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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/10/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2457/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2457/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to ROMITO GUENDALINA, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to GRASSO ANNA, giusta procura in Controparte_1 atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/05/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 02.06.1984, in San Severo;
che Controparte_1 dall'unione coniugale nascevano i figli (nato a San Severo (Fg) in [...] Persona_1
1 14.03.1985) ed (nato a [...] R.do (Fg) in data 17.10.1988), Persona_2 entrambi economicamente indipendenti e non più residenti nel nucleo familiare dei genitori;
che il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1206/2024, pronunciava la separazione consensuale tra i coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente dalla comparizione di essi coniugi innanzi al Presidente in sede di separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla prevedendosi a titolo di assegno divorzile o a titolo di mantenimento per la prole.
Il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione, assegnando i termini per la costituzione in giudizio della controparte.
Si costituiva , aderendo alla domanda del ricorrente e alle Controparte_1 conclusioni ivi formulate.
Il Giudice delegato, all'udienza del 6.10.2025, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, concernenti la sola domanda di dichiarazione sullo status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il PM rassegnava parere favorevole il 10.10.2025.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, nulla chiedendo a titolo di assegno divorzile o di mantenento per i figli, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto che le parti hanno inteso addivenire sostanzialmente ad una pronuncia consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicchè le spese devono integralmente compensarsi tra le stesse.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in San Severo il 02/06/1984 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1984, parte II, serie A, n. 112);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni indicate nelle conclusioni rassegnate dalle parti nei propri scritti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
10/10/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Elena de Tura
Il Presidente dott. Antonio Buccaro
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2457/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to ROMITO GUENDALINA, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to GRASSO ANNA, giusta procura in Controparte_1 atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/05/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 02.06.1984, in San Severo;
che Controparte_1 dall'unione coniugale nascevano i figli (nato a San Severo (Fg) in [...] Persona_1
1 14.03.1985) ed (nato a [...] R.do (Fg) in data 17.10.1988), Persona_2 entrambi economicamente indipendenti e non più residenti nel nucleo familiare dei genitori;
che il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1206/2024, pronunciava la separazione consensuale tra i coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente dalla comparizione di essi coniugi innanzi al Presidente in sede di separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla prevedendosi a titolo di assegno divorzile o a titolo di mantenimento per la prole.
Il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione, assegnando i termini per la costituzione in giudizio della controparte.
Si costituiva , aderendo alla domanda del ricorrente e alle Controparte_1 conclusioni ivi formulate.
Il Giudice delegato, all'udienza del 6.10.2025, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, concernenti la sola domanda di dichiarazione sullo status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il PM rassegnava parere favorevole il 10.10.2025.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, nulla chiedendo a titolo di assegno divorzile o di mantenento per i figli, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto che le parti hanno inteso addivenire sostanzialmente ad una pronuncia consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicchè le spese devono integralmente compensarsi tra le stesse.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in San Severo il 02/06/1984 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1984, parte II, serie A, n. 112);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni indicate nelle conclusioni rassegnate dalle parti nei propri scritti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
10/10/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Elena de Tura
Il Presidente dott. Antonio Buccaro
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