Art. 1.
L' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503 , modificato con l' art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832 , e' sostituito dal seguente:
"Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1952, le Amministrazioni comunali e provinciali sono tenute a concedere ai rispettivi tesorieri, siano o non siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, su loro richiesta, un compenso annuale, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943, a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi.
"Si deve ritenere l'esistenza della onerosita' solo quando si verifichi una vera e propria perdita per il tesoriere".
L' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503 , modificato con l' art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832 , e' sostituito dal seguente:
"Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1952, le Amministrazioni comunali e provinciali sono tenute a concedere ai rispettivi tesorieri, siano o non siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, su loro richiesta, un compenso annuale, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943, a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi.
"Si deve ritenere l'esistenza della onerosita' solo quando si verifichi una vera e propria perdita per il tesoriere".