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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/11/2025, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8099/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Margherita Rosa De Pasquale); Parte_1
e
, in proprio e quale ex titolare della Ditta Controparte_1
Individuale (avv. Maria Cellamare); Controparte_1
all'udienza del 26.11.2025, al termine della discussione, ha emesso la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono. L'azione di regresso dell' è l'accertamento di una Pt_1 responsabilità civile del soggetto (nei cui confronti l' intende agire in rivalsa) in merito al fatto- CP_2 reato (perseguibile d'ufficio) che costituisce l'infortunio. Ciò, però, presuppone l'accertamento non solo della violazione delle norme antinfortunistiche ma, altresì, della sussistenza del nesso di causalità tra la violazione stessa e la lesione dell'integrità psicofisica, con relativa imputabilità soggettiva. L'elemento costitutivo della responsabilità civile non è, infatti, solo l'agire illecitamente (contra ius) ma l'agire cagionando il danno. L' , dunque, può agire in regresso anche Pt_1 indipendentemente dall'azione penale, esercitando un diritto che deriva direttamente dal rapporto di assicurazione ed è finalizzato al recupero delle somme erogate in favore del proprio assicurato. In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell' nei confronti Pt_1 del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che ha natura di prescrizione, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in materia di decadenza, e decorre, ove non sia esercitata l'azione penale, dal momento di liquidazione dell'indennizzo o, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa, fatti certi costitutivi del diritto sorto dal rapporto assicurativo. Resta, ovviamente, fermo che ove vi sia stato l'esercizio dell'azione penale (ovvero un provvedimento penalistico che
1 ne sanzioni il mancato esercizio, v. Cass. nr. 12607 del 2020) continua ad operare la disciplina speciale prevista dall'art. 112 TU la quale individua il termine di decadenza triennale dal momento in cui il fatto è stato definito in sede penale. La Suprema Corte ha chiarito (Cass. nr. 20853 del 2015) che, nei casi in cui vi è stata la liquidazione della prestazione in relazione all'infortunio e, successivamente, per i fatti di cui all'infortunio, è iniziato un procedimento penale, il termine di prescrizione dell'azione di regresso dell' nei confronti del Pt_1 responsabile civile «decorre dal giorno in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile» purché «il procedimento penale sia iniziato entro tre anni dal pagamento dell'indennizzo o dalla costituzione della rendita». Tornata, di recente, ad occuparsi del perimetro di applicazione dell'art. 112, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato (Cass. nr. 12777 del 2024) che il procedimento penale, intervenuto nel triennio dal riconoscimento dell'indennizzo, utile a spostare in avanti il dies a quo, è solo quello attivato nei confronti dei soggetti verso i quali l' intende esercitare il Pt_1 regresso, non essendo invece rilevante un processo penale «purchessia» in relazione ai fatti dell'infortunio. Pertanto, deve ritenersi che il procedimento penale per il «fatto da cui l'infortunio è derivato», di cui all'art. 10 DPR 1124 del 1965, è quello iniziato, nei confronti dei soggetti verso i quali l' intende esercitare il regresso Pt_1 del responsabile, per condotte astrattamente punibili ai sensi degli artt. 589 e 590 cod.pen. (omicidio colposo e lesioni colpose). Conferma indiretta dell'esegesi accolta si trae, peraltro, dall'art. 61 del TU nr. 81 del 2008 . La norma infatti prevede che «In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all' […], ai fini dell'eventuale Pt_1 costituzione di parte civile e dell'azione di regresso». In conclusione, va, dunque, affermato che per collegare il dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all'art. 112 DPR nr.1124 del 1965 al provvedimento conclusivo del procedimento penale (la sentenza passata in giudicato e/o, in difetto dell'esercizio dell'azione penale, il decreto di archiviazione) è necessario che lo stesso sia attivato nei confronti dei soggetti verso cui l' intende Pt_1 promuovere l'azione di regresso, per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod.pen., e, ove sia stata già disposta la liquidazione dell'indennizzo, nel triennio successivo al riconoscimento della prestazione. Resta, invece, irrilevante l'eventuale procedimento penale
2 instaurato per i soli reati contravvenzionali, legati alla violazione di norme antinfortunistiche. Poste tali necessarie premesse, occorre precisare che, nel caso di specie, il fatto-infortunio che ha cagionato il decesso del dipendente ( della Persona_1 CP_3 individuale convenuta è avvenuto in data 5.07.2014, durante l'espletamento dell'attività lavorativa di manovale edile. Il , mentre si trovava sulla terrazza del Per_1 condominio di via Schino n.2/B in Santo Spirito (Ba), impegnato nel ripristino e tinteggiatura dei parapetti interni dell'altezza di circa 1 m., è precipitato da un'altezza di circa 12 m. all'interno del vano scala di detto stabile a cagione del cedimento del cupolino in plastica di copertura di uno dei lucernari. L' ha riconosciuto nel fatto gli estremi Pt_1 dell'infortunio sul lavoro e ha costituito la rendita in favore dei superstiti. In seguito all'evento infortunistico è iniziato il procedimento penale recante R.G.N.R. 12628/14 - Mod. 21, per il reato di cui all'art. 589, comma 1 e 2, c.p., innanzi al Tribunale di Bari, nei confronti del titolare dell'impresa e datore di lavoro, per aver cagionato l'infortunio ed il conseguente decesso del dipendente, per imprudenza, negligenza, imperizia e violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro;
detto procedimento penale si è concluso con sentenza n. 2865/16, passata in giudicato il 2.6.2016, con applicazione concordata della pena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 444 c.p.p. Ebbene, il procedimento penale è stato attivato e si è concluso con sentenza passata in giudicato nel triennio successivo all'infortunio e si è concluso nel medesimo termine triennale. Da attestazione dell' si evince CP_2 che la liquidazione della prestazione è avvenuta quantomeno nel medesimo triennio (cfr. attestazione del 16.09.2016 dalla quale risulta che l'istituto alla data del 1.08.2016 aveva già pagato i ratei). Il procedimento penale si può porre quale dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all'art. 112 DPR nr.1124 del 1965, essendo lo stesso iniziato e concluso nel termine di tre anni dalla liquidazione della prestazione. Sono stati, poi, prodotti dall'istituto atti interruttivi della prescrizione, quali la diffida del 19.09.2016 e la diffida del 21.08.2019. Il presente giudizio instaurato in data 19.07.2021 ha nuovamente interrotto il termine di prescrizione. In tema di azione di regresso dell' ai sensi dell'art. Pt_1 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, e avuto riguardo alla distinzione tra le ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale (ove l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di decadenza) e le ipotesi di
3 sussistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (in cui l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di prescrizione), la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deve ritenersi di condanna, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 112 cit. si configura come termine di prescrizione ed è pertanto suscettibile di interruzione (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 16847 del 07/08/2020 (Rv. 658578 - 01). Pertanto, alla luce di quanto sin qui evidenziato, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione. Per quanto concerne il nesso causale, questo giudicante ha ritenuto di non dover esperire alcuna attività istruttoria alla luce delle risultanze documentali in atti. Laddove, per giurisprudenza della S.C.: "In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del sorgere del credito de/l' nei confronti della persona Pt_1 civilmente obbligata, è necessario che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, ma l'accertamento giudiziale, sempre che si renda necessario in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, può avvenire sia in sede penale che in sede civile" (Cass. n. 2138/15, 20724/13). Nella specie, questo giudicante ha accertato autonomamente e in via incidentale l'esistenza del fatto reato basandosi sulle risultanze del processo penale per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. n. 5444/2011). In caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale;
grava, pertanto, sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso e che questo è stato determinato da fattori imprevisti ed imprevedibili. La responsabilità del datore di lavoro può desumersi anche dalla sentenza penale ex art. 444 c.p.p. che costituisce un importante elemento di prova per il giudice, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di motivarne le ragioni (Cass. n. 4804/2012). Ai fini dell'azione di regresso dell'istituto assicuratore, nei confronti del datore di lavoro per le somme erogate in favore del lavoratore infortunato, in dipendenza del predetto infortunio, la parte datoriale avrebbe dovuto dimostrare che il danno era dipeso da causa alla stessa non imputabile, per aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza. Ciò non è avvenuto né in sede penale, né in questa sede. Laddove, peraltro, nella relazione SPESAL Area Metropolitana del 30.10.2014 in atti si legge: “L'evento infortunistico si è verificato a causa della scarsa resistenza del materiale costituente il lucernario tale da non assicurare un'adeguata protezione contro lo sfondamento. L'obbligo della verifica della resistenza del lucernario è posta in capo al datore di lavoro, sig. che in occasione dei lavori del CP_1
4 condominio di via Schino avrebbe dovuto valutare il rischio di caduta e di conseguenza adottare misure di protezione, tipo reti di sicurezza o sistemi equivalenti”. Compensa le spese processuali tra le parti, attesa la connotazione interpretativa delle questioni affrontate.
P.Q.M
. disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dell' all'azione di regresso nei confronti della Parte_1 parte resistente per le somme erogate ai superstiti del defunto;
Per_1
-compensa le spese processuali tra le parti. Bari, 26.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Margherita Rosa De Pasquale); Parte_1
e
, in proprio e quale ex titolare della Ditta Controparte_1
Individuale (avv. Maria Cellamare); Controparte_1
all'udienza del 26.11.2025, al termine della discussione, ha emesso la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono. L'azione di regresso dell' è l'accertamento di una Pt_1 responsabilità civile del soggetto (nei cui confronti l' intende agire in rivalsa) in merito al fatto- CP_2 reato (perseguibile d'ufficio) che costituisce l'infortunio. Ciò, però, presuppone l'accertamento non solo della violazione delle norme antinfortunistiche ma, altresì, della sussistenza del nesso di causalità tra la violazione stessa e la lesione dell'integrità psicofisica, con relativa imputabilità soggettiva. L'elemento costitutivo della responsabilità civile non è, infatti, solo l'agire illecitamente (contra ius) ma l'agire cagionando il danno. L' , dunque, può agire in regresso anche Pt_1 indipendentemente dall'azione penale, esercitando un diritto che deriva direttamente dal rapporto di assicurazione ed è finalizzato al recupero delle somme erogate in favore del proprio assicurato. In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell' nei confronti Pt_1 del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che ha natura di prescrizione, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in materia di decadenza, e decorre, ove non sia esercitata l'azione penale, dal momento di liquidazione dell'indennizzo o, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa, fatti certi costitutivi del diritto sorto dal rapporto assicurativo. Resta, ovviamente, fermo che ove vi sia stato l'esercizio dell'azione penale (ovvero un provvedimento penalistico che
1 ne sanzioni il mancato esercizio, v. Cass. nr. 12607 del 2020) continua ad operare la disciplina speciale prevista dall'art. 112 TU la quale individua il termine di decadenza triennale dal momento in cui il fatto è stato definito in sede penale. La Suprema Corte ha chiarito (Cass. nr. 20853 del 2015) che, nei casi in cui vi è stata la liquidazione della prestazione in relazione all'infortunio e, successivamente, per i fatti di cui all'infortunio, è iniziato un procedimento penale, il termine di prescrizione dell'azione di regresso dell' nei confronti del Pt_1 responsabile civile «decorre dal giorno in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile» purché «il procedimento penale sia iniziato entro tre anni dal pagamento dell'indennizzo o dalla costituzione della rendita». Tornata, di recente, ad occuparsi del perimetro di applicazione dell'art. 112, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato (Cass. nr. 12777 del 2024) che il procedimento penale, intervenuto nel triennio dal riconoscimento dell'indennizzo, utile a spostare in avanti il dies a quo, è solo quello attivato nei confronti dei soggetti verso i quali l' intende esercitare il Pt_1 regresso, non essendo invece rilevante un processo penale «purchessia» in relazione ai fatti dell'infortunio. Pertanto, deve ritenersi che il procedimento penale per il «fatto da cui l'infortunio è derivato», di cui all'art. 10 DPR 1124 del 1965, è quello iniziato, nei confronti dei soggetti verso i quali l' intende esercitare il regresso Pt_1 del responsabile, per condotte astrattamente punibili ai sensi degli artt. 589 e 590 cod.pen. (omicidio colposo e lesioni colpose). Conferma indiretta dell'esegesi accolta si trae, peraltro, dall'art. 61 del TU nr. 81 del 2008 . La norma infatti prevede che «In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all' […], ai fini dell'eventuale Pt_1 costituzione di parte civile e dell'azione di regresso». In conclusione, va, dunque, affermato che per collegare il dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all'art. 112 DPR nr.1124 del 1965 al provvedimento conclusivo del procedimento penale (la sentenza passata in giudicato e/o, in difetto dell'esercizio dell'azione penale, il decreto di archiviazione) è necessario che lo stesso sia attivato nei confronti dei soggetti verso cui l' intende Pt_1 promuovere l'azione di regresso, per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod.pen., e, ove sia stata già disposta la liquidazione dell'indennizzo, nel triennio successivo al riconoscimento della prestazione. Resta, invece, irrilevante l'eventuale procedimento penale
2 instaurato per i soli reati contravvenzionali, legati alla violazione di norme antinfortunistiche. Poste tali necessarie premesse, occorre precisare che, nel caso di specie, il fatto-infortunio che ha cagionato il decesso del dipendente ( della Persona_1 CP_3 individuale convenuta è avvenuto in data 5.07.2014, durante l'espletamento dell'attività lavorativa di manovale edile. Il , mentre si trovava sulla terrazza del Per_1 condominio di via Schino n.2/B in Santo Spirito (Ba), impegnato nel ripristino e tinteggiatura dei parapetti interni dell'altezza di circa 1 m., è precipitato da un'altezza di circa 12 m. all'interno del vano scala di detto stabile a cagione del cedimento del cupolino in plastica di copertura di uno dei lucernari. L' ha riconosciuto nel fatto gli estremi Pt_1 dell'infortunio sul lavoro e ha costituito la rendita in favore dei superstiti. In seguito all'evento infortunistico è iniziato il procedimento penale recante R.G.N.R. 12628/14 - Mod. 21, per il reato di cui all'art. 589, comma 1 e 2, c.p., innanzi al Tribunale di Bari, nei confronti del titolare dell'impresa e datore di lavoro, per aver cagionato l'infortunio ed il conseguente decesso del dipendente, per imprudenza, negligenza, imperizia e violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro;
detto procedimento penale si è concluso con sentenza n. 2865/16, passata in giudicato il 2.6.2016, con applicazione concordata della pena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 444 c.p.p. Ebbene, il procedimento penale è stato attivato e si è concluso con sentenza passata in giudicato nel triennio successivo all'infortunio e si è concluso nel medesimo termine triennale. Da attestazione dell' si evince CP_2 che la liquidazione della prestazione è avvenuta quantomeno nel medesimo triennio (cfr. attestazione del 16.09.2016 dalla quale risulta che l'istituto alla data del 1.08.2016 aveva già pagato i ratei). Il procedimento penale si può porre quale dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all'art. 112 DPR nr.1124 del 1965, essendo lo stesso iniziato e concluso nel termine di tre anni dalla liquidazione della prestazione. Sono stati, poi, prodotti dall'istituto atti interruttivi della prescrizione, quali la diffida del 19.09.2016 e la diffida del 21.08.2019. Il presente giudizio instaurato in data 19.07.2021 ha nuovamente interrotto il termine di prescrizione. In tema di azione di regresso dell' ai sensi dell'art. Pt_1 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, e avuto riguardo alla distinzione tra le ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale (ove l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di decadenza) e le ipotesi di
3 sussistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (in cui l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di prescrizione), la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deve ritenersi di condanna, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 112 cit. si configura come termine di prescrizione ed è pertanto suscettibile di interruzione (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 16847 del 07/08/2020 (Rv. 658578 - 01). Pertanto, alla luce di quanto sin qui evidenziato, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione. Per quanto concerne il nesso causale, questo giudicante ha ritenuto di non dover esperire alcuna attività istruttoria alla luce delle risultanze documentali in atti. Laddove, per giurisprudenza della S.C.: "In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del sorgere del credito de/l' nei confronti della persona Pt_1 civilmente obbligata, è necessario che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, ma l'accertamento giudiziale, sempre che si renda necessario in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, può avvenire sia in sede penale che in sede civile" (Cass. n. 2138/15, 20724/13). Nella specie, questo giudicante ha accertato autonomamente e in via incidentale l'esistenza del fatto reato basandosi sulle risultanze del processo penale per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. n. 5444/2011). In caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale;
grava, pertanto, sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso e che questo è stato determinato da fattori imprevisti ed imprevedibili. La responsabilità del datore di lavoro può desumersi anche dalla sentenza penale ex art. 444 c.p.p. che costituisce un importante elemento di prova per il giudice, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di motivarne le ragioni (Cass. n. 4804/2012). Ai fini dell'azione di regresso dell'istituto assicuratore, nei confronti del datore di lavoro per le somme erogate in favore del lavoratore infortunato, in dipendenza del predetto infortunio, la parte datoriale avrebbe dovuto dimostrare che il danno era dipeso da causa alla stessa non imputabile, per aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza. Ciò non è avvenuto né in sede penale, né in questa sede. Laddove, peraltro, nella relazione SPESAL Area Metropolitana del 30.10.2014 in atti si legge: “L'evento infortunistico si è verificato a causa della scarsa resistenza del materiale costituente il lucernario tale da non assicurare un'adeguata protezione contro lo sfondamento. L'obbligo della verifica della resistenza del lucernario è posta in capo al datore di lavoro, sig. che in occasione dei lavori del CP_1
4 condominio di via Schino avrebbe dovuto valutare il rischio di caduta e di conseguenza adottare misure di protezione, tipo reti di sicurezza o sistemi equivalenti”. Compensa le spese processuali tra le parti, attesa la connotazione interpretativa delle questioni affrontate.
P.Q.M
. disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dell' all'azione di regresso nei confronti della Parte_1 parte resistente per le somme erogate ai superstiti del defunto;
Per_1
-compensa le spese processuali tra le parti. Bari, 26.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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