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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/07/2024, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1413/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Ernesto Covini Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliera Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta il 04/08/2021 al n. 1413/2021 del Ruolo
Generale, promossa da:
Avv. (partita iva CF ), Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cecconi, ed elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(P. Iva n. ), in persona legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe e Antonio Perrone ed elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
AVVERSO la sentenza n. 2038/2021 del Tribunale di Firenze pubblicata in data 27.07.2021, trattenuta in decisione con ordinanza del 19 marzo 2024 comunicata in data 20 marzo 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “«Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ad integrale riforma – o, in ipotesi, parziale riforma – della sentenza n. 2038/2021 depositata in data 27.07.2021 nel giudizio RG n. 7913/2019, e in accoglimento del presente gravame: IN VIA PRELIMINARE, accertato il vizio di motivazione in cui è incorso il Giudice del Tribunale di Firenze per le ragioni tutte esposte nel primo motivo di appello conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza n. 2038/2021 impugnata;
IN VIA PRELIMINARE, accertato il vizio di omessa pronuncia in cui è incorso il Giudice del Tribunale di Firenze per le ragioni tutte esposte nel secondo motivo di appello conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza n. 2038/2021 impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.; NEL MERITO, in accoglimento delle ragioni espresse nel terzo motivo di appello di cui al presente atto, in tesi: respingere l'opposizione proposta da in CP_1
persona del suo legale, perché infondata in fatto e diritto, e confermare il decreto ingiuntivo nr.
1843/2019 (RG nr. 3466/2019) emesso dal Tribunale di Firenze – Dott.ssa Bisegna - in data 17.4.2019 e notificato in pari data. In ipotesi: accertate le prestazioni professionali svolte dall'avv. come descritte in narrativa e come risultanti dalla documentazione in Parte_1
atti, condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1
dell'importo ritenuto congruo e di giustizia sulla base delle disposizioni di cui al DM 55/2014 e successive modifiche o integrazioni. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto dall'Avv. poiché infondato in fatto ed in Pt_1
diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze e compensi del presente grado di giudizio, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge.”
Svolgimento del processo
I fatti di causa e le domande proposte.
La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
1843/2019 emesso dal Tribunale di Firenze, con cui gli veniva intimato il pagamento in favore dell'avv. della somma di € 37.503,60, oltre Parte_1
interessi di mora e spese del procedimento monitorio, a titolo di compenso per le prestazioni professionali di assistenza e consulenza finanziaria, finalizzata, fra l'altro, a curare i rapporti con Istituti di credito per ottenere un mutuo ipotecario destinato a finanziare i costi di ristrutturazione di un immobile di proprietà delle società sito in Via Montebello.
A fondamento della spiegata opposizione eccepiva il mancato CP_1
raggiungimento del risultato che avrebbe comportato l'inadempimento dell'obbligazione assunta dall'avv. e quindi la perdita del diritto al Pt_1
compenso. Sosteneva in particolare parte opponente che il mandato conferito all'avv. era finalizzato a farle ottenere un finanziamento dell'importo di Pt_1
euro 2.000.000,00, non assistito da fideiussione personale, invece la Parte_2
aveva erogato in favore di un mutuo per l'importo di euro 1.000.000,00 CP_1
garantito tra l'altro da ipoteca ed assistito da fideiussione personale del socio pertanto il legale non aveva adempiuto all'obbligazione richiesta e Parte_3
quindi nessun compenso gli era dovuto.
Si costituiva l'avv. contestando la fondatezza dell'opposizione di cui Pt_1
chiedeva il rigetto.
Istruita la causa solo documentalmente, con sentenza n. 2038/2021 il Tribunale di
Firenze, sul presupposto che non fosse stato dimostrato l'incarico professionale
(anche se era stato accertato che il professionista avesse espletato la propria attività nell'interesse della cliente) e sull'assunto che il convenuto opposto avesse formulato la domanda unicamente per la reiezione dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, non avanzando altre pretese, nemmeno in via residuale e di ipotesi, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.
L'Avv. appellava tale sentenza, facendo valere quattro motivi: Pt_1
con il primo e il secondo impugnava quella parte della decisione in cui il primo giudice aveva affermato che: in effetti, anche se deve ritenersi pacifico che il professionista abbia espletato la propria attività nell'interesse della cliente;
tuttavia, questi ha formulato la propria domanda unicamente con riferimento al d.i., concludendo per la reiezione dell'opposizione e per la conferma dello stesso, non avanzando altre pretese, nemmeno in via residuale e di ipotesi”, sostenendo al contrario che il Tribunale si era pronunciato soltanto sulla domanda formulata nella comparsa di costituzione e risposta, senza esprimersi sulla quella proposta in ipotesi nella memoria ex art. 183 c. 1 c.p.c.. in cui le conclusioni erano state precisate come segue: “In ipotesi: accertate le prestazioni professionali svolte dall'avv. come descritte in narrativa e come risultanti dalla documentazione in atti, Parte_1
condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1
dell'importo ritenuto congruo e di giustizia sulla base delle disposizioni di cui al DM 55/2014 e successive modifiche o integrazioni. Vittoria di spese ed onorari anche del giudizio di opposizione.”
Con il terzo motivo l'appellante lamentava che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla documentazione in atti, sul parere di congruità della notula, sulla prova dell'incarico e delle prestazioni svolte ed inoltre non considerato che fosse pacifica fra le parti l'esistenza del rapporto professionale e la sua avvenuta esecuzione.
Con il quarto motivo l'appellante impugnava altresì il capo di condanna alle spese di lite, non solo perché conseguente ad una soccombenza ingiusta, ma anche perché liquidate in un importo eccessivo, considerato che l'attività istruttoria si era limitata ad un esame documentale.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'impugnazione di cui CP_1
chiedeva la reiezione. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa era trattenuta in decisione una prima volta il l 17.07.2023, poi rimessa sul ruolo con decreto del 09.01.2024, per dimissioni del giudice ausiliario nominato relatore, quindi trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 20.3.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 17 luglio 2024, all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190
c.p.c.
Motivi della decisione
1.Il primo ed il secondo motivo d'appello: il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
Riguardo alla qualificazione della domanda operata dal primo giudice, questione oggetto del primo e secondo motivo di appello, rileva la Corte che in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.
Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha ritenuto che “In effetti, anche se deve ritenersi pacifico che il professionista abbia espletato la propria attività nell'interesse della cliente;
tuttavia, questi ha formulato la propria domanda unicamente con riferimento al D.I., concludendo per la reiezione dell'opposizione e per la conferma dello stesso, non avanzando altre pretese, nemmeno in via residuale e di ipotesi. Ciò in osservanza del principio di corrispondenza tra chiesto
e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. ai sensi del quale “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”, trascurando di considerare la domanda dello stesso per come formulata nella memoria 183 primo comma ove l'avv. precisava Pt_1
le proprie conclusioni chiedendo : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze disattesa ogni contraria istanza ex adverso dedotta, in via preliminare previa modifica e/o revoca dell'ordinanza del 24.10.2019 ed in accoglimento della presente istanza, Voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in tesi: respingere l'opposizione proposta da in persona del suo legale, perché infondata in fatto e diritto, e confermare il decreto CP_1
ingiuntivo nr. 1843/2019 (RG nr. 3466/2019) emesso dal Tribunale di Firenze – Dott.ssa
Bisegna - in data 17.4.2019 e notificato in pari. In ipotesi: accertate le prestazioni professionali svolte dall'avv. come descritte in narrativa e come risultanti dalla documentazione Parte_1
in atti, condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1
dell'importo ritenuto congruo e di giustizia sulla base delle disposizioni di cui al DM 55/2014 e successive modifiche o integrazioni. Vittoria di spese ed onorari anche del giudizio di opposizione.”
La censura è dunque fondata.
2.Terzo motivo di appello: la domanda di pagamento del compenso professionale dell'avv. Pt_1
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui pur ritenendo accertato che egli abbia svolto attività professionale nell'interesse di ha tuttavia ritenuto non provato il rapporto contrattuale, CP_1
nonostante la società opponente non avesse contestato di avergli conferito l'incarico.
Invero, dagli atti di causa emerge che l'avv. a fondamento della sua Pt_1
domanda di pagamento del compenso per le prestazioni professionali svolte in favore della cliente di cui alla notula emessa in data 18.01.2018 (v. docc. CP_1
25 e 26 del fascicolo monitorio) e tassata dal competente Consiglio dell'Ordine per € 30.000,00 oltre iva e cassa, per totali € 37.503,60, ha dedotto di aver compiuto le seguenti attività:
a) consulenza ed assistenza stragiudiziale nella pratica di affidamento bancario con Chianti Banca – Credito cooperativo S.C. conclusa con delibera di mutuo a Sal in data 1.11.2018 per l'importo di € 1.000.000,00 (un milione/00) (v. docc. 5 e 12 del fascicolo monitorio);
b) assistenza alla stipula di una proposta di acquisto relativa all'immobile di
Firenze, via Montebello, da parte del promissario acquirente di nazionalità russa e successivi adempimenti connessi all'attività professionale di cui al punto a.
A dimostrazione delle prestazioni eseguite e ad ulteriore conferma della sussistenza dell'incarico, ha prodotto comunicazioni e-mail, bozza della proposta irrevocabile di acquisto nonché screenshot deli messaggi via WhatsApp intercorsi con il Pt_4
(procuratore speciale della . Tale documentazione dimostra l'attività di CP_1
consulenza ed intermediazione in relazione alle due operazioni negoziali predette compiute dal professionista nell'interesse della CP_1
Del resto la società debitrice nell'atto di citazione in opposizione non ha mai negato sia l'esistenza del rapporto d'opera che l'effettiva esecuzione delle prestazioni, ma ha eccepito l'inadempimento del professionista, sostenendo che questi avesse assunto nei propri confronti una obbligazione di risultato, ovvero si fosse impegnato a farle ottenere da un istituto di credito un finanziamento pe ristrutturare un immobile di sua proprietà pari a 2 milioni di euro senza garanzia fideiussoria e pertanto, poiché l'importo del mutuo effettivamente erogatogli dalla
è stato di un milione di euro e garantito da ipoteca sull'immobile e Parte_2
fideiussione dell'unico socio ( doc. 1 fascicolo opponente), ha imputato all'avvocato il mancato raggiungimento del risultato promesso, a cui sarebbe stato Pt_1
subordinato il pagamento del relativo compenso. Effettivamente nell'atto di conferimento d'incarico predisposto dall'appellante ( doc. 3 fascicolo monitorio) l'oggetto era individuato in “l'assistenza e la consulenza legale stragiudiziale in favore del Cliente in relazione alle attività prodromiche e successive finalizzate all'ottenimento da parte di ChiantiBanca – Società Cooperativa di un finanziamento/mutuo ipotecario destinato a finanziare i costi di ristrutturazione, come da business plan già predisposto e perizia di stima, relativamente all'immobile posto in Firenze,
Via Montebello nr. 6 di cui il Cliente è proprietaria. Sulla scorta delle informazioni assunte ed in base alle specifiche richieste del Cliente si stabilisce che il valore della pratica è pari ad euro
2.000.000,00 (Art. 2). In relazione, poi alla determinazione del compenso si prevedeva : le Parti concordano che il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi da parte dell'Avvocato è determinato in misura proporzionale e percentuale pari al 3% (oltre spese generali 15% iva e cpa di legge e detratta la r.a.) sul valore economico della pratica come sopra indicato (euro 2.000.000,00); il compenso di cui sopra verrà corrisposto solo in caso di esito positivo della pratica bancaria nei termini e nei valori sopra richiesti – (Art. 4).
Ritiene la Corte che dal contenuto complessivo dell'atto emerga chiaramente che l'appellante abbia assunto nei confronti della cliente una obbligazione di risultato, al cui raggiungimento è stato condizionato il diritto al compenso.
Lo schema negoziale in esame diverge da quello tipico delineato dall'art. 2236 c.c. ove è pacifico che il professionista assuma una obbligazione di mezzi, tuttavia nulla impedisce che le parti, nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, possano prevedere che il mandato abbia ad oggetto il conseguimento di un determinato risultato, come avvenuto nel caso di specie, con la conseguenza che il compenso pattuito è dovuto solo in caso di effettivo raggiungimento del risultato promesso ( cfr Cass. 230/2010).
Non vi è dubbio poi che l'avv. nell'agire in sede monitoria abbia fatto Pt_1
valere quale titolo costitutivo della sua pretesa l'atto di conferimento dell'incarico dal medesimo predisposto, come dimostrato dalle deduzioni svolte anche nel giudizio di opposizione, tese a dimostrare che nonostante la carenza di formale sottoscrizione da parte del cliente del documento, l'accordo si fosse comunque concluso per facta concludentia o comunque il consenso fosse stato prestato dal procuratore della tramite messaggio whatsapp ( doc. 4 fascicolo monitorio). CP_1
Anche nella missiva inviata al nuovo legale della con cui l'avv. CP_1 Pt_1
prima di intraprendere azione giudiziaria, insisteva nella richiesta di pagamento del proprio compenso ( doc. 29 fascicolo monitorio), si richiama e si allega il predetto atto di conferimento dell'incarico per esplicitare la natura dell'attività svolta e la quantificazione del credito pari ad euro 30.000 oltre accessori, esattamente corrispondente al 3% indicato nell'atto di conferimento incarico, soltanto calcolato sul valore di 1 milione di euro.
Ciò posto, essendo pacifico e documentato che il risultato promesso dedotto in contratto non è stato raggiunto, alcun diritto al compenso spetta all'appellante in applicazione della specifica clausola contenuta nell'atto di conferimento dell'incarico del medesimo predisposto.
4.Sulla condanna alle spese
Con l'ultimo motivo l'appellante lamenta che le spese di lite poste a suo carico in quanto soccombente e liquidate dal primo giudice in complessivi euro 5.534,00 oltre accessori di legge, siano di importo eccessivo, perché nel giudizio di opposizione non è stata svolta attività istruttoria.
La doglianza è infondata in quanto il Tribunale ha detratto la fase istruttoria, come risulta da un mero calcolo matematico, perché il compenso liquidabile applicando i parametri medi del D.M 55/2014 all'epoca vigente, a tutte le fasi dello scaglione di riferimento determinato in base al valore della domanda , è pari ad euro 7254,00 come peraltro da notula dello stesso appellante depositata nel pregresso giudizio.
In definitiva l'appello va rigettato e l'appellante condannato a rimborsare a parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano ex D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022, in euro 6.946,00 considerato il valore della domanda ( ricompresa nello scaglione da 26.001 a 52.000), un impegno difensivo medio ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria non espletata.
Sussistono infine i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/ 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228 , con conseguente obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. avverso la sentenza n. 2038/2021 del Tribunale Parte_1
di Firenze, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre il 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
Sussistono infine i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/ 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228 , con conseguente obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 luglio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Ernesto Covini Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliera Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta il 04/08/2021 al n. 1413/2021 del Ruolo
Generale, promossa da:
Avv. (partita iva CF ), Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cecconi, ed elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(P. Iva n. ), in persona legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe e Antonio Perrone ed elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
AVVERSO la sentenza n. 2038/2021 del Tribunale di Firenze pubblicata in data 27.07.2021, trattenuta in decisione con ordinanza del 19 marzo 2024 comunicata in data 20 marzo 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “«Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ad integrale riforma – o, in ipotesi, parziale riforma – della sentenza n. 2038/2021 depositata in data 27.07.2021 nel giudizio RG n. 7913/2019, e in accoglimento del presente gravame: IN VIA PRELIMINARE, accertato il vizio di motivazione in cui è incorso il Giudice del Tribunale di Firenze per le ragioni tutte esposte nel primo motivo di appello conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza n. 2038/2021 impugnata;
IN VIA PRELIMINARE, accertato il vizio di omessa pronuncia in cui è incorso il Giudice del Tribunale di Firenze per le ragioni tutte esposte nel secondo motivo di appello conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza n. 2038/2021 impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.; NEL MERITO, in accoglimento delle ragioni espresse nel terzo motivo di appello di cui al presente atto, in tesi: respingere l'opposizione proposta da in CP_1
persona del suo legale, perché infondata in fatto e diritto, e confermare il decreto ingiuntivo nr.
1843/2019 (RG nr. 3466/2019) emesso dal Tribunale di Firenze – Dott.ssa Bisegna - in data 17.4.2019 e notificato in pari data. In ipotesi: accertate le prestazioni professionali svolte dall'avv. come descritte in narrativa e come risultanti dalla documentazione in Parte_1
atti, condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1
dell'importo ritenuto congruo e di giustizia sulla base delle disposizioni di cui al DM 55/2014 e successive modifiche o integrazioni. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto dall'Avv. poiché infondato in fatto ed in Pt_1
diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze e compensi del presente grado di giudizio, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge.”
Svolgimento del processo
I fatti di causa e le domande proposte.
La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
1843/2019 emesso dal Tribunale di Firenze, con cui gli veniva intimato il pagamento in favore dell'avv. della somma di € 37.503,60, oltre Parte_1
interessi di mora e spese del procedimento monitorio, a titolo di compenso per le prestazioni professionali di assistenza e consulenza finanziaria, finalizzata, fra l'altro, a curare i rapporti con Istituti di credito per ottenere un mutuo ipotecario destinato a finanziare i costi di ristrutturazione di un immobile di proprietà delle società sito in Via Montebello.
A fondamento della spiegata opposizione eccepiva il mancato CP_1
raggiungimento del risultato che avrebbe comportato l'inadempimento dell'obbligazione assunta dall'avv. e quindi la perdita del diritto al Pt_1
compenso. Sosteneva in particolare parte opponente che il mandato conferito all'avv. era finalizzato a farle ottenere un finanziamento dell'importo di Pt_1
euro 2.000.000,00, non assistito da fideiussione personale, invece la Parte_2
aveva erogato in favore di un mutuo per l'importo di euro 1.000.000,00 CP_1
garantito tra l'altro da ipoteca ed assistito da fideiussione personale del socio pertanto il legale non aveva adempiuto all'obbligazione richiesta e Parte_3
quindi nessun compenso gli era dovuto.
Si costituiva l'avv. contestando la fondatezza dell'opposizione di cui Pt_1
chiedeva il rigetto.
Istruita la causa solo documentalmente, con sentenza n. 2038/2021 il Tribunale di
Firenze, sul presupposto che non fosse stato dimostrato l'incarico professionale
(anche se era stato accertato che il professionista avesse espletato la propria attività nell'interesse della cliente) e sull'assunto che il convenuto opposto avesse formulato la domanda unicamente per la reiezione dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, non avanzando altre pretese, nemmeno in via residuale e di ipotesi, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.
L'Avv. appellava tale sentenza, facendo valere quattro motivi: Pt_1
con il primo e il secondo impugnava quella parte della decisione in cui il primo giudice aveva affermato che: in effetti, anche se deve ritenersi pacifico che il professionista abbia espletato la propria attività nell'interesse della cliente;
tuttavia, questi ha formulato la propria domanda unicamente con riferimento al d.i., concludendo per la reiezione dell'opposizione e per la conferma dello stesso, non avanzando altre pretese, nemmeno in via residuale e di ipotesi”, sostenendo al contrario che il Tribunale si era pronunciato soltanto sulla domanda formulata nella comparsa di costituzione e risposta, senza esprimersi sulla quella proposta in ipotesi nella memoria ex art. 183 c. 1 c.p.c.. in cui le conclusioni erano state precisate come segue: “In ipotesi: accertate le prestazioni professionali svolte dall'avv. come descritte in narrativa e come risultanti dalla documentazione in atti, Parte_1
condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1
dell'importo ritenuto congruo e di giustizia sulla base delle disposizioni di cui al DM 55/2014 e successive modifiche o integrazioni. Vittoria di spese ed onorari anche del giudizio di opposizione.”
Con il terzo motivo l'appellante lamentava che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla documentazione in atti, sul parere di congruità della notula, sulla prova dell'incarico e delle prestazioni svolte ed inoltre non considerato che fosse pacifica fra le parti l'esistenza del rapporto professionale e la sua avvenuta esecuzione.
Con il quarto motivo l'appellante impugnava altresì il capo di condanna alle spese di lite, non solo perché conseguente ad una soccombenza ingiusta, ma anche perché liquidate in un importo eccessivo, considerato che l'attività istruttoria si era limitata ad un esame documentale.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'impugnazione di cui CP_1
chiedeva la reiezione. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa era trattenuta in decisione una prima volta il l 17.07.2023, poi rimessa sul ruolo con decreto del 09.01.2024, per dimissioni del giudice ausiliario nominato relatore, quindi trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 20.3.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 17 luglio 2024, all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190
c.p.c.
Motivi della decisione
1.Il primo ed il secondo motivo d'appello: il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
Riguardo alla qualificazione della domanda operata dal primo giudice, questione oggetto del primo e secondo motivo di appello, rileva la Corte che in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.
Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha ritenuto che “In effetti, anche se deve ritenersi pacifico che il professionista abbia espletato la propria attività nell'interesse della cliente;
tuttavia, questi ha formulato la propria domanda unicamente con riferimento al D.I., concludendo per la reiezione dell'opposizione e per la conferma dello stesso, non avanzando altre pretese, nemmeno in via residuale e di ipotesi. Ciò in osservanza del principio di corrispondenza tra chiesto
e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. ai sensi del quale “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”, trascurando di considerare la domanda dello stesso per come formulata nella memoria 183 primo comma ove l'avv. precisava Pt_1
le proprie conclusioni chiedendo : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze disattesa ogni contraria istanza ex adverso dedotta, in via preliminare previa modifica e/o revoca dell'ordinanza del 24.10.2019 ed in accoglimento della presente istanza, Voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in tesi: respingere l'opposizione proposta da in persona del suo legale, perché infondata in fatto e diritto, e confermare il decreto CP_1
ingiuntivo nr. 1843/2019 (RG nr. 3466/2019) emesso dal Tribunale di Firenze – Dott.ssa
Bisegna - in data 17.4.2019 e notificato in pari. In ipotesi: accertate le prestazioni professionali svolte dall'avv. come descritte in narrativa e come risultanti dalla documentazione Parte_1
in atti, condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1
dell'importo ritenuto congruo e di giustizia sulla base delle disposizioni di cui al DM 55/2014 e successive modifiche o integrazioni. Vittoria di spese ed onorari anche del giudizio di opposizione.”
La censura è dunque fondata.
2.Terzo motivo di appello: la domanda di pagamento del compenso professionale dell'avv. Pt_1
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui pur ritenendo accertato che egli abbia svolto attività professionale nell'interesse di ha tuttavia ritenuto non provato il rapporto contrattuale, CP_1
nonostante la società opponente non avesse contestato di avergli conferito l'incarico.
Invero, dagli atti di causa emerge che l'avv. a fondamento della sua Pt_1
domanda di pagamento del compenso per le prestazioni professionali svolte in favore della cliente di cui alla notula emessa in data 18.01.2018 (v. docc. CP_1
25 e 26 del fascicolo monitorio) e tassata dal competente Consiglio dell'Ordine per € 30.000,00 oltre iva e cassa, per totali € 37.503,60, ha dedotto di aver compiuto le seguenti attività:
a) consulenza ed assistenza stragiudiziale nella pratica di affidamento bancario con Chianti Banca – Credito cooperativo S.C. conclusa con delibera di mutuo a Sal in data 1.11.2018 per l'importo di € 1.000.000,00 (un milione/00) (v. docc. 5 e 12 del fascicolo monitorio);
b) assistenza alla stipula di una proposta di acquisto relativa all'immobile di
Firenze, via Montebello, da parte del promissario acquirente di nazionalità russa e successivi adempimenti connessi all'attività professionale di cui al punto a.
A dimostrazione delle prestazioni eseguite e ad ulteriore conferma della sussistenza dell'incarico, ha prodotto comunicazioni e-mail, bozza della proposta irrevocabile di acquisto nonché screenshot deli messaggi via WhatsApp intercorsi con il Pt_4
(procuratore speciale della . Tale documentazione dimostra l'attività di CP_1
consulenza ed intermediazione in relazione alle due operazioni negoziali predette compiute dal professionista nell'interesse della CP_1
Del resto la società debitrice nell'atto di citazione in opposizione non ha mai negato sia l'esistenza del rapporto d'opera che l'effettiva esecuzione delle prestazioni, ma ha eccepito l'inadempimento del professionista, sostenendo che questi avesse assunto nei propri confronti una obbligazione di risultato, ovvero si fosse impegnato a farle ottenere da un istituto di credito un finanziamento pe ristrutturare un immobile di sua proprietà pari a 2 milioni di euro senza garanzia fideiussoria e pertanto, poiché l'importo del mutuo effettivamente erogatogli dalla
è stato di un milione di euro e garantito da ipoteca sull'immobile e Parte_2
fideiussione dell'unico socio ( doc. 1 fascicolo opponente), ha imputato all'avvocato il mancato raggiungimento del risultato promesso, a cui sarebbe stato Pt_1
subordinato il pagamento del relativo compenso. Effettivamente nell'atto di conferimento d'incarico predisposto dall'appellante ( doc. 3 fascicolo monitorio) l'oggetto era individuato in “l'assistenza e la consulenza legale stragiudiziale in favore del Cliente in relazione alle attività prodromiche e successive finalizzate all'ottenimento da parte di ChiantiBanca – Società Cooperativa di un finanziamento/mutuo ipotecario destinato a finanziare i costi di ristrutturazione, come da business plan già predisposto e perizia di stima, relativamente all'immobile posto in Firenze,
Via Montebello nr. 6 di cui il Cliente è proprietaria. Sulla scorta delle informazioni assunte ed in base alle specifiche richieste del Cliente si stabilisce che il valore della pratica è pari ad euro
2.000.000,00 (Art. 2). In relazione, poi alla determinazione del compenso si prevedeva : le Parti concordano che il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi da parte dell'Avvocato è determinato in misura proporzionale e percentuale pari al 3% (oltre spese generali 15% iva e cpa di legge e detratta la r.a.) sul valore economico della pratica come sopra indicato (euro 2.000.000,00); il compenso di cui sopra verrà corrisposto solo in caso di esito positivo della pratica bancaria nei termini e nei valori sopra richiesti – (Art. 4).
Ritiene la Corte che dal contenuto complessivo dell'atto emerga chiaramente che l'appellante abbia assunto nei confronti della cliente una obbligazione di risultato, al cui raggiungimento è stato condizionato il diritto al compenso.
Lo schema negoziale in esame diverge da quello tipico delineato dall'art. 2236 c.c. ove è pacifico che il professionista assuma una obbligazione di mezzi, tuttavia nulla impedisce che le parti, nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, possano prevedere che il mandato abbia ad oggetto il conseguimento di un determinato risultato, come avvenuto nel caso di specie, con la conseguenza che il compenso pattuito è dovuto solo in caso di effettivo raggiungimento del risultato promesso ( cfr Cass. 230/2010).
Non vi è dubbio poi che l'avv. nell'agire in sede monitoria abbia fatto Pt_1
valere quale titolo costitutivo della sua pretesa l'atto di conferimento dell'incarico dal medesimo predisposto, come dimostrato dalle deduzioni svolte anche nel giudizio di opposizione, tese a dimostrare che nonostante la carenza di formale sottoscrizione da parte del cliente del documento, l'accordo si fosse comunque concluso per facta concludentia o comunque il consenso fosse stato prestato dal procuratore della tramite messaggio whatsapp ( doc. 4 fascicolo monitorio). CP_1
Anche nella missiva inviata al nuovo legale della con cui l'avv. CP_1 Pt_1
prima di intraprendere azione giudiziaria, insisteva nella richiesta di pagamento del proprio compenso ( doc. 29 fascicolo monitorio), si richiama e si allega il predetto atto di conferimento dell'incarico per esplicitare la natura dell'attività svolta e la quantificazione del credito pari ad euro 30.000 oltre accessori, esattamente corrispondente al 3% indicato nell'atto di conferimento incarico, soltanto calcolato sul valore di 1 milione di euro.
Ciò posto, essendo pacifico e documentato che il risultato promesso dedotto in contratto non è stato raggiunto, alcun diritto al compenso spetta all'appellante in applicazione della specifica clausola contenuta nell'atto di conferimento dell'incarico del medesimo predisposto.
4.Sulla condanna alle spese
Con l'ultimo motivo l'appellante lamenta che le spese di lite poste a suo carico in quanto soccombente e liquidate dal primo giudice in complessivi euro 5.534,00 oltre accessori di legge, siano di importo eccessivo, perché nel giudizio di opposizione non è stata svolta attività istruttoria.
La doglianza è infondata in quanto il Tribunale ha detratto la fase istruttoria, come risulta da un mero calcolo matematico, perché il compenso liquidabile applicando i parametri medi del D.M 55/2014 all'epoca vigente, a tutte le fasi dello scaglione di riferimento determinato in base al valore della domanda , è pari ad euro 7254,00 come peraltro da notula dello stesso appellante depositata nel pregresso giudizio.
In definitiva l'appello va rigettato e l'appellante condannato a rimborsare a parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano ex D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022, in euro 6.946,00 considerato il valore della domanda ( ricompresa nello scaglione da 26.001 a 52.000), un impegno difensivo medio ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria non espletata.
Sussistono infine i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/ 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228 , con conseguente obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. avverso la sentenza n. 2038/2021 del Tribunale Parte_1
di Firenze, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre il 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
Sussistono infine i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/ 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228 , con conseguente obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 luglio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni