che non sono stati individuati in modo esatto i soggetti in favore dei quali si è avuta decisione. In realtà, i beneficiari delle statuizioni civili sono indicati in modo chiaro a pag. 112 della sentenza di primo grado (sono dieci persone, vittime del reato o congiunti delle vittime del reato), con statuizione non modificata dalla sentenza di appello. Il motivo è, pertanto, inammissibile, perché non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata. -5. Il quinto motivo dedicato alla questione della recuperabilità, all'esito del giudizio, della riduzione della pena per il rito abbreviato condizionato non ammesso per la contestazione di una aggravante che rendeva il reato suscettibile di essere punito con l'ergastolo, aggravante poi caduta all'esito del giudizio è fondato.- 5.1. La richiesta di abbreviato condizionato era stata respinta dal giudice dell'udienza preliminare in ragione della natura ostativa del titolo di reato che derivava dalla contestazione della aggravante dei futili motivi (artt. 61 n. 1 e 576 cod. pen.), che però è stata esclusa all'esito del giudizio di primo grado. Sia la sentenza di primo che di secondo grado hanno negato il recupero dello sconto di pena evidenziando che la richiesta di abbreviato condizionato non era stata riproposta negli atti preliminari al dibattimento, ai sensi dell'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. Il ricorso deduce che tale richiesta non era necessaria. L'argomento è fondato. La norma di riferimento è l'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. citata sia nelle sentenze impugnate che nel ricorso. L'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. è composto da due periodi. Il primo periodo disciplina il recupero della riduzione della pena per il giudizio abbreviato per il caso in cui il rito sia stato ritenuto inammissibile "ai sensi del comma 1-bis" (che è la norma che prevede che "non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo"), ma all'esito del giudizio non si riveli tale;
per tale ipotesi la norma non chiede che la richiesta di accesso al rito sia stata riproposta prima dell'apertura del dibattimento. Il secondo periodo disciplina il recupero del rito "in ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata 17 dichiarata inammissibile o rigettata"; per tale ipotesi la norma chiede che la richiesta di accesso al rito sia stata riproposta prima dell'apertura del dibattimento. Come si nota leggendo le due disposizioni una di seguito all'altra, non è corretto ritenere che il primo periodo dell'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. regolamenti il rito abbreviato secco ed il secondo periodo il rito abbreviato condizionato, perché, in realtà, questa distinzione non c'è nelle due previsioni del comma 6-ter, che differenziano il regime del recupero del rito o della riduzione della pena per il rito non in base alla tipologia di giudizio abbreviato richiesta dall'imputato, ma in base alla motivazione della dichiarazione di inammissibilità o del rigetto della richiesta di rito alternativo: se il rifiuto dell'accesso al rito avviene ai sensi del comma 1-bis si ricade nel primo periodo, in tutti gli altri casi si ricade nel secondo periodo. Nel caso in esame, la richiesta di accesso al rito è stata dichiarata inammissibile perché il delitto, come contestato, era punito con la pena dell'ergastolo, ovvero è stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis dell'art. 438 cod. proc. pen.; da tale tipologia di decisione avrebbe dovuto, pertanto, derivare l'applicazione del primo periodo del comma 6-ter, che non chiede la riproposizione della richiesta negli atti preliminari al dibattimento. Né è corretto sostenere che il comma 1-bis disciplini, in realtà, soltanto il giudizio abbreviato secco, e non quello abbreviato condizionato, sia perché tale limitazione nella norma non v'è, sia perché non esiste una previsione ulteriore nel sistema del codice di procedura penale che disciplini il caso della dichiarazione di inammissibilità del giudizio abbreviato condizionato per la non ammissibilità del rito derivante dal titolo di reato contestato. Queste due circostanze inducono a ritenere che nel sistema del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità dell'abbreviato condizionato per la incompatibilità della pena edittale del delitto contestato deve ritenersi disciplinata dal comma 1-bis dell'art. 438 cod. proc. pen., esattamente come la richiesta di abbreviato secco. Se la dichiarazione di inammissibilità dell'abbreviato condizionato per la incompatibilità della pena edittale del delitto contestato deve ritenersi disciplinata dal comma 1-bis dell'art. 438 cod. proc. pen., non vi era alcuno spazio nel caso in esame per l'applicazione del secondo periodo del comma 6-ter, che riguarda soltanto, come visto sopra, "ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata". Se la dichiarazione di inammissibilità dell'abbreviato condizionato per la incompatibilità della pena edittale del delitto contestato deve ritenersi disciplinata dal comma 1-bis dell'art. 438 cod. proc. pen. non vi è alcuna necessità di ricorrere ad un tertium genus di tipologia di inammissibilità o rigetto che non sarebbe 18 4 disciplinata né dal primo che dal secondo periodo del comma 6-ter; l'applicabilità a monte del comma 1-bis anche alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato condizionato, comporta, infatti, la non necessità di creare, in via interpretativa, una norma ulteriore di fonte meramente pretoria. Pertanto, pur se, nel sistema antecedente l'inserimento el codice del comma 6-ter dell'art. 438 cod. proc. pen., conseguenza dell'art. 1, comma 1, lett. c), l. 12 aprile 2019, n. 33, la pronuncia Sez. U, Sentenza n. 44711 del 27/10/2004 Wajib Rv. 229173, che ha deciso un caso di rigetto della richiesta di abbreviato condizionato per giudizio negativo sulla necessità della integrazione probatoria, aveva, in motivazione, ricostruito il sistema dell'onere di reiterazione della istanza di accesso al rito che si ricavava all'epoca dal comma 6 dell'art. 438 cod. proc. pen., nel senso che la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere è inficiato soltanto nel caso in cui la istanza sia riproposta al giudice del dibattimento che deve essere incardinato perché funge da gravame, in senso atecnico, rispetto al giudice dell'udienza preliminare, e consente di incardinare, a sua volta, sull'argomento il giudice di secondo grado con i motivi di appello, però, nel sistema processuale attuale la previsione espressa del comma 6-ter sottrae esplicitamente all'onere di riproposizione della richiesta di accesso al rito la ipotesi in cui esso sia stato negato per la preclusione derivante dai limiti edittali, di cui, pertanto, si può discutere soltanto l'esatto perimetro di applicazione. D'altronde, la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto illegittima l'estensione in via interpretativa dello schema dell'onere di riproposizione dell'istanza negli atti preliminari al dibattimento per ottenere la riduzione della pena all'esito del giudizio, nel caso in cui la istanza di giudizio abbreviato era stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis dell'art. 438 cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 35808 del 06/06/2023, Agache, Rv. 285325: in tema di giudizio abbreviato, l'esclusione, all'esito del dibattimento, delle circostanze aggravanti che rendevano inammissibile la richiesta, procedendosi per il delitto di omicidio astrattamente punito con la pena dell'ergastolo, comporta la diminuzione della pena di un terzo, anche se l'istanza di rito alternativo non sia stata reiterata nella fase predibattimentale). Lo schema dell'onere di riproposizione dell'istanza negli atti preliminari al dibattimento è, pertanto, ormai soltanto una delle modalità attraverso cui l'imputato può recuperare l'accesso al rito, schema che non è compatibile con una decisione presa "in forza di una preclusione di legge fondata sul tipo di reato in contestazione, dovendosi escludere che nel ristretto spazio del predibattimento il giudice possa riscontrare l'insussistenza dei fatti in contestazione, in specie delle circostanze aggravanti, da cui dipende la punibilità con l'ergastolo", per usare le parole della sentenza Agache sopra citata, che conclude rilevando, con 19 LR considerazioni applicabili anche al caso in esame, che "la pretesa, allora, che l'imputato reiteri nel predibattimento la richiesta, per poter poi vedersi riconosciuto lo sconto di pena all'esito del dibattimento che abbia ricondotto l'imputazione ad un reato non incompatibile con lo svolgimento del rito abbreviato, è priva di giustificazione". Ne consegue che sul punto il ricorso è fondato.
5.2. L'accoglimento del motivo di ricorso comporta, peraltro, anche la necessità di definire se il giudice del dibattimento, all'esito del giudizio, dopo aver riqualificato il reato contestato e constatato l'astratta ammissibilità del rito richiesto, debba anche, prima di provvedere a ridurre la pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., effettuare quella doppia valutazione sulla necessarietà ai fini della decisione della integrazione probatoria richiesta con l'istanza di rito alternativo, e sulla circostanza che il giudizio abbreviato determini una economia processuale, che è propria della decisione sull'ammissione al rito abbreviato condizionato, ai sensi del comma 5 dell'art. 438 cod. proc. pen. In altri termini, occorre chiedersi se il recupero dello sconto di pena derivante dall'astratta ammissibilità del rito, ritenuta all'esito del giudizio, ai sensi del primo periodo del comma 6-ter dell'art. 438 cod. proc. pen. abbia caratteristiche peculiari per l'abbreviato condizionato ed, in particolare, se essa debba essere preceduto anche da una valutazione (necessariamente postuma) sulla compatibilità con il rito dell'integrazione probatoria richiesta. Dalla soluzione della questione dipende anche la concreta decisione di questa Corte, ovvero se l'annullamento debba essere disposto senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen. o con rinvio ai sensi dell'art. 623 cod. proc. pen., atteso che la valutazione in ordine alla compatibilità dell'integrazione richiesta con il rito abbreviato è un tipico apprezzamento di merito (Sez. 1, Sentenza n. 33502 del 07/07/2010, Scimonelli, Rv. 247957). Il collegio ritiene che, nel caso in cui la richiesta di abbreviato condizionato sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis dell'art. 438 cod. proc. pen., il recupero dello sconto di pena all'esito del giudizio non debba essere preceduto dalla valutazione postuma sulla compatibilità con il rito dell'integrazione probatoria richiesta. Ciò innanzitutto perché l'inserimento di una valutazione postuma di compatibilità con il rito dell'integrazione probatoria richiesta non è prevista espressamente dalla norma del primo periodo del comma 6-ter dell'art. 438 cod. proc. pen., che, come detto sopra, disciplina in modo identico il rito abbreviato ed il rito abbreviato condizionato, talchè l'inserimento, per l'abbreviato condizionato, 20 4 della valutazione postuma di compatibilità con il rito comporterebbe la creazione di una disciplina di pura fonte pretoria. In secondo luogo, perché l'inserimento di una valutazione postuma di compatibilità con il rito dell'integrazione probatoria richiesta confliggerebbe con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ritiene che la compatibilità della integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimento debba essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta del rito, e non ex post (cfr. sul punto, Sez. 3, Sentenza n. 3993 del 01/12/2020, dep. 2021, Trapanese, rv. 280873; Sez. 6, Sentenza n. 41695 del 14/07/2016, Bembi, rv. 268327; Sez. 6, Sentenza n. 48642 del 11/07/2014, PG in proc. De Angelis, rv. 261245; Sez. 3, Sentenza n. 7961 del 13/01/2011, Troiani, rv. 249387). La stessa giurisprudenza costituzionale consente di rinvenire argomenti in favore della interpretazione sostenuta in questa sentenza, atteso che nella pronuncia Corte Cost., 27 febbraio 2002, n. 54, di fronte alla richiesta del giudice a quo di dichiarare l'incostituzionalità degli artt. 438, 441, e 442 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono al giudice del dibattimento, all'esito del giudizio, di rivalutare la correttezza della decisione del g.u.p., o del giudice del dibattimento nella fase degli atti preliminari, di negare l'accesso al rito per la ritenuta diseconomia dell'abbreviato condizionato richiesto e di concedere comunque la riduzione della pena, il giudice delle leggi ha ritenuto che il riesame di questo tipo di decisione in esito al dibattimento non sia costituzionalmente obbligato. Né deve indurre a diverse riflessioni la circostanza che in questo modo potrà essere consentito il recupero della riduzione della pena per il rito anche in presenza di richieste di giudizio abbreviato condizionato palesemente sovrabbondanti, che, qualora non vi fosse stato lo sbarramento della inammissibilità per i limiti edittali del reato contestato, sarebbero state ragionevolmente respinte nel merito, perché la valutazione nel merito della richiesta di integrazione probatoria, ed il suo rigetto da parte del g.u.p. o del giudice degli atti preliminari al dibattimento, attiva un contraddittorio con la difesa dell'imputato, che ha la possibilità di riformulare la richiesta ai sensi del comma 6 dell'art. 438 cod. proc. pen. o, riproporla tal quale ai sensi del comma 6-ter della stessa norma, laddove la dichiarazione di inammissibilità ai sensi del comma 1-bis, per la sua natura priva di elementi di discrezionalità valutativa, non consente alla difesa dell'imputato alcuna diversa modulazione della richiesta. La compressione dei poteri della difesa dell'imputato in sede di contestazione della decisione del giudice dell'accesso al rito viene, pertanto, recuperata ex post mediante l'attribuzione all'imputato, in caso di riqualificazione della fattispecie contestata, del diritto, non ulteriormente condizionato, ad ottenere la riduzione della pena per il rito. 21 5.3. Da quanto appena esposto, consegue che nel caso in esame l'annullamento deve essere disposto senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. I.) cod. proc. pen., in quanto la Corte può sulla base delle statuizioni del giudice di merito rideterminare la pena inflitta all'imputato, che nel caso in esame viene quantificata, pertanto, in 20 anni di reclusione. Per il resto, il ricorso è infondato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio per mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato, rideterminando la pena, computata la diminuente ex art. 442 cod. proc. pen., in anni venti di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 18 settembre 2024. Il presidente Il consigliere estensore AR SS US CI C R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Perale Depositata in Canceleria oggi 13 NOV. 2024 Roma, li IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO NA CA 22 2 2
udita la relazione svolta dal Consigliere RM US;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, AR DALL'OLIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, ed il rigetto nel resto del ricorso. uditi i difensori dell'imputato, avv. LV LIOTTA e avv. VALERIO SPIGARELLI, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 febbraio 2024 la Corte di assise di appello di Messina ha confermato la sentenza del 5 aprile 2023 della Corte di assise di Messina che aveva condannato AT SS alla pena di 30 anni di reclusione, oltre statuizione accessorie, per l'omicidio di NI NT, detto IO (capo 1 a) dell'imputazione), il tentato omicidio di AT NT (capo b), l'omicidio di IO NT (capo c), nonché per la ricettazione della pistola Beretta calibro 7,65 con cui erano stati commessi gli omicidi (capo d), e la detenzione ed il porto di arma con matricola abrasa, riferita alla stessa pistola (capi e ed f). In particolare, secondo la ricostruzione dei giudici del merito, verso le ore 19.00 del 14 agosto, SS e MO avevano parcheggiato l'autovettura sulla pubblica via di Ucria in uno stallo che AN NT riteneva in sua esclusiva disponibilità, e si erano recati nella casa che utilizzavano in paese per quel periodo di vacanza;
verso le ore 2.15 della notte tra il 14 ed il 15 agosto, SS e MO erano tornati nell'automobile per scaricare i bagagli, erano rimasti qualche minuto per verificare se ci fosse qualche altro posto libero perché avevano avuto il sospetto che quello che avevano occupato potesse essere ritenuto riservato, avevano visto arrivare AN NT che aveva chiesto loro in modo prepotente di spostare l'auto ed aveva aggredito MO mettendolo con le spalle al muro, MO non aveva reagito all'aggressione, aveva reagito però SS, che aveva provocato delle abrasioni al gomito di NT. Questi li aveva minacciati pronunciando frasi quali "domani vi sveglierete morti", "non sapete chi sono io", "ho dei fratelli al 41-bis" e non aveva accettato le scuse. La sera successiva, il 15 agosto verso le 21:00, un gruppo di persone, quattro o cinque, tutte appartenenti alla famiglia NT, si erano presentate fuori la porta dell'abitazione al piano terra di un vicolo posto nel centro del paese - in cui - dimoravano in vacanza i nuclei familiari di SS e MO, per ciò che nelle sentenze viene definita variamente una richiesta di chiarimenti o un regolamento di conti. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, in un primo momento due componenti della famiglia NT si erano fermati sull'ingresso dell'abitazione, non erano entrati ed avevano accettato la proposta di MO e SS di tornare più tardi per consentire loro di mettere a letto i bambini;
una volta allontanatisi i NT, SS era uscito dall'abitazione e si era recato nell'autovettura parcheggiata sulla pubblica via per prendere una pistola che conservava in essa. Dopo qualche minuto SS era tornato, e nel momento in cui era in procinto di rientrare nell'abitazione, il gruppo familiare dei NT, che, in composizione stavolta di quattro o cinque persone, si era appostato presso l'ingresso, aveva bloccato l'ingresso, trascinato fuori MO, e SS aveva sparato i cinque colpi di pistola che avevano determinato l'uccisione di due componenti della famiglia NT ed il ferimento di un terzo. SS aveva sparato, in particolare, cinque colpi di pistola, di cui uno aveva colpito ed ucciso NI NT, che era morto sulla porta dell'abitazione 2 4 della famiglia SS-MO, ed il cui cadavere era stato poi spostato per permettere a SS e MO di chiudersi dentro;
uno colpo aveva colpito ed ucciso IO NT;
tre colpi avevano ferito AT NT, che era poi riuscito a scappare. Secondo la ricostruzione del perito sentito in istruttoria dibattimentale, uno dei colpi che aveva ferito AT NT poteva essere anche quello che aveva ucciso IO NT. Secondo SS, con versione che, però, era stata ritenuta non credibile dai giudici del merito, egli aveva deciso di sparare perché il gruppo dei NT, che lo aveva colpito con uno schiaffo sulla spalla, era riuscito a tirare fuori dell'abitazione MO, lo stava picchiando e si accingeva a colpirlo con un coltello. I giudici del merito hanno ritenuto che nel momento in cui si era presentato davanti alla porta della famiglia SS-MO il gruppo dei NT non fosse armato, per certo non vi era prova né allegazione che qualcuno dei componenti avesse portato con sé armi da fuoco;
era stata discussa, invece, la disponibilità di un coltello, ma entrambe le sentenze hanno ritenuto che essa non fosse provata. Entrambe le sentenze di merito hanno affrontato la questione della sussistenza o meno di una situazione di legittima difesa nel momento in cui SS aveva deciso di sparare. La sentenza di primo grado aveva ritenuto che non si potesse versare in radice nell'ipotesi della c.d. legittima difesa domiciliare in quanto SS deteneva illegalmente la pistola che aveva utilizzato nella vicenda in esame, mentre, quanto alla legittima difesa ordinaria, aveva ritenuto mancasse il pericolo attuale di un'offesa ingiusta perché l'esistenza di una aggressione in atto nei confronti di MO con l'uso di un coltello era riferita soltanto dall'imputato e dai suoi familiari e, pur volendo ritenere esistente tale aggressione, mancherebbe comunque la proporzionalità tra azione e reazione, perché il soggetto che intenda adoperare una arma da fuoco come mezzo difensivo contro un aggressore non munito di arma da fuoco deve passare attraverso un utilizzo per gradi di tali armi, ovvero minacciarne l'uso verbalmente, poi esplodere un colpo d'avvertimento, poi sparare a parti non vitali, e solo da ultimo, se il pericolo non è stato ancora eliminato, sparare dei colpi indirizzati a zone vitali dell'aggressore. Nel caso di specie, SS aveva travalicato il limite della proporzionalità sparando cinque colpi potenzialmente mortali, di cui quattro andati a segno, e due con esiti letali. La sentenza di primo grado aggiunge che il primo colpo è stato esploso verso NI NT in una situazione complessiva in cui SS non poteva percepirlo come una minaccia, atteso che questi era disarmato ed aveva un atteggiamento corporeo con la testa girata di lato - tale da suggerire che in quel - momento non stesse attaccando SS;
mentre, per gli spari successivi al primo, 3 verso gli altri componenti della famiglia NT, doveva ritenersi cessata ogni situazione di pericolo attuale, in quanto appare del tutto inverosimile l'ipotesi che i NT abbiano continuato a costituire una minaccia anche dopo l'esplosione del primo colpo, ed, infatti, AT NT era stato colpito alla mano con cui cercava di farsi scudo, mentre l'ultimo colpo era stato esploso contro un uomo in fuga, il che era indicativo della pervicace volontà di offendere da parte dell'imputato. Lo stesso contegno precedente tenuto da SS, che si era esposto volontariamente a pericolo, uscendo di casa per andare a prendere la pistola nell'autovettura pur avendo il tempo di chiamare le forze dell'ordine, deponeva per l'esclusione della situazione di pericolo inevitabile. Anche la sentenza di appello escludeva in radice la sussistenza della legittima difesa domiciliare perché l'arma era detenuta illegalmente, escludeva, inoltre, anche l'applicazione della legittima difesa ordinaria per la mancanza del requisito della proporzione tra la reazione dell'imputato ed il pericolo rappresentato dalla presenza dei NT fuori della porta dell'abitazione. Infatti, anche a voler dar credito alla tesi difensiva proposta dall'imputato, essa non spiegherebbe perché, una volta giunto a casa, egli non si sia limitato ad impugnare la pistola ed intimare agli avversari di allontanarsi recandosi poi dentro in attesa dell'arrivo dei Carabinieri. La successione degli eventi deponeva, invece, nel senso che SS avesse sparato per uccidere, e non per interrompere l'aggressione; egli, infatti, aveva puntato la pistola verso la tempia di IO NT uccidendolo sul colpo, e subito dopo aveva mirato alla testa di AT NT sbagliando la mira di pochissimo, ed aveva poi sparato alla testa di IO NT, che era inerme e che era stato colpito in faccia nella zona zigomatica destra morendo sul colpo, ed aveva poi continuato a sparare verso AT NT, rimasto soltanto ferito, colpendolo alle spalle. La sentenza di appello aveva escluso anche l'eccesso colposo in legittima difesa evidenziando che la freddezza e la perizia dimostrata durante l'azione di fuoco escluderebbero che SS potesse aver agito in preda ad un grave turbamento;
si trattava, inoltre, di soggetto pratico di armi, in quanto nella sua abitazione era stata trovata una carabina ad aria compressa con la scritta "SS killer", e che aveva dimostrato capacità militari in occasione dell'azione; la sua sicurezza nel maneggio dell'arma gli avrebbe consentito con la stessa freddezza di graduare la sua risposta rispetto all'azione violenta temuta. Secondo la pronuncia di appello, è vero che nella conversazione intercettata in ospedale AT NT riferisce che SS aveva sparato perché si era spaventato ma questa frase era una deduzione di NT nel dare spiegazione 4 a una condotta sproporzionata;
egli, infatti, lasciava intendere che era l'unica spiegazione che sapeva dare alla condotta dell'antagonista.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite dei difensori, con due atti di ricorso, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Primo atto di ricorso (avv. Liotta e Spigarelli) Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di esclusione della legittima difesa o dell'eccesso colposo in legittima difesa, perché vi sarebbe prova del comportamento minaccioso dei NT davanti alla porta dell'abitazione della famiglia MO-SS; sul punto la sentenza d'appello entrerebbe in contraddizione nella parte di cui ritiene da un lato tollerante e conciliante l'atteggiamento dei NT che accettano di rinviare il chiarimento su richiesta di SS e MO per la presenza dei bambini, dall'altro però manifesta dubbi sulle intenzioni pacifiche di questi e sostiene che fosse più probabile che le ragioni dell'attendismo dipendesse da logiche di natura criminale, ovvero verificare chi fossero i due forestieri e se appartenessero a qualche sodalizio criminale catanese;
in realtà, SS e MO non appartengono a nessun gruppo criminale e la circostanza è, quindi, una mera congettura della Corte d'assise d'appello priva di qualsiasi riscontro;
non si, è, inoltre, tenuto conto dell'inseguimento avvenuto ai danni di SS da parte dei NT cui fa seguito l'irruzione fisica presso l'abitazione di MO, elementi che di per sé provano la presenza minacciosa dei NT e la loro risoluzione ad agire;
l'esistenza di un intento aggressivo del gruppo degli antagonisti emerge anche dalle intercettazioni del 16 agosto in ospedale in cui AT NT si lamenta che l'attendismo dello zio è stato controproducente perché, ad agire diversamente, la questione si sarebbe risolta nell'immediatezza; violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di esclusione della legittima difesa o dell'eccesso colposo in legittima difesa, nella parte relativa alla asserita manipolazione della scena del crimine, un formidabile riscontro alla tesi della esistenza di una aggressione in danno di MO da parte dei NT sta, infatti, nel ritrovamento della tenda schermante la porta d'ingresso dell'abitazione di MO, e della stessa maglietta gialla di MO, sotto il corpo di IO NT a riprova che MO era stato sicuramente tirato via di casa contro la sua volontà, la pronuncia impugnata sostiene che la esistenza di tenda e maglietta sotto il corpo di IO NT potrebbe essere stata dovuta alla circostanza che SS e MO potrebbero aver manipolato la scena del crimine 5 staccando la tenda, tirandola via e mettendola insieme alla maglietta di MO vicino alla testa di IO per simulare una subita aggressione e che in questo frangente poteva essere capitato che a MO era scivolato di tasca il telefono, ma si tratta di una ricostruzione che non trova riscontro probatorio alcuno e che è fondata su una mera congettura, non si comprende neanche quando possa essere avvenuta la manipolazione visto la ristrettezza dei tempi e l'immediata chiamata dei Carabinieri successivamente all'episodio da parte della moglie di SS che temeva di essere aggredita dentro casa dai familiari dei deceduti, la circostanza che la tenda fosse sotto il corpo di IO NT è prova certa che la caduta della tenda è precedente agli spari;
violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di esclusione della legittima difesa o dell'eccesso colposo in legittima difesa, nella parte relativa all'esclusione delle lesioni di MO quale argomento per escludere l'applicazione della legittima difesa, la sentenza di appello ritiene che le lesioni che sono state refertate sul corpo di MO potessero essere riconducibili allo scontro fisico con AN NT la notte precedente a quella del fatto, ma in realtà il consulente medico legale sostiene che le lesioni fossero recenti per colore e segni, il che esclude che potessero risalire a molte ore prima, non sembra quindi che possano residuare dubbi sulla circostanza che MO la sera del fatto fu sottoposto ad un'azione violenta portata nei suoi confronti;
violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di esclusione della legittima difesa o dell'eccesso colposo in legittima difesa, nella parte relativa alla negata presenza del coltello nel corso della aggressione dei NT, la presenza è stata esclusa nonostante che ne avessero riferito sia SS che MO nonché il figlio minore di MO, Alessio, i giudici del merito hanno ritenuto inattendibili tutti e tre i componenti del gruppo familiare ed hanno ritenuto inverosimile l'esistenza di un'aggressione con un coltello per il lasso temporale brevissimo di 1'34", ricavato dai tabulati telefonici, in cui si sono svolti gli eventi, un lasso temporale che secondo il giudice di appello rende difficile immaginare che i NT siano riusciti a spingere SS nell'abitazione, tirare fuori MO, immobilizzarlo ed attentare alla sua vita tramite il coltello;
in realtà, una tale considerazione di natura esperienziale si sgretola dinanzi a riflessioni empiriche di comuni conoscenza in forza delle quali è assolutamente ragionevole immaginare che un minuto e trenta secondi siano un lasso temporale sufficiente per un'escalation di violenza repentina ed immediata;
inoltre, la presenza del coltello emerge anche da una conversazione intercettata in ospedale in cui AT NT parla di un coltello pur nel contesto di una frase non del tutto comprensibile in cui aggiunge l'espressione nella foga;
la circostanza, accertata mediante videoriprese, che TO NT fosse in possesso di un borsello può far pensare che il coltello fosse contenuto in esso;
in modo del tutto irragionevole la sentenza d'appello ritiene che l'espressione usata 6 in ospedale da AT NT poteva essere riferita al fatto che uno dei due avversari oltre che la pistola avesse anche un coltello;
in punto di esclusione della legittima difesa o dell'eccesso colposo in legittima difesa, nella parte relativa ai risultati delle analisi balistiche e medico legali, la sentenza d'appello ritiene che la presenza di una quantità rilevante di particelle tipiche dello sparo sul corpo di MO, unita alla circostanza che SS abbia esploso i colpi dall'interno dell'abitazione inducono ad escludere che MO si trovasse fuori dall'abitazione, in realtà SS esplose solo il primo colpo dall'interno dell'abitazione, i successivi invece con l'arma posta oltre la soglia dell'abitazione; posto che MO era aggredito appena fuori dall'abitazione, egli potrebbe essere stato logicamente contaminato da particelle tipiche dello sparo anche nella posizione che si assume negli atti di offensivi, ovvero l'immediata prossimità della soglia d'ingresso dell'abitazione; non è, inoltre, vero che NI NT non sia stato colpito in un atteggiamento aggressivo nei confronti di SS per il fatto che egli è stato colpito con il capo girato verso sinistra perché il capo girato verso sinistra è un'ulteriore conferma del fatto che qualcosa stava accadendo alla sua sinistra da richiamare la sua attenzione e quel qualcosa era la circostanza che lì dove volgeva lo sguardo si trovavano i suoi parenti, ed anche MO schiacciato al muro in procinto di essere accoltellato;
inoltre, ciò che maggiormente importa è che il movimento del corpo di NI NT lascia pensare che egli fosse in movimento in direzione dell'ingresso della sua abitazione, sostenere che la vittima fosse in stato di quiete è contrario alle leggi della física in quanto è noto che il proiettile a seguito dell'impatto con il capo della vittima esercita sullo stesso una forza impulsiva diretta nel medesimo senso della sua direzione, e quindi nel caso di specie dalla destra del corpo verso la sinistra, la caduta del corpo di NT dentro l'abitazione fa pensare che egli rappresentasse una minaccia per SS;
neanche è vero che i successivi colpi di pistola diretti verso AT NT siano stati indirizzati verso una persona che non costituiva una minaccia perché si difendeva, perché la circostanza che sia stata colpita alla mano consegue al fatto che egli sia lanciato a mano aperta con intento aggressivo, si può ragionevolmente pensare al tentativo di disarmare l'antagonista, il secondo colpo che lo ha attinto alla mediana della spalla destra non è stato esploso in un secondo distante momento ma in successione quindi SS non ha mai sparato ad un soggetto in fuga, d'altronde nelle intercettazioni ambientali in ospedale AT NT riferisce di essere sorpreso ad apprendere che i proiettili che ha ricevuto fossero due, e non soltanto uno, il che dimostra che li ha percepiti come uno;
in punto di esclusione della legittima difesa o dell'eccesso colposo in legittima difesa, nella parte relativa alla esistenza di una situazione di pericolo determinata volontariamente dall'agente ed alla mancanza di proporzione nella reazione, per 7 4 ciò che riguarda la circostanza che lo stato di pericolo sia stato determinato volontariamente dall'agente occorre rilevare che non furono né SS né MO a voler incontrare NT, anzi gli stessi si erano barricati in casa, o almeno avevano tentato di farlo;
lo stesso AT NT in intercettazione contestare a SS di essersi nascosto;
è solo dopo il ritorno a casa di SS che la rabbia prende il sopravvento dei NT che strappano la tenda, tirano fuori MO, compare il coltello, in quel tempo ridottissimo quasi impercettibile si realizza la situazione di pericolo attuale incombente ed inevitabile in un momento in cui non era possibile la chiusura della porta, la richiesta di intervento al 112 o la possibilità di fuggire in altro luogo, in quel contesto di precipitazione SS ha la chiara ed oggettiva percezione di un pericolo incombente, che avesse paura lo dice lo stesso AT NT nel corso della conversazione ambientale intercettata in ospedale, lo stretto lasso temporale in cui si sono svolti gli eventi impedisce di applicare quel criterio di gradualità di cui parlano le sentenze di merito, la brevissima scansione degli eventi è riferita dalle stesse pronunce di merito;
violazione di legge vizio di motivazione sull'esclusione dell'eccesso colposo, la sentenza d'appello è contraddittoria allorché ritiene di non poter sussumere la condotta sotto l'eccesso colposo pur se parla anche di una condotta avversaria che poteva preludere ad una azione violenta, la giurisprudenza ritiene che la situazione di concitazione e di estrema confusione possa far considerare esistente l'eccesso colposo, e nel caso in esame SS era in preda al panico. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione di cui nel caso in esame sussistono tutti i presupposti dello stato d'ira, del fatto ingiusto altrui e del rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione;
i giudici di appello hanno ritenuto che non sussistesse l'attenuante per la sproporzione tra fatto ingiusto e reato commesso talmente grave e macroscopica da escludere l'esistenza di un nesso causale fra essi, ma la valutazione di adeguatezza deve essere formulata non in termini oggettivi ma nell'ottica soggettiva ex ante perché per l'attenuante non rileva la proporzione tra fatto ingiusto e reazione ma l'esistenza di un rapporto di causalità psicologica ovvero che il fatto ingiusto sia stata causato dallo stato d'ira e dalla reazione. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione degli attenuanti generiche, escluse per la personalità dell'imputato e per il comportamento processuale non collaborativo e falso;
in realtà, la Corte avrebbe dovuto valorizzare la circostanza, usata per escludere la sussistenza dei futili motivi, che il SS ha agito in presenza di una concreta minaccia alla tranquillità della sua famiglia, circostanza che ha assunto un peso decisivo nel processo volitivo alla base dell'agire; inoltre, è ingiusto anche aver valorizzato 8 4 l'atteggiamento processuale dell'imputato, ed in particolare le diverse versioni del fatto, atteso che la prima confusa versione rilasciata dall'imputato era determinata dal vortice di sconvolgenti emozioni per un soggetto che non si era mai confrontato con situazioni tragiche, lo stesso alla fine ha reso confessione anche sul porto e sulla detenzione della pistola ancora prima di conoscere l'esito delle operazioni balistiche sull'arma ed ha avuto, quindi, un atteggiamento collaborativo. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulle richieste di affermazione di responsabilità civile che la Corte ha riconosciuto senza motivazione affidandosi a clausole di stile non attinenti all'esatta individuazione dei soggetti in favore quali si è avuta decisione. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in conseguenza della mancata applicazione della riduzione nella pena per il giudizio abbreviato che l'imputato aveva tempestivamente richiesto nella forma dell'abbreviato condizionato (all'assunzione di una consulenza di parte ed all'audizione del Comandante della Stazione carabinieri di Ucria) e che era stata respinta dal giudice dell'udienza preliminare in ragione della natura ostativa dei titoli di reato che derivava dalla contestazione della aggravante dei futili motivi, che però è stata esclusa all'esito del giudizio di primo grado. Il giudice di primo grado ha negato il recupero dello sconto di pena sostenendo che non era stata riproposta la richiesta negli atti preliminari al dibattimento, il giudice di appello ha negato la riduzione rito ritenendo che l'onere di riproposizione dell'istanza di rito abbreviato derivava dalla circostanza che il rito era stato chiesto condizionato ad integrazione probatoria;
pur riconoscendo il ricorso che nel diritto vivente la decisione di secondo grado sembra corretta, perché nel diritto vivente c'è una distinzione tra l'ipotesi di richiesta di abbreviato non condizionato dichiarato inammissibile per il titolo di reato e l'ipotesi di abbreviato condizionato respinta perché non necessaria l'integrazione probatoria, e solo nel primo caso sarebbe destinata ad operare la prima parte dell'art. 438, comma 6-ter, per chi non chiede alcuna richiesta di rinnovazione per il recupero della riduzione della pena, però nel caso di esame saremmo in presenza di un tertium genus, ovvero una richiesta di abbreviato condizionato che è stata dichiarata inammissibile non per una valutazione sulla antieconomicità del rito ma per la presenza di una circostanza ostativa determinata dal titolo di reato, e che pertanto dovrebbe seguire il regime della prima parte dell'art. 438, comma 6-ter, e non della seconda parte che impone la reiterazione dell'istanza, altrimenti si imporrebbe una inutilmente defatigatoria attività di difesa foriera anche di allungamento dei tempi del processo, posto che la riproposizione della richiesta all'inizio del dibattimento non avrebbe la possibilità di essere accolta per le stesse ragioni storiche per cui era stata dichiarata inammissibile dal giudice dell'udienza preliminare;
in realtà, occorre accedere all'interpretazione orientata 9 dell'articolo 438, comma 6-ter, che consenta il recupero della riduzione della pena per il rito con la sola differenza che nel caso dell'abbreviato secco il recupero sarebbe automatico per effetto dell'esclusione dell'aggravante che ha impedito l'accesso al rito mentre nel caso dell'abbreviato condizionato il recupero della riduzione della pena avverrebbe previa esclusione della aggravante ostativa, e valutazione in concreto circa la necessità di natura non dilatoria о non diseconomica della richiesta di integrazione probatoria.
2.2. Secondo atto di ricorso (avv. Spigarelli) Con unico motivo deduce violazione di legge in conseguenza della mancata applicazione della riduzione nella pena per il giudizio abbreviato che l'imputato aveva tempestivamente richiesto nella forma dell'abbreviato condizionato (all'assunzione di una consulenza di parte ed all'audizione del Comandante della Stazione carabinieri di Ucria) e che era stata respinta dal giudice dell'udienza preliminare in ragione della natura ostativa dei titoli di reato che derivava dalla contestazione della aggravante dei futili motivi, che però è stata esclusa all'esito del giudizio di primo grado. Il motivo si sovrappone integralmente, nelle argomentazioni e nelle frasi, al quinto motivo del primo atto di ricorso sopra esposto.
3. I difensori dell'imputato hanno chiesto la trattazione orale. Con requisitoria, anticipata per iscritto, il Procuratore generale, dr. Marco Dall'Olio, ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo di ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, e per rigetto nel resto. I difensori dell'imputato, avv. AT Liotta e ER Spigarelli, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato con riferimento all'applicazione della diminuente di pena per il rito abbreviato, infondato per il resto.
1. Il primo motivo, relativo alla mancata applicazione della scriminante della legittima difesa o dell'eccesso colposo in essa, è infondato. Il ricorso deduce che vi è prova della presenza minacciosa della famiglia NT davanti alla porta dell'abitazione della famiglia SS-MO. Sul punto il ricorso è inammissibile, in quanto non conferente con la motivazione della sentenza impugnata che riconosce, in realtà, che "alcuni 10 42 componenti della famiglia NT (...) abbiano programmato una spedizione quantomeno dal carattere intimidatorio nei confronti di SS e MO" (pag. 30 della sentenza), ed aggiunge soltanto che la spedizione è stata attuata con "atteggiamento prudente" (sempre pag. 30), circostanza che è provata anche dalle intercettazioni del 16 agosto in ospedale in cui AT NT si lamenta dell'attendismo tenuto dallo zio, evidentemente capo della spedizione, nella circostanza. Il ricorso sostiene che la sentenza d'appello entra in contraddizione nella parte di cui ritiene da un lato tollerante e conciliante l'atteggiamento dei NT che accettano di rinviare il chiarimento su richiesta di SS e MO per la presenza dei bambini, dall'altro però ritiene che fosse più probabile che le ragioni dell'attendismo dipendesse da logiche di natura criminale ovvero verificare chi fossero i due forestieri, ma, come detto sopra, la intimidazione ai danni di SS e MO è ritenuta provata anche nel percorso logico della pronuncia di appello, ma essa non è sufficiente per sostenere che, nel momento in cui ha sparato, SS si trovasse in una situazione di pericolo attuale di una offesa ingiusta. Lo stesso argomento proposto in ricorso dell'inseguimento ai danni di SS quando questi rientra in casa e dell'irruzione fisica presso l'abitazione di MO prova la presenza minacciosa dei NT fuori la porta dell'abitazione e la risoluzione ad agire degli stessi, ma non rende illogiche le conclusioni della pronuncia impugnata sulla circostanza che lo stato di pericolo fosse altrimenti evitabile e sulla non proporzionalità della reazione di SS. Il ricorso deduce anche che sia stato illogico ritenere che la tenda e la maglietta che sono state trovate sotto il corpo di IO NT possano essersi trovate in quel posto perché la scena del crimine era stata manipolata da SS e MO. L'argomento è infondato. Premesso che una parziale manipolazione della scena del crimine è pacifica in atti, perché, terminata la sparatoria, SS e MO hanno dovuto spostare uno dei cadaveri (quello di NI NT) per potersi barricare in casa, in ogni caso il ritrovamento della tenda schermante la porta d'ingresso dell'abitazione e della maglietta gialla di MO sotto il corpo di IO NT, su cui la pronuncia di appello effettua effettivamente delle congetture, è un indice soltanto dell'esistenza di una colluttazione tra i NT e MO in cui può essere stata strappata la tenda e tirata via la maglietta, ma non rende illogica la parte successiva del percorso logico della sentenza impugnata che nega che vi sia la prova che MO fosse in pericolo attuale di una offesa ingiusta al bene della vita tale da indurre a ritenere proporzionata la reazione di SS. 11 4 Il ricorso deduce, però, che vi è prova non solo dell'aggressione a MO ma anche delle lesioni sul suo corpo, ma l'argomento è, a sua volta, infondato, in quanto le lesioni riscontare sul corpo di MO sono descritte in questo modo: "sulla superficie laterale destra del collo due piccole aree ecchimotiche di colore rosso brunastro, e quindi recenti;
al fianco sinistro invece un'area contusiva di colorito violaceo e alla superficie postero laterale del tronco piccole escoriazioni distese su un'area complessiva di 9 cm" (pag. 19 della sentenza di primo grado); si tratta, quindi, in definitiva, di escoriazioni ed ecchimosi, sul fianco c'è anche una contusione. Come riferisce la sentenza di primo grado, i "segni riportati dal MO risultavano compatibili con una colluttazione, come dallo stesso riferito al medico legale e, quanto ai segni presenti nella regione posteriore, anche con l'urto contro una superficie rigida laddove il MO aveva fatto riferimento anche all'urto con un muro" (sempre pag. 19). Perciò, anche a voler seguire il ricorso su tale punto e ritenere che esse derivassero dalla aggressione subita la sera, nessuna di queste lesioni è indice del fatto che MO sia stato in pericolo di vita la sera dei fatti, avendo riportato lesioni compatibili con una uno scontro fisico di intensità ancora molto limitata. Il ricorso deduce l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui esclude che la sera dell'aggressione i NT avessero un coltello con cui avrebbero aggredito MO, ma non è illogico che sul punto i giudici del merito abbiano ritenuto inattendibile la versione di SS, di MO e del figlio minore di questi, che sono gli unici dichiaranti che riferiscono in giudizio dell'esistenza del coltello, attese le contraddizioni rilevate e la provenienza delle dichiarazioni da amici e parenti dell'imputato (tipologia di motivazione che ha lo scrutinio di logicità, sul punto superato cfr. Sez. 2, Sentenza n. 43349 del 17/10/2007, Levacovich, Rv. 238806). E', invece, effettivamente congetturale aver ipotizzato nella sentenza impugnata la inverosimiglianza di un'aggressione con un coltello in un lasso temporale di 1'34", perché non c'è alcuna regola esperienziale che impedisca di ritenerla possibile, però si tratta di un passaggio non decisivo della motivazione della sentenza impugnata la cui caduta non rende manifestamente illogica la decisione nella parte in cui ha ritenuto comunque non provata la esistenza del coltello. Il ricorso deduce che la presenza del coltello emergerebbe anche dalla intercettazione ambientale in ospedale in cui ne parla AT NT, ma il significato che ha dato la pronuncia impugnata all'espressione intercettata pronunciata da AT NT non è manifestamente illogica rientrando tra i possibili significati da poter attribuire alla frase, il che impedisce il sindacato della 12 Corte sul punto, in quanto "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Il ricorso deduce che la circostanza, accertata mediante videoriprese, che TO NT fosse in possesso di un borsello può far pensare che il coltello fosse contenuto in esso, ma l'argomento è inammissibile, in quanto puramente congetturale, ed, in quanto tale, inidoneo a fondare un travisamento (Sez. 1, n. 17102 del 15/02/2024, Concilio, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Il ricorso deduce ancora che i risultati delle analisi balistiche e medico legali proverebbero che MO si trovava non dentro, ma fuori della porta dell'abitazione al momento degli spari. L'argomento è infondato, in quanto, pur potendo convenirsi sulla circostanza che la presenza di una quantità rilevante di particelle tipiche dello sparo sul corpo di MO non è indice del fatto che lo stesso si trovasse all'interno dell'abitazione ma soltanto della circostanza che si trovasse abbastanza vicino a SS, che sparava dalla soglia dell'abitazione, ciò, però, non rende illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che MO non fosse in pericolo di vita tale da poter scriminare la successiva condotta di SS. Il ricorso deduce ancora che NI NT era in movimento verso SS nel momento in cui è stato colpito perché, quando è colpito, cade all'interno della porta dell'abitazione, il che induce a ritenere che fosse in movimento verso di essa, ma l'argomento è manifestamente infondato, in quanto non idoneo a provare che NI NT fosse un pericolo attuale per la vita di SS, posto che pacificamente NI NT non era armato, e che era girato con il capo verso sinistra per vedere cosa stava succedendo dietro di lui;
la tesi difensiva è che in pericolo di vita fosse MO, non SS;
la semplice circostanza che NI NT muovesse disarmato verso SS non lo rende un pericolo attuale per la vita di questi, e non rende, pertanto, illogica la decisione della sentenza impugnata che non lo ha ritenuto un comportamento tale da scriminare la reazione di SS. Il ricorso deduce che la circostanza che NI NT sia stato colpito con il capo girato verso sinistra è un'ulteriore conferma del fatto che qualcosa stava accadendo alla sua sinistra, e quel qualcosa doveva essere la presenza dei suoi parenti che aggredivano MO, schiacciato al muro ed in procinto di essere accoltellato, ma l'argomento è inammissibile, in quanto puramente congetturale, 13 ed, in quanto tale, inidoneo a fondare un travisamento della prova (Sez. 1, n. 17102 del 15/02/2024, Concilio, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Anche l'argomento proposto in ricorso secondo cui i successivi colpi di pistola diretti verso AT NT sarebbero avvenuti verso una persona che era una minaccia perché la circostanza che sia stata colpita alla mano induce a pensare che egli si fosse lanciato a mano aperta con intento aggressivo in ricorso si sostiene anche che si può ragionevolmente pensare al tentativo di disarmare l'antagonista introduce una pura congettura, in quanto tale, inidonea a fondare un travisamento. Il ricorso deduce ancora che non furono né SS né MO a voler incontrare i NT, ma l'argomento è inammissibile per difetto di specificità, perché non si confronta con il percorso logico della sentenza impugnata, atteso che i giudici del merito hanno sostenuto non che la situazione di pericolo fosse altrimenti evitabile perché SS e MO hanno cercato l'incontro, ma che SS aveva la possibilità di risolvere diversamente lo scontro cercato dai NT, perché, dopo che MO era riuscito a prendere tempo con l'espediente del voler mettere a letto i bambini, avrebbe potuto chiamare i Carabinieri e chiudersi dentro l'abitazione, ed invece ha scelto di uscire ed andare a prendere la pistola. Il ricorso deduce ancora che, nel momento in cui SS ha tentato di rientrare in casa, egli ha percepito la situazione di pericolo attuale incombente ed inevitabile, ed in quel momento non aveva la possibilità di chiudere la porta dell'abitazione o di chiamare il 112 o di fuggire in altro luogo, ma l'argomento è infondato, perché, oltre a parcellizzare gli eventi ed a non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia che il tentativo di MO di evitare il pericolo prendendo tempo con l'espediente della presenza dei bambini era stato posto nel nulla dalla decisione di SS di uscire a prendere la pistola che aveva creato la situazione di pericolo, non è ancora idoneo a dimostrare che SS o MO si trovassero in una situazione di pericolo attuale per la vita che rendesse proporzionata la reazione, perché nessuno dei NT era armato con armi da fuoco, e la presenza del coltello è rimasta una mera suggestione, che, come detto, la sentenza ha escluso con motivazione non manifestamente illogica. Il ricorso deduce che lo stretto lasso temporaneo in cui si sono svolti gli eventi impedisce di applicare quel criterio di gradualità di cui parlano le sentenza di merito, ma l'argomento è manifestamente infondato, perchè SS non era aggredito fisicamente da alcuno nel momento in cui ha sparato, aveva le mani libere ed avrebbe potuto senz'altro sia minacciare lo sparo che sparare in aria ed, 14 invece, spara alla testa di NI NT, pacificamente disarmato, e poi a quella di IO NT, di cui neanche è ipotizzato che stesse attuando una azione violenta in suo danno. Anche a voler ipotizzare, come fa il ricorso, la esistenza di una aggressione attuale in danno di MO, si trattava di un fatto che non rendeva inesigibile una reazione graduale da parte del cognato nei termini prospettati in modo non illogico nella sentenza impugnata. In definitiva, la scriminante della legittima difesa di cui all'art. 52 cod. pen. impone l'esistenza del requisito dell'attualità del pericolo (Sez. 1, Sentenza n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534: L'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata) ed un giudizio sulla necessarietà del comportamento tenuto da chi invoca la scriminante che deve estendersi a valutare i mezzi usati e quelli a disposizione dell'aggredito (Sez. 5, Sentenza n. 32414 del 24/09/2020, Di Pietro, Rv. 279777), che non illogicamente sono stati ritenuti non esistenti nella complessiva situazione del caso in esame. Il ricorso deduce che, se non in una legittima difesa, si potrebbe versare in una situazione di eccesso colposo in essa, e che sul punto la sentenza d'appello sarebbe contraddittoria perché ritiene di non poter sussumere la condotta sotto l'eccesso colposo, però riconosce che la condotta avversaria poteva preludere ad una azione violenta, ma "l'eccesso colposo si verifica ogniqualvolta la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza" (Sez. 4, Sentenza n. 9463 del 13/02/2019, Ouldnhini, Rv. 275269), e nel caso in esame non si spiega dove starebbe l'errore di SS, che aveva la piena visione di quello che stava succedendo perché era di faccia agli antagonisti, vedeva anche cosa stava succedendo a MO, e, per le condizioni dell'azione, ed, in particolare, per l'assenza di armi da sparo da parte dei contendenti, non vi erano ragioni che potesse aver percepito che, senza sparare ai contendenti, vi sarebbe stato la lesione del bene della vita per lui o per MO. Non è, infatti, sufficiente per sostenere l'esistenza della "precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo" che determina l'esistenza dell'eccesso colposo far riferimento in modo generico alla situazione di estrema confusione di quanto stava accadendo. Il motivo è, pertanto, nel complesso, infondato. 15 4 2. Il secondo motivo, dedicato alla provocazione, è parimenti infondato. La pronuncia di appello respinge la richiesta dell'attenuante sia perché ritiene la reazione non proporzionata sia perché ritiene che nella descrizione dei fatti emerge che SS avesse accettato la sfida dei NT, atteggiamento soggettivo che esclude la provocazione (pag. 47 della sentenza impugnata). Il ricorso deduce che la valutazione di adeguatezza deve essere formulata non in termini oggettivi ma nell'ottica soggettiva ex ante perché per l'attenuante non rileva la proporzione oggettiva tra fatto ingiusto e reazione, ma l'esistenza di un rapporto di causalità psicologica ovvero che il fatto ingiusto sia stata causato dallo stato d'ira e dalla reazione. L'argomento è infondato, perché il percorso logico della sentenza impugnata è conforme alla ricostruzione della giurisprudenza di legittimità che ritiene che la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso è un indice della mancanza di nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, Sentenza n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823: la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira), e che, in ogni caso, "l'accettare o il portare una sfida per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario. (Sez. 5, Sentenza n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137).
3. Il terzo motivo, dedicato al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile per mancanza di specificità. La sentenza di appello motiva lungamente (pagg. 48 e 49) l'esclusione delle attenuanti con il comportamento tenuto dall'imputato durante il fatto (l'aver accettato la sfida), con le versioni false fornite nel corso del giudizio, con il comportamento antecedente al crimine dell'essersi procurato una arma clandestina, indice di ulteriore capacità criminale. Il ricorso attacca la motivazione della sentenza impugnata cercando di dare una spiegazione delle varie versioni del fatto fornite dall'imputato e valorizzando la confessione sugli omicidi e quella tardiva sul possesso dell'arma, ma non prende posizione sugli ulteriori argomenti usati dai giudici del merito per negare il riconoscimento del beneficio, così incorrendo nel vizio di aspecificità del motivo (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in 16 Le motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
4. Il quarto motivo, sulle statuizioni civili, è inammissibile. Il motivo è soltanto enunciato in ricorso, ma non sviluppato. Ci si limita a dire con argomento assertivo che non sono stati individuati in modo esatto i soggetti in favore dei quali si è avuta decisione. In realtà, i beneficiari delle statuizioni civili sono indicati in modo chiaro a pag. 112 della sentenza di primo grado (sono dieci persone, vittime del reato o congiunti delle vittime del reato), con statuizione non modificata dalla sentenza di appello. Il motivo è, pertanto, inammissibile, perché non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata. -5. Il quinto motivo dedicato alla questione della recuperabilità, all'esito del giudizio, della riduzione della pena per il rito abbreviato condizionato non ammesso per la contestazione di una aggravante che rendeva il reato suscettibile di essere punito con l'ergastolo, aggravante poi caduta all'esito del giudizio è fondato.- 5.1. La richiesta di abbreviato condizionato era stata respinta dal giudice dell'udienza preliminare in ragione della natura ostativa del titolo di reato che derivava dalla contestazione della aggravante dei futili motivi (artt. 61 n. 1 e 576 cod. pen.), che però è stata esclusa all'esito del giudizio di primo grado. Sia la sentenza di primo che di secondo grado hanno negato il recupero dello sconto di pena evidenziando che la richiesta di abbreviato condizionato non era stata riproposta negli atti preliminari al dibattimento, ai sensi dell'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. Il ricorso deduce che tale richiesta non era necessaria. L'argomento è fondato. La norma di riferimento è l'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. citata sia nelle sentenze impugnate che nel ricorso. L'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. è composto da due periodi. Il primo periodo disciplina il recupero della riduzione della pena per il giudizio abbreviato per il caso in cui il rito sia stato ritenuto inammissibile "ai sensi del comma 1-bis" (che è la norma che prevede che "non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo"), ma all'esito del giudizio non si riveli tale;
per tale ipotesi la norma non chiede che la richiesta di accesso al rito sia stata riproposta prima dell'apertura del dibattimento. Il secondo periodo disciplina il recupero del rito "in ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata 17 dichiarata inammissibile o rigettata"; per tale ipotesi la norma chiede che la richiesta di accesso al rito sia stata riproposta prima dell'apertura del dibattimento. Come si nota leggendo le due disposizioni una di seguito all'altra, non è corretto ritenere che il primo periodo dell'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. regolamenti il rito abbreviato secco ed il secondo periodo il rito abbreviato condizionato, perché, in realtà, questa distinzione non c'è nelle due previsioni del comma 6-ter, che differenziano il regime del recupero del rito o della riduzione della pena per il rito non in base alla tipologia di giudizio abbreviato richiesta dall'imputato, ma in base alla motivazione della dichiarazione di inammissibilità o del rigetto della richiesta di rito alternativo: se il rifiuto dell'accesso al rito avviene ai sensi del comma 1-bis si ricade nel primo periodo, in tutti gli altri casi si ricade nel secondo periodo. Nel caso in esame, la richiesta di accesso al rito è stata dichiarata inammissibile perché il delitto, come contestato, era punito con la pena dell'ergastolo, ovvero è stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis dell'art. 438 cod. proc. pen.; da tale tipologia di decisione avrebbe dovuto, pertanto, derivare l'applicazione del primo periodo del comma 6-ter, che non chiede la riproposizione della richiesta negli atti preliminari al dibattimento. Né è corretto sostenere che il comma 1-bis disciplini, in realtà, soltanto il giudizio abbreviato secco, e non quello abbreviato condizionato, sia perché tale limitazione nella norma non v'è, sia perché non esiste una previsione ulteriore nel sistema del codice di procedura penale che disciplini il caso della dichiarazione di inammissibilità del giudizio abbreviato condizionato per la non ammissibilità del rito derivante dal titolo di reato contestato. Queste due circostanze inducono a ritenere che nel sistema del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità dell'abbreviato condizionato per la incompatibilità della pena edittale del delitto contestato deve ritenersi disciplinata dal comma 1-bis dell'art. 438 cod. proc. pen., esattamente come la richiesta di abbreviato secco. Se la dichiarazione di inammissibilità dell'abbreviato condizionato per la incompatibilità della pena edittale del delitto contestato deve ritenersi disciplinata dal comma 1-bis dell'art. 438 cod. proc. pen., non vi era alcuno spazio nel caso in esame per l'applicazione del secondo periodo del comma 6-ter, che riguarda soltanto, come visto sopra, "ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata". Se la dichiarazione di inammissibilità dell'abbreviato condizionato per la incompatibilità della pena edittale del delitto contestato deve ritenersi disciplinata dal comma 1-bis dell'art. 438 cod. proc. pen. non vi è alcuna necessità di ricorrere ad un tertium genus di tipologia di inammissibilità o rigetto che non sarebbe 18 4 disciplinata né dal primo che dal secondo periodo del comma 6-ter; l'applicabilità a monte del comma 1-bis anche alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato condizionato, comporta, infatti, la non necessità di creare, in via interpretativa, una norma ulteriore di fonte meramente pretoria. Pertanto, pur se, nel sistema antecedente l'inserimento el codice del comma 6-ter dell'art. 438 cod. proc. pen., conseguenza dell'art. 1, comma 1, lett. c), l. 12 aprile 2019, n. 33, la pronuncia Sez. U, Sentenza n. 44711 del 27/10/2004 Wajib Rv. 229173, che ha deciso un caso di rigetto della richiesta di abbreviato condizionato per giudizio negativo sulla necessità della integrazione probatoria, aveva, in motivazione, ricostruito il sistema dell'onere di reiterazione della istanza di accesso al rito che si ricavava all'epoca dal comma 6 dell'art. 438 cod. proc. pen., nel senso che la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere è inficiato soltanto nel caso in cui la istanza sia riproposta al giudice del dibattimento che deve essere incardinato perché funge da gravame, in senso atecnico, rispetto al giudice dell'udienza preliminare, e consente di incardinare, a sua volta, sull'argomento il giudice di secondo grado con i motivi di appello, però, nel sistema processuale attuale la previsione espressa del comma 6-ter sottrae esplicitamente all'onere di riproposizione della richiesta di accesso al rito la ipotesi in cui esso sia stato negato per la preclusione derivante dai limiti edittali, di cui, pertanto, si può discutere soltanto l'esatto perimetro di applicazione. D'altronde, la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto illegittima l'estensione in via interpretativa dello schema dell'onere di riproposizione dell'istanza negli atti preliminari al dibattimento per ottenere la riduzione della pena all'esito del giudizio, nel caso in cui la istanza di giudizio abbreviato era stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis dell'art. 438 cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 35808 del 06/06/2023, Agache, Rv. 285325: in tema di giudizio abbreviato, l'esclusione, all'esito del dibattimento, delle circostanze aggravanti che rendevano inammissibile la richiesta, procedendosi per il delitto di omicidio astrattamente punito con la pena dell'ergastolo, comporta la diminuzione della pena di un terzo, anche se l'istanza di rito alternativo non sia stata reiterata nella fase predibattimentale). Lo schema dell'onere di riproposizione dell'istanza negli atti preliminari al dibattimento è, pertanto, ormai soltanto una delle modalità attraverso cui l'imputato può recuperare l'accesso al rito, schema che non è compatibile con una decisione presa "in forza di una preclusione di legge fondata sul tipo di reato in contestazione, dovendosi escludere che nel ristretto spazio del predibattimento il giudice possa riscontrare l'insussistenza dei fatti in contestazione, in specie delle circostanze aggravanti, da cui dipende la punibilità con l'ergastolo", per usare le parole della sentenza Agache sopra citata, che conclude rilevando, con 19 LR considerazioni applicabili anche al caso in esame, che "la pretesa, allora, che l'imputato reiteri nel predibattimento la richiesta, per poter poi vedersi riconosciuto lo sconto di pena all'esito del dibattimento che abbia ricondotto l'imputazione ad un reato non incompatibile con lo svolgimento del rito abbreviato, è priva di giustificazione". Ne consegue che sul punto il ricorso è fondato.
5.2. L'accoglimento del motivo di ricorso comporta, peraltro, anche la necessità di definire se il giudice del dibattimento, all'esito del giudizio, dopo aver riqualificato il reato contestato e constatato l'astratta ammissibilità del rito richiesto, debba anche, prima di provvedere a ridurre la pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., effettuare quella doppia valutazione sulla necessarietà ai fini della decisione della integrazione probatoria richiesta con l'istanza di rito alternativo, e sulla circostanza che il giudizio abbreviato determini una economia processuale, che è propria della decisione sull'ammissione al rito abbreviato condizionato, ai sensi del comma 5 dell'art. 438 cod. proc. pen. In altri termini, occorre chiedersi se il recupero dello sconto di pena derivante dall'astratta ammissibilità del rito, ritenuta all'esito del giudizio, ai sensi del primo periodo del comma 6-ter dell'art. 438 cod. proc. pen. abbia caratteristiche peculiari per l'abbreviato condizionato ed, in particolare, se essa debba essere preceduto anche da una valutazione (necessariamente postuma) sulla compatibilità con il rito dell'integrazione probatoria richiesta. Dalla soluzione della questione dipende anche la concreta decisione di questa Corte, ovvero se l'annullamento debba essere disposto senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen. o con rinvio ai sensi dell'art. 623 cod. proc. pen., atteso che la valutazione in ordine alla compatibilità dell'integrazione richiesta con il rito abbreviato è un tipico apprezzamento di merito (Sez. 1, Sentenza n. 33502 del 07/07/2010, Scimonelli, Rv. 247957). Il collegio ritiene che, nel caso in cui la richiesta di abbreviato condizionato sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis dell'art. 438 cod. proc. pen., il recupero dello sconto di pena all'esito del giudizio non debba essere preceduto dalla valutazione postuma sulla compatibilità con il rito dell'integrazione probatoria richiesta. Ciò innanzitutto perché l'inserimento di una valutazione postuma di compatibilità con il rito dell'integrazione probatoria richiesta non è prevista espressamente dalla norma del primo periodo del comma 6-ter dell'art. 438 cod. proc. pen., che, come detto sopra, disciplina in modo identico il rito abbreviato ed il rito abbreviato condizionato, talchè l'inserimento, per l'abbreviato condizionato, 20 4 della valutazione postuma di compatibilità con il rito comporterebbe la creazione di una disciplina di pura fonte pretoria. In secondo luogo, perché l'inserimento di una valutazione postuma di compatibilità con il rito dell'integrazione probatoria richiesta confliggerebbe con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ritiene che la compatibilità della integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimento debba essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta del rito, e non ex post (cfr. sul punto, Sez. 3, Sentenza n. 3993 del 01/12/2020, dep. 2021, Trapanese, rv. 280873; Sez. 6, Sentenza n. 41695 del 14/07/2016, Bembi, rv. 268327; Sez. 6, Sentenza n. 48642 del 11/07/2014, PG in proc. De Angelis, rv. 261245; Sez. 3, Sentenza n. 7961 del 13/01/2011, Troiani, rv. 249387). La stessa giurisprudenza costituzionale consente di rinvenire argomenti in favore della interpretazione sostenuta in questa sentenza, atteso che nella pronuncia Corte Cost., 27 febbraio 2002, n. 54, di fronte alla richiesta del giudice a quo di dichiarare l'incostituzionalità degli artt. 438, 441, e 442 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono al giudice del dibattimento, all'esito del giudizio, di rivalutare la correttezza della decisione del g.u.p., o del giudice del dibattimento nella fase degli atti preliminari, di negare l'accesso al rito per la ritenuta diseconomia dell'abbreviato condizionato richiesto e di concedere comunque la riduzione della pena, il giudice delle leggi ha ritenuto che il riesame di questo tipo di decisione in esito al dibattimento non sia costituzionalmente obbligato. Né deve indurre a diverse riflessioni la circostanza che in questo modo potrà essere consentito il recupero della riduzione della pena per il rito anche in presenza di richieste di giudizio abbreviato condizionato palesemente sovrabbondanti, che, qualora non vi fosse stato lo sbarramento della inammissibilità per i limiti edittali del reato contestato, sarebbero state ragionevolmente respinte nel merito, perché la valutazione nel merito della richiesta di integrazione probatoria, ed il suo rigetto da parte del g.u.p. o del giudice degli atti preliminari al dibattimento, attiva un contraddittorio con la difesa dell'imputato, che ha la possibilità di riformulare la richiesta ai sensi del comma 6 dell'art. 438 cod. proc. pen. o, riproporla tal quale ai sensi del comma 6-ter della stessa norma, laddove la dichiarazione di inammissibilità ai sensi del comma 1-bis, per la sua natura priva di elementi di discrezionalità valutativa, non consente alla difesa dell'imputato alcuna diversa modulazione della richiesta. La compressione dei poteri della difesa dell'imputato in sede di contestazione della decisione del giudice dell'accesso al rito viene, pertanto, recuperata ex post mediante l'attribuzione all'imputato, in caso di riqualificazione della fattispecie contestata, del diritto, non ulteriormente condizionato, ad ottenere la riduzione della pena per il rito. 21 5.3. Da quanto appena esposto, consegue che nel caso in esame l'annullamento deve essere disposto senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. I.) cod. proc. pen., in quanto la Corte può sulla base delle statuizioni del giudice di merito rideterminare la pena inflitta all'imputato, che nel caso in esame viene quantificata, pertanto, in 20 anni di reclusione. Per il resto, il ricorso è infondato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio per mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato, rideterminando la pena, computata la diminuente ex art. 442 cod. proc. pen., in anni venti di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 18 settembre 2024. Il presidente Il consigliere estensore AR SS US CI C R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Perale Depositata in Canceleria oggi 13 NOV. 2024 Roma, li IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO NA CA 22 2 2