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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5426 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2064/2022
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione
L'Avv. Pasquale Silvestri ha depositato le proprie note scritte conclusive anche con la partecipazione della Dr.ssa Giada Ghezzi ai fini della pratica forense;
L'Avv. RO SC ha depositato le proprie note scritte conclusive.
Il Giudice
Lette le note conclusive depositate dalle parti ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 281 sexies c.p.c. che tengono luogo dell'udienza del 9.12.2025, decide la controversia con la seguente sentenza incorporata al presente verbale, con enunciazione delle questioni di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia, sezione II, in persona del G.U. in applicazione Dr.ssa AR NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2064/2022 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO
INGIUNTIVO, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Saronno (VA) alla Via A. Parte_1
Volonterio n. 6, elettivamente domiciliata in Bergamo alla Via Vittorio Emanuele II n. 41, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Silvestro che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
E in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Mazzano (BS) alla Via G. Di Controparte_1
Vittorio n. 7, elettivamente domiciliata in Brescia, alla Via Solferino n. 55, presso lo studio dell'Avv.
RO SC che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta
CONCLUSIONI
1 Per parte opponente: - NEL MERITO, GRADATAMENTE:
1) stante l'evidente carenza di certezza, liquidità, esigibilità del credito azionato revocare e/o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Brescia ndi. 42/2022 – nrg.
13717/2021.
2) stante la non debenza di € 9.000,00 per sovraccosti indebitamente fatturati dall'opposta all'opponente e i danni patiti dall'opponente nei rapporti contrattuali già in essere con il proprio
Cliente Finale per l'inadempimento contrattuale della convenuta opposta, somme tutte qui eccepite in compensazione, stante la mancata pattuizione delle somme esposte con la fattura n. 79/2021, dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta e quindi revocare e/o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Brescia ndi. 42/2022 – nrg. 13717/2021.
- IN SUBORDINE
Procedere alla rideterminazione del valore complessivo della intera commessa di Controparte_1 secondo i prezzi di mercato nonchè alla rifusione dei danni subiti che si eccepiscono in compensazione e quindi revocare e/o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto del
Tribunale di Brescia ndi. 42/2022 – nrg. 13717/2021.
In ogni caso, con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio.
Per parte opposta: In via preliminare:
Dichiararsi la decadenza di dall'azione di garanzia per i vizi dell'appalto. Parte_1
Nel merito:
Per i motivi meglio esposti in narrativa, respingere l'opposizione proposta da in Parte_1 quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 42/22 emesso in data 4 gennaio 2022 dal Tribunale di Brescia favore della società con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine dello stesso, e comunque, Controparte_1 accertato l'inadempimento di parte opponente alle obbligazioni di pagamento, dichiarare tenuta e condannata al pagamento in favore di della somma di € 59.190,30, Parte_1 Controparte_1 oltre agli interessi moratori come da domanda al saldo effettivo ed oltre alle spese e compenso professionale della procedura monitoria, liquidate in € 2.135,00 per compensi, € 406,50 per spese oltre costi degli estratti notarili, spese generali C.P.A. 4% ed IVA se dovuta e successive occorrende.
- per i motivi meglio esposti in narrativa, respingere le domande tutte di parte opponente essendo le stesse generiche, indeterminate ed infondate.
Condannare, altresì, l'opponente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., anche ai sensi del comma 3 ricorrendone i presupposti, somma da liquidarsi in via equitativa.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite:
2 - compenso professionale che il Giudice riterrà opportuno liquidare
- spese di CTU versate da come da allegate fatture dell'Ing. , per € 2.000,00 oltre CP_1 Per_1 accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.02.2022 la proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 42/2022 emesso e depositato dal Tribunale di Brescia il 4.01.2022, che le aveva ingiunto il pagamento dell'importo di € 59.190,30 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in favore della Controparte_1
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la deduceva di aver appaltato alla Parte_1 delle lavorazioni meccaniche di alta precisione per la realizzazione di componentistica Controparte_1 destinata alla sistemazione di una pressa di un proprio cliente finale, sulla base di propri disegni tecnici. Tali lavorazioni erano commissionate sia sulla base di accordi verbali sia sulla base dei seguenti ordini: Ordine n. 1 / 2021 del 08.01.2021: i) controllo liquidi penetranti e successivo ripasso filetto vite ø400mm secondo disegno 51527 con adattamento alla chiocciola secondo dis. 51528 €
2.600,000 oltre iva (rif. offerta 529/20-a del 18/12/2020); ii) lavorazione meccanica di CP_1 bronzina 1800 ton ø645x880mm per vite bilanciere ø400 secondo disegno 51528 € 7.100 oltre iva pagamento --- consegna entro 3 settimane. L'opponente deduceva che l'ordine n. 1 veniva sostituito dall'ordine n. 2 in virtù di vizi e difetti che erano scoperti al momento del montaggio della pressa, sicchè l'ordine n. 2 / 2021 del 12.02.2021 prevedeva i) smontaggio vite/volano - ripasso guidavite inferiore - fornitura 1 albero freno + 2 dadi - lucidatura anello freno - fornitura bronzina albero freno
- adattamento vite/volano + montaggio - fornitura 2 spine - fornitura guidavite ø435 - lav. chiocciola dis. aggiornato - fornitura vite dis. aggiornato - controlli dimensionali e di concentricita', - geometrie, rilievi effettuati su tutti i particolari - rif. offerte
014/21-a del 28/01/2021 - 014/21-b del 29/01/2021 - 549/20-b del 29/01/2021 - € 35.000,00 CP_1 oltre iva pagamento bonifico 60 – 90 g fine mese;
Ordine n. 4 del 15.04.2021: i) revisione mazza bilanciere 1800 ton mediante lavorazione interno e fondo mazza, rettifica di tutti i piani verticali, incluso il piano d'appoggio - € 3.950,00 oltre iva di legge - rif. offerta moreschi 233/21 del
09/04/2021consegna 7/10 gg;
ii) fornitura tassello/pastiglia in bronzo ø400mm, secondo campione,
€ - 2.960,00 oltre iva di legge - rif. offerta 233/21 del 09/04/2021 consegna 2 settimane, CP_1 pagamento da concordare;
Ordine n. 5 del 27.04.2021: intervento per rigenerazione gruppo guidavite in due metà e relativo supporto in acciaio: lavorazione meccanica guidavite, lavorazione di lucidatura øi in acciaio, montaggio - rif. vs consuntivo 014/21-d del 08/04/2021 € 970,00 oltre iva
– pagamento da concordare;
Ordine n. 7 del 17.05.2021i) fornitura completa di piatti per spessori lardoni superiori 1420x150x1,8mm secondo dis. Spess. sup - rif. offerta 377/21 del CP_1
3 17/05/2021- € 80,00 oltre iva di legge - materiale: fes235, pagamento da concordare. Ancora, parte opponente allegava che a tali ordini seguivano le fatture emesse da n. 49 e 62 del 2021, Controparte_1 mentre la fattura n. 79/2021 che riguardava ulteriori e diverse lavorazioni conteneva un sovraccosto ingente. La contestava che la chiocciola da montare sulla pressa e oggetto Parte_1 dell'ordine n. 2/2021 era stata lavorata in modo errato e più specificatamente con uno spessore superiore al previsto di 1 mm, sicché la stessa veniva riportata presso la e di nuovo Controparte_1 riportata presso il cantiere e montata.
La società opponente deduceva, dunque, che a causa del vizio riscontrato aveva sopportato costi di refrigerazione della chiocciola e di doppio trasporto e che a causa dei ritardi nella consegna, il cliente finale rifiutava il pagamento della commessa per € 200.446,00 e recedeva da un ulteriore contratto con un danno di 150.000,00.
In considerazione dei vizi dedotti e della mancata emissione del SAL finale con la conseguente fatturazione di lavori non convenuti e stante la maggiorazione dei costi, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e in subordine la rideterminazione del valore della commessa secondo i prezzi di mercato da compensare con i danni patiti. Con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.06.2022, si costituiva la la Controparte_1 quale eccepiva di aver ricevuto la richiesta per la parziale fornitura di materiale e la specifica realizzazione di alcuni pezzi e/o lavorazioni su componenti anche già esistenti, secondo le indicazioni, disegni e campioni di utilizzando materiale in parte dalla stessa fornito come nel caso Parte_1 del bronzo;
eccepiva che alcune lavorazioni venivano concordate in base alle necessità dell'opponente anche per errate indicazioni da questa fornite e che per alcune lavorazioni non era possibile stabilire dall'inizio i tempi di consegna e i costi di lavorazione. Quanto alle lavorazioni richieste extra ordini e/o in fase di esecuzione, l'opposta eccepiva di aver fornito i consuntivi delle lavorazioni svolte e dei costi richiesti e che mai venivano contestati dall'opponente.
Rispetto al vizio relativo alla chiocciola da montare, parte opposta eccepiva che in realtà
l'adattamento della chiocciola e vite al macchinario, era dovuto all'usura antecedente dei pezzi (non nuovi e pertanto oggetto di necessaria rivisitazione) all'esigenza di realizzare la chiocciola a seguito di nuove indicazioni fornite da che andavano a sostituire le precedenti rivelatesi errate, Parte_1 sulla base di un disegno ulteriore.
Ritenuta la esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni e il riconoscimento del debito da parte della come dimostrato dai messaggi prodotti, l'opposta concludeva per il rigetto Parte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e per la condanna di parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. stante il carattere dilatorio dell'opposizione spiegata.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
4 Concessa in prima udienza la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. ed espletata la fase istruttoria con l'assunzione delle prove orali e della CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dal precedente G.U. e, assegnata alla scrivente ex art. 3 d.l. n. 117/2025, rinviata alla data del 9.12.2025 nella forma della trattazione scritta per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
1.Sul merito.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ingiuntivo emesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Corte
d'Appello di Messina 30.01.2023, n. 68). Ne consegue che la parte opposta, quale attore in senso sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, ossia l'avvenuto conferimento dell'incarico, l'effettivo espletamento dello stesso e l'entità delle prestazioni svolte.
Il creditore che agisce per l'adempimento, ha, infatti, l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Orbene, nella specie, se è vero che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrata dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova, deve, però, ritenersi che l'onere probatorio gravante sulla creditrice sia stato assolto.
Ed invero risulta incontestato tra le parti che la abbia commissionato alla Parte_1 CP_1 la lavorazione di componentistica destinata alla sistemazione di una pressa di un proprio cliente
[...] finale, sulla base di propri disegni tecnici. Ciò che la opponente ha contestato è la erronea realizzazione della chiocciola da montare sulla pressa da destinare al proprio cliente finale e l'apposizione di costi eccessivi non concordati, nonché ritardi nella consegna che si sono riflessi nei rapporti commerciali con i propri clienti.
Orbene, al fine di qualificare il rapporto intercorso tra le due società, occorre ricordare che la differenza fondamentale tra appalto e contratto d'opera va individuata nella qualità di imprenditore commerciale del contraente cui siano stati convenzionalmente commessi l'esecuzione dell'opera o lo svolgimento del servizio. Nell'appalto l'obbligazione verso il committente consiste nell'esecuzione dell'opera mediante un'organizzazione a carattere d'impresa dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio;
ricorre invece la figura del contratto d'opera se l'esecuzione della prestazione avviene
5 con lavoro prevalentemente proprio dell'obbligato o dei componenti della sua famiglia, pur con qualche collaboratore, ma comunque secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'art. 2083 c.c. Non costituiscono dunque elementi distintivi tra le due fattispecie negoziali l'autonomia del soggetto obbligato alla prestazione, né la previsione pattizia di uno specifico risultato, né la dettagliata indicazione del materiale da adoperare, del tipo di intervento o della mano d'opera, come anche di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. II, Sentenza n. 27258 del 16/11/2017). Nel caso di specie, la realizzazione delle lavorazioni è stata affidata ad una società di medie-grandi dimensioni sicché gli ordini commissionati integrano un contratto di appalto.
Ciò posto, va osservato che non può addebitarsi alla opposta l'iniziale erronea lavorazione della chiocciola da montare sulla pressa. La consulenza tecnica disposta dal Tribunale, infatti, non ha dimostrato che i vizi denunciati dalla opponente fossero addebitabili alla Ciò è tanto Controparte_1 vero che il consulente d'ufficio designato dal Giudice ha affermato Nell' “ordine n 2” richiamato sia nella citazione dell'attrice, sia nella comparsa della convenuta (doc, 3 di entrambi gli atti) viene indicata, tra le altre voci, anche la seguente “ ” e agli atti Parte_2 non è presente alcun documento identificato quale “disegno aggiornato” “Si osserva inoltre che il disegno prodotto agli atti raffigurante una chiocciola riportante il n°60097471 presenta ovviamente una moltitudine di quote e si osserva che nel menzionato “errore di 1 mm” non viene agli atti attribuito ad alcuna quota specifica e resta completamente generico e non identificabile.” Ciò detto, pur richiamando il contenuto della comunicazione dello scrivente portata alle parti in data 14 novembre 2024, riportata nel precedente paragrafo, si conferma l'impossibilità di verifica della sussistenza dei vizi lamentati (cfr. relazione peritale pag. 4-5).
In assenza del disegno aggiornato richiamato nell'ordine n. 2 e della messa a disposizione del manufatto, dunque, il CTU ha concluso nel senso di non essere in grado di accertare i vizi denunciati.
In assenza della prova della responsabilità per inadempimento della i maggiori costi Controparte_1 quantificati dal CTU e sopportati dalla non possono ricadere sull'opposta. Parte_1
Né, infine, può rilevare la mancata emissione del SAL finale ai fini del pagamento delle fatture emesse dall'opposta o l'apporto di ulteriori lavorazioni.
A fronte, infatti, della prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni commissionate, la prova testimoniale non ha dimostrato la realizzazione di opere non oggetto di commissione o di contestazioni specifiche, sicché il corrispettivo è interamente dovuto da parte opponente, tanto più che sulle fatture è riportata specificamente la tempistica dei pagamenti.
Neppure possono rilevare le vicissitudini afferenti ai rapporti commerciali tra la e Parte_1 il suo cliente trattandosi di questioni che non presentano profili di comunanza con il Parte_3 contratto di appalto oggetto del presente giudizio.
6 In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
2.Sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
L'opposta ha chiesto condannarsi la controparte al risarcimento del danno ai sensi Controparte_1 dell'art. 96 c.p.c. in virtù del carattere strumentale e dilatorio dell'opposizione.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell'"an" che del "quantum debeatur", o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa. Sul piano dell'elemento soggettivo, inoltre, non è sufficiente l'infondatezza delle proprie pretese o eccezioni, occorrendo dimostrare che la parte sia incorsa quantomeno in colpa grave (cfr. Trib. Roma, 5.10.2020, n. 13553). Tali elementi difettano nel caso di specie, non essendo sufficiente l'infondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente.
3..Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato al
D.M. n. 147/2022 tenuto conto dello scaglione compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese della CTU già liquidate con decreto del
31.03.2025 in € 2.000,00 per onorari oltre accessori di legge, sono definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione II, in persona del G.U. Dr.ssa AR NO, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2064/2022 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO, pendente tra in persona del legale rappresentante p.t. – Parte_1 opponente – e in persona del legale rappresentante p.t. – opposta – ogni contraria Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione; per l'effetto:
Conferma il decreto ingiuntivo n. 42/2022 emesso e depositato il 4.01.2022 dal Tribunale di Brescia in persona del G.U. Dr. Luciano Ambrosoli;
Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in Parte_1
€ 7.052,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
7 Pone le spese della CTU, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge, con decreto del 31.03.2025, definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Brescia il 9.12.2025
Il Giudice
AR NO
8
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione
L'Avv. Pasquale Silvestri ha depositato le proprie note scritte conclusive anche con la partecipazione della Dr.ssa Giada Ghezzi ai fini della pratica forense;
L'Avv. RO SC ha depositato le proprie note scritte conclusive.
Il Giudice
Lette le note conclusive depositate dalle parti ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 281 sexies c.p.c. che tengono luogo dell'udienza del 9.12.2025, decide la controversia con la seguente sentenza incorporata al presente verbale, con enunciazione delle questioni di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia, sezione II, in persona del G.U. in applicazione Dr.ssa AR NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2064/2022 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO
INGIUNTIVO, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Saronno (VA) alla Via A. Parte_1
Volonterio n. 6, elettivamente domiciliata in Bergamo alla Via Vittorio Emanuele II n. 41, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Silvestro che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
E in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Mazzano (BS) alla Via G. Di Controparte_1
Vittorio n. 7, elettivamente domiciliata in Brescia, alla Via Solferino n. 55, presso lo studio dell'Avv.
RO SC che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta
CONCLUSIONI
1 Per parte opponente: - NEL MERITO, GRADATAMENTE:
1) stante l'evidente carenza di certezza, liquidità, esigibilità del credito azionato revocare e/o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Brescia ndi. 42/2022 – nrg.
13717/2021.
2) stante la non debenza di € 9.000,00 per sovraccosti indebitamente fatturati dall'opposta all'opponente e i danni patiti dall'opponente nei rapporti contrattuali già in essere con il proprio
Cliente Finale per l'inadempimento contrattuale della convenuta opposta, somme tutte qui eccepite in compensazione, stante la mancata pattuizione delle somme esposte con la fattura n. 79/2021, dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta e quindi revocare e/o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Brescia ndi. 42/2022 – nrg. 13717/2021.
- IN SUBORDINE
Procedere alla rideterminazione del valore complessivo della intera commessa di Controparte_1 secondo i prezzi di mercato nonchè alla rifusione dei danni subiti che si eccepiscono in compensazione e quindi revocare e/o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto del
Tribunale di Brescia ndi. 42/2022 – nrg. 13717/2021.
In ogni caso, con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio.
Per parte opposta: In via preliminare:
Dichiararsi la decadenza di dall'azione di garanzia per i vizi dell'appalto. Parte_1
Nel merito:
Per i motivi meglio esposti in narrativa, respingere l'opposizione proposta da in Parte_1 quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 42/22 emesso in data 4 gennaio 2022 dal Tribunale di Brescia favore della società con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine dello stesso, e comunque, Controparte_1 accertato l'inadempimento di parte opponente alle obbligazioni di pagamento, dichiarare tenuta e condannata al pagamento in favore di della somma di € 59.190,30, Parte_1 Controparte_1 oltre agli interessi moratori come da domanda al saldo effettivo ed oltre alle spese e compenso professionale della procedura monitoria, liquidate in € 2.135,00 per compensi, € 406,50 per spese oltre costi degli estratti notarili, spese generali C.P.A. 4% ed IVA se dovuta e successive occorrende.
- per i motivi meglio esposti in narrativa, respingere le domande tutte di parte opponente essendo le stesse generiche, indeterminate ed infondate.
Condannare, altresì, l'opponente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., anche ai sensi del comma 3 ricorrendone i presupposti, somma da liquidarsi in via equitativa.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite:
2 - compenso professionale che il Giudice riterrà opportuno liquidare
- spese di CTU versate da come da allegate fatture dell'Ing. , per € 2.000,00 oltre CP_1 Per_1 accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.02.2022 la proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 42/2022 emesso e depositato dal Tribunale di Brescia il 4.01.2022, che le aveva ingiunto il pagamento dell'importo di € 59.190,30 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in favore della Controparte_1
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la deduceva di aver appaltato alla Parte_1 delle lavorazioni meccaniche di alta precisione per la realizzazione di componentistica Controparte_1 destinata alla sistemazione di una pressa di un proprio cliente finale, sulla base di propri disegni tecnici. Tali lavorazioni erano commissionate sia sulla base di accordi verbali sia sulla base dei seguenti ordini: Ordine n. 1 / 2021 del 08.01.2021: i) controllo liquidi penetranti e successivo ripasso filetto vite ø400mm secondo disegno 51527 con adattamento alla chiocciola secondo dis. 51528 €
2.600,000 oltre iva (rif. offerta 529/20-a del 18/12/2020); ii) lavorazione meccanica di CP_1 bronzina 1800 ton ø645x880mm per vite bilanciere ø400 secondo disegno 51528 € 7.100 oltre iva pagamento --- consegna entro 3 settimane. L'opponente deduceva che l'ordine n. 1 veniva sostituito dall'ordine n. 2 in virtù di vizi e difetti che erano scoperti al momento del montaggio della pressa, sicchè l'ordine n. 2 / 2021 del 12.02.2021 prevedeva i) smontaggio vite/volano - ripasso guidavite inferiore - fornitura 1 albero freno + 2 dadi - lucidatura anello freno - fornitura bronzina albero freno
- adattamento vite/volano + montaggio - fornitura 2 spine - fornitura guidavite ø435 - lav. chiocciola dis. aggiornato - fornitura vite dis. aggiornato - controlli dimensionali e di concentricita', - geometrie, rilievi effettuati su tutti i particolari - rif. offerte
014/21-a del 28/01/2021 - 014/21-b del 29/01/2021 - 549/20-b del 29/01/2021 - € 35.000,00 CP_1 oltre iva pagamento bonifico 60 – 90 g fine mese;
Ordine n. 4 del 15.04.2021: i) revisione mazza bilanciere 1800 ton mediante lavorazione interno e fondo mazza, rettifica di tutti i piani verticali, incluso il piano d'appoggio - € 3.950,00 oltre iva di legge - rif. offerta moreschi 233/21 del
09/04/2021consegna 7/10 gg;
ii) fornitura tassello/pastiglia in bronzo ø400mm, secondo campione,
€ - 2.960,00 oltre iva di legge - rif. offerta 233/21 del 09/04/2021 consegna 2 settimane, CP_1 pagamento da concordare;
Ordine n. 5 del 27.04.2021: intervento per rigenerazione gruppo guidavite in due metà e relativo supporto in acciaio: lavorazione meccanica guidavite, lavorazione di lucidatura øi in acciaio, montaggio - rif. vs consuntivo 014/21-d del 08/04/2021 € 970,00 oltre iva
– pagamento da concordare;
Ordine n. 7 del 17.05.2021i) fornitura completa di piatti per spessori lardoni superiori 1420x150x1,8mm secondo dis. Spess. sup - rif. offerta 377/21 del CP_1
3 17/05/2021- € 80,00 oltre iva di legge - materiale: fes235, pagamento da concordare. Ancora, parte opponente allegava che a tali ordini seguivano le fatture emesse da n. 49 e 62 del 2021, Controparte_1 mentre la fattura n. 79/2021 che riguardava ulteriori e diverse lavorazioni conteneva un sovraccosto ingente. La contestava che la chiocciola da montare sulla pressa e oggetto Parte_1 dell'ordine n. 2/2021 era stata lavorata in modo errato e più specificatamente con uno spessore superiore al previsto di 1 mm, sicché la stessa veniva riportata presso la e di nuovo Controparte_1 riportata presso il cantiere e montata.
La società opponente deduceva, dunque, che a causa del vizio riscontrato aveva sopportato costi di refrigerazione della chiocciola e di doppio trasporto e che a causa dei ritardi nella consegna, il cliente finale rifiutava il pagamento della commessa per € 200.446,00 e recedeva da un ulteriore contratto con un danno di 150.000,00.
In considerazione dei vizi dedotti e della mancata emissione del SAL finale con la conseguente fatturazione di lavori non convenuti e stante la maggiorazione dei costi, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e in subordine la rideterminazione del valore della commessa secondo i prezzi di mercato da compensare con i danni patiti. Con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.06.2022, si costituiva la la Controparte_1 quale eccepiva di aver ricevuto la richiesta per la parziale fornitura di materiale e la specifica realizzazione di alcuni pezzi e/o lavorazioni su componenti anche già esistenti, secondo le indicazioni, disegni e campioni di utilizzando materiale in parte dalla stessa fornito come nel caso Parte_1 del bronzo;
eccepiva che alcune lavorazioni venivano concordate in base alle necessità dell'opponente anche per errate indicazioni da questa fornite e che per alcune lavorazioni non era possibile stabilire dall'inizio i tempi di consegna e i costi di lavorazione. Quanto alle lavorazioni richieste extra ordini e/o in fase di esecuzione, l'opposta eccepiva di aver fornito i consuntivi delle lavorazioni svolte e dei costi richiesti e che mai venivano contestati dall'opponente.
Rispetto al vizio relativo alla chiocciola da montare, parte opposta eccepiva che in realtà
l'adattamento della chiocciola e vite al macchinario, era dovuto all'usura antecedente dei pezzi (non nuovi e pertanto oggetto di necessaria rivisitazione) all'esigenza di realizzare la chiocciola a seguito di nuove indicazioni fornite da che andavano a sostituire le precedenti rivelatesi errate, Parte_1 sulla base di un disegno ulteriore.
Ritenuta la esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni e il riconoscimento del debito da parte della come dimostrato dai messaggi prodotti, l'opposta concludeva per il rigetto Parte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e per la condanna di parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. stante il carattere dilatorio dell'opposizione spiegata.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
4 Concessa in prima udienza la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. ed espletata la fase istruttoria con l'assunzione delle prove orali e della CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dal precedente G.U. e, assegnata alla scrivente ex art. 3 d.l. n. 117/2025, rinviata alla data del 9.12.2025 nella forma della trattazione scritta per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
1.Sul merito.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ingiuntivo emesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Corte
d'Appello di Messina 30.01.2023, n. 68). Ne consegue che la parte opposta, quale attore in senso sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, ossia l'avvenuto conferimento dell'incarico, l'effettivo espletamento dello stesso e l'entità delle prestazioni svolte.
Il creditore che agisce per l'adempimento, ha, infatti, l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Orbene, nella specie, se è vero che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrata dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova, deve, però, ritenersi che l'onere probatorio gravante sulla creditrice sia stato assolto.
Ed invero risulta incontestato tra le parti che la abbia commissionato alla Parte_1 CP_1 la lavorazione di componentistica destinata alla sistemazione di una pressa di un proprio cliente
[...] finale, sulla base di propri disegni tecnici. Ciò che la opponente ha contestato è la erronea realizzazione della chiocciola da montare sulla pressa da destinare al proprio cliente finale e l'apposizione di costi eccessivi non concordati, nonché ritardi nella consegna che si sono riflessi nei rapporti commerciali con i propri clienti.
Orbene, al fine di qualificare il rapporto intercorso tra le due società, occorre ricordare che la differenza fondamentale tra appalto e contratto d'opera va individuata nella qualità di imprenditore commerciale del contraente cui siano stati convenzionalmente commessi l'esecuzione dell'opera o lo svolgimento del servizio. Nell'appalto l'obbligazione verso il committente consiste nell'esecuzione dell'opera mediante un'organizzazione a carattere d'impresa dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio;
ricorre invece la figura del contratto d'opera se l'esecuzione della prestazione avviene
5 con lavoro prevalentemente proprio dell'obbligato o dei componenti della sua famiglia, pur con qualche collaboratore, ma comunque secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'art. 2083 c.c. Non costituiscono dunque elementi distintivi tra le due fattispecie negoziali l'autonomia del soggetto obbligato alla prestazione, né la previsione pattizia di uno specifico risultato, né la dettagliata indicazione del materiale da adoperare, del tipo di intervento o della mano d'opera, come anche di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. II, Sentenza n. 27258 del 16/11/2017). Nel caso di specie, la realizzazione delle lavorazioni è stata affidata ad una società di medie-grandi dimensioni sicché gli ordini commissionati integrano un contratto di appalto.
Ciò posto, va osservato che non può addebitarsi alla opposta l'iniziale erronea lavorazione della chiocciola da montare sulla pressa. La consulenza tecnica disposta dal Tribunale, infatti, non ha dimostrato che i vizi denunciati dalla opponente fossero addebitabili alla Ciò è tanto Controparte_1 vero che il consulente d'ufficio designato dal Giudice ha affermato Nell' “ordine n 2” richiamato sia nella citazione dell'attrice, sia nella comparsa della convenuta (doc, 3 di entrambi gli atti) viene indicata, tra le altre voci, anche la seguente “ ” e agli atti Parte_2 non è presente alcun documento identificato quale “disegno aggiornato” “Si osserva inoltre che il disegno prodotto agli atti raffigurante una chiocciola riportante il n°60097471 presenta ovviamente una moltitudine di quote e si osserva che nel menzionato “errore di 1 mm” non viene agli atti attribuito ad alcuna quota specifica e resta completamente generico e non identificabile.” Ciò detto, pur richiamando il contenuto della comunicazione dello scrivente portata alle parti in data 14 novembre 2024, riportata nel precedente paragrafo, si conferma l'impossibilità di verifica della sussistenza dei vizi lamentati (cfr. relazione peritale pag. 4-5).
In assenza del disegno aggiornato richiamato nell'ordine n. 2 e della messa a disposizione del manufatto, dunque, il CTU ha concluso nel senso di non essere in grado di accertare i vizi denunciati.
In assenza della prova della responsabilità per inadempimento della i maggiori costi Controparte_1 quantificati dal CTU e sopportati dalla non possono ricadere sull'opposta. Parte_1
Né, infine, può rilevare la mancata emissione del SAL finale ai fini del pagamento delle fatture emesse dall'opposta o l'apporto di ulteriori lavorazioni.
A fronte, infatti, della prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni commissionate, la prova testimoniale non ha dimostrato la realizzazione di opere non oggetto di commissione o di contestazioni specifiche, sicché il corrispettivo è interamente dovuto da parte opponente, tanto più che sulle fatture è riportata specificamente la tempistica dei pagamenti.
Neppure possono rilevare le vicissitudini afferenti ai rapporti commerciali tra la e Parte_1 il suo cliente trattandosi di questioni che non presentano profili di comunanza con il Parte_3 contratto di appalto oggetto del presente giudizio.
6 In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
2.Sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
L'opposta ha chiesto condannarsi la controparte al risarcimento del danno ai sensi Controparte_1 dell'art. 96 c.p.c. in virtù del carattere strumentale e dilatorio dell'opposizione.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell'"an" che del "quantum debeatur", o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa. Sul piano dell'elemento soggettivo, inoltre, non è sufficiente l'infondatezza delle proprie pretese o eccezioni, occorrendo dimostrare che la parte sia incorsa quantomeno in colpa grave (cfr. Trib. Roma, 5.10.2020, n. 13553). Tali elementi difettano nel caso di specie, non essendo sufficiente l'infondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente.
3..Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato al
D.M. n. 147/2022 tenuto conto dello scaglione compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese della CTU già liquidate con decreto del
31.03.2025 in € 2.000,00 per onorari oltre accessori di legge, sono definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione II, in persona del G.U. Dr.ssa AR NO, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2064/2022 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO, pendente tra in persona del legale rappresentante p.t. – Parte_1 opponente – e in persona del legale rappresentante p.t. – opposta – ogni contraria Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione; per l'effetto:
Conferma il decreto ingiuntivo n. 42/2022 emesso e depositato il 4.01.2022 dal Tribunale di Brescia in persona del G.U. Dr. Luciano Ambrosoli;
Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in Parte_1
€ 7.052,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
7 Pone le spese della CTU, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge, con decreto del 31.03.2025, definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Brescia il 9.12.2025
Il Giudice
AR NO
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