CASS
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2025, n. 11979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11979 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Di NC IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2024 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 18 giugno 2024, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa in data 23 maggio 2019, ha dichiarato non doversi procedere perché estinto per prescrizione il reato di cui all'all'art. 697 cod. pen. e, rideterminata la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di IM Di NC per i reati di cui agli artt. 2 e 7 L. 895 del 1967 con riferimento alla detenzione illegale di un Taser Shock Tronic. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 2 e 7 L. 895 del 1967, 603 cod. proc. pen. e 49, comma secondo cod. pen. quanto al mancato accertamento circa l'effettiva idoneità del taser. In due motivi di ricorso la difesa rileva 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 11979 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 06/12/2024 che i giudici di merito, nonostante le specifiche richieste sul punto, non hanno proceduto a verificare l'effettiva funzionalità del taser (indicata come necessaria anche nel verbale nel quale gli operanti hanno fatto riferimento a gli "accertamenti di rito") per cui non vi sarebbe prova dell'effettiva offensività della condotta commessa dall'imputato. 3. In data 19 novembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello chiede che il ricorso sia ri gettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Nei due distinti ma complementari motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a gli artt. 2 e 7 L. 895 del 1967, 603 cod. proc. pen. e 49, comma secondo cod. pen. quanto al mancato accertamento circa l'effettiva idoneità del taser. Le doglianze sono infondate. 2.1. Il dissuasore elettrico o "taser", come anche da ultimo ribadito, «ha natura di arma comune da sparo, in quanto è costituito da un dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che scaricano ener gia elettrica a contatto con l'offeso, è di certo idoneo a recare danno alla persona» (Sez. 1, n. 8991 del 16/09/2022, dep. 2023, Perna, Rv. 284379 - 01 ; Sez. 2, n. 49325 del 25/10/2016, Calabrice, Rv. 268364 - 01). In tale corretta prospettiva, pertanto, in assenza di elementi concreti dai quali si possa desumere che l'apparecchio è inidoneo, rotto ovvero obsoleto, il giudice non è tenuto a verificare la funzionalità di quella che è, a tutti gli effetti, equiparata a un'arma comune da sparo. La mancanza di motivazione su questo punto specifico, quindi, non può essere censurata dall'imputato se lo stesso non ha adempiuto all'onere di alle gare gli elementi che rendono necessario un accertamento sulla concreta capacità offensiva dell'arma. Ciò anche, peraltro, tenendo conto che è comun que « qualificabile come arma anche quella temporaneamente inefficiente perché mancante di un pezzo essenziale, qualora, sebbene i componenti della stessa non siano più in commercio, detto pezzo possa essere riattato anche arti gianalmente, con conse guente recupero delle potenzialità di tiro» (Sez. 1, n. 28796 del 04/06/2018, Contaldo, Rv. 273297 - 01). 2.2. Nel caso di specie i g iudici di merito, con lo specifico alla 4.j iurisprudenza di legittimità sul punto e correttamente evidenziando come lo stesso imputato non abbia mai dubitato della funzionalità dello strumento, si sono conformati ai principi indicati. 2 Il Consigli estensore Il President e Né, evidentemente, può assumere alcun rilievo il fatto che il verbale riporti la generica e astratta indicazione per cui "si rimanda agli accertamenti di rito" che, in assenza di qualsivoglia specificazione circa le condizioni concrete dell'arma, risulta del tutto neutra, ai limiti dell'indicazione di stile. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 dicembre 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 18 giugno 2024, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa in data 23 maggio 2019, ha dichiarato non doversi procedere perché estinto per prescrizione il reato di cui all'all'art. 697 cod. pen. e, rideterminata la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di IM Di NC per i reati di cui agli artt. 2 e 7 L. 895 del 1967 con riferimento alla detenzione illegale di un Taser Shock Tronic. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 2 e 7 L. 895 del 1967, 603 cod. proc. pen. e 49, comma secondo cod. pen. quanto al mancato accertamento circa l'effettiva idoneità del taser. In due motivi di ricorso la difesa rileva 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 11979 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 06/12/2024 che i giudici di merito, nonostante le specifiche richieste sul punto, non hanno proceduto a verificare l'effettiva funzionalità del taser (indicata come necessaria anche nel verbale nel quale gli operanti hanno fatto riferimento a gli "accertamenti di rito") per cui non vi sarebbe prova dell'effettiva offensività della condotta commessa dall'imputato. 3. In data 19 novembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello chiede che il ricorso sia ri gettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Nei due distinti ma complementari motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a gli artt. 2 e 7 L. 895 del 1967, 603 cod. proc. pen. e 49, comma secondo cod. pen. quanto al mancato accertamento circa l'effettiva idoneità del taser. Le doglianze sono infondate. 2.1. Il dissuasore elettrico o "taser", come anche da ultimo ribadito, «ha natura di arma comune da sparo, in quanto è costituito da un dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che scaricano ener gia elettrica a contatto con l'offeso, è di certo idoneo a recare danno alla persona» (Sez. 1, n. 8991 del 16/09/2022, dep. 2023, Perna, Rv. 284379 - 01 ; Sez. 2, n. 49325 del 25/10/2016, Calabrice, Rv. 268364 - 01). In tale corretta prospettiva, pertanto, in assenza di elementi concreti dai quali si possa desumere che l'apparecchio è inidoneo, rotto ovvero obsoleto, il giudice non è tenuto a verificare la funzionalità di quella che è, a tutti gli effetti, equiparata a un'arma comune da sparo. La mancanza di motivazione su questo punto specifico, quindi, non può essere censurata dall'imputato se lo stesso non ha adempiuto all'onere di alle gare gli elementi che rendono necessario un accertamento sulla concreta capacità offensiva dell'arma. Ciò anche, peraltro, tenendo conto che è comun que « qualificabile come arma anche quella temporaneamente inefficiente perché mancante di un pezzo essenziale, qualora, sebbene i componenti della stessa non siano più in commercio, detto pezzo possa essere riattato anche arti gianalmente, con conse guente recupero delle potenzialità di tiro» (Sez. 1, n. 28796 del 04/06/2018, Contaldo, Rv. 273297 - 01). 2.2. Nel caso di specie i g iudici di merito, con lo specifico alla 4.j iurisprudenza di legittimità sul punto e correttamente evidenziando come lo stesso imputato non abbia mai dubitato della funzionalità dello strumento, si sono conformati ai principi indicati. 2 Il Consigli estensore Il President e Né, evidentemente, può assumere alcun rilievo il fatto che il verbale riporti la generica e astratta indicazione per cui "si rimanda agli accertamenti di rito" che, in assenza di qualsivoglia specificazione circa le condizioni concrete dell'arma, risulta del tutto neutra, ai limiti dell'indicazione di stile. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 dicembre 2024