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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 4 febbraio 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 206 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ) nata il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a[...], elettivamente domiciliata in Siena (SI),
Via di Camollia n. 140, presso lo studio dell'avv. Diego Vaccaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dal dr. Gabriele Marini, dalla dr.ssa Costanza Caroti e CP_2
dal dr. Lorenzo Felicioni, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: R.P.D.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione al servizio non di ruolo prestato nell'anno scolastico 2020/21 e, per l'effetto, condannare il Controparte_3 a corrispondere alla ricorrente a tale titolo l'importo di € 1.306,00 al lordo, salvo
[...] quell'importo maggiore o minore meglio visto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14 marzo 2024, conveniva in giudizio il Parte_1
per sentire dichiarare e riconoscere il proprio diritto alla Controparte_1
corresponsione della retribuzione professionale docenti (RPD), avendo svolto periodi di supplenze brevi o saltuarie, come documentalmente risultanti in atti per l'a.s. 2020/2021.
Tuttavia, in relazione alle supplenze temporanee svolte non le veniva corrisposta la retribuzione professionale docenti (RPD).
2. Si costituiva il rilevando come, alla luce della ratio della normativa Controparte_1
vigente, la RPD non spettasse in favore di chi svolge supplenze brevi o saltuarie, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato e con incarichi annuali.
3. All'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa sulla base di note scritte con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. La retribuzione professionale docenti (RPD) è un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente
(non è necessario effettuare ore aggiuntive, realizzare progetti o svolgere particolari funzioni), istituito dal CCNL “secondo biennio economico 2000/2001”. L'art. 7 del CCNL
15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; al comma 3 stabilisce poi che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNL del 31.8.1999”.
5. Parte ricorrente invoca a sostegno dell'illegittimità della esclusione dei docenti che svolgono supplenze brevi o temporanee dalla corresponsione della RPD la violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28.6.1999 (1999/70/CE).
L'assunto è fondato.
5.1 In ambito europeo trova infatti cittadinanza il principio in forza del quale è vietata la disparità di trattamento tra dipendenti a tempo indeterminato e no. Tale principio trova fondamento nella clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea (principio di non discriminazione), così come interpretata dalla Corte di Giustizia. Il suo rispetto, invocato da parte ricorrente, impone dunque la completa valorizzazione in termini di anzianità dell'attività lavorativa svolta in ragione di contratti a termine. La predetta clausola 4 stabilisce infatti che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ; (…) “I criteri del periodo di anzianità̀ di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità̀ siano giustificati da motivazioni oggettive”. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha così chiarito la portata generale della direttiva 99/70/CE e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché́ la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità̀ di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari” (si veda: Corte di Giustizia 13 settembre 2007 C-307/5 punto 29; Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 C- Per_1
444/09 e C- 456/09 punto 43). Una disparità di trattamento che riguardi Per_2 Per_3
le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro, scopi individuati dalla stessa corte nella “garanzia della parità̀ di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato”.
5.2 Rispetto alla norma che ha istituito la retribuzione in parola, gli interventi successivi hanno solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007).
Da tale complesso normativo emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo. Il trattamento retributivo in esame rientra quindi, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva (v. in tal senso anche C. App. Milano, 20.4.2012). Del resto, tale interpretazione della Corte di
Giustizia costituisce applicazione concreta del principio generale di non discriminazione sancito dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE.
5.3 In applicazione di siffatti principi, la Corte di Cassazione n. 20015/2018 ha ritenuta ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l'RPD, proprio in ragione del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato. Secondo la S.C. infatti l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
6. Parte resistente, si è limitata a dedurre che l'emolumento spetterebbe solo al personale con contratto a tempo indeterminato, ai supplenti annuali e a quelli con contratto fino al termine delle attività didattiche, in quanto solo tali docenti parteciperebbero a tutte quelle attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
In realtà, il compenso in parola non assume la natura di corrispettivo per prestazioni aggiuntive svolte, ma costituisce un emolumento volto a valorizzare il ruolo del docente onde offrire un migliore servizio scolastico. Come tale, pertanto, esso deve valere anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale per i quale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti. Funzioni – si ripete - in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato appunto istituito.
Del resto – ha evidenziato la stessa S.C. nel citato arresto - una diversa interpretazione
“finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più̀ che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità̀ di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
7. La domanda sul punto deve essere quindi accolta.
Non essendovi contestazione sul presupposto relativo all'entità dell'impegno svolto dalla ricorrente con contratti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie svolte nell'a.s.
Cont 2020/2021, il eve essere condannato a corrispondere le relative differenze retributive risultanti dall'applicazione del compenso nella misura normativamente predeterminata, indicata in euro 1.306,00 somma non contestata, oltre interessi dal dovuto al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU
n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura seriale della causa e del mancato svolgimento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti e, per l'effetto,
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_1
della ricorrente, delle differenze retributive a tal titolo risultanti in relazione alle supplenze brevi svolte nell'a.s. 2020/2021, nella misura lorda di euro 1.306,00 oltre interessi legali e rivalutazione;
- condanna il resistente al pagamento, in favore dell'Avvocato Vaccaro Diego, CP_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in euro 1.030 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso