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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia in primo grado iscritta al n. 46/2025 r.g., decisa nell'udienza del 9.12.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Cazzato;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesca Romana Belli;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: trattamento di fine rapporto e retribuzioni.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.1.2025, , premesso di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze della dal 9.4.2019 all'8.6.2021, CP_2
maturando nei suoi confronti un complessivo credito di euro 8.203,32 a titolo di differenze retributive, giudizialmente riconosciuto con sentenza di questo tribunale n. 2284, emessa il 17.10.2023 e divenuta definitiva,
chiedeva condannarsi l' quale gestore del fondo di garanzia di cui CP_1
all'art. 2 l. 297/1982, al pagamento della somma di euro 6.485,99 di cui
1 euro 700,13 a titolo di t.f.r. ed euro 5.785,86 a titolo di crediti retributivi maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'art. 2 l. 29.5.1982 n. 297, in materia di trattamento di fine rapporto,
subordina l'intervento dell'apposito fondo di garanzia istituito presso l' al previo assoggettamento del datore di lavoro ad una procedura CP_1
concorsuale e, ove non sia soggetto, anche solo in concreto, alle disposizioni del r.d. 16.3.1942 n. 267 – come statuito nel presente caso dal tribunale di Roma con decreto in data 9.10.2024, emesso a norma dell'art. 49 co. 5 d.l.vo 12.1.2019 n. 14, per essere l'ammontare dei debiti inferiore a euro trentamila – all'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata individuale.
Analogamente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1-2
d.l.vo 27.1.1992 n. 80, ove il datore di lavoro sia assoggettato ad una procedura concorsuale, il dipendente può ottenere a domanda, dal fondo di garanzia, il pagamento dei crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, mentre, ove il datore di lavoro non sia assoggettabile a una delle procedure concorsuali, il lavoratore può chiedere il pagamento dei detti crediti, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione
2 forzata per la loro realizzazione, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Per insegnamento della S.C., il lavoratore deve dimostrare di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose,
non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità: cfr. Cass. 31.8.2021 n.
23591, Cass.
5.9.2016 n. 17593, Cass. 29.5.2012 n. 8529, Cass.
8.5.2008 n.
11379 e altre conformi.
Nel caso in esame, il ricorrente ha provato di avere, a seguito di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare eseguita ex art. 492-bis
c.p.c., esperito in maniera infruttuosa l'esecuzione presso terzi, avendo il terzo – nello specifico la banca – reso dichiarazione negativa ex art. CP_3
547 c.p.c., ovvero che presso il detto istituto di credito non vi erano somme nella disponibilità della CP_2
Quanto poi al mancato pignoramento mobiliare presso la sede sociale (su cui l' ha fondato il rigetto della domanda amministrativa), esso si CP_1
prospettava infruttuoso, ove si consideri che, già in occasione della notifica del titolo esecutivo e del precetto, la società risultava irreperibile perché sconosciuta presso l'indirizzo risultante quale sua sede legale.
Deve pertanto ritenersi che il ricorrente abbia seriamente tentato con esito infruttuoso la esecuzione forzata in danno del suo datore di lavoro.
3 Peraltro, in relazione ai crediti diversi dal t.f.r., la somma in concreto dovuta dal fondo di garanzia, corrispondente al tetto massimo stabilito dall'art. 2 co. 2 d.l.vo 27.1.1992 n. 80 in ragione del triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile netto, pari a euro 939,89, ammonta, come precisato dalle parti, ad euro
(939,89 x 3 =) 2.819,67.
A tale importo deve aggiungersi quello di euro 700,13 dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto.
Conclusivamente, deve condannarsi l' quale titolare dell'apposito CP_1
fondo di garanzia, a corrispondere in favore dell'istante la somma complessiva di euro 3.519,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, cumulabili in forza della immutata natura retributiva dei crediti (cfr.
Cass. Sez. Un.
3.10.2002 n. 14220) e decorrenti quanto al trattamento di fine rapporto dalla data di cessazione del rapporto di lavoro risalente all'8.6.2021 e quanto alle ultime retribuzioni, a norma dell'art. 2 co. 5
d.l.vo 80/1992, dalla data della domanda amministrativa, presentata il
22.10.2024.
Le spese di causa seguono la prevalente soccombenza dell ex art. 91 CP_1
c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna l quale gestore del fondo di garanzia ex art. 2 l. 297/1982, CP_1
a corrispondere in favore dell'istante la somma di euro 3.519,80 oltre
4 rivalutazione monetaria e interessi legali;
condanna l nella suddetta CP_1
qualità, a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.030,00
per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Cazzato.
Taranto, 9.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia in primo grado iscritta al n. 46/2025 r.g., decisa nell'udienza del 9.12.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Cazzato;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesca Romana Belli;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: trattamento di fine rapporto e retribuzioni.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.1.2025, , premesso di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze della dal 9.4.2019 all'8.6.2021, CP_2
maturando nei suoi confronti un complessivo credito di euro 8.203,32 a titolo di differenze retributive, giudizialmente riconosciuto con sentenza di questo tribunale n. 2284, emessa il 17.10.2023 e divenuta definitiva,
chiedeva condannarsi l' quale gestore del fondo di garanzia di cui CP_1
all'art. 2 l. 297/1982, al pagamento della somma di euro 6.485,99 di cui
1 euro 700,13 a titolo di t.f.r. ed euro 5.785,86 a titolo di crediti retributivi maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'art. 2 l. 29.5.1982 n. 297, in materia di trattamento di fine rapporto,
subordina l'intervento dell'apposito fondo di garanzia istituito presso l' al previo assoggettamento del datore di lavoro ad una procedura CP_1
concorsuale e, ove non sia soggetto, anche solo in concreto, alle disposizioni del r.d. 16.3.1942 n. 267 – come statuito nel presente caso dal tribunale di Roma con decreto in data 9.10.2024, emesso a norma dell'art. 49 co. 5 d.l.vo 12.1.2019 n. 14, per essere l'ammontare dei debiti inferiore a euro trentamila – all'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata individuale.
Analogamente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1-2
d.l.vo 27.1.1992 n. 80, ove il datore di lavoro sia assoggettato ad una procedura concorsuale, il dipendente può ottenere a domanda, dal fondo di garanzia, il pagamento dei crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, mentre, ove il datore di lavoro non sia assoggettabile a una delle procedure concorsuali, il lavoratore può chiedere il pagamento dei detti crediti, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione
2 forzata per la loro realizzazione, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Per insegnamento della S.C., il lavoratore deve dimostrare di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose,
non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità: cfr. Cass. 31.8.2021 n.
23591, Cass.
5.9.2016 n. 17593, Cass. 29.5.2012 n. 8529, Cass.
8.5.2008 n.
11379 e altre conformi.
Nel caso in esame, il ricorrente ha provato di avere, a seguito di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare eseguita ex art. 492-bis
c.p.c., esperito in maniera infruttuosa l'esecuzione presso terzi, avendo il terzo – nello specifico la banca – reso dichiarazione negativa ex art. CP_3
547 c.p.c., ovvero che presso il detto istituto di credito non vi erano somme nella disponibilità della CP_2
Quanto poi al mancato pignoramento mobiliare presso la sede sociale (su cui l' ha fondato il rigetto della domanda amministrativa), esso si CP_1
prospettava infruttuoso, ove si consideri che, già in occasione della notifica del titolo esecutivo e del precetto, la società risultava irreperibile perché sconosciuta presso l'indirizzo risultante quale sua sede legale.
Deve pertanto ritenersi che il ricorrente abbia seriamente tentato con esito infruttuoso la esecuzione forzata in danno del suo datore di lavoro.
3 Peraltro, in relazione ai crediti diversi dal t.f.r., la somma in concreto dovuta dal fondo di garanzia, corrispondente al tetto massimo stabilito dall'art. 2 co. 2 d.l.vo 27.1.1992 n. 80 in ragione del triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile netto, pari a euro 939,89, ammonta, come precisato dalle parti, ad euro
(939,89 x 3 =) 2.819,67.
A tale importo deve aggiungersi quello di euro 700,13 dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto.
Conclusivamente, deve condannarsi l' quale titolare dell'apposito CP_1
fondo di garanzia, a corrispondere in favore dell'istante la somma complessiva di euro 3.519,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, cumulabili in forza della immutata natura retributiva dei crediti (cfr.
Cass. Sez. Un.
3.10.2002 n. 14220) e decorrenti quanto al trattamento di fine rapporto dalla data di cessazione del rapporto di lavoro risalente all'8.6.2021 e quanto alle ultime retribuzioni, a norma dell'art. 2 co. 5
d.l.vo 80/1992, dalla data della domanda amministrativa, presentata il
22.10.2024.
Le spese di causa seguono la prevalente soccombenza dell ex art. 91 CP_1
c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna l quale gestore del fondo di garanzia ex art. 2 l. 297/1982, CP_1
a corrispondere in favore dell'istante la somma di euro 3.519,80 oltre
4 rivalutazione monetaria e interessi legali;
condanna l nella suddetta CP_1
qualità, a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.030,00
per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Cazzato.
Taranto, 9.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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