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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 20/01/2026, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 850/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16690/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040587025801 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 202/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la cartella
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_2 e Ricorrente_1
, assistiti e difesi come in atti, ricorrevano avverso cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis dpr 633/1972, eccependone l'illegittimità per omessa notifica dell'atto presupposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che controdeduceva rilevando che, trattandosi di controllo automatizzato, non era necessaria l'emissione di alcun atto prodromico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, trattandosi di cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato fondantesi sulle stesse dichiarazioni del contribuente ed in difetto di rilevate difformità rispetto al dichiarato, non era richiesta l'emissione di comunicazione prodromica.
La natura delle questioni e la condotta delle parti inducono a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16690/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040587025801 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 202/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la cartella
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_2 e Ricorrente_1
, assistiti e difesi come in atti, ricorrevano avverso cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis dpr 633/1972, eccependone l'illegittimità per omessa notifica dell'atto presupposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che controdeduceva rilevando che, trattandosi di controllo automatizzato, non era necessaria l'emissione di alcun atto prodromico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, trattandosi di cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato fondantesi sulle stesse dichiarazioni del contribuente ed in difetto di rilevate difformità rispetto al dichiarato, non era richiesta l'emissione di comunicazione prodromica.
La natura delle questioni e la condotta delle parti inducono a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese