Articolo 6 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 maggio 1999
Art. 6. (Esecuzione diretta di lavori e servizi).
1. All' articolo 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighl di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi ".
Entrata in vigore il 23 maggio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente